Articolo 10 della Legge 18 febbraio 1963, n. 301
Articolo 9Articolo 11
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12 aprile 1963
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17 aprile 2001
Art. 10. Riserva di posti per sottufficiali e guardie
scelte nelle carriere esecutiva ed ausiliaria

Fatti i posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali del Corpo stesso che ne facciano domanda, purche' abbiano compiuto quindici anni di servizio.
La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dall'indicata durata del servizio, i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili al servizio attivo per ferite ed infermita' riportate nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la domanda puo' essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento a riposo.
I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la qualifica di "applicato"; per la loro promozione alla qualifica di primo archivista trova applicazione l' articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' conferito, a domanda, alle guardie scelte, divenute inabili al servizio forestale per ferite ed infermita' riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianita' di servizio nel Corpo forestale dello Stato.
Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di usciere.
La domanda di cui ai precedenti commi, puo' essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio per ferite ed infermita' riportate nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono presentarla in ogni tempo.
Non possono presentare domande i sottufficiali cessati dal servizio per una delle cause previste dall' articolo 25, lettere e) , d) ed e) della legge 3 aprile 1958, numero 460 .
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 , ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10 , 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 ".
- Il regolamento di cui all' art. 23-bis, comma 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 , e' stato emanato con Decreto 7 ottobre 2005, n. 228, pubblicato in G.U. 04/11/2005, n. 257.
Entrata in vigore il 17 aprile 2001