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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1565/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1565 R.G. dell'anno 2017 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. e P. IVA Parte_1
, con sede in Sapri (SA) alla via Verdi n. 11, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Ferrante Antonio Domenico, presso il cui studio in Sapri (SA) alla via G.B. Falcone n. 67, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. e P. IVA: , con sede in Montesano Sulla CP_1 P.IVA_2
LA (SA) alla via Tempa Mangini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Detta Enrico Giuseppe e Falvella
Nicola, in forza di procura in atti, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Vita sito in Sala Consilina alla via carlo Pisacane n. 1;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società , proponeva tempestiva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 313/2017, pronunciato in data 24.07.2017, con il quale questo
Tribunale, su istanza di le ingiungeva il pagamento della somma di €. 16.099,12, oltre interessi ex CP_1
D. L.vo 231/2002 dal 19.05.2017, nonché spese e competenze liquidate in decreto.
L'opponente eccepiva, preliminarmente: l'inefficacia di tale decreto per violazione dei termini stabiliti dall'art. 644 c.p.c., in quanto notificato il 28.09.2017, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pronuncia;
nonché l'inesistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, poiché: 1) lo stesso deriverebbe dalla fattura richiamata in ricorso;
2) “detta richiesta”, così come formulata, sarebbe del tutto
1 generica e tale da non consentire una valida difesa;
3) non sarebbe stato rispettato il requisito della liquidità, che esigerebbe un calcolo tale da consentire al giudice il controllo del calcolo stesso.
Sempre in via preliminare eccepiva l'irrilevanza probatoria della fattura prodotta a sostegno del monitorio, in quanto atto unilaterale privo di autenticità e, in ogni caso, in quanto non prodotto nelle forme di cui all'art. 634 co. 2 c.p.c. essendo l'istante una società.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda ex adverso spiegata in quanto l'opposta nel corso dell'esecuzione del contratto si sarebbe resa responsabile di gravi inadempienze.
In particolare, osservava che:
- con atto depositato presso il Comune di Sapri ed acquisito al prot. n. 6922 del 20 maggio 2016, chiedeva il rilascio di un permesso a costruire per l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'unità ove esercitava l'attività di ristorazione denominata “ , costituita da una sala ristoro posta a nord/ovest dell'intera struttura Parte_2 ricettiva sita in via Verdi n. 11 a Sapri;
- ottenuto il permesso a costruire n. 06\2017, comunicava l'inizio dei lavori indicando la società opposta quale ditta incaricata dell'esecuzione dei medesimi;
- successivamente, tale ultima società si rendeva inadempiente alle proprie obbligazioni non ultimando i lavori che le erano stati commissionati, come emergeva dalla consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. Per_1
redatta dopo il sopralluogo del 19.04.2017 e dopo l'emissione della fattura azionata in via monitoria. In
[...]
Per_ particolare, secondo l'arch. non venivano completati i pannelli in cartongesso, né i lavori relativi alla realizzazione dei servizi igienici, per cui la somma indicata nella fattura n. 11/2017 non era assolutamente giustificata né dovuta;
- alla luce di tali gravi inadempimenti contrattuali e non potendo proseguire oltre nel rapporto procedeva, prima, alla sospensione dei lavori appaltati alla ditta opposta e, poi, comunicava al Comune l'inizio/ripresa dei lavori con una nuova ditta, la V.M. Nautica & Costruzioni Srls di Sapri, che provvedeva a completare le opere;
- ne conseguiva che la richiesta ex adverso formulata non era sostenuta da validi supporti giuridici, essendosi l'opposta resasi gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni, non essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile per sostenere la richiesta di decreto ingiuntivo, in quanto basato su fattura non idonea e, in ogni caso, essendo il valore dei lavori eseguiti di gran lunga inferiore alla somma richiesta dall'opposta, tenuto anche conto dell'inutilizzabilità delle opere eseguite fino al completamento effettuato, poi, da ditta diversa.
Tanto esposto, chiedeva: “dichiarare ammissibile e fondata la spiegata opposizione;
per l'effetto revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 313/2017 previa declaratoria di insussistenza del diritto della opposta a richiedere le somme così come ingiunte nei confronti dell'odierna opponente, sempre per le motivazioni spiegate in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte. Con condanna della Società opposta
2 all'integrale rifusione delle spese e competenze del giudizio. Ci si oppone, sin d'ora alla richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.313/2017 opposto sempre per quanto spiegato in premessa”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava tutte le avverse deduzioni poste a sostegno dell'opposizione, sottolineando, quanto alla fase monitoria che:
- riceveva incarico dall'opponente di eseguire i lavori di manutenzione dell'unità in cui quest'ultima esercitava l'attività di ristorazione in Sapri (SA) alla via Verdi n. 11, la cui esecuzione era stata assentita con p.d.c. n.
06\2017 e successiva richiesta di variante acquisita in data 21.02.2017 al prot. n. 2581 del Comune di Sapri;
- che in data 15 febbraio 2017, iniziava ad eseguire tali lavori e che a seguito dell'emissione, avvenuta in data
01.04.2017, della fattura n.11\2017 dell'importo di €. 18.696,00 oltre IVA, per un totale di €. 22.809,12, a titolo di acconto per l'esecuzione degli stessi, del tutto inopinatamente l'opponente recedeva dal suddetto contratto di appalto, come si evinceva dalla nota depositata da quest'ultima presso il Comune di Sapri il
12.04.2017;
- in seguito, nel prendere atto della volontà dell'appaltante di non volersi più avvalere della propria opera, emetteva la nota di credito n. 17, a storno parziale della fattura n. 11/2017 “quale reso tende in cristal conseguente a vostra disdetta commissione”, tende di fatto acquistate dall'opposta per l'esecuzione dei lavori appaltati dall'opponente e giammai installate a causa del recesso esercitato da quest'ultima;
- quindi, chiedeva ed otteneva da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 313\2017 del
25.07.2017, che notificava il 28.09.2017.
Proseguiva riepilogando i motivi della spiegata opposizione e subito dopo evidenziava l'infondatezza sia dell'eccezione di violazione del temine sancito dall'art. 644 c.p.c., infatti, il d.i. n. 313\2017 veniva depositato dal Tribunale il 25.07.2017, sicché il termine di 60 giorni per la sua notifica, decorrente dal deposito e non dalla pronuncia (24.07.2017) di detto d.i., tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 01 al 31 agosto) ex art. 3 L. 07.10.1969 n. 742, andava a scadere il 23.10.2017, sia dell'eccezione di irrilevanza probatoria della fattura posta a base del d.i. opposto e, conseguentemente, di quella di carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato nonché di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 634 comma 2 c.p.c., alle quali replicava sostenendo che la fattura, rappresentava, invece, idonea prova scritta del credito azionato, anche in quanto corredata dalla produzione dell'estratto certificato conforme all'originale del registro IVA.
Nel merito, evidenziava che in seguito al rilascio del già citato p.d.c. n. 06/2017 da parte del Comune di Sapri,
l'opponente la incaricava dell'esecuzione dei relativi lavori che riguardavano, tra l'altro, la chiusura dei gazebo esistenti nonché la realizzazione di servizi igienici.
Specificava che il 21.02.2017 la società opponente presentava una richiesta di variante acquisita al prot. n.
2581 del Comune di Sapri e che in data 01.04.2017 lei stessa emetteva la fattura n. 11\2017 a titolo di acconto
3 per l'esecuzione dei lavori edili assentiti dal permesso a costruire n. 06\2017 e dalla successiva variante, nella quale fattura descriveva analiticamente i lavori eseguiti, consistiti nella “realizzazione di controsoffitto in cartongesso antiumido con relative velette decorative all'interno dei 2 gazebo;
realizzazione parete divisoria in cartongesso per la creazione di un vano deposito e n. 2 servizi - disabili e ordinario -; montaggio di n. 8 pilastri in ferro quali sostegni delle tende in cristal a chiusura dei gazebi;
realizzazione di impianti idrici, acque bianche e acque nere con collegamento a rete fognaria, nei 2 servizi igienici e nel bancone bar;
predisposizione impianto elettrico nella saletta e nel corridoio di collegamento alla cucina;
posa in opera di rivestimenti e pavimenti nei 2 servizi igienici” e precisava che nel corrispettivo richiesto era compresa la fornitura di tutti i materiali utilizzati, oltre ai sanitari e ai marmi delle soglie che aveva già acquistati e non ancora montati, come le tende in cristal commissionate dall'opponente e non ancora montate.
Aggiungeva che subito dopo il recapito della menzionata fattura, sempre l'opponente comunicava al Comune di Sapri, con la già richiamata nota depositata presso il Comune il 12.04.2017, di averla sospesa (rectius, revocata) dall'incarico di eseguire i lavori di cui innanzi.
