Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 04/12/2019 al numero 11594/19 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli (SA) n. 859/2019 nel giudizio recante R.G. 1861/2018, pubblicata il 07/10/2019;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Parte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Raimo;
APPELLANTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Mennella;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 21.05.2018 (P.iva ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Eboli (SA), in persona del legale rappresentante p.t. al fine di ottenere il Parte_1
pagamento della somma di €2.938,80 quale importo conseguito dall'istante per aver eseguito nella propria officina meccanica interventi di riparazione e manutenzione relativamente ad alcuni veicoli di proprietà della società convenuta e da questa mai saldati, lasciando inevaso anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviatole dall'istante in data 19.03.2018, il tutto contenuto entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre Iva e Cpa.
Un primo tentativo di notifica del suddetto atto di citazione veniva effettuato in data 24.05.2018 presso la in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliato in Controparte_2
1
Unep presso la Corte d'Appello di Salerno, la suddetta società aveva cessato l'attività già da qualche mese.
La notifica dell'atto veniva poi nuovamente eseguita in data 4.6.2028 presso il domicilio eletto del legale rappresentante della società , sig. , sito in Via Arce n. 43, ma Parte_1 Persona_1 non avendo l'Ufficiale Giudiziario rinvenuto né il sig. né altra persona legittimata a Per_1 ricevere l'atto, la notifica veniva effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Salerno con avviso affisso alla porta del destinatario in data 04.06.2018.
Alla prima udienza dell'08.10.2018 il convenuto non si era costituito ed il Giudice ammettendo le prove orali articolate da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio rinviava all'udienza del
17.12.2018 per il relativo espletamento.
Nemmeno la notifica dell'atto di deferimento dell'interrogatorio formale eseguita dall'Ufficiale
Giudiziario nei confronti di il 05.11.2018 otteneva esito positivo in quanto Parte_1 presso l'indirizzo di Via Verdi 6/R la società risultava da tempo sfrattata anche se da visura camerale risultava avere ancora sede legale presso quell'indirizzo e anche quella effettuata presso l'indirizzo di Via Arce n. 43 il 20.11.2018 dava esito negativo con conseguente notifica ex art. 140
c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Salerno e relativo avviso affisso alla porta del destinatario poi restituito al mittente il 27.12.2018 per compiuta giacenza.
Espletata la prova testimoniale, mancato il deferimento del richiesto ed autorizzato interrogatorio formale del convenuto ed acquisita agli atti la documentazione prodotta, il Giudice all'udienza del
03.07.2019 dando atto del deposito da parte dell'attore della visura camerale della società convenuta, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 859 del 2019 depositata e pubblicata il 07/10/2019 nell'ambito del procedimento n.
1861/2018 R.G., il Giudice di Pace di Eboli (SA), preso atto della contumacia del legale rappresentante della società convenuta, accoglieva la domanda e condannava Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.938,80 oltre interessi legali e alla rifusione delle spese legali stabilite in €720,00.
La predetta sentenza veniva munita di formula esecutiva in data 06.11.2019 e notificata a mani presso la sede legale della società debitrice corrente in Salerno al Viale Giuseppe Verdi nr. 6/r a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Salerno in data
13.11.2019, unitamente all'atto di precetto.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 26.11.2019, in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. conveniva in appello Persona_1
innanzi al Tribunale di Salerno in persona del legale Controparte_1
2 rappresentante p.t. sig. per sentire riformata la sentenza su indicata previa Controparte_1 concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellante instava per l'accoglimento del gravame stante l'inesistenza/nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché dell'ammesso e non espletato interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e dell'art. 44 c.c., oltre alla mancata conoscenza della pendenza del giudizio svoltosi in prime cure a cagione della dedotta nullità anche della sentenza di primo grado, per avere il Giudice di prime cure commesso un c.d. error in procedendo, atteso che, in realtà, in detto giudizio, il contraddittorio non si era correttamente instaurato nei confronti della convenuta società e, di guisa, nei confronti dell'amministratore unico e legale Parte_1 rapp.te p.t. della predetta società, sig. . In conclusione, l'appellante chiedeva, in via Persona_1 preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in via principale, dichiarare l'inesistenza o, comunque, la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e dell'interrogatorio formale relativo al procedimento R.A.C.C. nr.
1861/2018 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli (SA) e della relativa sentenza nr. 859/2019, dichiarando la stessa come inutiliter data; in subordine, dichiarare la nullità della prova testimoniale espletata nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli (R.G. 1861/2018) e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dalla società
, nei confronti della società Controparte_1 Parte_1
poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di prova.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata il 13/02/2020 Controparte_1
contestava l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto ed insistendo nelle proprie difese ne chiedeva il rigetto con conferma integrale della sentenza appellata e condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 2.938,80, oltre ad interessi legali, con vittoria dì spese competenze ed onorari di giudizio come per legge.
