Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2518/2017 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2518/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24.01.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTOJANNI ADOLFO, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa, al Corso Vittorio Emanuele II n.
15, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Giordano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Cavour n. 48, giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione del nuovo difensore;
CONVENUTO
Oggetto: inadempimento contrattuale;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 24.01.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
tribunale sentir accolte, nei confronti del convenuto Controparte_2
le seguenti conclusioni:
[...]
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 1
contratto del 23/08/2013 inter partes concluso per le causali di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il tenuta al pagamento nei Controparte_2 confronti del Prof. di € 50.000,0 oltre IVA, Cassa Previdenziale ed Parte_1
interessi ultralegali ex Lege n. 231/2002 e 1284 c.c. e rivalutazione monetaria per le causali di cui in narrativa e per l'effetto condannare il Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di € 50.000,00
[...]
oltre accessori del credito (IVA, Cassa di Previdenza) rivalutazione monetaria ed interessi legali ex lege n 231/2002 e 1284 c.c. o la doverosa somma ritenuta di giustizia dal giudicante;
- In via subordinata accertare e dichiarare che il Controparte_2
è tenuta al pagamento nei confronti del Prof. di € 39.000,00 oltre Parte_1
IVA, Cassa Previdenziale ed interessi ultralegali ex Lege n. 231/2002 e 1284 c.c. e rivalutazione monetaria per e causali di cui in narrativa e per l'effetto condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 al pagamento di € 39.000,00 oltre IVA, di Previdenza, rivalutazione monetaria ed Pt_2
interessi legali ex lege n 231/2002 e 1284 c.c. o alla diversa somma ritenuta di giustizia
o dovuta.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre Spese Contributo unificato,
IVA, Cassa Avvocati e rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c. per il mancato avvio alla procedura di negoziazione assistita ritualmente avviata dall'attore”.
A tal fine deduceva:
- Di aver ricevuto incarico professionale dal convenuto per l'acquisizione, CP_2
al patrimonio consortile, di beni demaniali ai sensi della legge 136/2001;
- Che il conferimento dell'incarico era stato preceduto dalla delibera n. 17 del
17.05.2013 con cui il consorzio stabiliva, all'unanimità, di “affidare un incarico di consulenza ad un professionista di consolidata esperienza per approfondire la questione e predisporre tutte le azioni tese a verificare la possibilità da parte del
di ottenere il trasferimento dei beni demaniali — individuati dall'ente — CP_2 che non sono più funzionali alle attività istituzionali del ”, deliberando “di CP_2 dare mandato all'Ing. — Direttore dell'Area Amministrativa — di Persona_1 individuare un professionista, e di affidare allo stesso l'incarico di consulenza ed
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 2 assistenza professionale avente ad oggetto l'analisi, lo studio e la verifica dell'applicabilità rispetto al presente Consorzio della legge n. 136 del 2 aprile
2001”;
- Che, in esecuzione della delibera, l'Ing. prendeva contatti con il Persona_1 professionista per conferirgli l'incarico di consulenza ed assistenza professionale;
- Che in data 23.08.2013 tra il — in persona dell'Ing. — CP_2 Persona_1
ed il prof. veniva definitivamente stipulato il contratto avente ad oggetto Pt_1
“l'incarico di consulenza ed assistenza professionale per l'analisi, lo studio e la verifica dell'applicabilità della legge 136/2001” in relazione a diversi beni immobili specificamente individuati;
- Che, in forza del predetto contratto, il professionista si impegnava a prestare “la consulenza e l'assistenza necessarie fino alla materiale acquisizione dei beni al patrimonio del ”, in cambio della corresponsione di un corrispettivo CP_2 stabilito in € 3.000,00, quale somma forfettaria comprensiva di accessori, per l'istruzione della pratica e l'invio delle richieste di assegnazione degli immobili, e in
€ 4.000,00 per ogni bene immobile effettivamente acquisito al patrimonio del
, fino ad un massimo di € 50.000,00, comprensivi dei 3.000,00 versati in CP_2
acconto, ma con aggiunta di iva e cassa previdenza;