Specificava che in riscontro a tale ultima nota, con lettera del 13.04.2017 prendeva atto, ancorché con sorpresa stante la mancanza\assenza di qualsivoglia preventiva contestazione circa la qualità delle opere eseguite e l'andamento dei lavori, delle determinazioni dell'appaltatore, partecipava che avrebbe interrotto qualsivoglia lavorazione e proceduto al ritiro delle attrezzature e del materiale di propria proprietà giacente in cantiere e, infine, manifestava il proprio disappunto per il fatto che la revoca fosse intervenuta qualche giorno dopo l'emissione della fattura in questione con cui chiedeva il pagamento del controvalore dei lavori e delle forniture sino ad allora eseguiti, pagamento costituente a sua volta un acconto sul maggiore valore dei lavori e delle forniture complessivamente appaltati.
Precisava che il sollecito di pagamento formulato con la menzionata nota del 13.04.2017 rimaneva privo di riscontro e che l'opponente non aveva ancora proceduto alla corresponsione di alcuna somma, neppure a titolo di acconto, in corrispettivo delle opere\lavori eseguiti.
Puntualizzava, quanto alle difese della controparte, che quest'ultima, comunque, riconosceva: di averle conferito l'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'unità immobiliare corrente in Sapri alla via Verdi n. 11, assentiti con il permesso n. 06\2017 e con la successiva variante;
che lei (odierna opposta) aveva eseguito parte dei lavori oggetto del menzionato appalto;
di non averle corrisposto alcuna somma di denaro, neppure a titolo di acconto.
Sottolineava, poi, che l'opponente sollevava una generica eccezione di inadempimento parziale e che da ciò, senza alcuna motivazione in punto di diritto, faceva discendere la non doverosità delle somme ingiunte e, inoltre, che sempre l'opponente contestava l'esorbitanza di quanto richiesto rispetto al valore delle opere eseguite.
4 Quanto all'inadempimento parziale, sottolineava che nessun inadempimento le era imputabile. Infatti, ribadiva che dopo aver eseguito una parte consistente delle opere appaltate, descritte in fattura, emetteva, in assenza di versamenti da parte dell'opponente, la fattura in questione dell'importo complessivo di € 22.809,12, a titolo di acconto per l'esecuzione dei lavori edili assentiti dal permesso a costruire n. 06\2017 e dalla successiva variante;
che subito dopo il recapito della menzionata fattura e senza che fosse stata sollevata in precedenza alcuna contestazione circa la qualità e quantità delle opere eseguite l'opponente le revocava ovvero recedeva dal contratto di appalto, per cui non era dato capire quale fosse l'inadempimento imputatole, dal momento che era stata la stessa opponente ad impedire il completamento dei lavori appaltati.
In relazione, poi, al valore dei lavori eseguiti, precisava che l'opponente, dopo avere sostenuto che nulla era dovuto a tale titolo, contraddittoriamente asseriva che il valore degli stessi era di “gran lunga inferiore” alla somma da lei richiesta e richiamava l'elaborato peritale con l'allegato computo metrico a firma dell'arch. Per_1
il quale, descritte le opere eseguite alla data del 19.04.17, quantificava il valore delle medesime nella
[...] somma complessiva di € 7.753,72 (oltre IVA).
Contestava tale computo metrico, in quanto in esso non risultavano computate tutte le opere da lei eseguite. A conferma di tanto, allegava il computo metrico con relativa relazione tecnica, a firma dell'allora direttore dei lavori (incaricato da controparte medesima) ing. redatto a seguito del verbale di sopralluogo Controparte_2 del 19.04.2017, che stimava in €. 13.264,16 (oltre IVA) il valore delle opere da lei eseguite.
Per_ Dal confronto dei due computi metrici, a mero titolo esemplificativo, si evinceva che l'arch. ometteva di conteggiare: a) la fornitura ed il montaggio di n. 8 profili in acciaio (pilastri) per il rinforzo della struttura portante dei gazebo;
b) la realizzazione di velette decorative in cartongesso;
c) la fornitura di apparecchiature sanitarie/igieniche; d) la fornitura di marmi.
Per talune lavorazioni specialistiche, quali realizzazione di velette in cartongesso e di punti luce (faretti) nella controsoffittatura e nelle velette, il direttore dei lavori, ing aggiungeva “minimi sovrapprezzi ad CP_2 alcune voci del prezzario regionale vigente al fine di quotare lavorazioni altrimenti non ivi previste”.
Conclusivamente, il credito che legittimamente vantava in forza dei lavori eseguiti per le causali oggetto del presente procedimento era stato correttamente indicato nella somma di €. 13.196,00 (oltre IVA), pari all'importo ingiunto con il d.i. n. 313\2017.
Infine, si soffermava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, sottolineandone la fondatezza.
Tanto esposto, così concludeva: “in via preliminare, a) concedere, ai sensi dell'art. 648 1°comma–1^ parte
c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 313\2017 reso dal Tribunale di Lagonegro il
25\07\2017, non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b) in via subordinata, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza formulata al capo a) che
5 precede, concedere, ai sensi dell'art. 648 1°comma–2^ parte c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 313\2017 reso dal Tribunale di Lagonegro il 25\07\201 fino alla concorrenza dell'importo di € 7.753,72 (oltre IVA pari ad € 1.705,82), per un totale di € 9.459,54 oltre maggiorazione di interessi ex D.Lgs 231\02 dalla data di emissione della fattura (01\04\2017) all'effettivo soddisfo.
- nel merito, c) confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 313\2017 reso dal Tribunale di Lagonegro il 25\07\2017; d) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza formulata al capo c) che precede e quindi di revoca e\o declaratoria di nullità, inefficacia e\o annullamento del decreto ingiuntivo n. 313\2017 reso dal Tribunale di Lagonegro il 25\07\2017, in ogni caso condannare la società “ al pagamento in favore della società “ , per le Parte_3 CP_1 causali di cui alla fattura n. 11\2017, della somma di € 16.099,12 (IVA inclusa), oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla data di emissione della fattura (01\04\2017) all'effettivo soddisfo;
e) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate ai capi, c) e d) che precedono, condannare la società “ al pagamento in favore della società Parte_3 [...]
della maggiore e\o minore somma che l'Autorità adita riterrà di giustizia;
CP_1
- in ogni caso, f) condannare la società “ al risarcimento del danno Parte_3 in favore della società “ , ai sensi e per gli effetti di cui all'art 96 c.p.c., per avere agito e\o resistito CP_1 in giudizio con mala fede o colpa grave;
g) condannare la società “ Parte_3 alla refusione delle spese di lite”.
Alla prima udienza del 28.02.2018 l'opposta insisteva per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il precedente giudicante, dopo essersi riservato e concesso termine per note, con ordinanza del
06.10.2018, a scioglimento della riserva assunta, concedeva la “provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per €. 9.459,54 oltre interessi ex D. Lgs. 231/12 dall'1/4/2017” ed assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., primo termine, le parti ribadivano le rispettive conclusioni epurate dalle richieste relative alla provvisoria esecuzione.
Nell'ulteriore corso del processo, venivano prodotti ed acquisiti documenti, nonché veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
Successivamente, con decreto del 25.03.2025 il fascicolo veniva trasmesso a questo giudicante.
Infine, all'udienza del 24.04.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni e la causa, con ordinanza del 24.05.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, sia l'attore che il convenuto depositavano le comparse conclusionali e le repliche.
6 L'opponente nella comparsa conclusionale reiterava la richiesta, contenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n.
2 c.p.c. di ammissione di CTU “volta a verificare il mancato completamento dei lavori” in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'opponente, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua pronuncia previsto dall'art. 644 c.p.c.
Al riguardo risulta pacifico che il decreto ingiuntivo in questione è stato pronunciato in data 24.07.2017, depositato il 25.07.2017 e notificato il 28.09.2017 (cfr. all. n. 2 fascicolo opponente).
Orbene, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. entro il quale notificare alla parte ingiunta il decreto ingiuntivo, oltre che decorrere dal giorno del suo deposito in cancelleria, è secondo l'univoco orientamento formatosi sul punto, di natura processuale, per cui “non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali delle parti, e non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dall'art. 3 .. legge 7 ottobre 1969, n.
742, ai sensi dell'art. 1 della medesima, è soggetto a sospensione nel periodo feriale” (cfr. in tal senso Cass.
Civ., sez. II, 04.06.1999 n. 5447 – Cass. Civ. 07.09.1998 n. 5063 – 30.05.1978 n. 2745 – 11.06.2002 n. 8327
e 31.10.2007 n. 22959), sicchè la notifica è del tutto tempestiva, in quanto eseguita prima della scadenza del termine di 60 giorni dal deposito, così come sospeso nel periodo feriale dal 01 al 31 agosto.
Parimenti, anche le eccezioni di mancanza di liquidità del credito azionato e di inidoneità della fattura posta a base della richiesta di emissione del D.I. in questione a valere quale prova scritta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 co. 1 n. 1 e 634 co. 2 c.p.c., vanno disattese, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il ricorrente nel ricorso monitorio ha compiutamente specificato e determinato nel suo esatto ammontare il credito azionato e che la fattura, corredata peraltro da autentica notarile
(cfr. all. n.
