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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4491/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
CE SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4491 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Giorgio a Cremano alla via Cavalli di Bronzo, 10 presso lo studio dell'avv. Maria Viscardi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
C.F. in proprio e nella qualità CP_1 C.F._2 di amministratore di sostegno in virtù di provvedimento di nomina del
10.04.2018 del Tribunale di Napoli Nord (RG. 1373716 – GT. Dott.ssa di C.F. CP_2 Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Aversa alla Via Costantinopoli, 2/A presso lo studio dell'avv. Angela Nobis, che lo rappresenta, unitamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Giancone, giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, sulla premessa di essere, unitamente ai di lui germani, e , erede del de cuius CP_1 CP_3
nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 27 Persona_1 settembre 2014 e della de cuius nata ad [...] il 16 Persona_2 settembre 1940 e deceduta in Casandrino il 4 novembre 2018, deduceva che: alla data del decesso, i coniugi erano proprietari dei seguenti beni immobili siti in ZA (NA): 1) appartamento alla traversa IV di via Cristoforo
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Colombo n. 2, identificato al catasto urbano al foglio 4, part. 843, sub 2; 2) appartamento alla traversa IV di via Cristoforo Colombo n. 2, identificato al catasto urbano al foglio 4, part. 843, sub 3; 3) locale deposito alla traversa IV di via Cristoforo Colombo n. 2, identificato al catasto urbano al foglio 4, part. 843, sub 5; 4) porzione di fabbricato in corso di costruzione alla traversa IV di via Cristoforo Colombo n. 2, identificato al catasto urbano al foglio 4, part. 843, sub 7; che i beni sopra descritti fanno parte di un fabbricato che i coniugi acquistarono - allo stato grezzo - in virtù di atto di compravendita del
22/06/1978, per Notaio rep. 864, racc. 272, e che Persona_3 successivamente avevano ultimato;
che all'interno dell'appartamento abitato dei de cuius (appartamento al Piano T, int. 1), alla data del decesso, vi erano beni mobili, aventi valore complessivo di circa € 7.000,00; che, alla data del decesso, il de cuius, , era intestatario di conto corrente e n. Persona_1
000000050952 presso Ubi Banca, filiale di Melito, con saldo pari ad €
1.469,45; che, una volta intervenuto il decesso di non Persona_2 avendo più interesse alcuno al mantenimento della comunione dei beni, formulava in via stragiudiziale richiesta di scioglimento della stessa;
che, nonostante l'instaurazione di trattative, non era stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria di scioglimento della comunione ereditaria;
che, ad oggi, i beni ereditari sono nel possesso esclusivo di . CP_1
Sulla base di tali premesse, conveniva in giudizio , in proprio CP_1
e quale amministratore di sostegno di giusto provvedimento Controparte_3 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 13 aprile 2018-, concludendo affinché il Tribunale adito, una volta dichiarata l'apertura della successione e accertato il valore del relictum ereditario, procedesse alla divisione dello stesso tra gli eredi legittimi, nel rispetto delle rispettive quote, con conseguenziale condanna del convenuto alla corresponsione CP_1 di un'indennità per l'occupazione dei beni suddetti, nonchè alla rendicontazione in ordine ai conti correnti, libretti e buoni postali fruttiferi, rimasti in suo possesso.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, previa rinotifica del libello introduttivo disposta all'esito dell'udienza del 17 luglio 2020, con comparsa del 23 dicembre 2020 si costituiva il convenuto, , CP_1 in proprio e quale amministratore di sostegno di , il quale, Controparte_3
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pur non opponendosi alla divisione giudiziale della massa ereditaria
(comprensiva anche dei beni mobili), in punto di merito, deduceva di occupare, unitamente al proprio nucleo familiare, l'appartamento sito al piano
T. interno 1, a titolo di comodato gratuito, concesso dai propri genitori, quando erano ancora in vita, oltre quindici anni prima;
che, secondo la volontà dei propri genitori, l'immobile da destinare in suo favore era quello in sopraelevazione, al tempo in corso di costruzione;
che il residuo compendio ereditario immobiliare non era mai stato nel possesso esclusivo della parte convenuta, ma che, al contrario, lo stesso veniva usufruito anche dall'istante, nel possesso sia delle chiavi di accesso al fabbricato che del telecomando del cancello automatico posto al suo ingresso;
che, di fatto, l'istante aveva di fatto occupato parte del locale deposito prima con strumentazioni musicali del figlio e poi con un ciclomotore Honda XL 125; che, contrariamente da quanto dedotto da parte istante, lo stesso non aveva mai gestito le giacenze bancarie e/o postali riferibili ad entrambi i genitori deceduti, a lui non note;
che alla morte della di loro genitrice, l'istante si era appropriato della somma di €
1.700,00, rinvenuta in contanti nell'abitazione familiare;
che, nel corso degli anni, il convenuto aveva sostenuto esclusivamente il costo dei lavori di manutenzione e ristrutturazione del fabbricato poi caduto in successione, per importo pari ad € 25.000,00; nonché la quota pari a 1/3 del costo di installazione del cancello automatico posto all'ingresso del viale comune di accesso al fabbricato ereditario e ad altre due proprietà aliene ad esso adiacenti, per un importo di € 2.000,00; che l'istante, quando ancora in vita la genitrice, aveva ricevuto, in virtù di compravendita dissimulante una donazione, a fronte della corresponsione della somma di € 30.000,00 un immobile, rivenduto successivamente a terzi per importo complessivo pari ad
€ 195.000,00.
Su tali premesse, concludeva come di seguito: “A) Dichiarare aperta la successione dei Sig.ri e B) Accertare la Persona_1 Persona_2 consistenza immobiliare dell'asse ereditario immobiliare previamente dichiarando il Sig. tenuto alla collazione mediante Parte_1 imputazione dell'immobile di fatto donatogli dalla madre;
C) Accertare la consistenza mobiliare dell'asse ereditario mobiliare previamente ordinando al Sig. di rendere il conto della gestione di tutti i rapporti Parte_1
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bancari e/o postali intestati ai Sigg. e Persona_1 Persona_2 nonché dell'importo di € 1.700,00 indebitamente trattenuto sulla maggior somma in contanti di € 4.000,00 relitta dalla Sig.ra ; D) Dichiarare Per_2 lo scioglimento della comunione ereditaria e procedere, quindi, alla nomina di un esperto per la esatta individuazione della massa attiva e per la formazione delle singole quote deducendo, da quella da attribuirsi al Sig.
, l'importo a suo carico di tutti gli esborsi anticipati dal Parte_1
Sig. nell'interesse della massa – così come indicati nella CP_1 presente comparsa – oltre agli interessi legali maturati dalla data di apertura della successione;
E) All'esito, ordinare la divisione delle singole quote di pari consistenza disponendo l'assegnazione in favore del Sig. CP_1
, ai sensi dell'art. 718 cod. civ., della unità immobiliare in
[...] sopraelevazione o, in mero subordine, provvedendo mediante sorteggio, nell'uno come nell'altro caso salvo conguagli in danaro” il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi, in seguito a rinvio d'ufficio, in data 5 febbraio 2021, veniva disposto, a carico degli istanti, il deposito integrativo di documentazione, in particolare delle certificazioni catastali di cui ai cespiti immobiliari de quo, nonché di una relazione notarile concernente le risultanze dei Registri Immobiliari.
Contestualmente, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria I termine, parte istante, in ordine alla richiesta collazione del bene immobile compravenduto dalla madre, eccepiva, in caso di qualificazione come domanda di accertamento della natura dissimulatoria di una donazione, l'intervenuta prescrizione della stessa, in quanto l'atto di compravendita intercorso tra ed i genitori era stato Parte_1 stipulato in data 29.1.2007.
In ordine alla dedotta esiguità del prezzo di vendita rispetto al valore reale,
l'istante evidenziava che la ragione era da rinvenire nella circostanza che aveva elargito somme di denaro ai propri genitori, al fine di commissionare i lavori edili di completamento del bene, all'origine allo stato grezzo.
Con memoria I termine, parte convenuta, modificando le proprie conclusioni, chiedeva, altresì, al Tribunale adito di procedere all'accertamento della
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simulazione del contratto di vendita del 29 gennaio 2007 intercorso tra i coniugi con , e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto di procedere alla collazione per imputazione dell'immobile e/o della differenza del prezzo reale mai corrisposto.
Espletata l'istruttoria con la nomina del CT (ing. che Persona_4 depositava giuramento telematico il 17 giugno 2022), all'esito del deposito delle integrazioni e chiarimenti all'elaborato peritale, escussi i testi (cfr. udienze del 19.1.2024; del 7.6.2024; 7.11.2024) all' udienza del 16 maggio
2025, celebratasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 9-6-2025).
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti quale allegato alla produzione di parte istante).
Sempre in via preliminare, va preso atto dell'avvenuto deposito del provvedimento di autorizzazione, in ratifica, alla costituzione nel giudizio in epigrafe di , in qualità di amministratore di sostegno di CP_1 [...]
, emesso Giudice Tutelare presso il Tribunale di Napoli Nord in CP_3 data 19 aprile 2022, giusta istanza del 14 aprile 2022.
Risulta, pertanto, la sussistenza della condizione dell'azione di cui alla legittimazione passiva, nonché attiva (attesa l'intervenuta formulazione di domanda in via riconvenzionale), spettando la stessa, nelle ipotesi- come nel caso di specie- di avvenuta apertura di amministrazione di sostegno in favore della parte nel cui interesse si agisce, all'amministratore, previo rilascio di apposita autorizzazione del Giudice Tutelare al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, pena l'inammissibilità.
Ciò premesso l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda principale, afferente alla richiesta divisione giudiziale del patrimonio relitto dei coniugi e di converso, i convenuti Persona_1 Persona_2 comparenti, in conseguenza alle avverse deduzioni, deducendo l'intervenuta compravendita di un appartamento facente parte del fabbricato relitto, da
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parte della di loro genitrice ed in favore dell'istante, insistevano affinché fosse accertata la natura dissimulatoria di predetto atto- attesa l'esiguità del prezzo rispetto al reale valore di mercato del bene- e, per l'effetto, disposta la collazione del bene.
Va precisato che gli istanti in riconvenzionale hanno proposto l'azione di simulazione avverso la compravendita conclusa tra i rispettivi genitori e il fratello, allo scopo di riassorbire il valore di mercato eccedente il prezzo effettivamente corrisposto mentre non è stata richiesta la riduzione della donazione né è stata allegata una lesione della quota di legittima.
In definitiva l'azione formulata in riconvenzionale di simulazione risulta proposta al solo fine di recuperare all'asse ereditario l'immobile compravenduto, non anche per avere la riduzione della donazione.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, deve in primo luogo escludersi che in relazione alle domande svolte sia maturata l'eccepita prescrizione, posto che, tale azione è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione che decorre dal momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. civ. II, 29-02-
2016, n. 3932; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4021, Cass. n 5158/18).