- che il buon esito della procedura ex L n. 136/2001 sarebbe dipeso anche e soprattutto dal comportamento positivo del su cui gravava l'onere di effettuare le CP_2 opportune ricerche catastali e a fornire all'Agenzia del Demanio tutta la documentazione necessaria;
- che, nonostante l'adempimento della prestazione professionale da parte dell'attore, il ometteva di attivarsi al fine di reperire tutta la documentazione CP_2
necessaria per ottenere le autorizzazioni al trasferimento di tutti gli immobili oggetto di richiesta, documentazione che risultava essere completa solo per una piccola parte dei beni indicati dal medesimo nella delibera ricognitiva n. 4 del CP_2
20.02.2014 (in cui venivano individuai tredici complessi immobiliari ricomprendenti al loro interno 31 immobili, all. 10);
- che la documentazione inviata dal risultava completa solo per 4 complessi CP_2
immobiliari su 13, per un totale di 9 immobili su 31;
- che, in data 25/05/2014, la Direzione Regionale, in accoglimento della richiesta del comunicava a quest'ultimo la disponibilità a sottoscrivere un primo CP_2
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 3 verbale di trasferimento, limitatamente ai beni immobili per cui era stata fornita la documentazione completa, vale a dire gli “immobili siti nel Comune di
Marsicovetere frazione di Villa d'Agri identificati in c.f. al foglio 27, particella 271 sub 5 (il sub 4 risulta soppresso), particella 272, sub 3, 4, 5, 6, e 7, particella 274, sub 3, 4, e 1 (quest'ultima è unità afferente), particella 1202 ed in c.t. al foglio 27, particella 1202”. (all. 12, raccomandata del 25.05.2014);
- che, ciononostante, il si rendeva inadempiente degli obblighi assunti non CP_2
corrispondendo nemmeno la somma di € 3.000,00 prevista in contratto;
- di essersi attivato – nonostante il mancato pagamento – per la sottoscrizione del verbale di trasferimento dei beni sopraindicati, ex. art. 2 co. 7 legge 136/2001, poi sottoscritto in data 22.07.2014 dal e dalla Direzione regionale;
CP_2
- che, a causa del comportamento tenuto dal , contrario agli obblighi di buona CP_2 fede, alcun altro bene riusciva ad essere acquisito al patrimonio dell'ente, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale tra le parti;
- di aver preteso, in data 26.03.2015, il pagamento delle proprie competenze professionali per un totale di € 39.000,00, oltre IVA e cassa previdenza (di cui
3.000,00 quale somma forfettariamente stabilita ed € 36.000,00 per i 9 immobili acquisiti dal ); CP_2
- che il non ha mai adempiuto all'adempimento della propria prestazione di CP_2
pagamento del corrispettivo, nonostante le successive richieste inviategli;
- che anche l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita restava privo di riscontro;
- che il è tenuto al pagamento anche degli ulteriori 11.000,00 (fino alla CP_2 concorrenza della somma di € 50.000,00 prevista in contratto) stante l'inosservanza degli obblighi di buona fede in pendenza della condizione pattuita ai sensi degli artt.
1358 e 1359 cod. civ.
Costituitosi in giudizio, il contestava le avverse pretese osservando: CP_2
a) che, nel conferimento dell'incarico sottoscritto, i beni da acquisire al patrimonio dell'ente erano indicati specificamente come beni e/o gruppi di beni, prevedendosi un corrispettivo di € 4.000,00 per ciascuno di essi “indipendentemente dalla suddivisione interna dell'immobile” per cui i beni effettivamente acquisiti sono quattro e non nove come ex adverso preteso;
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 4 b) che, pertanto, è errata la quantificazione del corrispettivo operata da controparte, da doversi riconoscere nella somma complessiva di € 16.000,00 per i quattro “beni” acquisiti;
c) la carenza di accordo relativamente alla prima fase di attività richiesta dal tecnico, espletata prima del formale conferimento dell'incarico, da cui la non spettanza della somma di € 3.000,00 prevista in contratto;
d) la nullità dell'incarico in quanto conferito da un dipendente dell'ente privo dei relativi poteri;
e) l'assenza di responsabilità in capo al relativamente al mancato CP_2 reperimento della documentazione necessaria per l'acquisizione degli ulteriori immobili atteso che trattavasi di adempimento espressamente delegato al professionista e la mancata previsione, in ogni caso, di un termine per il recupero di tutti i beni indicati in contratto.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, per la riduzione della stessa.