5.4 fascicolo opposta) così come richiesto dall'art. 634 co. 2 c.p.c. e dall'estratto autentico del registro IVA (cfr. all. n.
5.8 fascicolo opposta), secondo la costante giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. Civ. sez. 3, 12.07.2023 n. 19944): “… è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
Quanto, poi, alla richiesta di ammissione di CTU volta a verificare il mancato completamento dei lavori da parte della società opposta, reiterata dall'opponente in comparsa conclusionale, va confermato il provvedimento di rigetto implicito della stessa, considerato, in ogni caso, che, come dedotto dalla stessa opponente, poco tempo dopo la revoca dell'incarico all'opposta, i lavori venivano completati da altra ditta, per cui lo stato dei luoghi veniva, irrimediabilmente, modificato, con conseguente impossibilità di verificare postumamente i lavori eseguiti dall'opposta.
Nel merito, l'opposizione si appalesa parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
7 Giova sottolineare previamente, in diritto, che costituisce insegnamento ormai consolidato quello secondo il quale: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa” (cfr., tra le tantissime, Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03.03.2009; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 dell'11.03.2011).
Inoltre, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 18.02.2020, n. 3996).
Inoltre, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 221 del 1984 e n. 8336 del
1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto,
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
8 costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
È evidente, pertanto, che il “giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08.06.2007).
Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore- opposto, avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati ed al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria;
in particolare, a fronte dell'opposizione della società Parte_4 occorre, in primis, appurare se la società abbia o meno regolarmente adempiuto all'onere - sulla stessa CP_1 gravante - di valida allegazione e di prova della intervenuta stipula di un contratto di appalto con la controparte e del contenuto dello stesso, ossia del titolo da esso posto a fondamento delle pretese creditorie azionate in via monitoria e della quantificazione di esse come dallo stesso operato.
Alla luce delle risultanze processuali acquisite, deve ritenersi che un tale onere sia stato parzialmente assolto, per le ragioni di seguito esposte.
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte (Cass. Civ. n. 98/2019).
Dal canto suo l'opponente deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno.
Anzitutto, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, il rapporto dedotto in giudizio può essere qualificato come appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e ss. c.c., dovendosi escludere, il contratto d'opera (artt. 2222 e ss.
c.c.), in quanto i lavori oggetto del presente giudizio sono stati eseguiti dall'appaltatore con organizzazione di impresa e gestione dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori a proprio rischio e non con ricorso al lavoro prevalentemente proprio.
Infatti, tali contratti sono molto affini tra loro e si differenziano, sostanzialmente, per il tipo di organizzazione dell'impresa, che nell'appalto deve essere di media o grande dimensione con l'appaltatore che svolge attività di assunzione e direzione dei lavori, mentre nel contratto d'opera il lavoro è in prevalenza dell'obbligato medesimo che pone nella pratica l'opera, da solo o avvalendosi di manodopera ausiliare.
9 Tanto evidenziato, occorre prima di ogni cosa precisare che nell'ambito di tale contratto può ritenersi sussistente, in quanto pacifico e non contestato, anzi ammesso dalla stessa opponente che la società opposta,
ha effettivamente eseguito in favore dell'opponente, che li aveva CP_1 Parte_4 in precedenza appaltati, l'esecuzione di parte di questi ultimi, che secondo i titoli edilizi abilitativi riguardavano la “Chiusura gazebo esistenti e realizzazione servizio igienico” (cfr. P.d.C. n. 06/2017 del 31.01.2017 – all. n.
4 fascicolo opponente) e la “Realizzazione di modifiche interne e adeguamento degli impianti dei locali già autorizzati con P.d.C. n. 06 del 31.01.2017” (cfr. P.d.C. n. 16/2017 del 24.02.2017 – all. n. 3 fascicolo opponente) dell'immobile sito in Sapri alla Via Verdi n. 11, adibito ad attività di ristorazione, per i quali l'opponente non ha corrisposto all'opposta alcunché.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il rapporto contrattuale può ritenersi provato, ed in particolare risulta pacifico ed incontestato che le parti hanno stipulato un contratto verbale di appalto, senza, tuttavia, determinare il corrispettivo all'appaltatore per le lavorazioni da eseguire.
Nell'ambito di tale contratto concluso verbalmente tra la società e la società Parte_2
può ritenersi provato, in quanto dichiarato da tutti i testi esaminati, anche che quest'ultima ha, CP_1 effettivamente, eseguito in favore della prima, parte dei lavori oggetto dello stesso.
Infatti, sia l'ing. consulente tecnico di parte opposta e direttore dei lavori in questione, sia Controparte_2 il teste arch. , consulente tecnico di parte convenuta, esaminati entrambi quali testi, rispettivamente, Persona_1 alle udienze dell'11.01.2021 e del 25.05.2022, pur non concordando sulla quantità e sul valore dei lavori eseguiti (ognuno dei tecnici si riporta alla propria consulenza e al proprio computo metrico che contengono al riguardo valutazioni diverse), hanno tuttavia confermato che l'opposta eseguiva in favore della società opponente parte dei lavori oggetto del contratto.
Significativa è al riguardo la testimonianza resa dal consulente tecnico della stessa società opponente, arch.
il quale dichiarava: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché incaricato dal sig. Persona_1 Parte_3
titolare della di una consulenza di parte per la verifica dello stato dei lavori che stavano
[...] Parte_2 effettuando nel locale della sala ristoro della . Confermo che quando ho effettuato il sopralluogo, CP_3 ossia il 19 aprile 2017 ho verificato l'effettiva risultanza dei lavori in quella data che risultavano quelli documentati nella mia perizia tecnica..”.
Anche gli altri due testi escussi, e confermavano l'esecuzione di lavori da Tes_1 Testimone_2 parte dell'opposta in favore dell'opponente, in particolare piastrellista, all'udienza Tes_1
Part dell'11.10.2021 riferiva: “Posso dire che quando sono stato sul posto, ossia da a mare, difronte all'ospedale, ho realizzato la pavimentazione dei bagni ed antibagni e dei rivestimenti dei bagni. Non ho fatto altro, vi erano le pareti di cartongesso nuove e l'impianto idraulico era già fatto e nuovo, una sola volta ho
Co visto un idraulico, che lavorava per la ditta che sistemava uno scarico. Ricordo che vi era anche l'impianto
10 elettrico nuovo, perché vi erano dei fili che pendevano senza faretti e non vi era la luce, perché l'impianto era nuovo. … Le opere elencate, nel capo 2, erano già realizzate nell'aprile 2017, preciso di aver visto solo
Co Co l'idraulico della ditta , che io conosco come idraulico della ditta ma non posso dire il rapporto di
Co lavoro che lega tale idraulico alla ditta per gli altri lavori che ho visto già realizzati posso dire che la
Co ditta nella persona di mi riferì che li aveva realizzati, ma io materialmente non ho Persona_2 visto nessuno che vi lavorava, perché quando io sono intervenuto erano già stati realizzati….. io ho completato
Part i miei lavori e sono andato via, poi ho fatto la fattura alla per i lavori eseguiti da a Mare…. posso CP_4
Part dire che dei miei lavori il titolare di a Mare era rimasto contento, infatti mi chiese il mio recapito per eventuali altri lavori, però poi non ho avuto alcun rapporto. ADR. Per i miei lavori non ho ricevuto alcuna
Part contestazione, a mare era contento.” e , a sua volta, all'udienza del 25.05.2022 sosteneva: Testimone_2
“Confermo la circostanza che mi viene letta, tanto posso dire perché ero presente, infatti sono il titolare della ditta che ha eseguito tutti i lavori in cartongesso….. Circostanza 3) Confermo la circostanza e tanto perché quando mi sono recato sui luoghi dove avevamo lavorato per effettuare ulteriori interventi, ho trovato un'altra ditta alla quale la società aveva dato incarico di continuare i predetti lavori. Ho chiesto Parte_2
Co spiegazioni al proprietario della il quale mi disse che la società gli aveva tolto l'appalto dopo Parte_2 che lui gli aveva mandato la fattura n.11/2017…. non ci sono state mai doglianze tanto posso dire perché ero presente, ed il proprietario della mi ha dato incarico di effettuare ulteriori lavori che ho eseguito.” Parte_2
Pertanto, si può tranquillamente ribadire che l'opposta ha fornito adeguata prova di aver eseguito, in favore dell'opponente, parte dei lavori appaltati, al riguardo dei quali, peraltro, quest'ultima lungi dal contestare l'avvenuta esecuzione degli stessi, si è limitata ad eccepire l'inadempimento contrattuale dell'opposta ed in particolare l'insussistenza dell'obbligazione richiesta in pagamento dalla dal momento che CP_1 quest'ultima non avrebbe eseguito i lavori oggetto della fattura n. 11/2017 per aver abbandonato, alla data del
19.04.2017, il cantiere immotivatamente costringendola a rivolgersi ad altra ditta per il loro completamento.