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, destituita di fondamento non essendo decorso il termine decennale al momento dell'introduzione del presente giudizio (i coniugi e sono deceduti, rispettivamente, nel CP_1 Per_2
2014 e nel 2018).
Venendo al merito, giova evidenziare, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, che a norma degli artt. 2697 e 1417 c.c. l'onere probatorio della simulazione incombe sul soggetto che l'invoca, il quale, in quanto terzo rispetto alle parti contraenti del preteso contratto simulato, può avvalersi di ogni mezzo di prova ex art. 1417 c.c.
Nel caso di specie i convenuti (attori in via riconvenzionale) hanno dedotto, quale elemento presuntivo da cui desumere il carattere fittizio della compravendita, l'incongruità del prezzo, convenuto in € 30.000,00 (la cui effettiva corresponsione- non contestata dalle parti- è provata per tabulas).
Di converso, parte attrice ha ricollegato l'esiguità del prezzo di compravendita alla circostanza che l'immobile, al momento dell'atto asseritamente dissimulante, fosse ancora in corso di costruzione.
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Dalla C.T.U. espletata emerge che il diritto di proprietà dell' appartamento sito al piano primo del fabbricato sito in ZA alla via SC n. 2, censito in Catasto Fabbricati del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub
6, alienato dai coniugi e al loro figlio Persona_1 Persona_2
in virtù di atto per Notar del 29.01.2007, aveva Parte_1 Per_5
a tale data un valore di mercato di € 155.000,00, di gran lunga superiore, quindi, al prezzo indicato nell'atto di € 30.000,00 (cfr. pag. 9 della relazione integrativa versata in atti in data 10.7.2023).
Nella valutazione della rilevanza indiziaria di tale differenziale di valore assume, altresì, rilievo anche lo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti dell'atto, tali da orientare il Tribunale nella direzione della natura simulata della compravendita de quo nonché in ordine alla sussistenza dell'animus donandi.
A fronte di ciò, il si è limitato ad allegare genericamente Parte_1 che l'esiguità del prezzo fosse dipesa dalla circostanza che l'immobile, al momento del rogito, fosse in fase di costruzione e che, al fine del completamento dei lavori edili, avesse contratto mutuo fondiario per l'importo pari ad € 41.000,00 con la Banca Credito Emiliano s.p.a., in data 13 luglio 2007, rep. 41814, raccolta 4595.
Tali circostanze non appaiono decisive.
Ed invero nella relazione integrativa il C.T.U., nell'operare la valutazione del predetto immobile in € 155.000,00, considerava anche lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione ( alla pagina 7 di detta relazione integrativa, lo stesso riferisce: “alla luce dei contenuti della Relazione di
Sopralluogo (Allegato C) nonché dall'esame dei contenuti della DIA del
27.12.2006 e delle foto ad essa allegate (Allegato A), può dedursi, con ogni ragionevole probabilità, che, al Dicembre 2006, l'appartamento oggetto di stima fosse sprovvisto di tutte le opere di rifinitura quali, ad esempio, guaina di impermeabilizzazione balconi, pavimenti con relativo massetto di allettamento, rivestimenti dei locali di servizio, zoccolini, soglie/davanzali, stuccature, tinteggiature, infissi esterni, persiane o altra schermatura, bussole interne, igienici, rubinetteria, dispositivi e moduli terminali degli impianti elettrico (quadro di comando, prese, interruttori, placchette, ecc.) citofonico (linea, apparecchio, ecc.), tv (antenna, cablaggio, prese, ecc.),
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idrico di carico e di scarico (cassette, sifonature, diramazioni e collegamenti terminali, valvole ecc.), riscaldamento (caldaia, radiatori, valvole, ecc.), raffrescamento”.
Risulta provato per tabulas il pagamento del prezzo pattuito nel contratto di compravendita (cfr. 9 bonifici bancari disposti in favore del venditore,
[...]
). Persona_1
Pertanto, il Tribunale ritiene che nel caso di specie possa ritenersi integrata una donazione indiretta e, nello specifico, un negotium mixtum cum donatione.
Per costante orientamento giurisprudenziale la causa di tale contratto è onerosa, “ma il negozio adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta”
(Cass. civ., sez. II, n. 10614/2016). Non si tratta, dunque, di un'ipotesi di un negozio simulato, nella quale il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito
(Cass. civ. sez. II, 24040/2020).
Dunque, oggetto della donazione indiretta non è l'immobile in sé, che risulta effettivamente compravenduto, quanto piuttosto la differenza tra il valore del bene ed il corrispettivo pattuito e versato, pari ad € 125.000,00
Pertanto, ai fini della richiesta collazione, tale predetto importo dovrà essere riunito al relictum ereditario.
Ciò posto, venendo al merito della domanda principale afferente alla divisione giudiziale della massa ereditaria, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso della de cuius Per_2
avvenuto in data 04 novembre 2018 in Casandrino, già vedova del
[...] coniuge nato ad [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 27 settembre 2014, sono divenuti eredi ab intestato della medesima i figli superstiti, C.F. Parte_1
, C.F. e C.F._1 CP_1 C.F._2
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, C.F. , ciascuno nella misura di Controparte_3 C.F._3
1/3.
Va accertato, dunque, che le parti in causa risultano eredi per la quota di 1/3 dei beni ereditari, di esclusiva proprietà dei coniugi e , di CP_1 Per_2
n. 4 unità immobiliari ricomprese nel fabbricato sito in ZA, alla via
SC (ex IV traversa di via Colombo) n. 2, censite in N.C.E.U. del detto
Comune al Foglio 4, Particella 843, con i seguenti subalterni:
• Sub 5 (Deposito Piano Seminterrato);
• Sub 2 (Appartamento Piano Rialzato, Interno 1);
• Sub 3 (Appartamento Piano Rialzato, Interno 2);
• Sub 7 (Appartamento Piano Primo in costruzione, Interno 3);
Si osserva, altresì, che, in ordine alla domanda di collazione formulata in via riconvenzionale dai comparenti convenuti, sussiste una donazione indiretta in favore di per importo pari ad € 125.000,00- derivante Parte_1 dalla differenza tra il valore reale del bene immobile sito nel medesimo fabbricato oggetto di divisione e il prezzo effettivamente pattuito in sede di rogito del 2007), in base alle quali effettuare la riunione fittizia.
In assenza di formulazione di azione di riduzione a fronte di una pretesa lesione di legittima, nella fattispecie concreta a ciascun figlio compete una quota pari ad 1/3 del patrimonio ereditario, come sopra riunito.
Ed invero, attesa l'autonomia delle domande di riduzione e di divisione, (ex multis Cass. n. 22855/2010), nel caso di specie, i convenuti in riconvenzionale hanno inteso richiesto l'accertamento della simulazione al solo fine della collazione, nell'ottica della divisione giudiziale oggetto della domanda principale.
I coeredi hanno, inoltre, richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria anche con riguardo ai beni mobili presenti nell'asse.
L' ausiliario del nominato C.T.U. (architetto ) incaricato di Persona_6 accertare l'effettiva esistenza dei beni mobili indicati nell'inventario fornito dalla parte istante e di procedere alla loro stima e divisione, ha precisato che il valore dei mobili custoditi nell'appartamento del de cuius, ammonta ad €
6.500,00 (ad esclusione di un torchio, due cisterne da vino, altri mobili in legno, non ritenuti stimabili).
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Vanno divisi, pertanto, i beni mobili rinvenuti presso i luoghi di causa, come dettagliatamente indicati dal CT (all. d. alla relazione integrativa del
C.T.U.), secondo il valore assegnato a ciascun bene al momento di redazione dell'inventario.
Passando alla disamina della res controversa, la domanda giudiziale di divisione della comunione ereditaria è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis
Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio
2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto
2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli
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occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie
(cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423;
Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ciò premesso, con riguardo ai cespiti immobiliari, sovra specificati ed individuati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice (Ing. ) circa la comoda divisibilità dei Per_4 beni e che risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 21.12.2022.
La espletata C.T.U ha stimato in complessivi € 602.200,00 il valore di mercato del compendio immobiliare da dividere (cfr. pag. 28 della relazione di C.T.U. versata in atti con deposito del 21 dicembre 2022 il più probabile valore di mercato attuale dell'appartamento interno 1 (Sub 2) ubicato al piano rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2 è pari, in cifra tonda, ad € 188.000,00; nonché cfr. pag. 29 il più probabile valore di mercato attuale dell'appartamento interno 2 (Sub 3) ubicato al piano rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2 è pari, in cifra tonda, ad € 151.500,00; ed ancora il più probabile valore di mercato attuale dell'appartamento interno 3 (Sub 7) in corso di costruzione, ubicato al piano primo del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2 è pari, in cifra tonda, ad € 114.800,00), concludendo per la possibilità concreta ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di immobili autonomi ed aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti, predisponendo, altresì, un progetto divisionale.
Inoltre, le parti convenute hanno avanzato istanza di attribuzione dei beni (cfr. note di udienza depositate in data 15 maggio 2025, nonché comparsa conclusionale ex art. 190 I termine c.p.c.), in conformità alla proposta divisionale formulata dal C.T.U. in sede di relazione depositata in data 21
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dicembre 2022 e, nonché delle planimetrie di cui all'allegato “E”, costituenti parte integrante della predetta relazione.
Siffatto progetto viene fatto proprio da questo Tribunale, in quanto elaborato nel rispetto dei criteri che devono ispirare il giudizio di comoda divisibilità ai fini dell'assegnazione di porzioni in natura.
Pertanto, non essendoci specifiche ragioni per disattendere le richieste di attribuzione di cui alle note di udienza depositate in data 15 maggio 2025, si ritiene di procedere allo scioglimento della comunione in oggetto secondo il predetto progetto divisionale come sopra determinato.