La causa, istruita documentalmente, attesa la mancata adesione delle parti alla proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ. (formulata dall'allora giudicante con ordinanza del
24.04.2019), assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'ente convenuto, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
****
Dalla descrizione dei fatti soprariportata si ricava come non siano in contestazione tra le parti: l'esistenza del rapporto professionale;
l'effettiva esecuzione dello stesso da parte del professionista;
il mancato pagamento da parte del neppure di quella parte CP_2
di corrispettivo riconosciuta come dovuta.
Le contestazioni attengono, dunque, essenzialmente alla determinazione del quantum spettante al professionista in ragione di quanto previsto in contratto, sollevate dal prima ancora delle eccezioni sulla validità del contratto. CP_2
§1. Sull'eccepita nullità per carenza di accordo per l'attività espletata dal tecnico prima del conferimento dell'incarico.
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 5 Sebbene nell'atto introduttivo l'attore abbia egli stesso chiarito di aver svolto attività propedeutica alla esecuzione della successiva prestazione, la questione circa la carenza di accordo rectius la nullità dell'accordo per carenza di forma scritta diviene irrilevante se si considera che il professionista non ha richiesto alcun compenso aggiuntivo per l'attività prestata in questa fase, limitandosi a richiedere il pagamento del corrispettivo così come determinato nel contratto formalmente sottoscritto.
Né può ritenersi che la somma di € 3.000,00 prevista dall'art. 2 lett. a) del contratto non sia dovuta perché attinente ad attività svolta dal professionista prima ancora del conferimento dell'incarico giacché è provato per tabulas, e nemmeno contestato dall'ente, che l'attore abbia svolto attività propedeutica alla istruzione della pratica anche dopo la formale conclusione del contratto.
§1.2. Sulla eccepita nullità del contratto di conferimento dell'incarico perché conferito da soggetto privo di poteri.
All'udienza del 13.06.2018 l'ente ha eccepito “la nullità del mandato conferito dall'ente al professionista, in quanto l'incarico è stato conferito da un dipendente dell'ente carente dei relativi poteri”.
In comparsa conclusionale, infine, l'ente ha ribadito la nullità del conferimento dell'incarico per carenza di forma scritta, a nulla rilevando l'esistenza di una delibera dell'ente, trattandosi di atto avente mera rilevanza interna.
La prospettazione di parte convenuta non può essere condivisa.
Invero, è provato per tabulas, che l'ente ha formalmente delegato l'Ing. , Persona_1 con delibera n. 17 del 17.05.2013, ad “individuare un professionista e di affidare allo stesso l'incarico di consulenza ed assistenza professionale avente ad oggetto l'analisi, lo studio e la verifica di applicabilità rispetto al presente Consorzio della legge n. 136 del
2 aprile 2001, assegnando al professionista, nel contratto di consulenza, un compenso minimo di base di € 3.000,00 omnicomprensivo, e ulteriori compensi in proporzione al valore o all'entità dei beni oggetto di trasferimento, determinati in € 4.000 per ogni bene, con un limite massimo di € 50.000 oltre IVA e cassa previdenza”.
Ne discende, dunque, che il contratto sottoscritto dall'attore con il funzionario dell'ente va considerato valido ed efficace giacché sottoscritto da soggetto, l'Ing. , Persona_2
cui erano stati espressamente conferiti i relativi poteri di rappresentanza.
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 6 Trattasi di circostanza, peraltro, riconosciuta dallo stesso ente (come evidenziato dall'attore) nella delibera del Commissario Straordinario del Controparte_2 [...]
Part n. del 25/10/2017 in cui il Commissario ha espressamente riconosciuto CP_2 che: “il Prof. ha svolto attività professionale per conto ed in favore Parte_1
del come da convenzione stipulata in data 23 agosto 2013 tra l'Ing. CP_2 [...]