Sul punto, si rileva che, parte opposta ha controdedotto che l'abbandono del suddetto cantiere era, invece, intervenuto all'esito dell'esecuzione di una parte consistente delle opere appaltate, sulle quali nessuna contestazione circa la quantità e qualità veniva sollevata dall'apponente, ed era dipeso dalla esclusiva volontà di quest'ultima, la quale con nota del 12.04.2017 comunicava al Comune di Sapri di aver sospeso l'impresa opposta dall'esecuzione dei lavori di adeguamento in questione.
Orbene, tale eccezione non può ritenersi fondata. Infatti, risulta provato documentalmente che in data
12.04.2017 l'opponente con lettera, non contestata, assunta al protocollo del Comune di Sapri in pari data al n. 05121 (cfr. all. n.
5.5. fascicolo opponente), comunicava al suddetto Ente che dal giorno 12.04.2017
l'impresa opposta e il direttore dei lavori “nominato dalla stessa impresa, sono sospesi dai lavori di
Part adeguamento presso il locale a mare...”, sicchè nessun abbandono immotivato del cantiere da parte
11 dell'opposta si è verificata nel caso di specie, essendo emerso documentalmente che quest'ultima ha lasciato tale cantiere in seguito all'esercizio, proprio da parte del committente/opponente, del diritto potestativo, previsto dall'art. 1671 c.c., di recesso unilaterale dal contratto d'appalto in questione, recesso che ha determinato l'interruzione dell'esecuzione dei lavori e l'allontanamento dell'appaltatore/opposta dal cantiere.
Quanto alla individuazione dei lavori eseguiti dall'opposta in favore dell'opponente, va rilevato che la CP_1 ritiene di aver provato la sussistenza del proprio credito mediante la produzione della consulenza e del compito metrico predisposti dall'ing. in seguito al sopralluogo del 19.04.2017. Più specificamente, Controparte_2 ritiene di aver dimostrato che i lavori dettagliatamente elencati in tali documenti corrispondono a quelli che realmente eseguiva alla suddetta data del 19.04.2017.
Tuttavia, tali atti non sono assolutamente idonei a fornire siffatta prova.
Infatti, in primo luogo, appare opportuno evidenziare che secondo la costante e uniforme giurisprudenza di legittimità, la perizia di parte non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico. Infatti, come sostenuto da autorevoli precedenti enunciati anche da questo Tribunale: “La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (cfr. Tribunale Lagonegro Sent. 20.06.2018 n. 190); ancora, “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (tra le tante cfr. Cass. Civ. 04.03.2025 n. 5667).
In secondo luogo, va sottolineato come il computo metrico estimativo redatto dal che fino a pochi CP_2 giorni prima aveva svolto il ruolo di direttore dei lavori, non risulta sottoscritto dal committente, recando esclusivamente la firma del tecnico, né risulta redatto in contraddittorio con l'opponente.
In terzo luogo, le risultanze sia della consulenza che del computo metrico in questione, sono in parte
Per_ contraddette da quelle contenute nella consulenza e nel computo metrico a firma dell'arch. .
In tale situazione possono, tuttavia, ritenersi, pacificamente, realizzati dall'opposta tutti quei lavori sulla cui esecuzione entrambi i consulenti di parte concordano, nonché quelli cui hanno fatto riferimento i testi esaminati.
In particolare, può ritenersi provato che la società ha realizzato: la controsoffittatura in cartongesso CP_1 della sala ristorante, non completata come, chiaramente emerge dalle foto n. 1 e 2 di entrambe le consulenze;
12 la predisposizione dell'impianto elettrico;
le pareti divisorie interne in cartongesso per i locali wc a servizio della sala ristorante, anch'esse non ultimate;
la pavimentazione e i rivestimenti di tali locali, nonché i relativi impianti idrici e di scarico, senza l'installazione dei sanitari (cfr. foto n. 3 e 4 di entrambe le consulenze e foto n. 5 consulenza Pelle).
Possono riconoscersi come realizzate anche le “velette” in cartongesso e dei profilati in acciaio, siccome ben visibili nelle foto n. 1 e 2 di entrambe le consulenze di parte, mentre nessuna prova è stata fornita in merito alla effettiva consegna e fornitura delle apparecchiature igienico-sanitarie e dei marmi, che, si ribadisce, come chiaramente emerge dalle foto di entrambe le consulenze non risultano installate.
Passando al quantum debeatur, va evidenziato da un lato, che non risulta depositato in atti nessun contratto scritto e, dall'altro, che le parti non hanno nemmeno fornito, né in verità hanno offerto di fornire, la prova di aver convenuto il corrispettivo per i materiali forniti e le opere eseguite.
In particolare, non sono idonei a fornire siffatta prova né la fattura prodotta dall'opposta, la quale, come noto e come già in precedenza precisato, costituisce titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, ma non può costituire fonte di prova nel giudizio ordinario in favore della parte che la ha emessa, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cfr. Cass. Civ. 11.11.2021 n. 33575), né il computo metrico di parte opponente a firma dell'ing. per gli stessi motivi prima indicati, infatti, anche secondo la S.C. CP_2
“In materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (Cass. Civ. 11.05.2007 n. 10860).
A ciò occorre, altresì, aggiungere che tale relazione non appare, comunque, immune da vizi ed esente da critiche, sol se si considera che il consulente tecnico di parte opponente nell'individuare e nel determinare i lavori eseguiti, da un lato, li indica e li calcola come “finiti a perfetta regola d'arte”, mentre in realtà gli stessi non sono stati affatto completati come, chiaramente, emerge dalle fotografie raffiguranti tali lavori allegate ad entrambe le consulenze e, dall'altro, inserisce come forniti anche alcuni materiali, quali i sanitari che in realtà, come emerge dalle stesse foto, non risultano installati né vi è prova che siano stati forniti.
13 In tale situazione di carenza probatoria, trova applicazione l'articolo 1657 c.c. il quale dispone che: “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”.
In altri termini, in assenza di pattuizione del compenso dovuto all'appaltatore e in assenza, altresì, di prova in ordine a tale pattuizione, in tema di contratto da appalto, non si verifica alcuna nullità e non si può rigettare la domanda, dovendo lo stesso compenso essere determinato dal giudice.
Tenendo dunque presenti i parametri previsti dalla norma suindicata, considerato che i lavori effettuati vanno individuati in quelli sopra indicati e tenuto conto:
- che le parti attribuiscono, nei rispettivi computi metrici, il medesimo prezzo unitario di ciascuna delle lavorazioni eseguite;
- che tali computi metrici differiscono rispetto alla quantità dei lavori eseguiti, poichè in quello dell'opposta
Per_ (a firma ing. sono conteggiati lavori finiti, mentre in quello dell'opponente (a firma arch. ) sono CP_2 conteggiati lavori non ultimati;
- che parte opponente, comunque, non contesta come dovuto l'importo di €. 7.753,72 determinato dal suo
Per_ stesso consulente arch. , quale corrispettivo dei lavori eseguiti in suo favore dall'opposta, che comprendono la controsoffittatura in cartongesso e l'impianto elettrico, le pareti divisorie interne in cartongesso, la pavimentazione e i rivestimenti dei locali wc con i relativi impianti idrici e di scarico, senza l'installazione dei sanitari;
- che a tale importo va aggiunto quello per la realizzazione delle velette in cartongesso e dei profilati in acciaio, da quantificarsi in €. 1.848,18 (622,41+850,00+375,77), così come indicato nella CTP di parte opposta che si ritiene congruo;
appare equo determinare il compenso delle opere eseguite dall'opposta nei confronti dell'opponente in €.
9.601,40, oltre I.V.A.
L'opponente, da parte sua, non ha fornito alcuna prova, e nemmeno ha dedotto, di aver adempiuto la propria obbligazione o di aver corrisposto alcunché all'opposta.
In definitiva, quindi, l'esito dell'istruttoria espletata in giudizio consente di affermare che l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di €. 9.601,40 oltre IVA, oltre interessi ex D.
L.vo 231/2002, trattandosi di contratto concluso tra imprese, dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura n. 11/2017 sino all'effettivo soddisfo.
Ne consegue che in considerazione dell'accertamento di un minore importo dovuto dall'opponente rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la società opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di €. 9.601,40 oltre IVA e interessi ex D. L.vo 231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura n. 11/2017 sino al soddisfo.
14 Va, da ultimo, respinta la domanda di condanna dell'opponente, richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c., stante la parziale fondatezza dell'opposizione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nella rappresentanza Parte_4 organica di legge, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, nei confronti della società in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa e contraria domanda, istanza, CP_1 eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 313/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 25.07.2017;
b) condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_4
p.t., al pagamento in favore dell'opposta, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 dell'importo di €. 9.601,40, oltre IVA e interessi ex D. L.vo 231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura n. 11/2017 sino al soddisfo;
c) rigetta la domanda ex art. 96 proposta dall'opposta nei confronti dell'opponente;
d) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante Parte_4
p.t., al pagamento in favore dell'opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in €. 2.700,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA se dovuti nella misura di legge.