In conclusione, va accolta la domanda di divisione avanzata da Pt_1
non opposta da , in proprio e quale amministratore
[...] CP_1 di e, per l'effetto, vengono a determinarsi i seguenti lotti: Controparte_3
• Quota A, composta da: Appartamento Interno 1 ubicato al Piano
Rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con la via Colombo, ad Est con area scoperta comune, a Sud con appartamento interno 2 nonché con corpo scala, e, ad Ovest, con la via SC;
censito in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 2, Categoria A/2, Classe 6,
Consistenza 6,5 vani, Superficie Catastale Totale mq 137, Valore commerciale € 188.000,00;
• Quota B, composta da: Composta 1) Appartamento Interno 2 ubicato al Piano Rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN
SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con appartamento interno 1 nonché con corpo scala, ad Est con area scoperta comune, a
Sud con proprietà aliena, e, ad Ovest, con la via SC;
censito in
N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 3,
Categoria A/2, Classe 6, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale
Totale mq 109, Rendita € 397,67, ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni e sul giardino confinante con via Colombo. Valore commerciale € 151.500,00; 2) Porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 113 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con giardino lato via Colombo, ad Est con area comune, a Sud con porzione comune nonché con residua porzione di
12 R.G. n. 4491/2020
vano seminterrato in Quota C, e, ad Ovest ancora con residua porzione di vano deposito in Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in
N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5,
Classe 1, Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306,
Rendita € 501,99, ivi inclusi i proporzionali diritti su tutte le parti comuni, giardino compreso. Valore commerciale € 55.709,00; 3)
Giusta metà indivisa della porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 8 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, contenente la scala a chiocciola di collegamento tra l'androne ed il piano seminterrato nonché l'area di disimpegno tra le porzioni di vano deposito ricadenti in Quota B ed in Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe 1,
Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306, , ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni. Valore commerciale = €
1.972,00. Valore Complessivo Quota B € 209.181,00;
• Quota C, composta da: 1) Appartamento Interno 3 in corso di costruzione ubicato al Piano Primo del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con la via Colombo, ad Est con area scoperta comune, a Sud con proprietà aliena nonché con corpo scala, e, ad Ovest, con la via SC;
censito in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 7,
Categoria F/4 (unità incomplete non definite nella consistenza e nella destinazione d'uso) ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni e sul giardino confinante con via Colombo. Valore commerciale €
114.800,00; 2) Porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 179 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a
Nord con porzione di deposito in Quota B nonché con porzione comune nonché con giardino lato via Colombo, ad Est con area comune, a Sud con proprietà aliena, e, ad Ovest con la via SC;
da staccarsi dall'unità censita in N.C.E.U. del Comune di ZA al
Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe 1, Consistenza mq 270,
Superficie Catastale Totale mq 306, Rendita € 501,99, ivi inclusi i
13 R.G. n. 4491/2020
proporzionali diritti su tutte le parti comuni, giardino compreso.
Valore commerciale € 88.247,00; 3) Giusta metà indivisa della porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 8 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via
AN SC n. 2, contenente la scala a chiocciola di collegamento tra l'androne ed il piano seminterrato nonché l'area di disimpegno tra le porzioni di vano deposito ricadenti in Quota B ed in
Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in N.C.E.U. del Comune di
ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe 1, Consistenza mq
270, Superficie Catastale Totale mq 306, Rendita € 501,99, Valore commerciale €1.972,00. Valore Complessivo Quota C € 205.019,00.
Sulla scorta della relazione tecnica richiamata, e considerato che le parti convenute, formulavano istanza di attribuzione delle unità abitative in conformità all'occupazione, questo Tribunale, dispone che la Quota A sia assegnato a nonché che lo stessa debba ricevere dai restanti Controparte_3 comproprietari, ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, la somma di € 12.733,33, a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
che la Quota B sia assegnata a , con Parte_1 condanna dello stesso al pagamento ai restanti comproprietari, ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, della somma di € 8.347,67, a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
dispone che la quota C) sia assegnata a , con condanna dello stesso al CP_1 pagamento ai restanti comproprietari, ciascuno nel rispetto delle propria quota di diritto, della somma di € - 4.205,67 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Circa la funzione del conguaglio si osserva che, qualora una porzione in natura non corrisponda nel suo valore alla quota in base all'art. 728 c.c.,
l'ineguaglianza si compensa in denaro, ovvero con la costituzione di un obbligo di pagamento di un conguaglio a carico di colui cui viene attribuita la porzione di maggior valore a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore.
La determinazione di tale conguaglio attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del Giudice in conformità di un espresso criterio normativo, perseguendo il mero effetto di
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perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione (Cass.
24.10.2006 n. 22833; 7833/2008).
Tenuto conto, poi, che l'attribuzione è effettuata al valore di mercato degli immobili alla data della decisione, sulle somme a titolo di conguaglio sono dovuti i soli interessi corrispettivi dalla data della decisione, senza alcuna rivalutazione monetaria.
Si precisa, altresì, conformemente alle conclusioni del C.T.U., che tutte le spese necessarie per la realizzazione delle opere necessarie allo scioglimento della comunione ereditaria, ivi incluso il frazionamento del vano Deposito
(Costi di costruzione delle pareti divisorie e delle relative rifiniture, spese tecniche di progettazione, di istruzione della S.C.I.A., di Direzione dei Lavori, di aggiornamento catastale, ecc.) ricadranno a carico delle parti in misura pari ad 1/3 pro capite (cfr. pag. 36 della relazione di C.T.U. in atti).
Avuto riguardo all'avvenuta collazione della somma di € 125.000,00, pari al valore differenziale tra il valore di mercato dell'immobile compravenduto dai genitori delle parti in causa all'odierno istante- come appurato nella relazione integrativa di C.T.U.- e il prezzo effettivamente corrisposto, la stessa dovrà essere divisa in capo a ciascun coerede, pro quota pari ad 1/3.
Ciò posto, il Tribunale condanna a versare nei confronti Parte_1 dei restanti coeredi, fratelli e , la somma complessiva CP_1 CP_3 di € 83.333,33, pari ad € 41.666,66 ciascuno.
In ordine alla divisione dei beni mobili, rinvenuti nella dimora del de cuius e oggetto di inventario redatto dall'ausiliario del C.T.U., arch. , Persona_7 di cui all'allegato “d” alla relazione integrativa del 10 luglio 2023 e stimati in complessivi € 6.350,00, si dispone come di seguito.
Il Tribunale, in assenza di istanze di attribuzione, dispone assegnarsi a
• 1) , Prezzo di stima Controparte_3 Controparte_4 approssimativo: 1.100,00 euro;
2) , Prezzo di Controparte_5 stima approssimativo: 250,00 euro. 3) Scultura cavallo, Prezzo di stima approssimativo: 250,00 euro;
4) Divano in stile Prezzo di CP_4 stima approssimativo: 500,00 euro, disponendo che lo stesso debba ricevere dai restanti comproprietari, a titolo di conguaglio e ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, la somma di € 6,16.
15 R.G. n. 4491/2020
• 1) Credenza francese dell'800, Prezzo di stima CP_1 approssimativo: 1.350,00 euro;
2) Specchiera caminiera. Prezzo di stima approssimativo: 750,00 euro, disponendo che lo stesso debba ricevere dagli altri coeredi, a titolo di conguaglio e limitatamente alle quote di diritto spettanti, la somma di € 16,16;
• 1) Cornice per camino, Prezzo di stima Parte_1 approssimativo: 1.100,00 euro;
2) Lampadari in ottone (numero 2),
Prezzo di stima approssimativo: 560,00 euro;
3) Tavolo con sedie
(numero 6), Prezzo di stima approssimativo: 250,00 euro;
4) Colonna in marmo con vaso in peltro, Prezzo di stima approssimativo: 75,00 euro;
5) Divano con 4 sedie e due poltrone Soggiorno in stile CP_4
XVI, Prezzo di stima approssimativo: 200,00 euro, disponendo che lo stesso debba versare ai restanti comproprietari, a titolo di conguaglio e ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, la somma di €
68,84.
La domanda avente ad oggetto il rimborso per l'esecuzione di lavori di manutenzione non è, invece, meritevole di accoglimento.
Il convenuto ha asserito di aver svolto nell'anno 2005/2006 CP_1
, in ordine al fabbricato facente parte dell'asse ereditario, lavori di manutenzione e ristrutturazione, per importo pari ad € 25.000,00 nonché di aver sostenuto esclusivamente i costi di installazione di un cancello automatico posto all'ingresso del viale comune di accesso al fabbricato ereditario e ad altre due proprietà aliene ad esso adiacenti, per un importo di
€ 2.000,00, rivendicando in capo agli altri coeredi il rimborso di suddette somme.
L' istante nel contestare la pretesa ha dedotto la mancata prova documentale in ordine ai predetti esborsi ed in ogni caso ha evidenziato che i lavori erano stati seguiti dai rispettivi genitori, quando ancora in vita.
Sul punto nella relazione versata in atti, a firma del CT ing. si Per_4 legge trattasi “opere eseguite quando i de cuius erano entrambi in vita”… “si tratta, come è evidente, di non meglio specificati lavori di manutenzione e di ristrutturazione per i quali agli atti non sono stati reperiti adeguati documenti di dettaglio a supporto della spesa sostenuta”.
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A ciò si aggiunga che, in sede di escussione della prova orale, i testi nulla riferivano circa la titolarità in capo a delle somme versate, CP_1 sia per la realizzazione dei lavori edili del fabbricato nel 2005/2006, sia per l'impianto del cancello automatico.
Il teste intimato e comparso, , proprietario di fondo confinante Testimone_1 con il fabbricato oggetto di divisione, riferiva: “Non conosco la provenienza dei soldi, non so se i soldi erano della madre di . Io ho sempre visto lui CP_1 pagare in contanti”.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, questo Tribunale ritiene, quindi. non provata l'esecuzione degli asseriti lavori di manutenzione de quo ad opera del convenuto, , attore in via riconvenzionale. CP_1
Per quanto concerne la domanda giudiziale afferente alla richiesta di indennizzo per l'occupazione per il mancato godimento dei frutti civili dell'immobile spettanti ai comproprietari in ragione della propria quota, occorre, preliminarmente, evidenziare che l'istante, Parte_1 contestava l'occupazione esclusiva, in capo al fratello , dell'intero CP_1 fabbricato facente parte della massa ereditaria.
Di converso, riferiva di aver goduto e di godere, unitamente CP_1 al proprio nucleo familiare, dell'appartamento sito al piano T. interno 1, in virtù di espressi accordi, intercorsi sia con i propri genitori.
Pertanto, avuto riguardo a suddetta porzione di immobile, deve ritenersi non contestata l'occupazione da parte di (elemento circostanziale CP_1 assolutamente pacifico tra le parti e, peraltro, espressamente ammesso dalla difesa delle parti convenute, nonché confermata dai testi escussi).
Avuto riguardo al residuo compendio ereditario immobiliare, il convenuto ha dedotto che lo stesso istante ha goduto e gode, parimenti, dello stesso, essendo in possesso delle chiavi di accesso al fabbricato e del telecomando di attivazione del cancello automatico.
Dall'esame delle deposizioni dei testi escussi, risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili - anche in ragione dell'accurata descrizione dei luoghi offerta e della circostanza che trattasi di soggetti che, indifferenti ai fatti, si sono recati con frequenza sui medesimi luoghi di causa e che dunque hanno avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi –non è emerso che il convenuto, , abbia CP_1
17 R.G. n. 4491/2020
posto in essere atteggiamenti ostativi rispetto all'esercizio delle potestà dominicali da parte dei restanti coeredi.