(autorizzato con delibera del C. di C. n. 17/2013)” (all. 3 di parte convenuta). Per_1
Il contratto, dunque, direttamente imputabile all'ente in ragione del rapporto di immedesimazione organica, soddisfa pienamente la forma scritta ad substantiam, prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, per la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione (in disparte la questione della natura giuridica del e CP_2
della conseguente applicabilità dell'obbligo di forma scritta in deroga al principio generale di libertà delle forme).
Del resto, leggendo il contratto in atti è espressamente indicato che lo stesso viene stipulato tra il professionista e “il consorzio di bonifica dell' … Controparte_2
rappresentato dal capo del servizio amministrativo Ing. , nelle funzioni Persona_1 di Direttore Generale ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del Regolamento organico del personale adottato con delibera commissariale n. 244 del 3/07/1992”.
Non avendo l'ente in alcun modo circostanziato l'eccepita carenza di poteri del funzionario, considerata altresì l'esistenza di un formale provvedimento di delega, riconosciuto anche nella delibera commissariale, non può che concludersi per la validità del contratto.
§1.3. L'assorbimento della domanda di ingiustificato arricchimento.
La validità del contratto comporta la possibilità di esaminare la domanda di adempimento contrattuale svolta, in via principale, dal professionista, con contestuale assorbimento della domanda di ingiustificato arricchimento spiegata in via alternativa nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ. (la cui ammissibilità, contestata dal , è CP_2
pacifica in giurisprudenza dopo Cassazione civile sez. un., 13/09/2018, n.22404; cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. III,02/08/2024, n. 21821).
§2. La determinazione del quantum.
§2.1. I beni acquisiti dal . CP_2
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 7 Come chiarito, le parti controvertono sull'esatta determinazione del compenso spettante al professionista: mentre quest'ultimo ritiene di avere diritto al pagamento della somma di € 36.000,00 oltre accessori, dovendosi considerare la positiva acquisizione al patrimonio dell'ente di nove beni immobili, l'ente ritiene dovuta la minor somma di €
16.000,00 sostenendo che possano considerarsi acquisiti solo quattro beni, rilevato che le parti individuavano un corrispettivo di 4.000,00 € per beni o gruppi di beni specificamente individuati, a prescindere dalla loro diversa identificazione catastale.
In particolare, l'attore, considerando il verbale di trasferimento concluso dall'ente con la direzione regionale, individua i seguenti beni:
1) fabbricato sito in Marsicovetere località Villa d'Agri censito in c.f. al foglio 27 particella 271 sub 5, categoria A/2, classe 9, consistenza 8 vani, rendita euro 681,72;
2) fabbricato in Marsicovetere località Villa d'Agri censito in c.f. al foglio 27 particella
272 sub 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita Euro 95,80; sub. 4 categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro 136,86; sub. 5 categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5, rendita Euro 95,80, sub. 6 categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, rendita Euro 136,86;
3) fabbricato in Marsicovetere località Villa d'Agri censito in c.f. al foglio 27 particella
274 sub. 3, categoria E3, rendita Euro 451,50; sub. 4 categoria A/10, classe 5, consistenza 2,5 vani, rendita Euro 497,09;
4) terreno sito in Marsicovetere località Villa d'Agri censito in c.f. al foglio 27 particella
1201, qualità seminativo, classe 1, are 26 ca 98, r.d. 09,06, r.a. 05,57;
5) fabbricato sito in Marsicovetere località Villa d'Agri censito in c.f. al foglio 27 particella 1202, categoria C/1, classe 1, consistenza 83 mq, rendita Euro 1.041,64
(cfr. all.14, pag. 3, verbale del 22/07/2014);
Secondo la prospettazione attorea, dunque, gli immobili trasferiti sarebbero nove, otto fabbricati ed un terreno, considerando autonomamente ciascun sub di ogni particella
(particella 271 un fabbricato, particella 272 quattro fabbricati, particella 274 due fabbricati, particella 1201 un terreno, particella 1202 un fabbricato).
Di contro, il replica che i beni sarebbero solamente quattro deducendo che nel CP_2 conferimento dell'incarico venivano indicati beni o gruppi di beni con la specifica indicazione che il corrispettivo di € 4.000,00 sarebbe spettato “per ogni bene o gruppo di beni di cui all'elenco riportato nelle premesse” (art. 2 del contratto); inoltre, alcun
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 8 compenso potrebbe essere riconosciuto per il terreno giacché non contemplato nel contratto di conferimento incarico oltre ad essere di esiguo valore con una rendita di soli
1041,64.
