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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1761/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Carmela Spagnolo Parte_1
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocatessa Natalia Giuliano
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta l'indennità di trasferta per il periodo
31.7.2017/31.7.2023 e la conseguente condanna della stessa al pagamento CP_2
delle differenze stipendiali dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Pag. 1 a 6 1.1. A sostegno della domanda, ha esposto di essere dipendente della
[...] dall'1.11.1985, con qualifica di operaio, mansione di capo treno Controparte_1
(parametro 158D del CCNL Autoferrotranvieri) e sede di servizio presso Gioia
Tauro; che, con nota del 4.12.2015, la società resistente, sul presupposto della sospensione del servizio ferroviario sulle linee taurensi e delle attività collegate all'esercizio ferroviario nell'impianto di Gioia Tauro, gli comunicava, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Allegato A) al RD n. 148/1931 e dell'accordo sindacale aziendale del 17.10.2011, il provvedimento di trasloco, per esigenze di servizio e senza alcun onere economico per l'azienda, presso la sede di Catanzaro, a decorrere dal 2.1.2016, fermi restando il profilo professionale ed il parametro retributivo;
che il trasferimento veniva dapprima sospeso e, poi, nuovamente disposto con provvedimento del 27.7.2017 e con decorrenza 31.7.2017; che, dunque, egli, residente in Taurianova, è costretto a raggiungere la sede provvisoria di Catanzaro con i propri mezzi, senza, tuttavia, che la parte datoriale abbia mai inteso corrispondere alcuna indennità in suo favore, per compensare i disagi legati alle trasferte.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. La questione controversa tra le parti è se l'assegnazione del ricorrente presso la sede di Catanzaro sia una trasferta, ovvero un trasferimento definitivo.
4.1. Il lavoratore, in particolare, assume che lo spostamento da Gioia Tauro a
Catanzaro sia connotato dai caratteri della provvisorietà, come «si desume con chiarezza dalle buste paga del signor e dalla documentazione prodotta ove Pt_1
si evince in modo chiaro che la volontà delle parti è indiscutibilmente quella di mantenere come sede di lavoro proprio Gioia Tauro» (cfr. pag. 2 del ricorso).
4.2. La società resistente, dal canto suo, contesta che la chiusura della sede di
Gioia Tauro sia momentanea ed afferma, per contro, il carattere della definitività
Pag. 2 a 6 del mutamento del luogo di prestazione dell'attività lavorativa, come dimostrerebbero la soppressione delle linee taurensi, per le quali non è mai stato neppure ipotizzato un progetto di ripristino e di riapertura, nonché il lungo lasso di tempo intercorso (circa 6 anni) dalla data di adibizione del ricorrente presso la sede di Catanzaro alla data di proposizione della domanda giudiziale.
5. Ricostruiti i termini della disputa, posto che non è in contestazione tra le parti che non sia attualmente operativo (e non lo è almeno sin dal 2015) il servizio ferroviario sulle linee taurensi, con conseguente venir meno delle attività collegate all'esercizio ferroviario medesimo nell'impianto di Gioia Tauro, dirimente, ai fini del rigetto del ricorso, è la considerazione per la quale tanto il primo provvedimento di trasloco del 4.12.2015, quanto il secondo del 27.7.2017, sono stati assunti sulla base dell'art. 20 del Regolamento Allegato A) al RD n. 148/1931 e dell'accordo sindacale aziendale del 17.10.2011.
5.1. La prima disposizione richiamata, per quel che in questa sede rileva, così recita: «Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa. I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione: a) per cambio, su richiesta degli interessati;
b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;
c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende
e previo consenso di queste. In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra».
5.2. L'accordo sindacale del 17.10.2011, in punto di regolamentazione dei traslochi del personale, dispone: «In coerenza con la ratio dell'art. 20 del R.D.
