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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6021 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sezione II Civile in persona del dott. Sergio Rossetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ordinario, rubricato al n. 34135/2024 R.G., promosso da in Parte_1 persona del Curatore, avv. Raffaella Palomba, con gli avv.ti Giuseppe Iannaccone e
Concetta D'Arrigo;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. Rocco Paolo Puce;
[...]
già on l'avv. Andrea Compagnucci CP_2 CP_3
CONVENUTI
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare ex art. 166, comma 2 CCII.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria declaratoria, così giudicare: nel merito, dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi dell'art. 166, secondo comma, CCII, i pagamenti indicati nei precedenti scritti difensivi, pari a complessivi Euro 40.445,19
(quarantamilaquattrocentoquarantacinque/19), e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, e Controparte_1 CP_2 ovvero, chi tra le predette convenute dovesse risultare, ad esito del giudizio, il beneficiario pagina 1 di 10 dei predetti pagamenti, a restituire alla Liquidazione Giudiziale
[...]
e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 Parte_1 rispettivamente, l'importo di Euro 20.846,69 (ventimilaottocentoquarantantesei/69) e
l'importo di Euro 19.598,50 (diciannovemilacinquecentonovantotto/50) ovvero quello diverso che sarà ritenuto provato e di giustizia, oltre agli interessi ai sensi di legge dal dovuto al soddisfo e, comunque, ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda;
in ogni caso, con vittoria di spese, incluso il rimborso forfettario delle spese generali, e di compenso professionale, oltre accessori di legge”.
Contr Per : “In via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta,
[...] nel presente giudizio e, per l'effetto, Controparte_4 estromettere quest'ultima dal giudizio de quo;
Nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare e, per l'effetto, respingere integralmente tutte le domande svolte sia da parte attrice sia dalla convenuta nei confronti di CP_2 [...]
, in quanto Controparte_5 infondate sia in fatto sia in diritto;
Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, per le ragioni Cont esposte in narrativa, dichiarare che sia sollevata e tenuta indenne dalla richiesta di restituzione degli addebiti pari a complessivi euro 40.445,19 o da quella diversa somma accertata in corso del giudizio, e per l'effetto, condannare a restituire a parte CP_2 attrice complessivi euro 40.445,19 o quella diversa somma accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: ritenuta la causa documentale, rigettare la domanda istruttoria di parte attrice per i motivi esposti in atti;
In ogni caso: condanna di parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e
IVA 22%, come per legge.”.
Per “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed CP_2 eccezione, accertate ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni esposte: in via preliminare dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. 28/2010; nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto rigettare le domande tutte svolte sia CP_2 dall'attrice che dalla convenuta Controparte_1
anche in via riconvenzionale, nei confronti di in ogni
[...] CP_2 caso rigettare le domande tutte svolte sia dall'attrice che dalla convenuta Controparte_1 pagina 2 di 10 anche in via riconvenzionale, nei Controparte_1 confronti di perché errate, illegittime ed infondate in fatto e in diritto e non CP_2 provate;
in subordine, in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revocatoria e condanna alla restituzione, ridurre le somme da restituire a quelle accertate in corso di causa e comunque, in forza di apposita manleva contrattuale, porre interamente a carico di Controparte_1 ogni onere conseguente all'accoglimento della domanda proposta dalla Procedura
[...] per qualsivoglia titolo o ragione, sorta, interessi, spese, nulla escluso e/o eccettuato, con completo esonero di da ogni conseguenza passiva del giudizio, ed in ogni caso CP_2 condannare la a Controparte_1 manlevare e/o tenere indenne da ogni eventuale conseguenza della domanda CP_2 giudiziale proposta nei suoi confronti dalla Procedura per qualsiasi titolo o ragione, sorta, interessi, spese, nulla escluso e/o eccettuato. Con vittoria di compenso e spese del presente giudizio oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.”.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 30 settembre 2024, la Procedura chiedeva la revoca e/o la dichiarazione di inefficacia ex art. 166, comma 2 CCII dei pagamenti effettuati dalla società
(la “Società”) e dal socio illimitatamente responsabile (il “Socio”) Parte_1 rispettivamente, per l'importo di Euro 20.846,69 e di Euro 19.598,50 a titolo di rimborso per l'utilizzo di carte di credito loro rilasciate e, per l'effetto, di condannare in solido le convenute alla restituzione alla Procedura del predetto importo.
Con separate comparse di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio e CP_2
Contr
formulando una serie di eccezioni preliminari, tra cui l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, e chiedendo, entrambe in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, di essere ognuna manlevata dall'altra.
Previa concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171- ter cod. proc. civ. e deposito delle stesse, in sede di prima udienza tenutasi il 3 marzo 2025, il Giudice, rilevata l'impossibilità di accordi transattivi, riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4 giugno 2025 assegnando termini a ritroso per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 10 Posto che l'azione revocatoria non rientra fra le controversie assoggettate a previo esperimento del procedimento di mediazione (cfr. Cass. civ., n. 25855/2021), come invece richiesto ancora nelle conclusioni da la domanda può essere esaminata nel CP_2 merito e risulta fondata per quanto di ragione.
1. SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Occorre prendere le mosse dall'eccezione preliminare sollevata da entrambi gli istituti convenuti circa il proprio difetto di legittimazione passiva: ciascuna sostiene, infatti, che il pagamento da parte della Società sarebbe avvenuto a favore dell'altro Istituto.
A tal fine, si rende doverosa la ricostruzione del quadro giuridico di riferimento – e, cioè, il rapporto unitario che vede coinvolti il cliente, la banca emittente e la banca collocatrice – da cui emerge, come tra poco si dirà, la legittimazione passiva di ambo gli enti rispetto la revocatoria formulata da parte attrice.
Il rapporto tra cliente, banca collocatrice e banca emittente è un rapporto unitario che si fonda sull'istituto privatistico della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., giacché sia la relazione (a) cliente - banca emittente sia la relazione (b) cliente - banca collocatrice si esaurisce nel medesimo schema: A che delega B al pagamento nei confronti di C, salvo poi il diritto di rivalsa di B nei confronti di A.
Ed infatti, così come il cliente delega (a) la banca emittente al pagamento nei confronti di un terzo fornitore convenzionato, allo stesso modo il cliente delega (b) la banca collocatrice presso cui ha aperto un conto corrente collegato alla carta di credito il pagamento degli importi saldati dalla banca emittente.
Dunque, tanto la banca emittente quanto la banca collocatrice pagano un debito del cliente: (a) la banca emittente con denaro proprio, salva successiva rivalsa sul cliente;
(b) la banca collocatrice o con la provvista presente sul conto o, in caso di scoperto di conto, magari assistito da forme di affidamento quali che esse siano, con denaro proprio, salva la successiva rivalsa, regolata in conto corrente.
Ciò posto, in materia di revocatoria del pagamento del terzo, per giurisprudenza ormai consolidata: (i) “il pagamento di debiti del fallito è assoggettabile a revocatoria fallimentare anche nel caso in cui sia stato effettuato da un terzo, a condizione che quest'ultimo abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero, in alternativa, abbia pagato con danaro proprio ma esercitando, dopo aver pagato e prima
pagina 4 di 10 dell'apertura del concorso, l'azione di rivalsa”; (ii) “a tale schema è riconducibile anche la delegazione di pagamento, nell'ambito della quale, infatti, il terzo provvede all'estinzione di un debito del delegante in adempimento di un ordine dallo stesso impartitogli o di un'autorizzazione conferitagli, non solo nel caso in cui la relativa provvista sia stata messa
a disposizione dal debitore ma anche quando, come nel caso in esame, l'importo pagato sia stato anticipato dal delegato ove quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento”; (iii) “in tal caso [ossia la delegazione di pagamento], infatti, all'estinzione dell'obbligazione nei confronti del creditore fa riscontro l'insorgenza di un debito corrispondente nel confronti del delegato, il quale viene a trovarsi nella medesima situazione in cui si trovava l'accipiens, con la conseguenza che il recupero della somma intervenuto prima dell'apertura del fallimento si traduce ugualmente in un depauperamento del patrimonio del fallito, in violazione della regola della par condicio creditorum” (cfr., da ultima, Cass. civ. n. 30254/2024).
Da tali osservazioni emerge chiaramente la legittimazione passiva tanto della banca Contr emittente quanto della banca collocatrice , in quanto entrambe hanno pagato CP_2 per conto del Socio e della Società un debito di quest'ultimi, ottenendone ristoro: la banca emittente esercitando la rivalsa, in base al contratto di carta di credito;
la banca collocatrice addebitando il conto corrente.
Del resto, proprio nell'unica pronuncia edita della Suprema Corte in punto di revocatoria dei pagamenti a saldo del debito da operazioni effettuate con carta di credito
(Cass. civ., n. 10269/2000), la Corte ha precisato che il curatore ha la facoltà di scegliere contro quale soggetto esercitare l'azione revocatoria. Nel caso di specie, la Corte sembrava, astrattamente, affermare che l'azione fosse esercitabile sia nei confronti della banca emittente che nei confronti del fornitore e creditore principale, ma – come sopra detto – nulla esclude che la curatela possa agire sia nei confronti della banca emittente che della collocataria in quanto entrambe hanno concorso a depauperare il patrimonio del debitore in violazione della par condicio creditorum.