Nella prima memoria 183 cod. proc. civ., il professionista replica evidenziando che: «a) la premialità di € 4.000,00 è stata pattuita nel contratto per ciascun bene acquisito al patrimonio del e non anche per ciascun “gruppo di beni”. Del resto, CP_2
contrariamente a quanto affermato dal , è di immediata evidenza che il testo CP_2 del contratto in nessun punto riporta la dicitura “gruppo di beni” (cfr. all. 3); b) il contratto non vincola in alcun modo la premialità di € 4.000,00 al valore effettivo dei beni acquisiti (cfr. all. 3); c) i 9 beni conteggiati dal Prof. costituiscono unità Pt_1
immobiliari singole ed autonome sia da un punto di vista catastale che reddituale. Tali
9 beni possono essere trasferiti autonomamente l'uno dall'altro, costituiscono partizioni
o sub partizioni indipendenti (come peraltro si evince dalla lettura dell'elenco riportato supra a pagg. 4 e 5) e pertanto sono stati giustamente conteggiati singolarmente ai fini dell'applicazione del premio di € 4.000,00 così come previsto dal contratto;
d) il fatto che la particella n. 1201 di cui al foglio 27 non sia ricompresa nell'elenco di cui al contratto di conferimento incarico è irrilevante, dal momento che si tratta di un elenco meramente orientativo e “suscettibile di integrazioni” (all. 3)».
Di fronte a tali rilievi, il è rimasto fermo nelle proprie posizioni iniziali. CP_2
La prospettazione di parte attrice non può essere accolta, non avendo questi sufficientemente dimostrato – onere evidentemente a suo carico ex art. 2697 cod. civ. – che le parti avevano espressamente pattuito una premialità di 4.000,00 € per ciascun immobile così come catastalmente individuato.
Partendo dal dato letterale, infatti, è smentita la tesi secondo cui il contratto non riporterebbe la dicitura “gruppi di beni”.
Invero, nel contratto, gli immobili sono considerati nella loro complessiva composizione, senza indicazione della identificazione catastale, dandosi atto che: «i beni richiesti all con comunicazione prot. n. 1547 del 20 agosto 2013 (che fa Controparte_3
seguito alle richieste formulate negli anni scorsi) sono i seguenti, con riserva di ulteriori aggiornamenti:
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 9 • Fabbricati e terreni del centro di servizio di Villa d'Agri: locali utilizzati fino al 2012 come sede municipale (piano terra e primo piano), locali porticato;
• Fabbricati e terreni del centro di servizio di Villa d'Agri: locali palazzina fra la ex sede municipale e la caserma CC, terreno occupato dalla "villetta" in via Roma;
• Fabbricato laboratorio analisi delle acque sito in località Peschiera di Marsicovetere;
• Fabbricati del Centro di servizio in località Barricelle del Comune di Marsicovetere;
• Fabbricati del Centro di servizio in loc. S. Giuliano del Comune di Grumento Nova;
• Fabbricati del Centro di servizio in località Rimintiello del Comune di Moliterno;
• Fabbricati del Centro di servizio in località Cavolo del Comune di Tramutola;
• Fabbricati del Centro di servizio in località Pecci del Comune di Paterno;
• Fabbricati del centro di servizio in località Porcili del Comune di Viggiano;
• Casa Cantoniera in località San Giuliano di Grumento Nova;
• Casa Cantoniera lungo la strada Viggiano Lagofotaro;
• Scuola rurale in località San Pietro del Comune di San Martino d'Agri;
• Aviosuperficie in località Spineta del Comune di Grumento Nova e fabbricati relativi».
Parimenti, nella comunicazione indirizzata all'ente regionale richiamata in contratto, i beni sono individuati in modo analogo senza distinzione della singola composizione catastale, al pari di tutti gli atti che si sono succeduti (cfr. documentazione prodotta dallo stesso attore).
Ancora, nel verbale di trasferimento successivo, i beni sono distinti in cinque “gruppi” considerando le singole particelle come bene unitario, a prescindere dalla loro suddivisione catastale in sub.