Così deciso in Lagonegro il 14.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Antonio BELLUSCI
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1565 R.G. dell'anno 2017 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. e P. IVA Parte_1
, con sede in Sapri (SA) alla via Verdi n. 11, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Ferrante Antonio Domenico, presso il cui studio in Sapri (SA) alla via G.B. Falcone n. 67, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. e P. IVA: , con sede in Montesano Sulla CP_1 P.IVA_2
LA (SA) alla via Tempa Mangini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Detta Enrico Giuseppe e Falvella
Nicola, in forza di procura in atti, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Vita sito in Sala Consilina alla via carlo Pisacane n. 1;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società , proponeva tempestiva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 313/2017, pronunciato in data 24.07.2017, con il quale questo
Tribunale, su istanza di le ingiungeva il pagamento della somma di €. 16.099,12, oltre interessi ex CP_1
D. L.vo 231/2002 dal 19.05.2017, nonché spese e competenze liquidate in decreto.
L'opponente eccepiva, preliminarmente: l'inefficacia di tale decreto per violazione dei termini stabiliti dall'art. 644 c.p.c., in quanto notificato il 28.09.2017, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pronuncia;
nonché l'inesistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, poiché: 1) lo stesso deriverebbe dalla fattura richiamata in ricorso;
2) “detta richiesta”, così come formulata, sarebbe del tutto
1 generica e tale da non consentire una valida difesa;
3) non sarebbe stato rispettato il requisito della liquidità, che esigerebbe un calcolo tale da consentire al giudice il controllo del calcolo stesso.
Sempre in via preliminare eccepiva l'irrilevanza probatoria della fattura prodotta a sostegno del monitorio, in quanto atto unilaterale privo di autenticità e, in ogni caso, in quanto non prodotto nelle forme di cui all'art. 634 co. 2 c.p.c. essendo l'istante una società.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda ex adverso spiegata in quanto l'opposta nel corso dell'esecuzione del contratto si sarebbe resa responsabile di gravi inadempienze.
In particolare, osservava che:
- con atto depositato presso il Comune di Sapri ed acquisito al prot. n. 6922 del 20 maggio 2016, chiedeva il rilascio di un permesso a costruire per l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'unità ove esercitava l'attività di ristorazione denominata “ , costituita da una sala ristoro posta a nord/ovest dell'intera struttura Parte_2 ricettiva sita in via Verdi n. 11 a Sapri;
- ottenuto il permesso a costruire n. 06\2017, comunicava l'inizio dei lavori indicando la società opposta quale ditta incaricata dell'esecuzione dei medesimi;
- successivamente, tale ultima società si rendeva inadempiente alle proprie obbligazioni non ultimando i lavori che le erano stati commissionati, come emergeva dalla consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. Per_1
redatta dopo il sopralluogo del 19.04.2017 e dopo l'emissione della fattura azionata in via monitoria. In
[...]
Per_ particolare, secondo l'arch. non venivano completati i pannelli in cartongesso, né i lavori relativi alla realizzazione dei servizi igienici, per cui la somma indicata nella fattura n. 11/2017 non era assolutamente giustificata né dovuta;
- alla luce di tali gravi inadempimenti contrattuali e non potendo proseguire oltre nel rapporto procedeva, prima, alla sospensione dei lavori appaltati alla ditta opposta e, poi, comunicava al Comune l'inizio/ripresa dei lavori con una nuova ditta, la V.M. Nautica & Costruzioni Srls di Sapri, che provvedeva a completare le opere;
- ne conseguiva che la richiesta ex adverso formulata non era sostenuta da validi supporti giuridici, essendosi l'opposta resasi gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni, non essendo il credito azionato certo, liquido ed esigibile per sostenere la richiesta di decreto ingiuntivo, in quanto basato su fattura non idonea e, in ogni caso, essendo il valore dei lavori eseguiti di gran lunga inferiore alla somma richiesta dall'opposta, tenuto anche conto dell'inutilizzabilità delle opere eseguite fino al completamento effettuato, poi, da ditta diversa.
Tanto esposto, chiedeva: “dichiarare ammissibile e fondata la spiegata opposizione;
per l'effetto revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 313/2017 previa declaratoria di insussistenza del diritto della opposta a richiedere le somme così come ingiunte nei confronti dell'odierna opponente, sempre per le motivazioni spiegate in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte. Con condanna della Società opposta
2 all'integrale rifusione delle spese e competenze del giudizio. Ci si oppone, sin d'ora alla richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.313/2017 opposto sempre per quanto spiegato in premessa”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava tutte le avverse deduzioni poste a sostegno dell'opposizione, sottolineando, quanto alla fase monitoria che:
- riceveva incarico dall'opponente di eseguire i lavori di manutenzione dell'unità in cui quest'ultima esercitava l'attività di ristorazione in Sapri (SA) alla via Verdi n. 11, la cui esecuzione era stata assentita con p.d.c. n.
06\2017 e successiva richiesta di variante acquisita in data 21.02.2017 al prot. n. 2581 del Comune di Sapri;
- che in data 15 febbraio 2017, iniziava ad eseguire tali lavori e che a seguito dell'emissione, avvenuta in data
01.04.2017, della fattura n.11\2017 dell'importo di €. 18.696,00 oltre IVA, per un totale di €. 22.809,12, a titolo di acconto per l'esecuzione degli stessi, del tutto inopinatamente l'opponente recedeva dal suddetto contratto di appalto, come si evinceva dalla nota depositata da quest'ultima presso il Comune di Sapri il
12.04.2017;
- in seguito, nel prendere atto della volontà dell'appaltante di non volersi più avvalere della propria opera, emetteva la nota di credito n. 17, a storno parziale della fattura n. 11/2017 “quale reso tende in cristal conseguente a vostra disdetta commissione”, tende di fatto acquistate dall'opposta per l'esecuzione dei lavori appaltati dall'opponente e giammai installate a causa del recesso esercitato da quest'ultima;
- quindi, chiedeva ed otteneva da questo Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 313\2017 del
25.07.2017, che notificava il 28.09.2017.
Proseguiva riepilogando i motivi della spiegata opposizione e subito dopo evidenziava l'infondatezza sia dell'eccezione di violazione del temine sancito dall'art. 644 c.p.c., infatti, il d.i. n. 313\2017 veniva depositato dal Tribunale il 25.07.2017, sicché il termine di 60 giorni per la sua notifica, decorrente dal deposito e non dalla pronuncia (24.07.2017) di detto d.i., tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 01 al 31 agosto) ex art. 3 L. 07.10.1969 n. 742, andava a scadere il 23.10.2017, sia dell'eccezione di irrilevanza probatoria della fattura posta a base del d.i. opposto e, conseguentemente, di quella di carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato nonché di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 634 comma 2 c.p.c., alle quali replicava sostenendo che la fattura, rappresentava, invece, idonea prova scritta del credito azionato, anche in quanto corredata dalla produzione dell'estratto certificato conforme all'originale del registro IVA.
Nel merito, evidenziava che in seguito al rilascio del già citato p.d.c. n. 06/2017 da parte del Comune di Sapri,
l'opponente la incaricava dell'esecuzione dei relativi lavori che riguardavano, tra l'altro, la chiusura dei gazebo esistenti nonché la realizzazione di servizi igienici.
Specificava che il 21.02.2017 la società opponente presentava una richiesta di variante acquisita al prot. n.
2581 del Comune di Sapri e che in data 01.04.2017 lei stessa emetteva la fattura n. 11\2017 a titolo di acconto
3 per l'esecuzione dei lavori edili assentiti dal permesso a costruire n. 06\2017 e dalla successiva variante, nella quale fattura descriveva analiticamente i lavori eseguiti, consistiti nella “realizzazione di controsoffitto in cartongesso antiumido con relative velette decorative all'interno dei 2 gazebo;
realizzazione parete divisoria in cartongesso per la creazione di un vano deposito e n. 2 servizi - disabili e ordinario -; montaggio di n. 8 pilastri in ferro quali sostegni delle tende in cristal a chiusura dei gazebi;
realizzazione di impianti idrici, acque bianche e acque nere con collegamento a rete fognaria, nei 2 servizi igienici e nel bancone bar;
predisposizione impianto elettrico nella saletta e nel corridoio di collegamento alla cucina;
posa in opera di rivestimenti e pavimenti nei 2 servizi igienici” e precisava che nel corrispettivo richiesto era compresa la fornitura di tutti i materiali utilizzati, oltre ai sanitari e ai marmi delle soglie che aveva già acquistati e non ancora montati, come le tende in cristal commissionate dall'opponente e non ancora montate.
Aggiungeva che subito dopo il recapito della menzionata fattura, sempre l'opponente comunicava al Comune di Sapri, con la già richiamata nota depositata presso il Comune il 12.04.2017, di averla sospesa (rectius, revocata) dall'incarico di eseguire i lavori di cui innanzi.