Cons specifico riferimento ai pagamenti eseguiti dalla banca emittente, comunque, la
Cassazione ha chiarito che “[l]a società emittente la carta di credito, una volta eseguiti i pagamenti in favore di terzi per conto del titolare della carta stessa, diviene a sua volta creditrice di costui [per cui] è assoggettabile a revocatoria fallimentare il pagamento di tale debito eseguito dal titolare della carta poi fallito” (cfr. Cass. civ., n. 10269/2000).
pagina 5 di 10 La correttezza della ricostruzione qui proposta, inoltre, si evince indirettamente dal contratto di utilizzo della carta di credito, da cui emerge che sia la banca emittente sia la banca collocatrice avrebbero potuto risolvere il contratto relativo alle carte di credito in caso di insolvenza del cliente (cfr. art. 10).
Entrambe gli istituti, infatti, se avessero voluto avrebbero potuto intercettare l'insolvenza e bloccare la normale operatività della carta di credito. Quella disposizione contrattuale, infatti, era posta a tutela degli istituti bancari rispetto a un evento, l'insolvenza appunto, da cui sarebbero potute derivare conseguenze negative, tra cui, anche, la presente azione revocatoria.
Né l'uno né l'altro istituto hanno, viceversa, esercitato la facoltà che il contratto (ma già prima il codice civile) gli riconosceva e subiscono ora le conseguenze di tale scelta che ha determinato una lesione della par condicio creditorum che deve ora essere ristabilita.
2. SULLA FONDATEZZA DELL'AZIONE REVOCATORIA
Ferma la legittimazione passiva di entrambe le convenute, va valutato se sussistano i requisiti individuati dal Codice della Crisi ai fini del legittimo esercizio dell'azione revocatoria.
Ai sensi dell'art. 166, comma 2 CCII, infatti, “[s]ono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
Dunque, il curatore deve provare (i) il pagamento di un di un debito liquido ed esigibile avvenuto dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori e (ii) la conoscenza dello stato di insolvenza di controparte.
Quanto al primo profilo, atteso che risulta dagli estratti conto prodotti dalla Procedura che i pagamenti siano stati tutti effettuati durante il periodo sospetto intercorrente tra il 14 giugno 2023 e il 14 dicembre 2023 (i.e., la data della domanda di apertura della liquidazione giudiziale) – nonché anche successivamente a quest'ultima – la natura dei suddetti pagamenti quale “debito liquido ed esigibile” risulta tanto dal tenore testuale dei pagina 6 di 10 contratti – ove si fa riferimento, ad esempio, a modalità di rimborso a saldo, al fido connesso alla carta di credito, alla facoltà di richiedere una concessione creditizia – quanto dalla consecuzione addebito e rimessa risultante dagli estratti conto.
Contr La sussistenza dell'elemento oggettivo è poi confermata anche da stessa, la quale nella propria comparsa confessa invero che “gli addebiti in questione costituiscono il pagamento di un debito liquido ed esigibile” (cfr. pag. 17).
Non potendo trovare accoglimento le doglianze dei convenuti e, in particolare, le deduzioni di circa la possibilità di configurare i pagamenti effettuati da Socio e CP_2
Società quali provviste per far fronte a operazioni o prelievi venturi, giacché – come risulta dagli estratti conto – avvenuti sempre successivamente al correlato addebito, sotto il profilo oggettivo la domanda di parte attrice risulta fondata.
Sempre dal punto di vista oggettivo deve osservarsi che se ha esercitato la CP_2
Contr rivalsa per ogni importo anticipato al cliente per il pagamento dei propri fornitori, la è rimasta definitivamente esposta, quanto alle operazioni regolate in conto corrente e relative alla carta di credito, per la somma di complessivi di Euro 4.993,49, che non avendo ricevuto in pagamento, è stata regolarmente ammessa al passivo, di talchè per tale somma Contr la non può essere chiamata a rispondere in forza di quanto statuito dalla già ricordata
Cassazione (cfr. Cass. civ., n. 10269/2000).
Allo stesso modo, la domanda è fondata sotto il profilo soggettivo.
Sul punto, vale la pena richiamare alcuni consolidati principi, secondo cui la consapevolezza del terzo può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività (Cass. civ., n. 29257/2019); a tal fine, il giudice
è chiamato a valutare globalmente gli indizi con potenziale valore probatorio per accertare, con certezza logica, se il terzo fosse consapevole dello stato d'insolvenza, considerando le condizioni specifiche in cui operava (Cass. civ., n. 27070/2022); e che, in tali condizioni specifiche, si deve tenere particolarmente conto della natura di operatore qualificato del creditore quale istituto bancario, la quale impone al giudicante di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività, giacché vale la massima di esperienza per cui un banchiere, anche solo minimamente avveduto, è solito compulsare tale forma di informazione (cfr., da ultima,
Cass. civ. n. 26681/2021).
pagina 7 di 10 Ritiene questo Giudice che la Procedura abbia pienamente assolto il proprio onere Contr probatorio, sia nei confronti di che di – giacché si tratta di società che orbita CP_2 nel Gruppo BCC –, avendo allegato, inter alia, diverse segnalazioni del 2021 della Società alla Centrale Rischi preso Banca d'Italia per oltre Euro 200.000,00; la pendenza di numerosi procedimenti monitori sin dal 2017; il mancato pagamento di dipendenti, fornitori, istituti finanziari e creditori personali;
diverse RI.BA insolute sul conto corrente Contr
tra il dicembre 2021 e il gennaio 2024.
