TRIB
Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 4248/2024
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza da ultimo fissata dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
ritenuto, in ossequio all'indirizzo esegetico più accreditato in giurisprudenza, che per l'ammissibilità del ricorso ex art 696-bis sia sufficiente che la consulenza tecnica invocata sia
“astrattamente idonea a fare chiarezza su un preciso e delimitato punto di dissenso tra le parti”; reputato che la controversia tra le parti del presente procedimento presenti come specifici punti di dissenso questioni (quantificazione del pregiudizio lamentato) la cui risoluzione, in sede di un eventuale giudizio di merito, non potrebbe prescindere dall'espletamento di una consulenza tecnica;
ritenuto, all'esito del solcato sentiero argomentativo, di disporre l'invocata consulenza affinché il perito risponda ai seguenti quesiti:
1. accerti il CTU l'effettiva sussistenza dei lamentati danni alla saldatrice Parte_1
FBB5501”, avendo cura di precisare sei i pregiudizi eventualmente riscontrati siano eziologicamente riconducibili all'antecedente causale descritto nel ricorso introduttivo (id est, penetrazione di acqua all'interno dello stabilimento);
2. quantifichi gli importi occorrenti per la riparazione dei danni eventualmente riscontrati;
P.Q.M.
nomina CTU l'ing. , affinché – previa verifica della possibilità di comporre Persona_1 bonariamente la controversia, anche alla luce di quanto evidenziato nel corpo del presente provvedimento – risponda ai quesiti formulati nella parte motiva;
onera il CTU di dare atto entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento della propria disponibilità ad accettare l'incarico peritale, depositando una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante anche il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c. di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al Giudice la verità, nonché l'indicazione di non versare in situazione di incompatibilità; fissa l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 26.5.25, h. 15:00, presso i luoghi di causa, onerando il CTU di comunicare alle parti con congruo anticipo – tramite PEC – l'indirizzo esatto del proprio studio e l'eventuale differimento dell'inizio delle operazioni;
concede al CTU termine per il deposito dell'elaborato di 120 giorni, decorrenti da quello fissato per l'inizio delle operazioni;
assegna al CTU l'acconto pari a Euro 800,00, che pone provvisoriamente a carico della parte ricorrente;
autorizza il ritiro dei fascicoli di parte e la loro consegna al Ctu;
autorizza le parti – ove non vi abbiano provveduto nelle note di trattazione scritta – a nominare i propri Ctp sino alla data del primo accesso sopra indicata;
autorizza il Ctu ad avvalersi del mezzo proprio, eventualmente di ausiliari ed ad accedere ai Pubblici Uffici per l'acquisizione di atti;
dispone che il CTU trasmetta alle parti costituite la relazione entro il novantesimo giorno da quello che sarà individuato per l'inizio delle operazioni peritali e fissa ulteriore termine di giorni quindici alle parti perché trasmettano al CTU eventuali osservazioni sulla relazione, in guisa che il CTU possa provvedere a depositare in Cancelleria entro il termine finale di 120 giorni la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse.
Provvedimento depositato telematicamente in data 17/04/2025
Il Giudice dott. Gianluca Di Filippo
R.G. n. 4248/2024
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza da ultimo fissata dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
ritenuto, in ossequio all'indirizzo esegetico più accreditato in giurisprudenza, che per l'ammissibilità del ricorso ex art 696-bis sia sufficiente che la consulenza tecnica invocata sia
“astrattamente idonea a fare chiarezza su un preciso e delimitato punto di dissenso tra le parti”; reputato che la controversia tra le parti del presente procedimento presenti come specifici punti di dissenso questioni (quantificazione del pregiudizio lamentato) la cui risoluzione, in sede di un eventuale giudizio di merito, non potrebbe prescindere dall'espletamento di una consulenza tecnica;
ritenuto, all'esito del solcato sentiero argomentativo, di disporre l'invocata consulenza affinché il perito risponda ai seguenti quesiti:
1. accerti il CTU l'effettiva sussistenza dei lamentati danni alla saldatrice Parte_1
FBB5501”, avendo cura di precisare sei i pregiudizi eventualmente riscontrati siano eziologicamente riconducibili all'antecedente causale descritto nel ricorso introduttivo (id est, penetrazione di acqua all'interno dello stabilimento);
2. quantifichi gli importi occorrenti per la riparazione dei danni eventualmente riscontrati;
P.Q.M.
nomina CTU l'ing. , affinché – previa verifica della possibilità di comporre Persona_1 bonariamente la controversia, anche alla luce di quanto evidenziato nel corpo del presente provvedimento – risponda ai quesiti formulati nella parte motiva;
onera il CTU di dare atto entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento della propria disponibilità ad accettare l'incarico peritale, depositando una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante anche il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c. di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al Giudice la verità, nonché l'indicazione di non versare in situazione di incompatibilità; fissa l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 26.5.25, h. 15:00, presso i luoghi di causa, onerando il CTU di comunicare alle parti con congruo anticipo – tramite PEC – l'indirizzo esatto del proprio studio e l'eventuale differimento dell'inizio delle operazioni;
concede al CTU termine per il deposito dell'elaborato di 120 giorni, decorrenti da quello fissato per l'inizio delle operazioni;
assegna al CTU l'acconto pari a Euro 800,00, che pone provvisoriamente a carico della parte ricorrente;
autorizza il ritiro dei fascicoli di parte e la loro consegna al Ctu;
autorizza le parti – ove non vi abbiano provveduto nelle note di trattazione scritta – a nominare i propri Ctp sino alla data del primo accesso sopra indicata;
autorizza il Ctu ad avvalersi del mezzo proprio, eventualmente di ausiliari ed ad accedere ai Pubblici Uffici per l'acquisizione di atti;
dispone che il CTU trasmetta alle parti costituite la relazione entro il novantesimo giorno da quello che sarà individuato per l'inizio delle operazioni peritali e fissa ulteriore termine di giorni quindici alle parti perché trasmettano al CTU eventuali osservazioni sulla relazione, in guisa che il CTU possa provvedere a depositare in Cancelleria entro il termine finale di 120 giorni la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse.
Provvedimento depositato telematicamente in data 17/04/2025
Il Giudice dott. Gianluca Di Filippo