Specificava che in riscontro a tale ultima nota, con lettera del 13.04.2017 prendeva atto, ancorché con sorpresa stante la mancanza\assenza di qualsivoglia preventiva contestazione circa la qualità delle opere eseguite e l'andamento dei lavori, delle determinazioni dell'appaltatore, partecipava che avrebbe interrotto qualsivoglia lavorazione e proceduto al ritiro delle attrezzature e del materiale di propria proprietà giacente in cantiere e, infine, manifestava il proprio disappunto per il fatto che la revoca fosse intervenuta qualche giorno dopo l'emissione della fattura in questione con cui chiedeva il pagamento del controvalore dei lavori e delle forniture sino ad allora eseguiti, pagamento costituente a sua volta un acconto sul maggiore valore dei lavori e delle forniture complessivamente appaltati.
Precisava che il sollecito di pagamento formulato con la menzionata nota del 13.04.2017 rimaneva privo di riscontro e che l'opponente non aveva ancora proceduto alla corresponsione di alcuna somma, neppure a titolo di acconto, in corrispettivo delle opere\lavori eseguiti.
Puntualizzava, quanto alle difese della controparte, che quest'ultima, comunque, riconosceva: di averle conferito l'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'unità immobiliare corrente in Sapri alla via Verdi n. 11, assentiti con il permesso n. 06\2017 e con la successiva variante;
che lei (odierna opposta) aveva eseguito parte dei lavori oggetto del menzionato appalto;
di non averle corrisposto alcuna somma di denaro, neppure a titolo di acconto.
Sottolineava, poi, che l'opponente sollevava una generica eccezione di inadempimento parziale e che da ciò, senza alcuna motivazione in punto di diritto, faceva discendere la non doverosità delle somme ingiunte e, inoltre, che sempre l'opponente contestava l'esorbitanza di quanto richiesto rispetto al valore delle opere eseguite.
4 Quanto all'inadempimento parziale, sottolineava che nessun inadempimento le era imputabile. Infatti, ribadiva che dopo aver eseguito una parte consistente delle opere appaltate, descritte in fattura, emetteva, in assenza di versamenti da parte dell'opponente, la fattura in questione dell'importo complessivo di € 22.809,12, a titolo di acconto per l'esecuzione dei lavori edili assentiti dal permesso a costruire n. 06\2017 e dalla successiva variante;
che subito dopo il recapito della menzionata fattura e senza che fosse stata sollevata in precedenza alcuna contestazione circa la qualità e quantità delle opere eseguite l'opponente le revocava ovvero recedeva dal contratto di appalto, per cui non era dato capire quale fosse l'inadempimento imputatole, dal momento che era stata la stessa opponente ad impedire il completamento dei lavori appaltati.
In relazione, poi, al valore dei lavori eseguiti, precisava che l'opponente, dopo avere sostenuto che nulla era dovuto a tale titolo, contraddittoriamente asseriva che il valore degli stessi era di “gran lunga inferiore” alla somma da lei richiesta e richiamava l'elaborato peritale con l'allegato computo metrico a firma dell'arch. Per_1
il quale, descritte le opere eseguite alla data del 19.04.17, quantificava il valore delle medesime nella
[...] somma complessiva di € 7.753,72 (oltre IVA).
Contestava tale computo metrico, in quanto in esso non risultavano computate tutte le opere da lei eseguite. A conferma di tanto, allegava il computo metrico con relativa relazione tecnica, a firma dell'allora direttore dei lavori (incaricato da controparte medesima) ing. redatto a seguito del verbale di sopralluogo Controparte_2 del 19.04.2017, che stimava in €. 13.264,16 (oltre IVA) il valore delle opere da lei eseguite.
Per_ Dal confronto dei due computi metrici, a mero titolo esemplificativo, si evinceva che l'arch. ometteva di conteggiare: a) la fornitura ed il montaggio di n. 8 profili in acciaio (pilastri) per il rinforzo della struttura portante dei gazebo;
b) la realizzazione di velette decorative in cartongesso;
c) la fornitura di apparecchiature sanitarie/igieniche; d) la fornitura di marmi.
Per talune lavorazioni specialistiche, quali realizzazione di velette in cartongesso e di punti luce (faretti) nella controsoffittatura e nelle velette, il direttore dei lavori, ing aggiungeva “minimi sovrapprezzi ad CP_2 alcune voci del prezzario regionale vigente al fine di quotare lavorazioni altrimenti non ivi previste”.
Conclusivamente, il credito che legittimamente vantava in forza dei lavori eseguiti per le causali oggetto del presente procedimento era stato correttamente indicato nella somma di €. 13.196,00 (oltre IVA), pari all'importo ingiunto con il d.i. n. 313\2017.
Infine, si soffermava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, sottolineandone la fondatezza.
Tanto esposto, così concludeva: “in via preliminare, a) concedere, ai sensi dell'art. 648 1°comma–1^ parte
c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 313\2017 reso dal Tribunale di Lagonegro il
25\07\2017, non essendo la proposta opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b) in via subordinata, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza formulata al capo a) che
5 precede, concedere, ai sensi dell'art. 648 1°comma–2^ parte c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 313\2017 reso dal Tribunale di Lagonegro il 25\07\201 fino alla concorrenza dell'importo di € 7.753,72 (oltre IVA pari ad € 1.705,82), per un totale di € 9.459,54 oltre maggiorazione di interessi ex D.Lgs 231\02 dalla data di emissione della fattura (01\04\2017) all'effettivo soddisfo.
- nel merito, c) confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 313\2017 reso dal Tribunale di Lagonegro il 25\07\2017; d) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza formulata al capo c) che precede e quindi di revoca e\o declaratoria di nullità, inefficacia e\o annullamento del decreto ingiuntivo n. 313\2017 reso dal Tribunale di Lagonegro il 25\07\2017, in ogni caso condannare la società “ al pagamento in favore della società “ , per le Parte_3 CP_1 causali di cui alla fattura n. 11\2017, della somma di € 16.099,12 (IVA inclusa), oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla data di emissione della fattura (01\04\2017) all'effettivo soddisfo;
e) in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate ai capi, c) e d) che precedono, condannare la società “ al pagamento in favore della società Parte_3 [...]
della maggiore e\o minore somma che l'Autorità adita riterrà di giustizia;
CP_1
- in ogni caso, f) condannare la società “ al risarcimento del danno Parte_3 in favore della società “ , ai sensi e per gli effetti di cui all'art 96 c.p.c., per avere agito e\o resistito CP_1 in giudizio con mala fede o colpa grave;
g) condannare la società “ Parte_3 alla refusione delle spese di lite”.
Alla prima udienza del 28.02.2018 l'opposta insisteva per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il precedente giudicante, dopo essersi riservato e concesso termine per note, con ordinanza del
06.10.2018, a scioglimento della riserva assunta, concedeva la “provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per €. 9.459,54 oltre interessi ex D. Lgs. 231/12 dall'1/4/2017” ed assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., primo termine, le parti ribadivano le rispettive conclusioni epurate dalle richieste relative alla provvisoria esecuzione.
Nell'ulteriore corso del processo, venivano prodotti ed acquisiti documenti, nonché veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
Successivamente, con decreto del 25.03.2025 il fascicolo veniva trasmesso a questo giudicante.
Infine, all'udienza del 24.04.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni e la causa, con ordinanza del 24.05.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, sia l'attore che il convenuto depositavano le comparse conclusionali e le repliche.
6 L'opponente nella comparsa conclusionale reiterava la richiesta, contenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n.
2 c.p.c. di ammissione di CTU “volta a verificare il mancato completamento dei lavori” in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'opponente, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua pronuncia previsto dall'art. 644 c.p.c.
Al riguardo risulta pacifico che il decreto ingiuntivo in questione è stato pronunciato in data 24.07.2017, depositato il 25.07.2017 e notificato il 28.09.2017 (cfr. all. n. 2 fascicolo opponente).
Orbene, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. entro il quale notificare alla parte ingiunta il decreto ingiuntivo, oltre che decorrere dal giorno del suo deposito in cancelleria, è secondo l'univoco orientamento formatosi sul punto, di natura processuale, per cui “non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali delle parti, e non essendo attinente alle controversie richiamate ed indicate dall'art. 3 .. legge 7 ottobre 1969, n.
742, ai sensi dell'art. 1 della medesima, è soggetto a sospensione nel periodo feriale” (cfr. in tal senso Cass.
Civ., sez. II, 04.06.1999 n. 5447 – Cass. Civ. 07.09.1998 n. 5063 – 30.05.1978 n. 2745 – 11.06.2002 n. 8327
e 31.10.2007 n. 22959), sicchè la notifica è del tutto tempestiva, in quanto eseguita prima della scadenza del termine di 60 giorni dal deposito, così come sospeso nel periodo feriale dal 01 al 31 agosto.
Parimenti, anche le eccezioni di mancanza di liquidità del credito azionato e di inidoneità della fattura posta a base della richiesta di emissione del D.I. in questione a valere quale prova scritta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 co. 1 n. 1 e 634 co. 2 c.p.c., vanno disattese, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il ricorrente nel ricorso monitorio ha compiutamente specificato e determinato nel suo esatto ammontare il credito azionato e che la fattura, corredata peraltro da autentica notarile
(cfr. all. n.