Contr Assumono poi estrema rilevanza ai fini de quibus una segnalazione della stessa alla Centrale Rischi già nel 2021, l'escussione di pegno su titoli per Euro 15.000 da parte di Contr Contr
del 25 gennaio 2022 e numerosi assegni in assenza di provvista nei mesi di ottobre e novembre 2023.
Tali elementi, tutti adeguatamente documentati e non efficacemente contestati dalle convenute, dimostrano che entrambe erano consapevoli dello stato di insolvenza della
Società durante l'intero periodo sospetto. In particolare, si è limitata ad affermare CP_2
Contr che la valutazione del merito creditizio spettava a , mentre quest'ultima ha sollevato eccezioni infondate in diritto, omettendo peraltro di menzionare l'escussione del pegno da essa stessa effettuata.
Sebbene già le segnalazioni alla Centrale Rischi importi rilevanti dimostrino la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore, ulteriori circostanze addirittura Contr direttamente riferibili a , quali l'escussione di un pegno su titoli per € 15.000 il 25 gennaio 2022, l'emissione di numerosi assegni senza provvista nei mesi di ottobre e novembre 2023, nonché diverse RI.BA insolute tra dicembre 2021 e gennaio 2024, confermano la piena conoscenza della situazione di decozione.
Da tutto quanto sopra indicato, ne consegue la fondatezza della domanda proposta da parte attrice con conseguente condanna di al pagamento della somma Euro CP_2
20.846,69 e di Euro 19.598,50 rispettivamente a valere sulla massa sociale e sulla massa del Contr socio, nonché in solido, di ma per la minor somma di euro 17.853,40 a valere sulla massa sociale e di euro 17.598,30
3. SULLA MANLEVA
pagina 8 di 10 Quanto poi alle domande di manleva formulate da entrambe le convenute sulla base della Convenzione ICCREA, queste vanno rigettate giacché la condanna alla restituzione delle somme su indicate non è una conseguenza del mancato adempimento di un obbligo Contr contrattuale di ovvero di ai sensi della menzionata convenzione, bensì solo ed CP_2 esclusivamente della scelta di entrambe di non avvalersi della facoltà di risoluzione riconosciutagli dall'art. 10 dei contratti di utilizzo delle carte in caso di insolvenza evidente del cliente.
Come già evidenziato, infatti, tale clausola aveva lo scopo di tutelare ambo gli istituti bancari rispetto all'insolvenza del cliente attribuendo loro un rimedio immediato – ossia la risoluzione del contratto – e di pronto utilizzo per vedersi escluse tutte le determinazioni negative derivanti da tale situazione, fra cui anche il rischio di una revocatoria come quella oggetto della presente lite.
Visto che nessuna delle due banche ha voluto attivare il rimedio contrattualmente previsto per far fronte alla situazione che si andava configurando, le conseguenze negative della fondata azione revocatoria formulata da parte attrice devono essere addossate tanto a Contr quanto a né può essere attivata alcuna clausola di manleva collegata ad asseriti CP_2 inadempimenti contrattuali di una delle due (cfr. art. 11.3).
Ne consegue il rigetto di queste domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione disattesa, rigettata o assorbita, così dispone: dichiara inefficaci e revoca, ai sensi dell'art. 166, secondo comma, CCII, i pagamenti per cui è causa e, per l'effetto, condanna, in solido tra loro, Controparte_1
e a restituire alla Liquidazione Giudiziale
[...] CP_2 [...]
e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 Parte_1 rispettivamente, l'importo di Euro 17.853,40 e l'importo di Euro 17.598,30 oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda (2.10.2024) e sino al soddisfo;
condanna, altresì, la sola a restituire alla Liquidazione Giudiziale CP_2 [...]
e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 Pt_1
pagina 9 di 10 rispettivamente, gli ulteriori importi di Euro 2.993,20 e di Euro 2.000,20 oltre Parte_1 agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda
(2.10.2024) e sino al soddisfo;
condanna in solido tra loro, Controparte_1
e al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] CP_2 Parte_1
e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 [...]
spese liquidate in euro 9.900,80 oltre spese generali, IVA e c.p.a. per compensi, Parte_1 nonché euro 545 per spese vive sostenute;
rigetta le domande reciprocamente proposte da Controparte_1
e da e per l'effetto
[...] CP_2
dichiara integralmente compensate tra loro le spese di lite.
Così deciso in Milano, in data 18.7.2025.