8/1/31 b. 148, si concorda che, in caso di sospensione dei servizi, il personale impossibilitato a rendere la propria ordinaria prestazione lavorativa nella medesima unità produttiva, sarà utilizzato in altra unità produttiva o residenza, senza oneri economici per l'azienda. Si concorda che prima di procedere alla temporanea riassegnazione d'ufficio, verrà formalizzato interpello per acquisire
Pag. 3 a 6 eventuali preferenze di sede. In esito e compatibilmente con le esigenze di servizio si procederà osservando i criteri della volontarietà ovvero quelli di cui al R.D.
148/31».
5.3. Sull'interpretazione di siffatta clausola, nonché sulla natura del trasloco disposto dall'azienda in caso di sospensione dei servizi, si è già pronunciato questo
Tribunale (cfr. sentenza n. 174/2019, confermata da Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n. 357/2021), con motivazioni che in questa sede integralmente si condividono, alle quali, dunque, occorre dare continuità e richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
5.4. Deve essere, invero, precisato che il mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa, da parte del datore di lavoro, oggetto dell'odierno giudizio, sfugge alle qualificazioni in termini di trasferta ovvero trasferimento. Il mutamento
è stato infatti un atto necessitato, dovuto alla chiusura della sede di riferimento, allo scopo di evitare un'altrimenti inevitabile sospensione dell'attività lavorativa del ricorrente, impossibilitato a renderla nella sede di servizio per ragioni obiettive. Il mutamento, per tale ragione, non è qualificabile né come trasferimento, in quanto questo richiede la definitività della nuova collocazione aziendale, né come trasferta, posto che questa richiede che il cambio della sede lavorativa sia dovuto ad una volontà negoziale del datore di lavoro, al fine del soddisfacimento di un proprio interesse, e non ad un'impossibilità della prestazione resa dal lavoratore.
5.5. La domanda è, dunque, infondata proprio in base all'incontestata esistenza dell'accordo sindacale del 17 ottobre 2011 (che prevede che il trasloco del dipendente disposto per la sospensione dei servizi presso la sede di provenienza, non generi oneri economici per l'azienda) ed alla regola secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo medesimo (Cassazione n. 6044/2012).
Pag. 4 a 6 5.6. In altri termini, l'assegnazione del ricorrente presso la sede di Catanzaro non può configurarsi né come trasferta, né come trasferimento.
5.7. Ed invero, la trasferta si differenzia dal trasferimento in considerazione della provvisorietà dello spostamento che consegue alla trasferta e della tendenziale definitività dello spostamento che invece produce il trasferimento. Entrambi gli istituti, però, presuppongono implicitamente – e da questo sono perciò accomunati
– la perdurante coesistenza ed operatività delle due diverse unità produttive: quella di appartenenza e quella di destinazione del lavoratore. La vicenda traslativa che, in base alla sua durata, si presta ad essere ricondotta ad uno dei due istituti richiede, in altri termini, che le due anzidette unità produttive siano parimenti utilizzabili come luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
5.8. E ciò invece non ricorre nella fattispecie disciplinata dall'accordo collettivo in esame, giacché essa si caratterizza per la temporanea indisponibilità dell'unità produttiva di appartenenza, la quale, per il tempo di “sospensione dei servizi”, è interessata dallo spostamento del personale addetto ai servizi sospesi, che, proprio per questo motivo, deve essere impiegato altrove. L'indispensabilità dell'impiego in altra sede del complesso dei dipendenti non altrimenti utilizzabili nella sede di appartenenza giustifica la peculiarità della disciplina collettiva e, viepiù, osta al riconoscimento dei compensi che normalmente sono correlati alla trasferta o al trasferimento (così Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n. 357/2021).
6. Alla luce di quanto esposto, la domanda (avente ad oggetto l'indennità di trasferta ex art. 20/A del CCNL 23.7.1976 e non la diversa indennità prevista dalla regolamentazione dei traslochi adottata dalla società resistente, pari ad € 2.200,00, alla quale il ricorrente fa riferimento nelle proprie note di trattazione scritta, ma che non è stata rivendicata nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio e la cui eventuale debenza non può essere, pertanto, vagliata in questa sede) deve essere respinta.