A tal riguardo, il teste in sede di escussione riferiva: Parte_2
“Precisamente il telecomando per il garage è in possesso di tutti i CP_1
La chiave del cancello di entrata al condominio la hanno tutti. Le chiavi dell'appartamento di è in possesso di tutti Io ho visto Persona_2 persone entrare in questa casa anche dopo la morte dei nonni. Negli ultimi
10 anni chiunque della famiglia aveva accesso. Tutti intendo CP_1 [...]
, e rispettivi nuclei familiari. Ad esempio mio Parte_1 CP_1 cugino figlio di entrava anche con un furgone, credo Per_8 Pt_1 che metteva casse di musica. Zio anche ha le chiavi ma forse non lo CP_3 sa neanche essendo incapace di intendere e volere… Il deposito è sempre stata una cosa comune. Tutti abbiamo messo ad esempio o una cucina o la macchina o la moto.”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda afferente all'indennità di occupazione, formulata dall'istante, possa essere accolta limitatamente all'immobile sito al piano T. interno 1, eletto quale residenza di CP_1
.
[...]
Sul punto, si osserva che è principio consolidato quello secondo cui l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal giorno della richiesta da parte dell'altro comproprietario.
Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.).
Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte.
Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come l'art. 1102
18 R.G. n. 4491/2020
cod. civ. intenda assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr., in tal senso, Cass. 7681/2019;
Cass. 2423/2015; Cass. civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652).
La richiesta di condanna formulata dall'istante deve essere accolta nei limiti di cui sopra, ossia dal giorno della domanda giudiziale.
In ordine alla quantificazione, ritiene questo giudice che il credito degli istanti possa essere determinato sulla base delle risultanze della relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio le cui conclusioni, anche sul punto, appaiono corrette e conseguenti ad una esatta individuazione dei parametri di riferimento.
Dalla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (marzo 2020) e fino alla data di deliberazione della presente sentenza, il valore dei frutti deve ritenersi pari alla complessiva somma €
33.500,00, corrispondente al valore locativo (€ 500,00 mensili) della predetta porzione di fabbricato, ad uso abitativo, per 67 mensilità.
Il credito maturato, per detto titolo, dai coeredi e Parte_1 CP_3
è pari ad € 33.500,00, cui andrà detratta la quota di spettanza del
[...] convenuto (titolare di una quota pari a 1/3), per importo finale CP_1 residuo di € 22.333,33, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione.
Non meritevole di accoglimento, per mancato assolvimento dell'onere probatorio, anche in ordine all'asserita sussistenza, è da ritenersi la domanda di condanna del convenuto alla rendicontazione delle CP_1 giacenze bancarie e/o postali riferibili ad entrambi i genitori deceduti.
Le spese della CT devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico degli istanti e dei convenuti, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi
19 R.G. n. 4491/2020
dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. 19 settembre
2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico
d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass.
8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573;
Cass. 9 febbraio 1963 n. 245).
Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CT. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del CT, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CT può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidategli in € 8.096,57
(ottomilanovantasei,57) con separato decreto del 05 gennaio 2023, nonché in ulteriori € 1.537,34 (millecinquecentotrentasette,34), giusto decreto del 25 luglio 2023.
Avuto riguardo alle spese di lite, considerato che parte convenuta ha sin dalla costituzione in giudizio aderito alla domanda di divisione giudiziale, considerata la parziale reciproca soccombenza, ritiene il Tribunale congruo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa CE SE, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4491/2020 del
R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
20 R.G. n. 4491/2020
• Accoglie la domanda di collazione spiegata in via riconvenzionale da
[...]
, in proprio e quale amministratore di sostegno di CP_1 CP_3
, nei limiti di quanto indicato in parte motiva;
[...]
• Dichiara aperta la successione mortis causa di , nato ad Persona_1
ZA (NA) il 06 aprile 1937 ed ivi deceduto il 27 settembre 2014, e della de cuius nata ad [...] il [...] e Persona_2 deceduta in Casandrino il 04 novembre 2018,entrambi ab intestato;
• Dichiara caduti in comunione ereditaria pro indiviso i seguenti beni: n. 4 unità immobiliari ricomprese nel fabbricato sito in ZA, alla via SC
(ex IV traversa di via Colombo) n. 2, censite in N.C.E.U. del detto Comune al Foglio 4, Particella 843, con i seguenti subalterni: Sub 5 (Deposito Piano
Seminterrato); Sub 2 (Appartamento Piano Rialzato, Interno 1); Sub 3
(Appartamento Piano Rialzato, Interno 2); Sub 7 (Appartamento Piano Primo in costruzione, Interno 3); beni mobili come inventariati nella relazione a firma dell'ausiliario C.T.U., arch. , di cui all'allegato d) alla Persona_6 relazione integrativa depositata in data luglio 2023;
• Dispone, in accoglimento della richiesta collazione, la riunione fittizia al predetto relitto ereditario della somma di € 125.000,00, pari al valore differenziale tra il valore di mercato del bene alienato dai coniugi Per_1
e al loro figlio in virtù di atto
[...] Persona_2 Parte_1 per Notar del 29.01.2007, rispetto al prezzo convenuto;
Per_5
• Dichiara altresì che detti beni, facenti parte del ricostruito relitto ereditario, sono in titolarità a , C.F. Parte_1
C.F. C.F._1 CP_1
e C.F. C.F._2 Controparte_3
, ciascuno nella misura di 1/3; C.F._3
• Per l'effetto, condanna a versare nei confronti di Parte_1 [...]
e , la somma di € 83.333,33, pari ad € 41.666,66 CP_1 Controparte_3 ciascuno.
• Per l'effetto, ed in ordine al compendio immobiliare forma i seguenti lotti:
Quota A, composta da: Appartamento Interno 1 ubicato al Piano Rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con la via Colombo, ad Est con area scoperta comune,
a Sud con appartamento interno 2 nonché con corpo scala, e, ad Ovest, con
21 R.G. n. 4491/2020
la via SC;
censito in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4,
Particella 843, Sub 2, Categoria A/2, Classe 6, Consistenza 6,5 vani,
Superficie Catastale Totale mq 137, Valore commerciale € 188.000,00;
Quota B, composta da: Composta 1) Appartamento Interno 2 ubicato al
Piano Rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con appartamento interno 1 nonché con corpo scala, ad Est con area scoperta comune, a Sud con proprietà aliena,
e, ad Ovest, con la via SC;
censito in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 3, Categoria A/2, Classe 6, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale mq 109, Rendita € 397,67, ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni e sul giardino confinante con via
Colombo. Valore commerciale € 151.500,00; 2) Porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 113 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con giardino lato via Colombo, ad Est con area comune,
a Sud con porzione comune nonché con residua porzione di vano seminterrato in Quota C, e, ad Ovest ancora con residua porzione di vano deposito in Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in N.C.E.U. del
Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe 1, Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306, Rendita € 501,99, ivi inclusi i proporzionali diritti su tutte le parti comuni, giardino compreso. Valore commerciale € 55.709,00; 3) Giusta metà indivisa della porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 8 mq, al Piano
Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, contenente la scala a chiocciola di collegamento tra l'androne ed il piano seminterrato nonché l'area di disimpegno tra le porzioni di vano deposito ricadenti in Quota B ed in Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in
N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe
1, Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306, , ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni. Valore commerciale = € 1.972,00.
Valore Complessivo Quota B € 209.181,00; Quota C, composta da: 1)
Appartamento Interno 3 in corso di costruzione ubicato al Piano Primo del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con la via Colombo, ad Est con area scoperta comune,
22 R.G. n. 4491/2020
a Sud con proprietà aliena nonché con corpo scala, e, ad Ovest, con la via
SC; censito in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella
843, Sub 7, Categoria F/4 (unità incomplete non definite nella consistenza e nella destinazione d'uso) ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni e sul giardino confinante con via Colombo. Valore commerciale €
114.800,00; 2) Porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 179 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via
AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con porzione di deposito in Quota B nonché con porzione comune nonché con giardino lato via Colombo, ad Est con area comune, a Sud con proprietà aliena, e, ad
Ovest con la via SC;
da staccarsi dall'unità censita in N.C.E.U. del
Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe 1, Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306, Rendita € 501,99, ivi inclusi i proporzionali diritti su tutte le parti comuni, giardino compreso. Valore commerciale € 88.247,00; 3) Giusta metà indivisa della porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 8 mq, al Piano
Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, contenente la scala a chiocciola di collegamento tra l'androne ed il piano seminterrato nonché l'area di disimpegno tra le porzioni di vano deposito ricadenti in Quota B ed in Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in
N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe
1, Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306, Rendita €
501,99, Valore commerciale €1.972,00. Valore Complessivo Quota C €
205.019,00.