Il Giudice
dott. Sergio Rossetti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sezione II Civile in persona del dott. Sergio Rossetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ordinario, rubricato al n. 34135/2024 R.G., promosso da in Parte_1 persona del Curatore, avv. Raffaella Palomba, con gli avv.ti Giuseppe Iannaccone e
Concetta D'Arrigo;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. Rocco Paolo Puce;
[...]
già on l'avv. Andrea Compagnucci CP_2 CP_3
CONVENUTI
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare ex art. 166, comma 2 CCII.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna e necessaria declaratoria, così giudicare: nel merito, dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi dell'art. 166, secondo comma, CCII, i pagamenti indicati nei precedenti scritti difensivi, pari a complessivi Euro 40.445,19
(quarantamilaquattrocentoquarantacinque/19), e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, e Controparte_1 CP_2 ovvero, chi tra le predette convenute dovesse risultare, ad esito del giudizio, il beneficiario pagina 1 di 10 dei predetti pagamenti, a restituire alla Liquidazione Giudiziale
[...]
e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 Parte_1 rispettivamente, l'importo di Euro 20.846,69 (ventimilaottocentoquarantantesei/69) e
l'importo di Euro 19.598,50 (diciannovemilacinquecentonovantotto/50) ovvero quello diverso che sarà ritenuto provato e di giustizia, oltre agli interessi ai sensi di legge dal dovuto al soddisfo e, comunque, ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda;
in ogni caso, con vittoria di spese, incluso il rimborso forfettario delle spese generali, e di compenso professionale, oltre accessori di legge”.
Contr Per : “In via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta,
[...] nel presente giudizio e, per l'effetto, Controparte_4 estromettere quest'ultima dal giudizio de quo;
Nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare e, per l'effetto, respingere integralmente tutte le domande svolte sia da parte attrice sia dalla convenuta nei confronti di CP_2 [...]
, in quanto Controparte_5 infondate sia in fatto sia in diritto;
Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, per le ragioni Cont esposte in narrativa, dichiarare che sia sollevata e tenuta indenne dalla richiesta di restituzione degli addebiti pari a complessivi euro 40.445,19 o da quella diversa somma accertata in corso del giudizio, e per l'effetto, condannare a restituire a parte CP_2 attrice complessivi euro 40.445,19 o quella diversa somma accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: ritenuta la causa documentale, rigettare la domanda istruttoria di parte attrice per i motivi esposti in atti;
In ogni caso: condanna di parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e
IVA 22%, come per legge.”.
Per “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed CP_2 eccezione, accertate ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni esposte: in via preliminare dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. 28/2010; nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per l'effetto rigettare le domande tutte svolte sia CP_2 dall'attrice che dalla convenuta Controparte_1
anche in via riconvenzionale, nei confronti di in ogni
[...] CP_2 caso rigettare le domande tutte svolte sia dall'attrice che dalla convenuta Controparte_1 pagina 2 di 10 anche in via riconvenzionale, nei Controparte_1 confronti di perché errate, illegittime ed infondate in fatto e in diritto e non CP_2 provate;
in subordine, in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revocatoria e condanna alla restituzione, ridurre le somme da restituire a quelle accertate in corso di causa e comunque, in forza di apposita manleva contrattuale, porre interamente a carico di Controparte_1 ogni onere conseguente all'accoglimento della domanda proposta dalla Procedura
[...] per qualsivoglia titolo o ragione, sorta, interessi, spese, nulla escluso e/o eccettuato, con completo esonero di da ogni conseguenza passiva del giudizio, ed in ogni caso CP_2 condannare la a Controparte_1 manlevare e/o tenere indenne da ogni eventuale conseguenza della domanda CP_2 giudiziale proposta nei suoi confronti dalla Procedura per qualsiasi titolo o ragione, sorta, interessi, spese, nulla escluso e/o eccettuato. Con vittoria di compenso e spese del presente giudizio oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.”.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 30 settembre 2024, la Procedura chiedeva la revoca e/o la dichiarazione di inefficacia ex art. 166, comma 2 CCII dei pagamenti effettuati dalla società
(la “Società”) e dal socio illimitatamente responsabile (il “Socio”) Parte_1 rispettivamente, per l'importo di Euro 20.846,69 e di Euro 19.598,50 a titolo di rimborso per l'utilizzo di carte di credito loro rilasciate e, per l'effetto, di condannare in solido le convenute alla restituzione alla Procedura del predetto importo.
Con separate comparse di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio e CP_2
Contr
formulando una serie di eccezioni preliminari, tra cui l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, e chiedendo, entrambe in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, di essere ognuna manlevata dall'altra.
Previa concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171- ter cod. proc. civ. e deposito delle stesse, in sede di prima udienza tenutasi il 3 marzo 2025, il Giudice, rilevata l'impossibilità di accordi transattivi, riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4 giugno 2025 assegnando termini a ritroso per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 10 Posto che l'azione revocatoria non rientra fra le controversie assoggettate a previo esperimento del procedimento di mediazione (cfr. Cass. civ., n. 25855/2021), come invece richiesto ancora nelle conclusioni da la domanda può essere esaminata nel CP_2 merito e risulta fondata per quanto di ragione.
1. SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Occorre prendere le mosse dall'eccezione preliminare sollevata da entrambi gli istituti convenuti circa il proprio difetto di legittimazione passiva: ciascuna sostiene, infatti, che il pagamento da parte della Società sarebbe avvenuto a favore dell'altro Istituto.
A tal fine, si rende doverosa la ricostruzione del quadro giuridico di riferimento – e, cioè, il rapporto unitario che vede coinvolti il cliente, la banca emittente e la banca collocatrice – da cui emerge, come tra poco si dirà, la legittimazione passiva di ambo gli enti rispetto la revocatoria formulata da parte attrice.
Il rapporto tra cliente, banca collocatrice e banca emittente è un rapporto unitario che si fonda sull'istituto privatistico della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., giacché sia la relazione (a) cliente - banca emittente sia la relazione (b) cliente - banca collocatrice si esaurisce nel medesimo schema: A che delega B al pagamento nei confronti di C, salvo poi il diritto di rivalsa di B nei confronti di A.
Ed infatti, così come il cliente delega (a) la banca emittente al pagamento nei confronti di un terzo fornitore convenzionato, allo stesso modo il cliente delega (b) la banca collocatrice presso cui ha aperto un conto corrente collegato alla carta di credito il pagamento degli importi saldati dalla banca emittente.
Dunque, tanto la banca emittente quanto la banca collocatrice pagano un debito del cliente: (a) la banca emittente con denaro proprio, salva successiva rivalsa sul cliente;
(b) la banca collocatrice o con la provvista presente sul conto o, in caso di scoperto di conto, magari assistito da forme di affidamento quali che esse siano, con denaro proprio, salva la successiva rivalsa, regolata in conto corrente.
Ciò posto, in materia di revocatoria del pagamento del terzo, per giurisprudenza ormai consolidata: (i) “il pagamento di debiti del fallito è assoggettabile a revocatoria fallimentare anche nel caso in cui sia stato effettuato da un terzo, a condizione che quest'ultimo abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero, in alternativa, abbia pagato con danaro proprio ma esercitando, dopo aver pagato e prima
pagina 4 di 10 dell'apertura del concorso, l'azione di rivalsa”; (ii) “a tale schema è riconducibile anche la delegazione di pagamento, nell'ambito della quale, infatti, il terzo provvede all'estinzione di un debito del delegante in adempimento di un ordine dallo stesso impartitogli o di un'autorizzazione conferitagli, non solo nel caso in cui la relativa provvista sia stata messa
a disposizione dal debitore ma anche quando, come nel caso in esame, l'importo pagato sia stato anticipato dal delegato ove quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento”; (iii) “in tal caso [ossia la delegazione di pagamento], infatti, all'estinzione dell'obbligazione nei confronti del creditore fa riscontro l'insorgenza di un debito corrispondente nel confronti del delegato, il quale viene a trovarsi nella medesima situazione in cui si trovava l'accipiens, con la conseguenza che il recupero della somma intervenuto prima dell'apertura del fallimento si traduce ugualmente in un depauperamento del patrimonio del fallito, in violazione della regola della par condicio creditorum” (cfr., da ultima, Cass. civ. n. 30254/2024).
Da tali osservazioni emerge chiaramente la legittimazione passiva tanto della banca Contr emittente quanto della banca collocatrice , in quanto entrambe hanno pagato CP_2 per conto del Socio e della Società un debito di quest'ultimi, ottenendone ristoro: la banca emittente esercitando la rivalsa, in base al contratto di carta di credito;
la banca collocatrice addebitando il conto corrente.
Del resto, proprio nell'unica pronuncia edita della Suprema Corte in punto di revocatoria dei pagamenti a saldo del debito da operazioni effettuate con carta di credito
(Cass. civ., n. 10269/2000), la Corte ha precisato che il curatore ha la facoltà di scegliere contro quale soggetto esercitare l'azione revocatoria. Nel caso di specie, la Corte sembrava, astrattamente, affermare che l'azione fosse esercitabile sia nei confronti della banca emittente che nei confronti del fornitore e creditore principale, ma – come sopra detto – nulla esclude che la curatela possa agire sia nei confronti della banca emittente che della collocataria in quanto entrambe hanno concorso a depauperare il patrimonio del debitore in violazione della par condicio creditorum.