5.4 fascicolo opposta) così come richiesto dall'art. 634 co. 2 c.p.c. e dall'estratto autentico del registro IVA (cfr. all. n.
5.8 fascicolo opposta), secondo la costante giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. Civ. sez. 3, 12.07.2023 n. 19944): “… è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”).
Quanto, poi, alla richiesta di ammissione di CTU volta a verificare il mancato completamento dei lavori da parte della società opposta, reiterata dall'opponente in comparsa conclusionale, va confermato il provvedimento di rigetto implicito della stessa, considerato, in ogni caso, che, come dedotto dalla stessa opponente, poco tempo dopo la revoca dell'incarico all'opposta, i lavori venivano completati da altra ditta, per cui lo stato dei luoghi veniva, irrimediabilmente, modificato, con conseguente impossibilità di verificare postumamente i lavori eseguiti dall'opposta.
Nel merito, l'opposizione si appalesa parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
7 Giova sottolineare previamente, in diritto, che costituisce insegnamento ormai consolidato quello secondo il quale: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa” (cfr., tra le tantissime, Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03.03.2009; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 dell'11.03.2011).
Inoltre, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 18.02.2020, n. 3996).
Inoltre, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 221 del 1984 e n. 8336 del
1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto,
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
8 costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
È evidente, pertanto, che il “giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08.06.2007).
Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore- opposto, avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati ed al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria;
in particolare, a fronte dell'opposizione della società Parte_4 occorre, in primis, appurare se la società abbia o meno regolarmente adempiuto all'onere - sulla stessa CP_1 gravante - di valida allegazione e di prova della intervenuta stipula di un contratto di appalto con la controparte e del contenuto dello stesso, ossia del titolo da esso posto a fondamento delle pretese creditorie azionate in via monitoria e della quantificazione di esse come dallo stesso operato.
Alla luce delle risultanze processuali acquisite, deve ritenersi che un tale onere sia stato parzialmente assolto, per le ragioni di seguito esposte.
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte (Cass. Civ. n. 98/2019).
Dal canto suo l'opponente deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno.
Anzitutto, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, il rapporto dedotto in giudizio può essere qualificato come appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e ss. c.c., dovendosi escludere, il contratto d'opera (artt. 2222 e ss.
c.c.), in quanto i lavori oggetto del presente giudizio sono stati eseguiti dall'appaltatore con organizzazione di impresa e gestione dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori a proprio rischio e non con ricorso al lavoro prevalentemente proprio.
Infatti, tali contratti sono molto affini tra loro e si differenziano, sostanzialmente, per il tipo di organizzazione dell'impresa, che nell'appalto deve essere di media o grande dimensione con l'appaltatore che svolge attività di assunzione e direzione dei lavori, mentre nel contratto d'opera il lavoro è in prevalenza dell'obbligato medesimo che pone nella pratica l'opera, da solo o avvalendosi di manodopera ausiliare.
9 Tanto evidenziato, occorre prima di ogni cosa precisare che nell'ambito di tale contratto può ritenersi sussistente, in quanto pacifico e non contestato, anzi ammesso dalla stessa opponente che la società opposta,
ha effettivamente eseguito in favore dell'opponente, che li aveva CP_1 Parte_4 in precedenza appaltati, l'esecuzione di parte di questi ultimi, che secondo i titoli edilizi abilitativi riguardavano la “Chiusura gazebo esistenti e realizzazione servizio igienico” (cfr. P.d.C. n. 06/2017 del 31.01.2017 – all. n.
4 fascicolo opponente) e la “Realizzazione di modifiche interne e adeguamento degli impianti dei locali già autorizzati con P.d.C. n. 06 del 31.01.2017” (cfr. P.d.C. n. 16/2017 del 24.02.2017 – all. n. 3 fascicolo opponente) dell'immobile sito in Sapri alla Via Verdi n. 11, adibito ad attività di ristorazione, per i quali l'opponente non ha corrisposto all'opposta alcunché.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il rapporto contrattuale può ritenersi provato, ed in particolare risulta pacifico ed incontestato che le parti hanno stipulato un contratto verbale di appalto, senza, tuttavia, determinare il corrispettivo all'appaltatore per le lavorazioni da eseguire.
Nell'ambito di tale contratto concluso verbalmente tra la società e la società Parte_2
può ritenersi provato, in quanto dichiarato da tutti i testi esaminati, anche che quest'ultima ha, CP_1 effettivamente, eseguito in favore della prima, parte dei lavori oggetto dello stesso.
Infatti, sia l'ing. consulente tecnico di parte opposta e direttore dei lavori in questione, sia Controparte_2 il teste arch. , consulente tecnico di parte convenuta, esaminati entrambi quali testi, rispettivamente, Persona_1 alle udienze dell'11.01.2021 e del 25.05.2022, pur non concordando sulla quantità e sul valore dei lavori eseguiti (ognuno dei tecnici si riporta alla propria consulenza e al proprio computo metrico che contengono al riguardo valutazioni diverse), hanno tuttavia confermato che l'opposta eseguiva in favore della società opponente parte dei lavori oggetto del contratto.
Significativa è al riguardo la testimonianza resa dal consulente tecnico della stessa società opponente, arch.
il quale dichiarava: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché incaricato dal sig. Persona_1 Parte_3
titolare della di una consulenza di parte per la verifica dello stato dei lavori che stavano
[...] Parte_2 effettuando nel locale della sala ristoro della . Confermo che quando ho effettuato il sopralluogo, CP_3 ossia il 19 aprile 2017 ho verificato l'effettiva risultanza dei lavori in quella data che risultavano quelli documentati nella mia perizia tecnica..”.
Anche gli altri due testi escussi, e confermavano l'esecuzione di lavori da Tes_1 Testimone_2 parte dell'opposta in favore dell'opponente, in particolare piastrellista, all'udienza Tes_1
Part dell'11.10.2021 riferiva: “Posso dire che quando sono stato sul posto, ossia da a mare, difronte all'ospedale, ho realizzato la pavimentazione dei bagni ed antibagni e dei rivestimenti dei bagni. Non ho fatto altro, vi erano le pareti di cartongesso nuove e l'impianto idraulico era già fatto e nuovo, una sola volta ho
Co visto un idraulico, che lavorava per la ditta che sistemava uno scarico. Ricordo che vi era anche l'impianto
10 elettrico nuovo, perché vi erano dei fili che pendevano senza faretti e non vi era la luce, perché l'impianto era nuovo. … Le opere elencate, nel capo 2, erano già realizzate nell'aprile 2017, preciso di aver visto solo
Co Co l'idraulico della ditta , che io conosco come idraulico della ditta ma non posso dire il rapporto di
Co lavoro che lega tale idraulico alla ditta per gli altri lavori che ho visto già realizzati posso dire che la
Co ditta nella persona di mi riferì che li aveva realizzati, ma io materialmente non ho Persona_2 visto nessuno che vi lavorava, perché quando io sono intervenuto erano già stati realizzati….. io ho completato
Part i miei lavori e sono andato via, poi ho fatto la fattura alla per i lavori eseguiti da a Mare…. posso CP_4
Part dire che dei miei lavori il titolare di a Mare era rimasto contento, infatti mi chiese il mio recapito per eventuali altri lavori, però poi non ho avuto alcun rapporto. ADR. Per i miei lavori non ho ricevuto alcuna
Part contestazione, a mare era contento.” e , a sua volta, all'udienza del 25.05.2022 sosteneva: Testimone_2
“Confermo la circostanza che mi viene letta, tanto posso dire perché ero presente, infatti sono il titolare della ditta che ha eseguito tutti i lavori in cartongesso….. Circostanza 3) Confermo la circostanza e tanto perché quando mi sono recato sui luoghi dove avevamo lavorato per effettuare ulteriori interventi, ho trovato un'altra ditta alla quale la società aveva dato incarico di continuare i predetti lavori. Ho chiesto Parte_2
Co spiegazioni al proprietario della il quale mi disse che la società gli aveva tolto l'appalto dopo Parte_2 che lui gli aveva mandato la fattura n.11/2017…. non ci sono state mai doglianze tanto posso dire perché ero presente, ed il proprietario della mi ha dato incarico di effettuare ulteriori lavori che ho eseguito.” Parte_2
Pertanto, si può tranquillamente ribadire che l'opposta ha fornito adeguata prova di aver eseguito, in favore dell'opponente, parte dei lavori appaltati, al riguardo dei quali, peraltro, quest'ultima lungi dal contestare l'avvenuta esecuzione degli stessi, si è limitata ad eccepire l'inadempimento contrattuale dell'opposta ed in particolare l'insussistenza dell'obbligazione richiesta in pagamento dalla dal momento che CP_1 quest'ultima non avrebbe eseguito i lavori oggetto della fattura n. 11/2017 per aver abbandonato, alla data del
19.04.2017, il cantiere immotivatamente costringendola a rivolgersi ad altra ditta per il loro completamento.
