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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13784/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Grazia PULVIRENTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. _1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia AVELLINO, presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole alla pronuncia della separazione personale dei coniugi.
1 Rimessa in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025, sulle conclusioni ivi congiuntamente precisate in conformità all'accordo raggiunto, senza assegnazione dei termini di legge, stante l'espressa rinuncia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 15/12/2023, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dalla moglie con cui ha contratto matrimonio _1
a Catania il 03/06/2005 e dalla cui unione sono nate le figlie (il 06/04/2007) Persona_1
e (il 10/07/2010). Persona_2
Ha dedotto il ricorrente che il matrimonio è naufragato a causa del comportamento aggressivo,
diffamatorio e intollerante della moglie, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza,
e ha chiesto l'affidamento congiunto delle figlie (ancora minorenni alla data del deposito del ricorso)
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentazione degli incontri padre-
figlie come indicato in ricorso ed assegnazione della casa coniugale alla moglie, dichiarandosi disponibile a versare alla moglie un assegno mensile di € 360,00 per il mantenimento delle figlie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16/05/2024 si è costituita _1
non opponendosi alla domanda di separazione personale proposta dal marito e chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione al coniuge, l'affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre, la regolamentazione dei periodi di permanenza delle figlie con il padre per come indicato in comparsa, ponendo a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 70%
delle spese straordinarie, nonché un assegno mensile di € 300,00 per il proprio mantenimento,
riconoscendo altresì il proprio diritto alla metà somme depositate sul libretto di risparmio cointestato.
All'udienza di comparizione del 18/06/2024, sentite congiuntamente le parti, personalmente comparse ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di adottare i provvedimenti temporanei e urgenti nonché di
2 delibare le richieste istruttorie.
Con successiva ordinanza del 24/06/2024, il Giudice ha affidato le figlie minori Persona_1
e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, a cui è stata assegnata
[...] Per_2
la casa coniugale;
ha posto a carico del l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile Pt_1
di € 400,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 60% delle spese straordinarie necessarie per le minori;
ha regolamentato gli incontri fra le minori ed il padre ed ha ammesso le prove testimoniali nei limiti di cui all'ordinanza medesime, delegando il giudice onorario per la relativa assunzione e disponendo l'ascolto delle minori.
Sentite le minori all'udienza del 26/09/2024, espletate le prove ammesse, le parti ed i loro difensori hanno manifestato la volontà di addivenire ad un accordo, sottoscritto ed allegato in atti, sicché la causa è stata rimessa in decisione dal Giudice delegato all'esito del deposito di note scritte, disposto,
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025, sulle conclusioni ivi congiuntamente precisate in conformità all'accordo raggiunto, senza assegnazione di termini per scritti conclusivi, stante l'espressa rinuncia.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ciò posto, i coniugi hanno, dunque, chiesto volersi pronunciare la loro separazione personale sulla base delle condizioni concordemente stabilite in seno all'accordo sottoscritto da loro e dai rispettivi procuratori e allegato in atti.
In base a tale accordo, le parti hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“In merito alla responsabilità genitoriale:
3 Le parti concordano sull'affidamento condiviso delle figlie e con Persona_1 Per_2
collocamento preferenziale presso la madre nell'abitazione coniugale e con diritto di visita del
padre tutti i fine settimana, dalle 16 del sabato alle 20 della domenica, oltre al mercoledì
pomeriggio, per 15 giorni durante il periodo estivo, tre giorni nel periodo natalizio, alternando di
anno in anno, il giorno di Natale con quello di Capodanno e tre giorni durante il periodo pasquale,
alternando, di anno in anno, la festa di Pasqua con quella del Lunedì dell'Angelo. Il giorno del
compleanno trascorrere il pranzo con l'uno e la cena con l'altro (ad anni alterni). Il tutto secondo
rispettivi accordi tra le parti dati i rispettivi impegni familiari.
In merito all'aspetto economico:
Le parti concordano l'obbligo per il di versare alla moglie un assegno mensile pari ad €. Pt_1
400,00 (euro quattrocento/00) per il mantenimento delle figlie, oltre al 60% delle spese
straordinarie e di €. 100,00 (cento/00) per il mantenimento della SI.ra _1
. Le spese condominiali sono a carico della SI.ra .
[...] _1
Il provvederà a pagare le rate mensili di mutuo gravanti sulla casa in comproprietà dei Pt_1
SIg.ri e sita in Mascalucia (CT) alla via Quattro Altarelli n. 20 adibita ad CP_1 Pt_1
abitazione coniugale dagli stessi ed assegnata alla che vi abiterà con le figlie. CP_1
Le parti, in ultimo, in merito al libretto di risparmio cointestato al quale sono collegate due carte
n. 85614909 con scadenza 10/24 e n. 84484000 con scadenza 07/24 la ripartizione dell'importo
residuo insistente da intestare alle due figlie in parti uguali;
Le parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra specificato di confermarlo e di
sottoscriverlo.”.
Va precisato che le condizioni aventi ad oggetto l'affidamento, il collocamento e la regolamentazione degli incontri con il padre non si estendono alla figlia Persona_1
(nata il [...]), essendo quest'ultima, nelle more, divenuta maggiorenne.
Tanto chiarito, l'accordo può dunque essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed essendo idoneo a garantire
4 alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le pattuizioni d'ordine economico, da ritenersi idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, ad assicurare ad entrambe le figlie adeguate condizioni di vita, fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi, teso a regolare i loro reciproci rapporti, rimane sottratto al vaglio del Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13784/2023 R.G.:
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], che hanno contratto _1
matrimonio a Catania il 03/06/2005, alle condizioni di cui in motivazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di Matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Catania n. 170, parte 2, serie A, anno 2005);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio del giorno 16.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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