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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente Rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2158/2019 pronunciata in data 5 dicembre 2019 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco De Cicco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Atripalda (AV) alla Contrada Novesoldi n.6 appellante
E
), con sede legale in Milano alla Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Filippo Meda n. 4, (quale società incorporante il e la Controparte_2
, in persona del procuratore Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Nardelli ed elettivamente CP_4 domiciliata presso il suo studio in Roma alla via della Giuliana n. 101
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 27 dicembre
2018, la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Benevento onde sentir dichiarare nullo e senza alcuna efficacia il Parte_1 precetto di pagamento notificato in data 6.12.2018 con il favore delle spese di lite.
In particolare, l'opponente assumeva che:
- con sentenza n. 1760/2018 pronunciata dal Tribunale di Benevento, in data 15.10.2018, era stato condannato al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 239.849,32, oltre interessi dalla domanda e Pt_1
spese legali;
- in data 16.10.2018, aveva provveduto, attraverso pec del Parte_1 proprio legale, Avv. De Cicco, a inviare i conteggi richiedendo la somma di € 240.816,60 (interessi per € 967,28);
- di aver ricevuto diffida dall'Avv. Forgione, originario difensore, al fine di evitare eventuali responsabilità solidali ai sensi dell'art. 68 legge professionale, a non pagare o compensare eventuali crediti di
[...]
con l'istituto di credito prima che fosse definito il pagamento Pt_1
delle competenze legali in suo favore;
- di aver provveduto al pagamento delle spese legali a favore dell'Avv.
Gianni Forgione così come riconosciute dall'atto di cessione notificato e all'adempimento spontaneo dell'intera somma così come comunicata;
- successivamente, in data 4.11.2018, l'Avv. De Cicco aveva inviato altra pec di rettifica dei precedenti conteggi, chiedendo il pagamento degli interessi moratori ex art. 5 del D. lgs. n. 231 del 2002 per un importo pari a € 42.949,47;
- oppostasi a detta ultima richiesta del tutto immotivata, aveva ricevuto la notificazione, in data 6.12.2018, dell'atto di precetto da parte di
[...]
per un importo pari a € 43.387,20. Pt_1
L'opponente premesso, quindi, che l'interesse di mora si applicasse ai contratti stipulati dopo l'8 agosto 2002 e riguardasse ogni pagamento effettuato a “titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, specificando all'art. 2 che: “per
- 2 - transazioni commerciali si intendono i contratti comunque denominati tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, sosteneva la non applicabilita' al creditore della Parte_1
disposizione ex art. 5 D. lgs. n. 231 del 2002 come erroneamente preteso con il precetto notificato. Aggiungeva, infine, che la dicitura «interessi» contenuta nel titolo esecutivo, in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione, doveva essere riferita agli interessi dovuti al saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284, primo comma, c.c. e non a quello speciale indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del
2002 onde l'illegittima interpretazione del titolo esecutivo, fatta propria dal creditore procedente, nel sostenere che, in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione, l'espressione «oltre interessi» rinviasse non al saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c., ma, a quello speciale indicato dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.
Radicato il contraddittorio, si costituiva sostenendo Parte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione posto che la disciplina favorevole all'imprenditore nel prevedere un saggio d'interesse elevato e una decorrenza automatica degli interessi di mora era stata estesa a qualsiasi rapporto avesse ad oggetto una somma di denaro dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Precisava che detto quadro normativo trovava applicazione per le cause (e, quindi, a prescindere dalla data di stipulazione del contratto originario) a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione avutasi l'11.11.2014 e, quindi, anche al giudizio in esame, introdotto con atto di citazione notificato il 2.9.2016.
Acquisita documentazione varia, il Tribunale, in data 5 dicembre 2019, pronunciava la sentenza n. 2158/2019 con cui, dichiarata l'inefficacia del precetto opposto, condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite, sostenendo che nel titolo esecutivo non vi fosse espressa e specifica condanna al pagamento degli interessi con la conseguenza che dovessero essere dovuti al tasso legale, richiamando a sostegno di detta interpretazione giurisprudenza di legittimità (Cass. 28151/2019).
- 3 - Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato in data 10.1.2020, invocandone l'integrale riforma e adducendo a sostegno l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002, esteso a qualsiasi rapporto avesse ad oggetto una somma di denaro, e dovendosi avere riguardo alla data di introduzione del giudizio a definizione del quale era stata pronunciata la sentenza, azionata con il precetto, e, atteso il contenuto della domanda originaria (“….oltre interessi…”), l'art. 1284 , comma 4, c.c. doveva applicarsi in tutta la sua estensione;
quindi, richiamava giurisprudenza di merito e confermava la legittimità della somma pretesa con l'atto di precetto, essendo stato legittimamente applicato, con il titolo azionato, il saggio degli interessi quale previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. sussistendone le condizioni di applicabilità.
Radicato il contraddittorio, si costituiva la instando per il Controparte_1 rigetto del frapposto gravame del tutto infondato in fatto e in diritto con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta
Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 24 aprile 2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a trentacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento, come, peraltro, implicitamente riconosciuto dall'appellante nelle memorie di replica, insistendo per la compensazione delle spese di giudizio.
- 4 - Invero, con il recente arresto delle Sezioni Unite (Sentenza n. 12449 del
07/05/2024), la Suprema Corte ha affermato il seguente principio diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Della enunciata regula iuris ha fatto buon governo la decisione gravata, ritenendo l'applicabilità del saggio ex art. 1284, primo comma, c.c. sul rilievo che il titolo esecutivo azionato non qualificava né specificava la natura degli interessi dovuti.
Quanto alla domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dall'appellata va osservato che nella giurisprudenza, è fermo il convincimento sulla relativa qualificazione risarcitoria, opinione autorevolmente avallata dalla Consulta la quale, nell'affermare la legittimità costituzionale della necessità dell'istanza di parte ai fini della condanna in discorso, ha espressamente ricondotto l'istituto nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, «con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo» ( C.
Cost. 23.12.2008, n. 435).
Circa quest'ultimo aspetto, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima.
L'attuale orientamento di legittimità prevalente, pur attenuando tale onere probatorio, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni
- 5 - sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (così Cass. 28226/2008; Cass. 13395/2007; Cass.
4096/2007; Cass. 3388/2007; Cass. 27383/2005), conformemente all'orientamento dottrinale che, riconducendo il potere «d'ufficio» non alla liquidazione bensì al profilo dell'allegazione, ritiene sufficiente, fatto salvo l'impulso formale con la formulazione della istanza ad hoc, che la parte richiedente compia un generico riferimento alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza dedurre un qualificato e specifico tipo di danno subito, potendo questo essere ricavato in via officiosa dalle risultanze probatorie o dagli atti di causa.
Nel caso di specie, pur accedendo a tale opinione, emerge evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti da parte appellata, né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio.
A quest'ultimo riguardo, infine, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del
15/05/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del 23/6/2022).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza
(domanda che presuppone, quale condizione necessaria anche se non sufficiente per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso, come quello all'esame, di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e di rigetto dell'appello non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
- 6 - Quanto alla regolamentazione delle spese del grado va ricordato che la obiettiva controvertibilità della questione sollevata, tale da richiedere, ma in epoca successiva alla proposizione del gravame, un intervento in chiave dichiaratamente nomofilattica delle Sezioni Unite della Suprema Corte, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio (cfr. analoga statuizione adottata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29674 del 19.11.2024 in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa).
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 2158/2019 pronunciata in data 5 dicembre CP_1
2019 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese del grado;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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