Sul punto, si rileva che, parte opposta ha controdedotto che l'abbandono del suddetto cantiere era, invece, intervenuto all'esito dell'esecuzione di una parte consistente delle opere appaltate, sulle quali nessuna contestazione circa la quantità e qualità veniva sollevata dall'apponente, ed era dipeso dalla esclusiva volontà di quest'ultima, la quale con nota del 12.04.2017 comunicava al Comune di Sapri di aver sospeso l'impresa opposta dall'esecuzione dei lavori di adeguamento in questione.
Orbene, tale eccezione non può ritenersi fondata. Infatti, risulta provato documentalmente che in data
12.04.2017 l'opponente con lettera, non contestata, assunta al protocollo del Comune di Sapri in pari data al n. 05121 (cfr. all. n.
5.5. fascicolo opponente), comunicava al suddetto Ente che dal giorno 12.04.2017
l'impresa opposta e il direttore dei lavori “nominato dalla stessa impresa, sono sospesi dai lavori di
Part adeguamento presso il locale a mare...”, sicchè nessun abbandono immotivato del cantiere da parte
11 dell'opposta si è verificata nel caso di specie, essendo emerso documentalmente che quest'ultima ha lasciato tale cantiere in seguito all'esercizio, proprio da parte del committente/opponente, del diritto potestativo, previsto dall'art. 1671 c.c., di recesso unilaterale dal contratto d'appalto in questione, recesso che ha determinato l'interruzione dell'esecuzione dei lavori e l'allontanamento dell'appaltatore/opposta dal cantiere.
Quanto alla individuazione dei lavori eseguiti dall'opposta in favore dell'opponente, va rilevato che la CP_1 ritiene di aver provato la sussistenza del proprio credito mediante la produzione della consulenza e del compito metrico predisposti dall'ing. in seguito al sopralluogo del 19.04.2017. Più specificamente, Controparte_2 ritiene di aver dimostrato che i lavori dettagliatamente elencati in tali documenti corrispondono a quelli che realmente eseguiva alla suddetta data del 19.04.2017.
Tuttavia, tali atti non sono assolutamente idonei a fornire siffatta prova.
Infatti, in primo luogo, appare opportuno evidenziare che secondo la costante e uniforme giurisprudenza di legittimità, la perizia di parte non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico. Infatti, come sostenuto da autorevoli precedenti enunciati anche da questo Tribunale: “La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (cfr. Tribunale Lagonegro Sent. 20.06.2018 n. 190); ancora, “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (tra le tante cfr. Cass. Civ. 04.03.2025 n. 5667).
In secondo luogo, va sottolineato come il computo metrico estimativo redatto dal che fino a pochi CP_2 giorni prima aveva svolto il ruolo di direttore dei lavori, non risulta sottoscritto dal committente, recando esclusivamente la firma del tecnico, né risulta redatto in contraddittorio con l'opponente.
In terzo luogo, le risultanze sia della consulenza che del computo metrico in questione, sono in parte
Per_ contraddette da quelle contenute nella consulenza e nel computo metrico a firma dell'arch. .
In tale situazione possono, tuttavia, ritenersi, pacificamente, realizzati dall'opposta tutti quei lavori sulla cui esecuzione entrambi i consulenti di parte concordano, nonché quelli cui hanno fatto riferimento i testi esaminati.
In particolare, può ritenersi provato che la società ha realizzato: la controsoffittatura in cartongesso CP_1 della sala ristorante, non completata come, chiaramente emerge dalle foto n. 1 e 2 di entrambe le consulenze;
12 la predisposizione dell'impianto elettrico;
le pareti divisorie interne in cartongesso per i locali wc a servizio della sala ristorante, anch'esse non ultimate;
la pavimentazione e i rivestimenti di tali locali, nonché i relativi impianti idrici e di scarico, senza l'installazione dei sanitari (cfr. foto n. 3 e 4 di entrambe le consulenze e foto n. 5 consulenza Pelle).
Possono riconoscersi come realizzate anche le “velette” in cartongesso e dei profilati in acciaio, siccome ben visibili nelle foto n. 1 e 2 di entrambe le consulenze di parte, mentre nessuna prova è stata fornita in merito alla effettiva consegna e fornitura delle apparecchiature igienico-sanitarie e dei marmi, che, si ribadisce, come chiaramente emerge dalle foto di entrambe le consulenze non risultano installate.
Passando al quantum debeatur, va evidenziato da un lato, che non risulta depositato in atti nessun contratto scritto e, dall'altro, che le parti non hanno nemmeno fornito, né in verità hanno offerto di fornire, la prova di aver convenuto il corrispettivo per i materiali forniti e le opere eseguite.
In particolare, non sono idonei a fornire siffatta prova né la fattura prodotta dall'opposta, la quale, come noto e come già in precedenza precisato, costituisce titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, ma non può costituire fonte di prova nel giudizio ordinario in favore della parte che la ha emessa, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cfr. Cass. Civ. 11.11.2021 n. 33575), né il computo metrico di parte opponente a firma dell'ing. per gli stessi motivi prima indicati, infatti, anche secondo la S.C. CP_2
“In materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (Cass. Civ. 11.05.2007 n. 10860).
A ciò occorre, altresì, aggiungere che tale relazione non appare, comunque, immune da vizi ed esente da critiche, sol se si considera che il consulente tecnico di parte opponente nell'individuare e nel determinare i lavori eseguiti, da un lato, li indica e li calcola come “finiti a perfetta regola d'arte”, mentre in realtà gli stessi non sono stati affatto completati come, chiaramente, emerge dalle fotografie raffiguranti tali lavori allegate ad entrambe le consulenze e, dall'altro, inserisce come forniti anche alcuni materiali, quali i sanitari che in realtà, come emerge dalle stesse foto, non risultano installati né vi è prova che siano stati forniti.
13 In tale situazione di carenza probatoria, trova applicazione l'articolo 1657 c.c. il quale dispone che: “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”.
In altri termini, in assenza di pattuizione del compenso dovuto all'appaltatore e in assenza, altresì, di prova in ordine a tale pattuizione, in tema di contratto da appalto, non si verifica alcuna nullità e non si può rigettare la domanda, dovendo lo stesso compenso essere determinato dal giudice.
Tenendo dunque presenti i parametri previsti dalla norma suindicata, considerato che i lavori effettuati vanno individuati in quelli sopra indicati e tenuto conto:
- che le parti attribuiscono, nei rispettivi computi metrici, il medesimo prezzo unitario di ciascuna delle lavorazioni eseguite;
- che tali computi metrici differiscono rispetto alla quantità dei lavori eseguiti, poichè in quello dell'opposta
Per_ (a firma ing. sono conteggiati lavori finiti, mentre in quello dell'opponente (a firma arch. ) sono CP_2 conteggiati lavori non ultimati;
- che parte opponente, comunque, non contesta come dovuto l'importo di €. 7.753,72 determinato dal suo
Per_ stesso consulente arch. , quale corrispettivo dei lavori eseguiti in suo favore dall'opposta, che comprendono la controsoffittatura in cartongesso e l'impianto elettrico, le pareti divisorie interne in cartongesso, la pavimentazione e i rivestimenti dei locali wc con i relativi impianti idrici e di scarico, senza l'installazione dei sanitari;
- che a tale importo va aggiunto quello per la realizzazione delle velette in cartongesso e dei profilati in acciaio, da quantificarsi in €. 1.848,18 (622,41+850,00+375,77), così come indicato nella CTP di parte opposta che si ritiene congruo;
appare equo determinare il compenso delle opere eseguite dall'opposta nei confronti dell'opponente in €.
9.601,40, oltre I.V.A.
L'opponente, da parte sua, non ha fornito alcuna prova, e nemmeno ha dedotto, di aver adempiuto la propria obbligazione o di aver corrisposto alcunché all'opposta.
In definitiva, quindi, l'esito dell'istruttoria espletata in giudizio consente di affermare che l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di €. 9.601,40 oltre IVA, oltre interessi ex D.
L.vo 231/2002, trattandosi di contratto concluso tra imprese, dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura n. 11/2017 sino all'effettivo soddisfo.
Ne consegue che in considerazione dell'accertamento di un minore importo dovuto dall'opponente rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la società opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di €. 9.601,40 oltre IVA e interessi ex D. L.vo 231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura n. 11/2017 sino al soddisfo.
14 Va, da ultimo, respinta la domanda di condanna dell'opponente, richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c., stante la parziale fondatezza dell'opposizione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nella rappresentanza Parte_4 organica di legge, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, nei confronti della società in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa e contraria domanda, istanza, CP_1 eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 313/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 25.07.2017;
b) condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_4
p.t., al pagamento in favore dell'opposta, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 dell'importo di €. 9.601,40, oltre IVA e interessi ex D. L.vo 231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura n. 11/2017 sino al soddisfo;
c) rigetta la domanda ex art. 96 proposta dall'opposta nei confronti dell'opponente;
d) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante Parte_4
p.t., al pagamento in favore dell'opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in €. 2.700,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA se dovuti nella misura di legge.
Così deciso in Lagonegro il 14.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Antonio BELLUSCI
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