L'appellata, nello specifico, deducendo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. ed instando per il rigetto della proposta istanza di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza non ricorrendo i gravi motivi evidenziava, nel merito, come le notifiche oggetto di contestazione fossero state regolarmente effettuate precisando che, nel rispetto delle norme del codice di procedura civile, la comparente società aveva notificato a mani, tramite l'UNEP di
Salerno, l'atto di citazione presso l'indirizzo della sede legale della , in Parte_1
Salerno al Viale G. Verdi 6/r, risultante dalla visura camerale e che se l'appellante-convenuta avesse voluto contestare la regolarità delle notifiche avrebbe dovuto proporre querela di falso in assenza della quale l'atto è da ritenersi valido ed efficace. Inoltre, l'appellata contestava sia
3 l'eccezione per cui, a detta di controparte, non sarebbe possibile la notifica alle persone giuridiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sia il rilievo sollevato dall'appellata in merito all'incompletezza delle cartoline di ritorno attestanti le due notifiche ex art. 140 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.09.2024 la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine breve di cui all'art. 325 comma 1 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 13.11.2019.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
4 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, quanto al primo motivo di appello, deve ritenersi che lo stesso non meriti accoglimento atteso che la notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio è stata ritualmente effettuata e si è correttamente perfezionata.
Va osservato, infatti, che un primo tentativo di notifica del suddetto atto di citazione ex art. 145, comma 1, c.p.c. veniva effettuato in data 24.05.2018 ed era diretto alla società Controparte_2
presso la sede risultante dalla visura camerale (in Salerno alla Via Verdi 6/R). La notifica non andava a buon fine in quanto, come dichiarato dal funzionario Unep presso la Corte d'Appello di
Salerno, la suddetta società “aveva cessato l'attività già da qualche mese”.
5 Per norma di legge, la relata di notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario costituisce “un atto pubblico” e pertanto disciplinato dall'art. 2700 c.c., ovvero: “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. In particolare, “le attestazioni inerenti alle attività direttamente svolte dall'Ufficiale Giudiziario” (Cass. Civ. 29/3/2016 n. 6046 e n. 21817 del 5/12/2012) vanno contestate mediante proposizione di querela di falso, che nel caso di specie non è stata proposta (sul punto si richiama Cass. 17064/2006: “L'accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario riguardo all'attuale inesistenza, all'indirizzo indicato, della sede legale della società destinataria della notificazione è assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., e può pertanto essere contestato solo mediante querela di falso”)
Non essendo stato possibile eseguire la notifica ai sensi del 145, comma 1, c.p.c., parte attrice procedeva (nel rispetto del dettato dell'art. 145, comma 3, c.p.c., ai sensi del quale “Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”) ad eseguire nuovamente la notifica in data 4.6.2028 al suo legale rappresentante della società,
, ed in particolare, presso il domicilio da questi eletto e risultante dalla visura Persona_1
camerale (in Salerno, alla Via Arce n. 43, che nella visura camerale era indicati anche quale indirizzo di residenza). Non avendo l'Ufficiale Giudiziario rinvenuto né il sig. , né altra Per_1 persona legittimata a ricevere l'atto, la notifica veniva legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (sul punto si richiama Cass. civ. n. 9447/2009 ai sensi della quale “In tema di notificazione alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, c.p.c. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante
o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141
c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c.”).
Nell'occorso l'Ufficiale Giudiziario dichiarava: “non avendo rivenuto esso destinatario, né altra persona legittimata a ricevere l'atto ho depositato l'atto presso la casa comunale di Salerno. Ho affisso avviso alla porta del destinatario, spedendo raccomandata A.R.”.
Il perfezionamento della notifica si desume dalla cartolina di ritorno versata in atti ove è barrata la casella “atto non ritirato entro il termine” alla data del 22.06.2018, con la sottoscrizione dell'ufficiale postale.
6 4. Quanto al merito, la sentenza del giudice di prime cure merita conferma. Il credito vantato da pari ad €2.938,80 trova la sua scaturigine nell'esecuzione CP_1 Controparte_1
presso la officina meccanica della medesima di interventi di riparazione e manutenzione relativamente ad alcuni veicoli di proprietà della I veicoli in questione sono tutti Parte_1 indicati, mediante il numero di targa, nell'atto di citazione mentre le lavorazioni effettuate (ad es. esecuzione del tagliando, l'installazione dell'impianto G.P.L.) e le parti sostituite (ad es. filtro aria, filtro olio, olio motore etc.) sono tutte analiticamente riportate nelle fatture versate in atti. I fatti così come prospettati e documentati dall'attrice hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste escusso, sig. , indifferente e che all'epoca dei fatti collaborava con la società Testimone_1 convenuta, il quale ha dichiarato “Io portavo le autovetture che venivano vendute dalla
[...]
presso la società per le riparazioni e manutenzione ordinaria e straordinaria, Parte_1 CP_1
anche per il montaggio degli impianti GPL. Ho portato alla società di Campagna, le CP_1 vetture di cui alle fatture che mi vengono mostrate … affinché venissero eseguiti sia i tagliandi che il montaggio che l'installazione dell'impianto G.P.L. Si trattava di autovetture aziendali. Ho anche ritirato dall' le autovetture … dopo che sono stati effettuati gli interventi di manutenzione e CP_1 collocazione di impianto GPL”.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto e motivato l'appello non merita accoglimento.
5. In ragione dell'andamento del giudizio e della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 11594/2019
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 5.02.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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