• Assegna la Quota A a , la Quota B) a , Controparte_3 Parte_1 la Quota C) a;
CP_1
• Dispone che riceva da e Controparte_3 CP_1 Pt_1
ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, la somma
[...] di € 12.733,33, a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
e , ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, CP_1 della somma di € 8.347,67, a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
23 R.G. n. 4491/2020
• Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
e , ciascuno nel rispetto della propria quota di diritto, della Controparte_3 somma di € 4.205,67 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
• Per l'effetto ed in ordine al compendio ereditario mobiliare, stimato in €
6.350,00, dispone la ripartizione in capo ai coeredi, come indicato in parte motiva, unitamente ai previsti conguagli in danaro;
• Condanna in al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
e , ciascuno limitatamente alla quota di diritto
[...] Controparte_3 spettante pari ad 1/3, della somma di € 22.333,33 a titolo di indennità di occupazione, limitatamente a quanto indicato in parte motiva, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
• Dispone che tutte le spese necessarie per la realizzazione delle opere necessarie allo scioglimento della comunione ereditaria, ivi incluso il frazionamento del vano Deposito (Costi di costruzione delle pareti divisorie e delle relative rifiniture, spese tecniche di progettazione, di istruzione della S.C.I.A., di Direzione dei Lavori, di aggiornamento catastale, ecc.) ricadranno a carico delle parti in misura pari ad 1/3 pro capite;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CT già liquidate con separato decreto in € 8.096,57 (ottomilanovantasei,57), nonché, giusto decreto del 25 luglio 2023 in ulteriori € 1.537,34
(millecinquecentotrentasette,34), oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
• Integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
• Autorizza il conservatore dei pubblici registri immobiliari territorialmente competente a procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo
Aversa 21 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa CE SE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
CE SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4491 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Giorgio a Cremano alla via Cavalli di Bronzo, 10 presso lo studio dell'avv. Maria Viscardi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
C.F. in proprio e nella qualità CP_1 C.F._2 di amministratore di sostegno in virtù di provvedimento di nomina del
10.04.2018 del Tribunale di Napoli Nord (RG. 1373716 – GT. Dott.ssa di C.F. CP_2 Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Aversa alla Via Costantinopoli, 2/A presso lo studio dell'avv. Angela Nobis, che lo rappresenta, unitamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Giancone, giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, sulla premessa di essere, unitamente ai di lui germani, e , erede del de cuius CP_1 CP_3
nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 27 Persona_1 settembre 2014 e della de cuius nata ad [...] il 16 Persona_2 settembre 1940 e deceduta in Casandrino il 4 novembre 2018, deduceva che: alla data del decesso, i coniugi erano proprietari dei seguenti beni immobili siti in ZA (NA): 1) appartamento alla traversa IV di via Cristoforo
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Colombo n. 2, identificato al catasto urbano al foglio 4, part. 843, sub 2; 2) appartamento alla traversa IV di via Cristoforo Colombo n. 2, identificato al catasto urbano al foglio 4, part. 843, sub 3; 3) locale deposito alla traversa IV di via Cristoforo Colombo n. 2, identificato al catasto urbano al foglio 4, part. 843, sub 5; 4) porzione di fabbricato in corso di costruzione alla traversa IV di via Cristoforo Colombo n. 2, identificato al catasto urbano al foglio 4, part. 843, sub 7; che i beni sopra descritti fanno parte di un fabbricato che i coniugi acquistarono - allo stato grezzo - in virtù di atto di compravendita del
22/06/1978, per Notaio rep. 864, racc. 272, e che Persona_3 successivamente avevano ultimato;
che all'interno dell'appartamento abitato dei de cuius (appartamento al Piano T, int. 1), alla data del decesso, vi erano beni mobili, aventi valore complessivo di circa € 7.000,00; che, alla data del decesso, il de cuius, , era intestatario di conto corrente e n. Persona_1
000000050952 presso Ubi Banca, filiale di Melito, con saldo pari ad €
1.469,45; che, una volta intervenuto il decesso di non Persona_2 avendo più interesse alcuno al mantenimento della comunione dei beni, formulava in via stragiudiziale richiesta di scioglimento della stessa;
che, nonostante l'instaurazione di trattative, non era stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria di scioglimento della comunione ereditaria;
che, ad oggi, i beni ereditari sono nel possesso esclusivo di . CP_1
Sulla base di tali premesse, conveniva in giudizio , in proprio CP_1
e quale amministratore di sostegno di giusto provvedimento Controparte_3 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 13 aprile 2018-, concludendo affinché il Tribunale adito, una volta dichiarata l'apertura della successione e accertato il valore del relictum ereditario, procedesse alla divisione dello stesso tra gli eredi legittimi, nel rispetto delle rispettive quote, con conseguenziale condanna del convenuto alla corresponsione CP_1 di un'indennità per l'occupazione dei beni suddetti, nonchè alla rendicontazione in ordine ai conti correnti, libretti e buoni postali fruttiferi, rimasti in suo possesso.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, previa rinotifica del libello introduttivo disposta all'esito dell'udienza del 17 luglio 2020, con comparsa del 23 dicembre 2020 si costituiva il convenuto, , CP_1 in proprio e quale amministratore di sostegno di , il quale, Controparte_3
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pur non opponendosi alla divisione giudiziale della massa ereditaria
(comprensiva anche dei beni mobili), in punto di merito, deduceva di occupare, unitamente al proprio nucleo familiare, l'appartamento sito al piano
T. interno 1, a titolo di comodato gratuito, concesso dai propri genitori, quando erano ancora in vita, oltre quindici anni prima;
che, secondo la volontà dei propri genitori, l'immobile da destinare in suo favore era quello in sopraelevazione, al tempo in corso di costruzione;
che il residuo compendio ereditario immobiliare non era mai stato nel possesso esclusivo della parte convenuta, ma che, al contrario, lo stesso veniva usufruito anche dall'istante, nel possesso sia delle chiavi di accesso al fabbricato che del telecomando del cancello automatico posto al suo ingresso;
che, di fatto, l'istante aveva di fatto occupato parte del locale deposito prima con strumentazioni musicali del figlio e poi con un ciclomotore Honda XL 125; che, contrariamente da quanto dedotto da parte istante, lo stesso non aveva mai gestito le giacenze bancarie e/o postali riferibili ad entrambi i genitori deceduti, a lui non note;
che alla morte della di loro genitrice, l'istante si era appropriato della somma di €
1.700,00, rinvenuta in contanti nell'abitazione familiare;
che, nel corso degli anni, il convenuto aveva sostenuto esclusivamente il costo dei lavori di manutenzione e ristrutturazione del fabbricato poi caduto in successione, per importo pari ad € 25.000,00; nonché la quota pari a 1/3 del costo di installazione del cancello automatico posto all'ingresso del viale comune di accesso al fabbricato ereditario e ad altre due proprietà aliene ad esso adiacenti, per un importo di € 2.000,00; che l'istante, quando ancora in vita la genitrice, aveva ricevuto, in virtù di compravendita dissimulante una donazione, a fronte della corresponsione della somma di € 30.000,00 un immobile, rivenduto successivamente a terzi per importo complessivo pari ad
€ 195.000,00.
Su tali premesse, concludeva come di seguito: “A) Dichiarare aperta la successione dei Sig.ri e B) Accertare la Persona_1 Persona_2 consistenza immobiliare dell'asse ereditario immobiliare previamente dichiarando il Sig. tenuto alla collazione mediante Parte_1 imputazione dell'immobile di fatto donatogli dalla madre;
C) Accertare la consistenza mobiliare dell'asse ereditario mobiliare previamente ordinando al Sig. di rendere il conto della gestione di tutti i rapporti Parte_1
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bancari e/o postali intestati ai Sigg. e Persona_1 Persona_2 nonché dell'importo di € 1.700,00 indebitamente trattenuto sulla maggior somma in contanti di € 4.000,00 relitta dalla Sig.ra ; D) Dichiarare Per_2 lo scioglimento della comunione ereditaria e procedere, quindi, alla nomina di un esperto per la esatta individuazione della massa attiva e per la formazione delle singole quote deducendo, da quella da attribuirsi al Sig.
, l'importo a suo carico di tutti gli esborsi anticipati dal Parte_1
Sig. nell'interesse della massa – così come indicati nella CP_1 presente comparsa – oltre agli interessi legali maturati dalla data di apertura della successione;
E) All'esito, ordinare la divisione delle singole quote di pari consistenza disponendo l'assegnazione in favore del Sig. CP_1
, ai sensi dell'art. 718 cod. civ., della unità immobiliare in
[...] sopraelevazione o, in mero subordine, provvedendo mediante sorteggio, nell'uno come nell'altro caso salvo conguagli in danaro” il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi, in seguito a rinvio d'ufficio, in data 5 febbraio 2021, veniva disposto, a carico degli istanti, il deposito integrativo di documentazione, in particolare delle certificazioni catastali di cui ai cespiti immobiliari de quo, nonché di una relazione notarile concernente le risultanze dei Registri Immobiliari.
Contestualmente, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria I termine, parte istante, in ordine alla richiesta collazione del bene immobile compravenduto dalla madre, eccepiva, in caso di qualificazione come domanda di accertamento della natura dissimulatoria di una donazione, l'intervenuta prescrizione della stessa, in quanto l'atto di compravendita intercorso tra ed i genitori era stato Parte_1 stipulato in data 29.1.2007.
In ordine alla dedotta esiguità del prezzo di vendita rispetto al valore reale,
l'istante evidenziava che la ragione era da rinvenire nella circostanza che aveva elargito somme di denaro ai propri genitori, al fine di commissionare i lavori edili di completamento del bene, all'origine allo stato grezzo.
Con memoria I termine, parte convenuta, modificando le proprie conclusioni, chiedeva, altresì, al Tribunale adito di procedere all'accertamento della
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simulazione del contratto di vendita del 29 gennaio 2007 intercorso tra i coniugi con , e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto di procedere alla collazione per imputazione dell'immobile e/o della differenza del prezzo reale mai corrisposto.
Espletata l'istruttoria con la nomina del CT (ing. che Persona_4 depositava giuramento telematico il 17 giugno 2022), all'esito del deposito delle integrazioni e chiarimenti all'elaborato peritale, escussi i testi (cfr. udienze del 19.1.2024; del 7.6.2024; 7.11.2024) all' udienza del 16 maggio
2025, celebratasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 9-6-2025).
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti quale allegato alla produzione di parte istante).
Sempre in via preliminare, va preso atto dell'avvenuto deposito del provvedimento di autorizzazione, in ratifica, alla costituzione nel giudizio in epigrafe di , in qualità di amministratore di sostegno di CP_1 [...]
, emesso Giudice Tutelare presso il Tribunale di Napoli Nord in CP_3 data 19 aprile 2022, giusta istanza del 14 aprile 2022.
Risulta, pertanto, la sussistenza della condizione dell'azione di cui alla legittimazione passiva, nonché attiva (attesa l'intervenuta formulazione di domanda in via riconvenzionale), spettando la stessa, nelle ipotesi- come nel caso di specie- di avvenuta apertura di amministrazione di sostegno in favore della parte nel cui interesse si agisce, all'amministratore, previo rilascio di apposita autorizzazione del Giudice Tutelare al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, pena l'inammissibilità.
Ciò premesso l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda principale, afferente alla richiesta divisione giudiziale del patrimonio relitto dei coniugi e di converso, i convenuti Persona_1 Persona_2 comparenti, in conseguenza alle avverse deduzioni, deducendo l'intervenuta compravendita di un appartamento facente parte del fabbricato relitto, da
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parte della di loro genitrice ed in favore dell'istante, insistevano affinché fosse accertata la natura dissimulatoria di predetto atto- attesa l'esiguità del prezzo rispetto al reale valore di mercato del bene- e, per l'effetto, disposta la collazione del bene.
Va precisato che gli istanti in riconvenzionale hanno proposto l'azione di simulazione avverso la compravendita conclusa tra i rispettivi genitori e il fratello, allo scopo di riassorbire il valore di mercato eccedente il prezzo effettivamente corrisposto mentre non è stata richiesta la riduzione della donazione né è stata allegata una lesione della quota di legittima.
In definitiva l'azione formulata in riconvenzionale di simulazione risulta proposta al solo fine di recuperare all'asse ereditario l'immobile compravenduto, non anche per avere la riduzione della donazione.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, deve in primo luogo escludersi che in relazione alle domande svolte sia maturata l'eccepita prescrizione, posto che, tale azione è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione che decorre dal momento dell'apertura della successione (cfr. Cass. civ. II, 29-02-
2016, n. 3932; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4021, Cass. n 5158/18).
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, destituita di fondamento non essendo decorso il termine decennale al momento dell'introduzione del presente giudizio (i coniugi e sono deceduti, rispettivamente, nel CP_1 Per_2
2014 e nel 2018).