Nel contratto di conferimento dell'incarico, inoltre, all'art. 2, nella determinazione del corrispettivo le parti espressamente stabilivano che al professionista sarebbero spettate
«… b) in aggiunta a quanto sopra pattuito, si concorda un premio per il professionista proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e pari ad € 4.000 per ogni bene o gruppo di beni di cui all'elenco riportato nelle premesse acquisito al patrimonio del , fino ad un massimo di € 50.000 (cinquantamila) comprensivi degli € 3.000 CP_2
di cui al punto a) precedente, ma con l'aggiunta di oneri di Cassa Previdenza e IVA».
Il dato letterale, dunque, insieme all'individuazione dei beni – in ogni atto prodotto – senza alcun riferimento alla loro consistenza catastale, rendono non condivisibile la posizione sostenuta dall'attore.
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 10 Tuttavia, i beni trasferiti al patrimonio dell'ente, per i quali il professionista ha diritto al compenso, sono cinque e non quattro come, invece, ritenuto dal . CP_2
Infatti, deve sicuramente riconoscersi il compenso per il terreno trasferito (terreno sito in
Marsicovetere località Villa d'Agri censito in c.f. al foglio 27 particella 1201) in quanto, sebbene non ricompreso nell'elenco di beni iniziale, l'ente espressamente qualificava tale elenco come non definitivo ammettendo – sia nella comunicazione inviata alla Regione che in contratto – la possibilità di successivi aggiornamenti.
Del resto, è lo stesso che riconosce acquisiti al patrimonio dell'ente cinque CP_2
beni nella delibera del Commissario Straordinario del Controparte_4
. 181 del 25/10/2017 in cui il Commissario ha espressamente riconosciuto che: «il
[...]
Prof. ha svolto attività professionale per conto ed in favore del Parte_1
come da convenzione stipulata in data 23 agosto 2013 tra l'Ing. CP_2 Per_1
(autorizzato con delibera del C. di C. n. 17/2013)» precisando che «l'incarico di
[...]
cui trattasi venne svolto in parte e con verbale di trasferimento in proprietà, prot. N.
2014717595 del 22.07.2014, vennero trasferiti dal Demanio dello Stato al CP_2
solo 5 beni immobili».
Pertanto, considerando l'acquisizione di 5 beni immobili al professionista spetta, ai sensi dell'art. 2 lett. b) del contratto, la complessiva somma di € 20.000,00 oltre IVA e cassa previdenza.
§2.2. La spettanza dell'ulteriore somma di 3.000,00.
Non può essere, inoltre, negato il riconoscimento dell'ulteriore somma prevista dalla lettera a) dell'art. 2 del contratto (secondo cui spettano al professionista le «Competenze professionali per l'allestimento della procedura, le richieste di assegnazione degli immobili e quant'altro ritenuto necessario: si pattuiscono nella misura forfettaria di euro
3.000 (tremila) compresa Cassa Previdenza ed IVA;
sono comprese in tale cifra le spese di studio inerenti le comunicazioni via mail, telefono, fax o cartacea, le fotocopie, le spese di trasporto con qualsiasi mezzo, le spese postali, marche da bollo, spese di notifica, ecc.») trattandosi di attività comunque svolta dal professionista dopo il formale conferimento dell'incarico, a nulla rilevando che questi avesse già svolto attività preliminari prima di tale momento.
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 11 §2.3. La domanda relativa al pagamento di ulteriori somme in relazione ai beni non acquisiti.
Secondo il professionista, la somma da riconoscergli sarebbe pari ad €50.000,00, quale tetto massimo previsto in contratto, atteso che la mancata acquisizione degli ulteriori beni immobili compresi nell'elenco preliminare, sarebbe imputabile a colpa del , non CP_2
essendosi questi attivato nella ricerca e trasmissione della documentazione necessaria da inviare alla Regione per ottenere il trasferimento, violando gli obblighi di buona fede sullo stesso gravante.