7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità della questione interpretativa controversa.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1761/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Carmela Spagnolo Parte_1
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocatessa Natalia Giuliano
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta l'indennità di trasferta per il periodo
31.7.2017/31.7.2023 e la conseguente condanna della stessa al pagamento CP_2
delle differenze stipendiali dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Pag. 1 a 6 1.1. A sostegno della domanda, ha esposto di essere dipendente della
[...] dall'1.11.1985, con qualifica di operaio, mansione di capo treno Controparte_1
(parametro 158D del CCNL Autoferrotranvieri) e sede di servizio presso Gioia
Tauro; che, con nota del 4.12.2015, la società resistente, sul presupposto della sospensione del servizio ferroviario sulle linee taurensi e delle attività collegate all'esercizio ferroviario nell'impianto di Gioia Tauro, gli comunicava, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Allegato A) al RD n. 148/1931 e dell'accordo sindacale aziendale del 17.10.2011, il provvedimento di trasloco, per esigenze di servizio e senza alcun onere economico per l'azienda, presso la sede di Catanzaro, a decorrere dal 2.1.2016, fermi restando il profilo professionale ed il parametro retributivo;
che il trasferimento veniva dapprima sospeso e, poi, nuovamente disposto con provvedimento del 27.7.2017 e con decorrenza 31.7.2017; che, dunque, egli, residente in Taurianova, è costretto a raggiungere la sede provvisoria di Catanzaro con i propri mezzi, senza, tuttavia, che la parte datoriale abbia mai inteso corrispondere alcuna indennità in suo favore, per compensare i disagi legati alle trasferte.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. La questione controversa tra le parti è se l'assegnazione del ricorrente presso la sede di Catanzaro sia una trasferta, ovvero un trasferimento definitivo.
4.1. Il lavoratore, in particolare, assume che lo spostamento da Gioia Tauro a
Catanzaro sia connotato dai caratteri della provvisorietà, come «si desume con chiarezza dalle buste paga del signor e dalla documentazione prodotta ove Pt_1
si evince in modo chiaro che la volontà delle parti è indiscutibilmente quella di mantenere come sede di lavoro proprio Gioia Tauro» (cfr. pag. 2 del ricorso).
4.2. La società resistente, dal canto suo, contesta che la chiusura della sede di
Gioia Tauro sia momentanea ed afferma, per contro, il carattere della definitività
Pag. 2 a 6 del mutamento del luogo di prestazione dell'attività lavorativa, come dimostrerebbero la soppressione delle linee taurensi, per le quali non è mai stato neppure ipotizzato un progetto di ripristino e di riapertura, nonché il lungo lasso di tempo intercorso (circa 6 anni) dalla data di adibizione del ricorrente presso la sede di Catanzaro alla data di proposizione della domanda giudiziale.
5. Ricostruiti i termini della disputa, posto che non è in contestazione tra le parti che non sia attualmente operativo (e non lo è almeno sin dal 2015) il servizio ferroviario sulle linee taurensi, con conseguente venir meno delle attività collegate all'esercizio ferroviario medesimo nell'impianto di Gioia Tauro, dirimente, ai fini del rigetto del ricorso, è la considerazione per la quale tanto il primo provvedimento di trasloco del 4.12.2015, quanto il secondo del 27.7.2017, sono stati assunti sulla base dell'art. 20 del Regolamento Allegato A) al RD n. 148/1931 e dell'accordo sindacale aziendale del 17.10.2011.
5.1. La prima disposizione richiamata, per quel che in questa sede rileva, così recita: «Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa. I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione: a) per cambio, su richiesta degli interessati;
b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;
c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende
e previo consenso di queste. In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra».
5.2. L'accordo sindacale del 17.10.2011, in punto di regolamentazione dei traslochi del personale, dispone: «In coerenza con la ratio dell'art. 20 del R.D.