Venendo al merito, giova evidenziare, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, che a norma degli artt. 2697 e 1417 c.c. l'onere probatorio della simulazione incombe sul soggetto che l'invoca, il quale, in quanto terzo rispetto alle parti contraenti del preteso contratto simulato, può avvalersi di ogni mezzo di prova ex art. 1417 c.c.
Nel caso di specie i convenuti (attori in via riconvenzionale) hanno dedotto, quale elemento presuntivo da cui desumere il carattere fittizio della compravendita, l'incongruità del prezzo, convenuto in € 30.000,00 (la cui effettiva corresponsione- non contestata dalle parti- è provata per tabulas).
Di converso, parte attrice ha ricollegato l'esiguità del prezzo di compravendita alla circostanza che l'immobile, al momento dell'atto asseritamente dissimulante, fosse ancora in corso di costruzione.
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Dalla C.T.U. espletata emerge che il diritto di proprietà dell' appartamento sito al piano primo del fabbricato sito in ZA alla via SC n. 2, censito in Catasto Fabbricati del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub
6, alienato dai coniugi e al loro figlio Persona_1 Persona_2
in virtù di atto per Notar del 29.01.2007, aveva Parte_1 Per_5
a tale data un valore di mercato di € 155.000,00, di gran lunga superiore, quindi, al prezzo indicato nell'atto di € 30.000,00 (cfr. pag. 9 della relazione integrativa versata in atti in data 10.7.2023).
Nella valutazione della rilevanza indiziaria di tale differenziale di valore assume, altresì, rilievo anche lo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti dell'atto, tali da orientare il Tribunale nella direzione della natura simulata della compravendita de quo nonché in ordine alla sussistenza dell'animus donandi.
A fronte di ciò, il si è limitato ad allegare genericamente Parte_1 che l'esiguità del prezzo fosse dipesa dalla circostanza che l'immobile, al momento del rogito, fosse in fase di costruzione e che, al fine del completamento dei lavori edili, avesse contratto mutuo fondiario per l'importo pari ad € 41.000,00 con la Banca Credito Emiliano s.p.a., in data 13 luglio 2007, rep. 41814, raccolta 4595.
Tali circostanze non appaiono decisive.
Ed invero nella relazione integrativa il C.T.U., nell'operare la valutazione del predetto immobile in € 155.000,00, considerava anche lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione ( alla pagina 7 di detta relazione integrativa, lo stesso riferisce: “alla luce dei contenuti della Relazione di
Sopralluogo (Allegato C) nonché dall'esame dei contenuti della DIA del
27.12.2006 e delle foto ad essa allegate (Allegato A), può dedursi, con ogni ragionevole probabilità, che, al Dicembre 2006, l'appartamento oggetto di stima fosse sprovvisto di tutte le opere di rifinitura quali, ad esempio, guaina di impermeabilizzazione balconi, pavimenti con relativo massetto di allettamento, rivestimenti dei locali di servizio, zoccolini, soglie/davanzali, stuccature, tinteggiature, infissi esterni, persiane o altra schermatura, bussole interne, igienici, rubinetteria, dispositivi e moduli terminali degli impianti elettrico (quadro di comando, prese, interruttori, placchette, ecc.) citofonico (linea, apparecchio, ecc.), tv (antenna, cablaggio, prese, ecc.),
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idrico di carico e di scarico (cassette, sifonature, diramazioni e collegamenti terminali, valvole ecc.), riscaldamento (caldaia, radiatori, valvole, ecc.), raffrescamento”.
Risulta provato per tabulas il pagamento del prezzo pattuito nel contratto di compravendita (cfr. 9 bonifici bancari disposti in favore del venditore,
[...]
). Persona_1
Pertanto, il Tribunale ritiene che nel caso di specie possa ritenersi integrata una donazione indiretta e, nello specifico, un negotium mixtum cum donatione.
Per costante orientamento giurisprudenziale la causa di tale contratto è onerosa, “ma il negozio adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta”
(Cass. civ., sez. II, n. 10614/2016). Non si tratta, dunque, di un'ipotesi di un negozio simulato, nella quale il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito
(Cass. civ. sez. II, 24040/2020).
Dunque, oggetto della donazione indiretta non è l'immobile in sé, che risulta effettivamente compravenduto, quanto piuttosto la differenza tra il valore del bene ed il corrispettivo pattuito e versato, pari ad € 125.000,00
Pertanto, ai fini della richiesta collazione, tale predetto importo dovrà essere riunito al relictum ereditario.
Ciò posto, venendo al merito della domanda principale afferente alla divisione giudiziale della massa ereditaria, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso della de cuius Per_2
avvenuto in data 04 novembre 2018 in Casandrino, già vedova del
[...] coniuge nato ad [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 27 settembre 2014, sono divenuti eredi ab intestato della medesima i figli superstiti, C.F. Parte_1
, C.F. e C.F._1 CP_1 C.F._2
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, C.F. , ciascuno nella misura di Controparte_3 C.F._3
1/3.
Va accertato, dunque, che le parti in causa risultano eredi per la quota di 1/3 dei beni ereditari, di esclusiva proprietà dei coniugi e , di CP_1 Per_2
n. 4 unità immobiliari ricomprese nel fabbricato sito in ZA, alla via
SC (ex IV traversa di via Colombo) n. 2, censite in N.C.E.U. del detto
Comune al Foglio 4, Particella 843, con i seguenti subalterni:
• Sub 5 (Deposito Piano Seminterrato);
• Sub 2 (Appartamento Piano Rialzato, Interno 1);
• Sub 3 (Appartamento Piano Rialzato, Interno 2);
• Sub 7 (Appartamento Piano Primo in costruzione, Interno 3);
Si osserva, altresì, che, in ordine alla domanda di collazione formulata in via riconvenzionale dai comparenti convenuti, sussiste una donazione indiretta in favore di per importo pari ad € 125.000,00- derivante Parte_1 dalla differenza tra il valore reale del bene immobile sito nel medesimo fabbricato oggetto di divisione e il prezzo effettivamente pattuito in sede di rogito del 2007), in base alle quali effettuare la riunione fittizia.
In assenza di formulazione di azione di riduzione a fronte di una pretesa lesione di legittima, nella fattispecie concreta a ciascun figlio compete una quota pari ad 1/3 del patrimonio ereditario, come sopra riunito.
Ed invero, attesa l'autonomia delle domande di riduzione e di divisione, (ex multis Cass. n. 22855/2010), nel caso di specie, i convenuti in riconvenzionale hanno inteso richiesto l'accertamento della simulazione al solo fine della collazione, nell'ottica della divisione giudiziale oggetto della domanda principale.
I coeredi hanno, inoltre, richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria anche con riguardo ai beni mobili presenti nell'asse.
L' ausiliario del nominato C.T.U. (architetto ) incaricato di Persona_6 accertare l'effettiva esistenza dei beni mobili indicati nell'inventario fornito dalla parte istante e di procedere alla loro stima e divisione, ha precisato che il valore dei mobili custoditi nell'appartamento del de cuius, ammonta ad €
6.500,00 (ad esclusione di un torchio, due cisterne da vino, altri mobili in legno, non ritenuti stimabili).
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Vanno divisi, pertanto, i beni mobili rinvenuti presso i luoghi di causa, come dettagliatamente indicati dal CT (all. d. alla relazione integrativa del
C.T.U.), secondo il valore assegnato a ciascun bene al momento di redazione dell'inventario.
Passando alla disamina della res controversa, la domanda giudiziale di divisione della comunione ereditaria è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1114 cod. civ., lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis
Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio
2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo frazionamento sia materialmente possibile sotto
l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto l'aspetto economico - funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis,
Cass. 22 luglio 2005, n. 15380; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21 agosto
2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli
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occorrenti per colmare la differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie
(cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1423;
Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Ciò premesso, con riguardo ai cespiti immobiliari, sovra specificati ed individuati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice (Ing. ) circa la comoda divisibilità dei Per_4 beni e che risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 21.12.2022.
La espletata C.T.U ha stimato in complessivi € 602.200,00 il valore di mercato del compendio immobiliare da dividere (cfr. pag. 28 della relazione di C.T.U. versata in atti con deposito del 21 dicembre 2022 il più probabile valore di mercato attuale dell'appartamento interno 1 (Sub 2) ubicato al piano rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2 è pari, in cifra tonda, ad € 188.000,00; nonché cfr. pag. 29 il più probabile valore di mercato attuale dell'appartamento interno 2 (Sub 3) ubicato al piano rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2 è pari, in cifra tonda, ad € 151.500,00; ed ancora il più probabile valore di mercato attuale dell'appartamento interno 3 (Sub 7) in corso di costruzione, ubicato al piano primo del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2 è pari, in cifra tonda, ad € 114.800,00), concludendo per la possibilità concreta ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di immobili autonomi ed aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti, predisponendo, altresì, un progetto divisionale.
Inoltre, le parti convenute hanno avanzato istanza di attribuzione dei beni (cfr. note di udienza depositate in data 15 maggio 2025, nonché comparsa conclusionale ex art. 190 I termine c.p.c.), in conformità alla proposta divisionale formulata dal C.T.U. in sede di relazione depositata in data 21
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dicembre 2022 e, nonché delle planimetrie di cui all'allegato “E”, costituenti parte integrante della predetta relazione.
Siffatto progetto viene fatto proprio da questo Tribunale, in quanto elaborato nel rispetto dei criteri che devono ispirare il giudizio di comoda divisibilità ai fini dell'assegnazione di porzioni in natura.
Pertanto, non essendoci specifiche ragioni per disattendere le richieste di attribuzione di cui alle note di udienza depositate in data 15 maggio 2025, si ritiene di procedere allo scioglimento della comunione in oggetto secondo il predetto progetto divisionale come sopra determinato.
