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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 13 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4106/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Pt_2
, che con l'avv. Gianmarco Tavolacci la rappresenta e difende per procura speciale agli
[...]
atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso la direzione Affari Controparte_1 legali, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carta per procura generale alle liti in copia in atti,
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_2
CP_ presso gli uffici dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui
Cao in virtù di procura generale alle liti, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2023, aveva agito in giudizio Parte_1
CP_ nei confronti di e dell' esponendo: Controparte_1
- di essere stata dipendente di dal 14 aprile 1984 al 31 dicembre 2021; Controparte_1
- di aver presentato domanda di pensione anticipata (c.d. quota 100) ai sensi dell'art. 14 del
CP_ d.l. n. 4 del 2019, come convertito, in data 4 novembre 2021, respinta dall' sull'allegato presupposto dell'insufficienza del periodo contributivo utile per raggiungere la soglia minima di 38 anni;
CP_
- di aver verificato dal confronto tra l'estratto conto contributivo dell' e lo stato di servizio rilasciato dalla ex datrice di lavoro che l'aveva erroneamente Controparte_1
considerata in aspettativa non retribuita, dal 28 luglio 2000 al 27 aprile 2002;
pagina 1 di 3 - che peraltro nel periodo indicato era in servizio e non aveva goduto di alcuna aspettativa, tanto che era stata vittima, il 6 febbraio 2001, di una rapina presso l'ufficio postale al quale era addetta, da cui era scaturita una forma di inabilità temporanea assoluta indennizzata dall' CP_4
CP_
- che l' reso edotto di ciò, aveva risposto di restare in attesa di rettifiche da parte di
Controparte_1
Sulla base della rappresentazione che precede, la ricorrente aveva chiesto la condanna di alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, necessaria per Controparte_1
integrare il requisito contributivo al fine di poter godere del trattamento di pensione richiesto,
CP_ ordinando così all' di accogliere la sua domanda di pensione.
Si era costituita in giudizio “manifestando l'intendimento di Controparte_1
provvedere, nelle more del presente procedimento, alla rettifica dello stato di servizio della signora per il periodo 28.07.2000/27.04.2002 ed all'adempimento di quant'altro di sua Pt_1 competenza onde consentire l'accoglimento della domanda di pensionamento”. CP_ Anche l' si era costituito in giudizio, per affermare la correttezza del proprio operato e concludendo per la reiezione di ogni domanda contro di lui formulata.
2. In corso di causa, è pacifico, e comunque è stato documentalmente dimostrato con
CP_ depositi di parte attrice del 3 giugno 2025, che l' abbia accolto la domanda di pensione presentata originariamente da erogando anche gli arretrati. Parte_1
3. Parte ricorrente ha quindi domandato di dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese processuali, da porsi a carico di Controparte_1
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere si sono espresse anche le
CP_ parti convenute, l' domandando la compensazione delle spese processuali e Controparte_1
rimettendosi al giudice per la regolazione delle stesse.
[...]
4. All'odierna udienza è stato sentito, su ordine del Tribunale impartito ex art. 421 c.p.c., il CP_ funzionario dell' responsabile del procedimento di liquidazione della pensione della ricorrente, il quale ha ripercorso le tappe dell'iter procedurale, dalla domanda amministrativa, all'esito dell'accoglimento.
Dalle chiare parole del teste, comprovate dalla documentazione acquisita oggi d'ufficio dal CP_ Tribunale (in parte già in atti), è emerso che l' era in origine impossibilitato ad accogliere la domanda di pensione della ricorrente, perché non risultava dai suoi archivi un periodo coperto da retribuzione e contribuzione, corrente dal 28 luglio 2000 al 27 aprile 2002; a seguito di interlocuzione con questa aveva confermato all'Istituto che in Controparte_1
pagina 2 di 3 quell'arco di tempo la lavoratrice sarebbe stata assente dal lavoro senza diritto a retribuzione e contribuzione (e-mail del 30 aprile 2022, oggi acquisita d'ufficio dal teste Tes_1
CP_ funzionario dell' il documento è in linea con il contenuto dell'attestazione di servizio emessa da il 30 agosto 2022, allegata al ricorso). Controparte_1
CP_ Solo a seguito di rettifica dei dati trasmessi da ad (attestazione di CP_1 Controparte_1 servizio datata 17 dicembre 2024, acquisita d'ufficio oggi dal teste ma già Tes_1 prodotta da il 18 dicembre 2024) è stato infine possibile per l'Istituto Controparte_1 ricostruire l'anzianità contributiva per quel periodo, con conseguente accoglimento della domanda di pensione di Parte_1
5. Quindi, ai fini delle valutazioni necessarie per la regolazione delle spese processuali, in punto di soccombenza virtuale deve ritenersi che sia stata a dar causa al Controparte_1 giudizio e all'azione contro di essa coltivata dalla ricorrente.
Di conseguenza, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo la tabella per le cause di lavoro
(la regolarizzazione contributiva costituisce infatti un obblio derivante dal rapporto di lavoro) di valore indeterminabile.
CP_ Le spese processuali tra l' e la ricorrente si compensano interamente, come da richiesta CP_ delle parti stesse, e così pure si compensano le spese tra l' e posto Controparte_1
CP_ che è stato causato da quest'ultima il coinvolgimento in giudizio dell' il quale ha comunque domandato la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese Controparte_1
del giudizio, che liquida in euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
CP_ CP_
- compensa le spese processuali tra la ricorrente e l' e tra l' e Controparte_1
[...]