In particolare, l'attore richiama la disciplina della condizione ritenendo imputabile al il mancato avveramento della stessa. CP_2
Secondo il professionista, infatti, l'art. 2 lett. b) del contratto conterrebbe una condizione sospensiva, subordinando il pagamento del premio di €4.000,00, in favore del professionista, al trasferimento di ciascun bene acquisto in proprietà dal ex art. CP_2
2 co. 7 della legge 136/2001.
Il comportamento contrario alla buona fede di cui all'art. 1358 cod. civ. dell'ente convenuto, cui è conseguito il mancato avveramento della condizione per gli ulteriori immobili non acquisti, determinerebbe la fictio iuris di avveramento della condizione espressamente prevista dall'art. 1359 cod. civ. secondo cui “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”.
La tesi attorea non può essere accolta.
A prescindere dalla circostanza che spettasse all'ente ovvero al professionista la trasmissione della documentazione, ciò che osta all'accoglimento della pretesa è la carenza dei presupposti richiesti dalla norma per considerare come avverata la condizione prevista dalle parti.
Sebbene la Suprema Corte abbia chiarito l'applicabilità dell'art. 1359 cod. civ. anche alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti (Cassazione civile, sez.
III,11/11/2024, n. 28956), la stessa ne ha escluso l'operatività, in relazione a comportamenti omissivi del contraente, allorché questi abbia anch'egli un interesse
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 12 positivo all'avveramento della condizione (richiedendo, invece, la norma la sussistenza di un “interesse contrario all'avveramento”).
In particolare, la Corte, nell'esaminare una fattispecie relativa ad un contratto preliminare di compravendita ha osservato che “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di considerare avverata la condizione”.
Il principio richiamato è sicuramente applicabile alla fattispecie in esame in cui il non aveva affatto interesse contrario all'avveramento della condizione (atteso CP_2 che ciò avrebbe comportato, a favore dell'ente, l'acquisizione degli ulteriori beni immobili individuati) né si rinviene l'esistenza di un obbligo giuridico in capo all'ente di compimento dell'attività omessa.
Pertanto, va respinta la pretesa di ulteriori compensi in relazione ai beni non acquisiti.
§2.4. La debenza degli accessori e degli interessi.
Sulla somma di € 20.000 riconosciuta ai sensi dell'art. 2 lett. b) spetterà al professionista tanto l'IVA che il pagamento della Cassa Previdenza, somme ulteriori invece non riconoscibili sull'ulteriore somma di € 3.000,00 prevista espressamente dalla lettera b) del citato articolo comprensiva di iva e oneri.
Trattandosi di transazione commerciale, vanno altresì riconosciuti gli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 13 scadenza dell'obbligazione individuata in contratto, art. 3, nell'emanazione da parte dell' del provvedimento di assegnazione dei beni al patrimonio del Controparte_5
, adottato in data 22.07.2014 (cfr. all. 14 della produzione attorea), non CP_2
risultando invece possibile, in mancanza di specifiche allegazioni di parte,
l'individuazione di un dies a quo anteriore di decorrenza degli interessi sulla somma di €
3.000,00.
§3. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda sulla base del decisum, del comportamento processuale delle parti, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Non si ritiene invece possibile accogliere la domanda di condanna, ex art. 96 cod. proc. civ., formulata dall'attore non rinvenendosi nel comportamento tenuto dal convenuto gli estremi della temerarietà e pretestuosità della lite.
Tuttavia, considerando l'esito della controversia, l'articolata difesa svolta dal professionista, la formulazione da parte del di eccezioni palesemente infondate, CP_2
il mancato pagamento di qualsivoglia somma a titolo di corrispettivo nonostante l'espletamento della prestazione (mai contestato), la mancata adesione alla proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ., si ritengono applicabili i parametri massimi previsti dalla DM richiamato nella liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Condanna il l pagamento, in Controparte_2
favore di della somma di € 3.000,00 oltre interessi Parte_1
moratori al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dal 22.08.2014;
2) Condanna il l pagamento, in Controparte_2
favore di della somma di € 20.000,00 oltre IVA e Parte_1
Cassa Previdenza ed interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 dal
22.08.2014;
2518/2017 r.g.a.c. Pag. 14 3) Condanna il l pagamento, in Controparte_2
favore di delle spese di lite che si liquidano Parte_1
complessivamente in € 12.000,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 13/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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