In conclusione, va accolta la domanda di divisione avanzata da Pt_1
non opposta da , in proprio e quale amministratore
[...] CP_1 di e, per l'effetto, vengono a determinarsi i seguenti lotti: Controparte_3
• Quota A, composta da: Appartamento Interno 1 ubicato al Piano
Rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con la via Colombo, ad Est con area scoperta comune, a Sud con appartamento interno 2 nonché con corpo scala, e, ad Ovest, con la via SC;
censito in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 2, Categoria A/2, Classe 6,
Consistenza 6,5 vani, Superficie Catastale Totale mq 137, Valore commerciale € 188.000,00;
• Quota B, composta da: Composta 1) Appartamento Interno 2 ubicato al Piano Rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN
SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con appartamento interno 1 nonché con corpo scala, ad Est con area scoperta comune, a
Sud con proprietà aliena, e, ad Ovest, con la via SC;
censito in
N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 3,
Categoria A/2, Classe 6, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale
Totale mq 109, Rendita € 397,67, ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni e sul giardino confinante con via Colombo. Valore commerciale € 151.500,00; 2) Porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 113 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con giardino lato via Colombo, ad Est con area comune, a Sud con porzione comune nonché con residua porzione di
12 R.G. n. 4491/2020
vano seminterrato in Quota C, e, ad Ovest ancora con residua porzione di vano deposito in Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in
N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5,
Classe 1, Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306,
Rendita € 501,99, ivi inclusi i proporzionali diritti su tutte le parti comuni, giardino compreso. Valore commerciale € 55.709,00; 3)
Giusta metà indivisa della porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 8 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, contenente la scala a chiocciola di collegamento tra l'androne ed il piano seminterrato nonché l'area di disimpegno tra le porzioni di vano deposito ricadenti in Quota B ed in Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe 1,
Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306, , ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni. Valore commerciale = €
1.972,00. Valore Complessivo Quota B € 209.181,00;
• Quota C, composta da: 1) Appartamento Interno 3 in corso di costruzione ubicato al Piano Primo del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con la via Colombo, ad Est con area scoperta comune, a Sud con proprietà aliena nonché con corpo scala, e, ad Ovest, con la via SC;
censito in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 7,
Categoria F/4 (unità incomplete non definite nella consistenza e nella destinazione d'uso) ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni e sul giardino confinante con via Colombo. Valore commerciale €
114.800,00; 2) Porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 179 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a
Nord con porzione di deposito in Quota B nonché con porzione comune nonché con giardino lato via Colombo, ad Est con area comune, a Sud con proprietà aliena, e, ad Ovest con la via SC;
da staccarsi dall'unità censita in N.C.E.U. del Comune di ZA al
Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe 1, Consistenza mq 270,
Superficie Catastale Totale mq 306, Rendita € 501,99, ivi inclusi i
13 R.G. n. 4491/2020
proporzionali diritti su tutte le parti comuni, giardino compreso.
Valore commerciale € 88.247,00; 3) Giusta metà indivisa della porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 8 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via
AN SC n. 2, contenente la scala a chiocciola di collegamento tra l'androne ed il piano seminterrato nonché l'area di disimpegno tra le porzioni di vano deposito ricadenti in Quota B ed in
Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in N.C.E.U. del Comune di
ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe 1, Consistenza mq
270, Superficie Catastale Totale mq 306, Rendita € 501,99, Valore commerciale €1.972,00. Valore Complessivo Quota C € 205.019,00.
Sulla scorta della relazione tecnica richiamata, e considerato che le parti convenute, formulavano istanza di attribuzione delle unità abitative in conformità all'occupazione, questo Tribunale, dispone che la Quota A sia assegnato a nonché che lo stessa debba ricevere dai restanti Controparte_3 comproprietari, ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, la somma di € 12.733,33, a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
che la Quota B sia assegnata a , con Parte_1 condanna dello stesso al pagamento ai restanti comproprietari, ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, della somma di € 8.347,67, a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
dispone che la quota C) sia assegnata a , con condanna dello stesso al CP_1 pagamento ai restanti comproprietari, ciascuno nel rispetto delle propria quota di diritto, della somma di € - 4.205,67 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Circa la funzione del conguaglio si osserva che, qualora una porzione in natura non corrisponda nel suo valore alla quota in base all'art. 728 c.c.,
l'ineguaglianza si compensa in denaro, ovvero con la costituzione di un obbligo di pagamento di un conguaglio a carico di colui cui viene attribuita la porzione di maggior valore a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore.
La determinazione di tale conguaglio attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del Giudice in conformità di un espresso criterio normativo, perseguendo il mero effetto di
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perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione (Cass.
24.10.2006 n. 22833; 7833/2008).
Tenuto conto, poi, che l'attribuzione è effettuata al valore di mercato degli immobili alla data della decisione, sulle somme a titolo di conguaglio sono dovuti i soli interessi corrispettivi dalla data della decisione, senza alcuna rivalutazione monetaria.
Si precisa, altresì, conformemente alle conclusioni del C.T.U., che tutte le spese necessarie per la realizzazione delle opere necessarie allo scioglimento della comunione ereditaria, ivi incluso il frazionamento del vano Deposito
(Costi di costruzione delle pareti divisorie e delle relative rifiniture, spese tecniche di progettazione, di istruzione della S.C.I.A., di Direzione dei Lavori, di aggiornamento catastale, ecc.) ricadranno a carico delle parti in misura pari ad 1/3 pro capite (cfr. pag. 36 della relazione di C.T.U. in atti).
Avuto riguardo all'avvenuta collazione della somma di € 125.000,00, pari al valore differenziale tra il valore di mercato dell'immobile compravenduto dai genitori delle parti in causa all'odierno istante- come appurato nella relazione integrativa di C.T.U.- e il prezzo effettivamente corrisposto, la stessa dovrà essere divisa in capo a ciascun coerede, pro quota pari ad 1/3.
Ciò posto, il Tribunale condanna a versare nei confronti Parte_1 dei restanti coeredi, fratelli e , la somma complessiva CP_1 CP_3 di € 83.333,33, pari ad € 41.666,66 ciascuno.
In ordine alla divisione dei beni mobili, rinvenuti nella dimora del de cuius e oggetto di inventario redatto dall'ausiliario del C.T.U., arch. , Persona_7 di cui all'allegato “d” alla relazione integrativa del 10 luglio 2023 e stimati in complessivi € 6.350,00, si dispone come di seguito.
Il Tribunale, in assenza di istanze di attribuzione, dispone assegnarsi a
• 1) , Prezzo di stima Controparte_3 Controparte_4 approssimativo: 1.100,00 euro;
2) , Prezzo di Controparte_5 stima approssimativo: 250,00 euro. 3) Scultura cavallo, Prezzo di stima approssimativo: 250,00 euro;
4) Divano in stile Prezzo di CP_4 stima approssimativo: 500,00 euro, disponendo che lo stesso debba ricevere dai restanti comproprietari, a titolo di conguaglio e ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, la somma di € 6,16.
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• 1) Credenza francese dell'800, Prezzo di stima CP_1 approssimativo: 1.350,00 euro;
2) Specchiera caminiera. Prezzo di stima approssimativo: 750,00 euro, disponendo che lo stesso debba ricevere dagli altri coeredi, a titolo di conguaglio e limitatamente alle quote di diritto spettanti, la somma di € 16,16;
• 1) Cornice per camino, Prezzo di stima Parte_1 approssimativo: 1.100,00 euro;
2) Lampadari in ottone (numero 2),
Prezzo di stima approssimativo: 560,00 euro;
3) Tavolo con sedie
(numero 6), Prezzo di stima approssimativo: 250,00 euro;
4) Colonna in marmo con vaso in peltro, Prezzo di stima approssimativo: 75,00 euro;
5) Divano con 4 sedie e due poltrone Soggiorno in stile CP_4
XVI, Prezzo di stima approssimativo: 200,00 euro, disponendo che lo stesso debba versare ai restanti comproprietari, a titolo di conguaglio e ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, la somma di €
68,84.
La domanda avente ad oggetto il rimborso per l'esecuzione di lavori di manutenzione non è, invece, meritevole di accoglimento.
Il convenuto ha asserito di aver svolto nell'anno 2005/2006 CP_1
, in ordine al fabbricato facente parte dell'asse ereditario, lavori di manutenzione e ristrutturazione, per importo pari ad € 25.000,00 nonché di aver sostenuto esclusivamente i costi di installazione di un cancello automatico posto all'ingresso del viale comune di accesso al fabbricato ereditario e ad altre due proprietà aliene ad esso adiacenti, per un importo di
€ 2.000,00, rivendicando in capo agli altri coeredi il rimborso di suddette somme.
L' istante nel contestare la pretesa ha dedotto la mancata prova documentale in ordine ai predetti esborsi ed in ogni caso ha evidenziato che i lavori erano stati seguiti dai rispettivi genitori, quando ancora in vita.
Sul punto nella relazione versata in atti, a firma del CT ing. si Per_4 legge trattasi “opere eseguite quando i de cuius erano entrambi in vita”… “si tratta, come è evidente, di non meglio specificati lavori di manutenzione e di ristrutturazione per i quali agli atti non sono stati reperiti adeguati documenti di dettaglio a supporto della spesa sostenuta”.
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A ciò si aggiunga che, in sede di escussione della prova orale, i testi nulla riferivano circa la titolarità in capo a delle somme versate, CP_1 sia per la realizzazione dei lavori edili del fabbricato nel 2005/2006, sia per l'impianto del cancello automatico.
Il teste intimato e comparso, , proprietario di fondo confinante Testimone_1 con il fabbricato oggetto di divisione, riferiva: “Non conosco la provenienza dei soldi, non so se i soldi erano della madre di . Io ho sempre visto lui CP_1 pagare in contanti”.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, questo Tribunale ritiene, quindi. non provata l'esecuzione degli asseriti lavori di manutenzione de quo ad opera del convenuto, , attore in via riconvenzionale. CP_1
Per quanto concerne la domanda giudiziale afferente alla richiesta di indennizzo per l'occupazione per il mancato godimento dei frutti civili dell'immobile spettanti ai comproprietari in ragione della propria quota, occorre, preliminarmente, evidenziare che l'istante, Parte_1 contestava l'occupazione esclusiva, in capo al fratello , dell'intero CP_1 fabbricato facente parte della massa ereditaria.
Di converso, riferiva di aver goduto e di godere, unitamente CP_1 al proprio nucleo familiare, dell'appartamento sito al piano T. interno 1, in virtù di espressi accordi, intercorsi sia con i propri genitori.
Pertanto, avuto riguardo a suddetta porzione di immobile, deve ritenersi non contestata l'occupazione da parte di (elemento circostanziale CP_1 assolutamente pacifico tra le parti e, peraltro, espressamente ammesso dalla difesa delle parti convenute, nonché confermata dai testi escussi).
Avuto riguardo al residuo compendio ereditario immobiliare, il convenuto ha dedotto che lo stesso istante ha goduto e gode, parimenti, dello stesso, essendo in possesso delle chiavi di accesso al fabbricato e del telecomando di attivazione del cancello automatico.
Dall'esame delle deposizioni dei testi escussi, risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili - anche in ragione dell'accurata descrizione dei luoghi offerta e della circostanza che trattasi di soggetti che, indifferenti ai fatti, si sono recati con frequenza sui medesimi luoghi di causa e che dunque hanno avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi –non è emerso che il convenuto, , abbia CP_1
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posto in essere atteggiamenti ostativi rispetto all'esercizio delle potestà dominicali da parte dei restanti coeredi.