8/1/31 b. 148, si concorda che, in caso di sospensione dei servizi, il personale impossibilitato a rendere la propria ordinaria prestazione lavorativa nella medesima unità produttiva, sarà utilizzato in altra unità produttiva o residenza, senza oneri economici per l'azienda. Si concorda che prima di procedere alla temporanea riassegnazione d'ufficio, verrà formalizzato interpello per acquisire
Pag. 3 a 6 eventuali preferenze di sede. In esito e compatibilmente con le esigenze di servizio si procederà osservando i criteri della volontarietà ovvero quelli di cui al R.D.
148/31».
5.3. Sull'interpretazione di siffatta clausola, nonché sulla natura del trasloco disposto dall'azienda in caso di sospensione dei servizi, si è già pronunciato questo
Tribunale (cfr. sentenza n. 174/2019, confermata da Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n. 357/2021), con motivazioni che in questa sede integralmente si condividono, alle quali, dunque, occorre dare continuità e richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
5.4. Deve essere, invero, precisato che il mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa, da parte del datore di lavoro, oggetto dell'odierno giudizio, sfugge alle qualificazioni in termini di trasferta ovvero trasferimento. Il mutamento
è stato infatti un atto necessitato, dovuto alla chiusura della sede di riferimento, allo scopo di evitare un'altrimenti inevitabile sospensione dell'attività lavorativa del ricorrente, impossibilitato a renderla nella sede di servizio per ragioni obiettive. Il mutamento, per tale ragione, non è qualificabile né come trasferimento, in quanto questo richiede la definitività della nuova collocazione aziendale, né come trasferta, posto che questa richiede che il cambio della sede lavorativa sia dovuto ad una volontà negoziale del datore di lavoro, al fine del soddisfacimento di un proprio interesse, e non ad un'impossibilità della prestazione resa dal lavoratore.
5.5. La domanda è, dunque, infondata proprio in base all'incontestata esistenza dell'accordo sindacale del 17 ottobre 2011 (che prevede che il trasloco del dipendente disposto per la sospensione dei servizi presso la sede di provenienza, non generi oneri economici per l'azienda) ed alla regola secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo medesimo (Cassazione n. 6044/2012).
Pag. 4 a 6 5.6. In altri termini, l'assegnazione del ricorrente presso la sede di Catanzaro non può configurarsi né come trasferta, né come trasferimento.
5.7. Ed invero, la trasferta si differenzia dal trasferimento in considerazione della provvisorietà dello spostamento che consegue alla trasferta e della tendenziale definitività dello spostamento che invece produce il trasferimento. Entrambi gli istituti, però, presuppongono implicitamente – e da questo sono perciò accomunati
– la perdurante coesistenza ed operatività delle due diverse unità produttive: quella di appartenenza e quella di destinazione del lavoratore. La vicenda traslativa che, in base alla sua durata, si presta ad essere ricondotta ad uno dei due istituti richiede, in altri termini, che le due anzidette unità produttive siano parimenti utilizzabili come luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
5.8. E ciò invece non ricorre nella fattispecie disciplinata dall'accordo collettivo in esame, giacché essa si caratterizza per la temporanea indisponibilità dell'unità produttiva di appartenenza, la quale, per il tempo di “sospensione dei servizi”, è interessata dallo spostamento del personale addetto ai servizi sospesi, che, proprio per questo motivo, deve essere impiegato altrove. L'indispensabilità dell'impiego in altra sede del complesso dei dipendenti non altrimenti utilizzabili nella sede di appartenenza giustifica la peculiarità della disciplina collettiva e, viepiù, osta al riconoscimento dei compensi che normalmente sono correlati alla trasferta o al trasferimento (così Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n. 357/2021).
6. Alla luce di quanto esposto, la domanda (avente ad oggetto l'indennità di trasferta ex art. 20/A del CCNL 23.7.1976 e non la diversa indennità prevista dalla regolamentazione dei traslochi adottata dalla società resistente, pari ad € 2.200,00, alla quale il ricorrente fa riferimento nelle proprie note di trattazione scritta, ma che non è stata rivendicata nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio e la cui eventuale debenza non può essere, pertanto, vagliata in questa sede) deve essere respinta.
7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità della questione interpretativa controversa.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6