Cons specifico riferimento ai pagamenti eseguiti dalla banca emittente, comunque, la
Cassazione ha chiarito che “[l]a società emittente la carta di credito, una volta eseguiti i pagamenti in favore di terzi per conto del titolare della carta stessa, diviene a sua volta creditrice di costui [per cui] è assoggettabile a revocatoria fallimentare il pagamento di tale debito eseguito dal titolare della carta poi fallito” (cfr. Cass. civ., n. 10269/2000).
pagina 5 di 10 La correttezza della ricostruzione qui proposta, inoltre, si evince indirettamente dal contratto di utilizzo della carta di credito, da cui emerge che sia la banca emittente sia la banca collocatrice avrebbero potuto risolvere il contratto relativo alle carte di credito in caso di insolvenza del cliente (cfr. art. 10).
Entrambe gli istituti, infatti, se avessero voluto avrebbero potuto intercettare l'insolvenza e bloccare la normale operatività della carta di credito. Quella disposizione contrattuale, infatti, era posta a tutela degli istituti bancari rispetto a un evento, l'insolvenza appunto, da cui sarebbero potute derivare conseguenze negative, tra cui, anche, la presente azione revocatoria.
Né l'uno né l'altro istituto hanno, viceversa, esercitato la facoltà che il contratto (ma già prima il codice civile) gli riconosceva e subiscono ora le conseguenze di tale scelta che ha determinato una lesione della par condicio creditorum che deve ora essere ristabilita.
2. SULLA FONDATEZZA DELL'AZIONE REVOCATORIA
Ferma la legittimazione passiva di entrambe le convenute, va valutato se sussistano i requisiti individuati dal Codice della Crisi ai fini del legittimo esercizio dell'azione revocatoria.
Ai sensi dell'art. 166, comma 2 CCII, infatti, “[s]ono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
Dunque, il curatore deve provare (i) il pagamento di un di un debito liquido ed esigibile avvenuto dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori e (ii) la conoscenza dello stato di insolvenza di controparte.
Quanto al primo profilo, atteso che risulta dagli estratti conto prodotti dalla Procedura che i pagamenti siano stati tutti effettuati durante il periodo sospetto intercorrente tra il 14 giugno 2023 e il 14 dicembre 2023 (i.e., la data della domanda di apertura della liquidazione giudiziale) – nonché anche successivamente a quest'ultima – la natura dei suddetti pagamenti quale “debito liquido ed esigibile” risulta tanto dal tenore testuale dei pagina 6 di 10 contratti – ove si fa riferimento, ad esempio, a modalità di rimborso a saldo, al fido connesso alla carta di credito, alla facoltà di richiedere una concessione creditizia – quanto dalla consecuzione addebito e rimessa risultante dagli estratti conto.
Contr La sussistenza dell'elemento oggettivo è poi confermata anche da stessa, la quale nella propria comparsa confessa invero che “gli addebiti in questione costituiscono il pagamento di un debito liquido ed esigibile” (cfr. pag. 17).
Non potendo trovare accoglimento le doglianze dei convenuti e, in particolare, le deduzioni di circa la possibilità di configurare i pagamenti effettuati da Socio e CP_2
Società quali provviste per far fronte a operazioni o prelievi venturi, giacché – come risulta dagli estratti conto – avvenuti sempre successivamente al correlato addebito, sotto il profilo oggettivo la domanda di parte attrice risulta fondata.
Sempre dal punto di vista oggettivo deve osservarsi che se ha esercitato la CP_2
Contr rivalsa per ogni importo anticipato al cliente per il pagamento dei propri fornitori, la è rimasta definitivamente esposta, quanto alle operazioni regolate in conto corrente e relative alla carta di credito, per la somma di complessivi di Euro 4.993,49, che non avendo ricevuto in pagamento, è stata regolarmente ammessa al passivo, di talchè per tale somma Contr la non può essere chiamata a rispondere in forza di quanto statuito dalla già ricordata
Cassazione (cfr. Cass. civ., n. 10269/2000).
Allo stesso modo, la domanda è fondata sotto il profilo soggettivo.
Sul punto, vale la pena richiamare alcuni consolidati principi, secondo cui la consapevolezza del terzo può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività (Cass. civ., n. 29257/2019); a tal fine, il giudice
è chiamato a valutare globalmente gli indizi con potenziale valore probatorio per accertare, con certezza logica, se il terzo fosse consapevole dello stato d'insolvenza, considerando le condizioni specifiche in cui operava (Cass. civ., n. 27070/2022); e che, in tali condizioni specifiche, si deve tenere particolarmente conto della natura di operatore qualificato del creditore quale istituto bancario, la quale impone al giudicante di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività, giacché vale la massima di esperienza per cui un banchiere, anche solo minimamente avveduto, è solito compulsare tale forma di informazione (cfr., da ultima,
Cass. civ. n. 26681/2021).
pagina 7 di 10 Ritiene questo Giudice che la Procedura abbia pienamente assolto il proprio onere Contr probatorio, sia nei confronti di che di – giacché si tratta di società che orbita CP_2 nel Gruppo BCC –, avendo allegato, inter alia, diverse segnalazioni del 2021 della Società alla Centrale Rischi preso Banca d'Italia per oltre Euro 200.000,00; la pendenza di numerosi procedimenti monitori sin dal 2017; il mancato pagamento di dipendenti, fornitori, istituti finanziari e creditori personali;
diverse RI.BA insolute sul conto corrente Contr
tra il dicembre 2021 e il gennaio 2024.