A tal riguardo, il teste in sede di escussione riferiva: Parte_2
“Precisamente il telecomando per il garage è in possesso di tutti i CP_1
La chiave del cancello di entrata al condominio la hanno tutti. Le chiavi dell'appartamento di è in possesso di tutti Io ho visto Persona_2 persone entrare in questa casa anche dopo la morte dei nonni. Negli ultimi
10 anni chiunque della famiglia aveva accesso. Tutti intendo CP_1 [...]
, e rispettivi nuclei familiari. Ad esempio mio Parte_1 CP_1 cugino figlio di entrava anche con un furgone, credo Per_8 Pt_1 che metteva casse di musica. Zio anche ha le chiavi ma forse non lo CP_3 sa neanche essendo incapace di intendere e volere… Il deposito è sempre stata una cosa comune. Tutti abbiamo messo ad esempio o una cucina o la macchina o la moto.”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda afferente all'indennità di occupazione, formulata dall'istante, possa essere accolta limitatamente all'immobile sito al piano T. interno 1, eletto quale residenza di CP_1
.
[...]
Sul punto, si osserva che è principio consolidato quello secondo cui l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal giorno della richiesta da parte dell'altro comproprietario.
Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.).
Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte.
Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come l'art. 1102
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cod. civ. intenda assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr., in tal senso, Cass. 7681/2019;
Cass. 2423/2015; Cass. civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652).
La richiesta di condanna formulata dall'istante deve essere accolta nei limiti di cui sopra, ossia dal giorno della domanda giudiziale.
In ordine alla quantificazione, ritiene questo giudice che il credito degli istanti possa essere determinato sulla base delle risultanze della relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio le cui conclusioni, anche sul punto, appaiono corrette e conseguenti ad una esatta individuazione dei parametri di riferimento.
Dalla data di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (marzo 2020) e fino alla data di deliberazione della presente sentenza, il valore dei frutti deve ritenersi pari alla complessiva somma €
33.500,00, corrispondente al valore locativo (€ 500,00 mensili) della predetta porzione di fabbricato, ad uso abitativo, per 67 mensilità.
Il credito maturato, per detto titolo, dai coeredi e Parte_1 CP_3
è pari ad € 33.500,00, cui andrà detratta la quota di spettanza del
[...] convenuto (titolare di una quota pari a 1/3), per importo finale CP_1 residuo di € 22.333,33, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione.
Non meritevole di accoglimento, per mancato assolvimento dell'onere probatorio, anche in ordine all'asserita sussistenza, è da ritenersi la domanda di condanna del convenuto alla rendicontazione delle CP_1 giacenze bancarie e/o postali riferibili ad entrambi i genitori deceduti.
Le spese della CT devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico degli istanti e dei convenuti, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi
19 R.G. n. 4491/2020
dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. 19 settembre
2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico
d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass.
8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573;
Cass. 9 febbraio 1963 n. 245).
Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CT. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del CT, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CT può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidategli in € 8.096,57
(ottomilanovantasei,57) con separato decreto del 05 gennaio 2023, nonché in ulteriori € 1.537,34 (millecinquecentotrentasette,34), giusto decreto del 25 luglio 2023.
Avuto riguardo alle spese di lite, considerato che parte convenuta ha sin dalla costituzione in giudizio aderito alla domanda di divisione giudiziale, considerata la parziale reciproca soccombenza, ritiene il Tribunale congruo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa CE SE, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4491/2020 del
R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
20 R.G. n. 4491/2020
• Accoglie la domanda di collazione spiegata in via riconvenzionale da
[...]
, in proprio e quale amministratore di sostegno di CP_1 CP_3
, nei limiti di quanto indicato in parte motiva;
[...]
• Dichiara aperta la successione mortis causa di , nato ad Persona_1
ZA (NA) il 06 aprile 1937 ed ivi deceduto il 27 settembre 2014, e della de cuius nata ad [...] il [...] e Persona_2 deceduta in Casandrino il 04 novembre 2018,entrambi ab intestato;
• Dichiara caduti in comunione ereditaria pro indiviso i seguenti beni: n. 4 unità immobiliari ricomprese nel fabbricato sito in ZA, alla via SC
(ex IV traversa di via Colombo) n. 2, censite in N.C.E.U. del detto Comune al Foglio 4, Particella 843, con i seguenti subalterni: Sub 5 (Deposito Piano
Seminterrato); Sub 2 (Appartamento Piano Rialzato, Interno 1); Sub 3
(Appartamento Piano Rialzato, Interno 2); Sub 7 (Appartamento Piano Primo in costruzione, Interno 3); beni mobili come inventariati nella relazione a firma dell'ausiliario C.T.U., arch. , di cui all'allegato d) alla Persona_6 relazione integrativa depositata in data luglio 2023;
• Dispone, in accoglimento della richiesta collazione, la riunione fittizia al predetto relitto ereditario della somma di € 125.000,00, pari al valore differenziale tra il valore di mercato del bene alienato dai coniugi Per_1
e al loro figlio in virtù di atto
[...] Persona_2 Parte_1 per Notar del 29.01.2007, rispetto al prezzo convenuto;
Per_5
• Dichiara altresì che detti beni, facenti parte del ricostruito relitto ereditario, sono in titolarità a , C.F. Parte_1
C.F. C.F._1 CP_1
e C.F. C.F._2 Controparte_3
, ciascuno nella misura di 1/3; C.F._3
• Per l'effetto, condanna a versare nei confronti di Parte_1 [...]
e , la somma di € 83.333,33, pari ad € 41.666,66 CP_1 Controparte_3 ciascuno.
• Per l'effetto, ed in ordine al compendio immobiliare forma i seguenti lotti:
Quota A, composta da: Appartamento Interno 1 ubicato al Piano Rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con la via Colombo, ad Est con area scoperta comune,
a Sud con appartamento interno 2 nonché con corpo scala, e, ad Ovest, con
21 R.G. n. 4491/2020
la via SC;
censito in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4,
Particella 843, Sub 2, Categoria A/2, Classe 6, Consistenza 6,5 vani,
Superficie Catastale Totale mq 137, Valore commerciale € 188.000,00;
Quota B, composta da: Composta 1) Appartamento Interno 2 ubicato al
Piano Rialzato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con appartamento interno 1 nonché con corpo scala, ad Est con area scoperta comune, a Sud con proprietà aliena,
e, ad Ovest, con la via SC;
censito in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 3, Categoria A/2, Classe 6, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale mq 109, Rendita € 397,67, ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni e sul giardino confinante con via
Colombo. Valore commerciale € 151.500,00; 2) Porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 113 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con giardino lato via Colombo, ad Est con area comune,
a Sud con porzione comune nonché con residua porzione di vano seminterrato in Quota C, e, ad Ovest ancora con residua porzione di vano deposito in Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in N.C.E.U. del
Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe 1, Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306, Rendita € 501,99, ivi inclusi i proporzionali diritti su tutte le parti comuni, giardino compreso. Valore commerciale € 55.709,00; 3) Giusta metà indivisa della porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 8 mq, al Piano
Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, contenente la scala a chiocciola di collegamento tra l'androne ed il piano seminterrato nonché l'area di disimpegno tra le porzioni di vano deposito ricadenti in Quota B ed in Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in
N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe
1, Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306, , ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni. Valore commerciale = € 1.972,00.
Valore Complessivo Quota B € 209.181,00; Quota C, composta da: 1)
Appartamento Interno 3 in corso di costruzione ubicato al Piano Primo del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con la via Colombo, ad Est con area scoperta comune,
22 R.G. n. 4491/2020
a Sud con proprietà aliena nonché con corpo scala, e, ad Ovest, con la via
SC; censito in N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella
843, Sub 7, Categoria F/4 (unità incomplete non definite nella consistenza e nella destinazione d'uso) ivi inclusi i proporzionali diritti sulle parti comuni e sul giardino confinante con via Colombo. Valore commerciale €
114.800,00; 2) Porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 179 mq, al Piano Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via
AN SC n. 2, confinante, nel complesso, a Nord con porzione di deposito in Quota B nonché con porzione comune nonché con giardino lato via Colombo, ad Est con area comune, a Sud con proprietà aliena, e, ad
Ovest con la via SC;
da staccarsi dall'unità censita in N.C.E.U. del
Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe 1, Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306, Rendita € 501,99, ivi inclusi i proporzionali diritti su tutte le parti comuni, giardino compreso. Valore commerciale € 88.247,00; 3) Giusta metà indivisa della porzione di vano deposito di consistenza lorda complessiva pari a 8 mq, al Piano
Seminterrato del fabbricato sito in ZA alla via AN SC n. 2, contenente la scala a chiocciola di collegamento tra l'androne ed il piano seminterrato nonché l'area di disimpegno tra le porzioni di vano deposito ricadenti in Quota B ed in Quota C;
da staccarsi dall'unità censita in
N.C.E.U. del Comune di ZA al Foglio 4, Particella 843, Sub 5, Classe
1, Consistenza mq 270, Superficie Catastale Totale mq 306, Rendita €
501,99, Valore commerciale €1.972,00. Valore Complessivo Quota C €
205.019,00.
• Assegna la Quota A a , la Quota B) a , Controparte_3 Parte_1 la Quota C) a;
CP_1
• Dispone che riceva da e Controparte_3 CP_1 Pt_1
ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, la somma
[...] di € 12.733,33, a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
e , ciascuno limitatamente alla quota di diritto spettante, CP_1 della somma di € 8.347,67, a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
23 R.G. n. 4491/2020
• Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
e , ciascuno nel rispetto della propria quota di diritto, della Controparte_3 somma di € 4.205,67 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
• Per l'effetto ed in ordine al compendio ereditario mobiliare, stimato in €
6.350,00, dispone la ripartizione in capo ai coeredi, come indicato in parte motiva, unitamente ai previsti conguagli in danaro;
• Condanna in al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
e , ciascuno limitatamente alla quota di diritto
[...] Controparte_3 spettante pari ad 1/3, della somma di € 22.333,33 a titolo di indennità di occupazione, limitatamente a quanto indicato in parte motiva, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
• Dispone che tutte le spese necessarie per la realizzazione delle opere necessarie allo scioglimento della comunione ereditaria, ivi incluso il frazionamento del vano Deposito (Costi di costruzione delle pareti divisorie e delle relative rifiniture, spese tecniche di progettazione, di istruzione della S.C.I.A., di Direzione dei Lavori, di aggiornamento catastale, ecc.) ricadranno a carico delle parti in misura pari ad 1/3 pro capite;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CT già liquidate con separato decreto in € 8.096,57 (ottomilanovantasei,57), nonché, giusto decreto del 25 luglio 2023 in ulteriori € 1.537,34
(millecinquecentotrentasette,34), oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
• Integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
• Autorizza il conservatore dei pubblici registri immobiliari territorialmente competente a procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo
Aversa 21 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa CE SE
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