Cagliari, 13 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 13 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4106/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Pt_2
, che con l'avv. Gianmarco Tavolacci la rappresenta e difende per procura speciale agli
[...]
atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso la direzione Affari Controparte_1 legali, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carta per procura generale alle liti in copia in atti,
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_2
CP_ presso gli uffici dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui
Cao in virtù di procura generale alle liti, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2023, aveva agito in giudizio Parte_1
CP_ nei confronti di e dell' esponendo: Controparte_1
- di essere stata dipendente di dal 14 aprile 1984 al 31 dicembre 2021; Controparte_1
- di aver presentato domanda di pensione anticipata (c.d. quota 100) ai sensi dell'art. 14 del
CP_ d.l. n. 4 del 2019, come convertito, in data 4 novembre 2021, respinta dall' sull'allegato presupposto dell'insufficienza del periodo contributivo utile per raggiungere la soglia minima di 38 anni;
CP_
- di aver verificato dal confronto tra l'estratto conto contributivo dell' e lo stato di servizio rilasciato dalla ex datrice di lavoro che l'aveva erroneamente Controparte_1
considerata in aspettativa non retribuita, dal 28 luglio 2000 al 27 aprile 2002;
pagina 1 di 3 - che peraltro nel periodo indicato era in servizio e non aveva goduto di alcuna aspettativa, tanto che era stata vittima, il 6 febbraio 2001, di una rapina presso l'ufficio postale al quale era addetta, da cui era scaturita una forma di inabilità temporanea assoluta indennizzata dall' CP_4
CP_
- che l' reso edotto di ciò, aveva risposto di restare in attesa di rettifiche da parte di
Controparte_1
Sulla base della rappresentazione che precede, la ricorrente aveva chiesto la condanna di alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, necessaria per Controparte_1
integrare il requisito contributivo al fine di poter godere del trattamento di pensione richiesto,
CP_ ordinando così all' di accogliere la sua domanda di pensione.
Si era costituita in giudizio “manifestando l'intendimento di Controparte_1
provvedere, nelle more del presente procedimento, alla rettifica dello stato di servizio della signora per il periodo 28.07.2000/27.04.2002 ed all'adempimento di quant'altro di sua Pt_1 competenza onde consentire l'accoglimento della domanda di pensionamento”. CP_ Anche l' si era costituito in giudizio, per affermare la correttezza del proprio operato e concludendo per la reiezione di ogni domanda contro di lui formulata.
2. In corso di causa, è pacifico, e comunque è stato documentalmente dimostrato con
CP_ depositi di parte attrice del 3 giugno 2025, che l' abbia accolto la domanda di pensione presentata originariamente da erogando anche gli arretrati. Parte_1
3. Parte ricorrente ha quindi domandato di dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese processuali, da porsi a carico di Controparte_1
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere si sono espresse anche le
CP_ parti convenute, l' domandando la compensazione delle spese processuali e Controparte_1
rimettendosi al giudice per la regolazione delle stesse.
[...]
4. All'odierna udienza è stato sentito, su ordine del Tribunale impartito ex art. 421 c.p.c., il CP_ funzionario dell' responsabile del procedimento di liquidazione della pensione della ricorrente, il quale ha ripercorso le tappe dell'iter procedurale, dalla domanda amministrativa, all'esito dell'accoglimento.
Dalle chiare parole del teste, comprovate dalla documentazione acquisita oggi d'ufficio dal CP_ Tribunale (in parte già in atti), è emerso che l' era in origine impossibilitato ad accogliere la domanda di pensione della ricorrente, perché non risultava dai suoi archivi un periodo coperto da retribuzione e contribuzione, corrente dal 28 luglio 2000 al 27 aprile 2002; a seguito di interlocuzione con questa aveva confermato all'Istituto che in Controparte_1
pagina 2 di 3 quell'arco di tempo la lavoratrice sarebbe stata assente dal lavoro senza diritto a retribuzione e contribuzione (e-mail del 30 aprile 2022, oggi acquisita d'ufficio dal teste Tes_1
CP_ funzionario dell' il documento è in linea con il contenuto dell'attestazione di servizio emessa da il 30 agosto 2022, allegata al ricorso). Controparte_1
CP_ Solo a seguito di rettifica dei dati trasmessi da ad (attestazione di CP_1 Controparte_1 servizio datata 17 dicembre 2024, acquisita d'ufficio oggi dal teste ma già Tes_1 prodotta da il 18 dicembre 2024) è stato infine possibile per l'Istituto Controparte_1 ricostruire l'anzianità contributiva per quel periodo, con conseguente accoglimento della domanda di pensione di Parte_1
5. Quindi, ai fini delle valutazioni necessarie per la regolazione delle spese processuali, in punto di soccombenza virtuale deve ritenersi che sia stata a dar causa al Controparte_1 giudizio e all'azione contro di essa coltivata dalla ricorrente.
Di conseguenza, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo la tabella per le cause di lavoro
(la regolarizzazione contributiva costituisce infatti un obblio derivante dal rapporto di lavoro) di valore indeterminabile.
CP_ Le spese processuali tra l' e la ricorrente si compensano interamente, come da richiesta CP_ delle parti stesse, e così pure si compensano le spese tra l' e posto Controparte_1
CP_ che è stato causato da quest'ultima il coinvolgimento in giudizio dell' il quale ha comunque domandato la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese Controparte_1
del giudizio, che liquida in euro 4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
CP_ CP_
- compensa le spese processuali tra la ricorrente e l' e tra l' e Controparte_1
[...]
Cagliari, 13 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3