Contr Assumono poi estrema rilevanza ai fini de quibus una segnalazione della stessa alla Centrale Rischi già nel 2021, l'escussione di pegno su titoli per Euro 15.000 da parte di Contr Contr
del 25 gennaio 2022 e numerosi assegni in assenza di provvista nei mesi di ottobre e novembre 2023.
Tali elementi, tutti adeguatamente documentati e non efficacemente contestati dalle convenute, dimostrano che entrambe erano consapevoli dello stato di insolvenza della
Società durante l'intero periodo sospetto. In particolare, si è limitata ad affermare CP_2
Contr che la valutazione del merito creditizio spettava a , mentre quest'ultima ha sollevato eccezioni infondate in diritto, omettendo peraltro di menzionare l'escussione del pegno da essa stessa effettuata.
Sebbene già le segnalazioni alla Centrale Rischi importi rilevanti dimostrino la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore, ulteriori circostanze addirittura Contr direttamente riferibili a , quali l'escussione di un pegno su titoli per € 15.000 il 25 gennaio 2022, l'emissione di numerosi assegni senza provvista nei mesi di ottobre e novembre 2023, nonché diverse RI.BA insolute tra dicembre 2021 e gennaio 2024, confermano la piena conoscenza della situazione di decozione.
Da tutto quanto sopra indicato, ne consegue la fondatezza della domanda proposta da parte attrice con conseguente condanna di al pagamento della somma Euro CP_2
20.846,69 e di Euro 19.598,50 rispettivamente a valere sulla massa sociale e sulla massa del Contr socio, nonché in solido, di ma per la minor somma di euro 17.853,40 a valere sulla massa sociale e di euro 17.598,30
3. SULLA MANLEVA
pagina 8 di 10 Quanto poi alle domande di manleva formulate da entrambe le convenute sulla base della Convenzione ICCREA, queste vanno rigettate giacché la condanna alla restituzione delle somme su indicate non è una conseguenza del mancato adempimento di un obbligo Contr contrattuale di ovvero di ai sensi della menzionata convenzione, bensì solo ed CP_2 esclusivamente della scelta di entrambe di non avvalersi della facoltà di risoluzione riconosciutagli dall'art. 10 dei contratti di utilizzo delle carte in caso di insolvenza evidente del cliente.
Come già evidenziato, infatti, tale clausola aveva lo scopo di tutelare ambo gli istituti bancari rispetto all'insolvenza del cliente attribuendo loro un rimedio immediato – ossia la risoluzione del contratto – e di pronto utilizzo per vedersi escluse tutte le determinazioni negative derivanti da tale situazione, fra cui anche il rischio di una revocatoria come quella oggetto della presente lite.
Visto che nessuna delle due banche ha voluto attivare il rimedio contrattualmente previsto per far fronte alla situazione che si andava configurando, le conseguenze negative della fondata azione revocatoria formulata da parte attrice devono essere addossate tanto a Contr quanto a né può essere attivata alcuna clausola di manleva collegata ad asseriti CP_2 inadempimenti contrattuali di una delle due (cfr. art. 11.3).
Ne consegue il rigetto di queste domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione disattesa, rigettata o assorbita, così dispone: dichiara inefficaci e revoca, ai sensi dell'art. 166, secondo comma, CCII, i pagamenti per cui è causa e, per l'effetto, condanna, in solido tra loro, Controparte_1
e a restituire alla Liquidazione Giudiziale
[...] CP_2 [...]
e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 Parte_1 rispettivamente, l'importo di Euro 17.853,40 e l'importo di Euro 17.598,30 oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda (2.10.2024) e sino al soddisfo;
condanna, altresì, la sola a restituire alla Liquidazione Giudiziale CP_2 [...]
e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 Pt_1
pagina 9 di 10 rispettivamente, gli ulteriori importi di Euro 2.993,20 e di Euro 2.000,20 oltre Parte_1 agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda
(2.10.2024) e sino al soddisfo;
condanna in solido tra loro, Controparte_1
e al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] CP_2 Parte_1
e del socio illimitatamente responsabile Parte_1 [...]
spese liquidate in euro 9.900,80 oltre spese generali, IVA e c.p.a. per compensi, Parte_1 nonché euro 545 per spese vive sostenute;
rigetta le domande reciprocamente proposte da Controparte_1
e da e per l'effetto
[...] CP_2
dichiara integralmente compensate tra loro le spese di lite.
Così deciso in Milano, in data 18.7.2025.
Il Giudice
dott. Sergio Rossetti
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