Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2625/2024 R.G. promossa da
), nato a [...] il [...], difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Giovanna Loiacono;
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso di avere presentato istanza, ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti quanto richiesto in via amministrativa, ha dedotto che il relativo procedimento si è concluso con la relazione del
CTU medico-legale che la riconosceva soggetto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave 100%” senza necessità di assistenza continua;
tanto premesso, ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
1
E' anzitutto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall per CP_1 mancanza della dichiarazione di dissenso.
L'opposizione è infatti tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., atteso che la dichiarazione di dissenso è intervenuta nel termine di trenta giorni assegnato dal giudice ed il successivo ricorso giudiziale è stato depositato nei successivi trenta giorni.
Nel merito, l'assunto attoreo è infondato.
Parte ricorrente deduce che l'ausiliario avrebbe sottovalutato l'incidenza delle patologie da cui è affetta sul compimento degli atti quotidiani della vita e sulla capacità di deambulare autonomamente.
Sennonché, tali censure non ostano alla valutazione, corretta per come subito si vedrà, eseguita dal consulente tecnico di ufficio il quale ha ritenuto insussistenti le condizioni di legge per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
Il consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, dott.ssa Per_1
ha ritenuto il paziente, sulla base della visita medica eseguita e della
[...] documentazione clinica agli atti, affetto da: “Diabete mellito tipo 2. Ipertensione arteriosa.
Glaucoma bilaterale. Reflusso gastroesofageo. Policitemia vera in trattamento con oncocarbide. Ipoacusia bilaterale”.
In particolare, con riferimento alla certificazione rilasciata dalla S.O.C. di Geriatria dell'AO
Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in data 30.04.2024, che dà anche conto dei risultati dei tests somministrati al ricorrente, l'ausiliario ha precisato che la suddetta certificazione geriatrica attesta che la condizione in cui egli versa determina una difficoltà nello svolgimento delle attività basilari della vita quotidiana, senza tuttavia palesare difficoltà deambulatorie e di cambi posturali (né disturbi di incontinenza per feci e/o urine). In particolare, il CTU ha illustrato i motivi per cui il risultato totale di performance non è coerente con l'assenza di difficoltà deambulatorie e con l'entità del disturbo cognitivo del paziente, concludendo che il disturbo cognitivo rilevato è da ritenersi non grave e ad esordio iniziale su base vascolare cronica con segni di atrofia, come refertato nella TC di novembre 2023, alla quale non ha però fatto seguito una valutazione neurologica, geriatrica o presso il Centro dei Disturbi
Cognitivi e delle Demenze, né viene segnalato in anamnesi da parte degli internisti che
2 l'hanno in cura da anni e che, invece, riportano pedissequamente le altre patologie di cui è affetto. Ha concluso che la patologia in questione ha determinato un deficit cognitivo moderato la cui entità non è allo stato attuale meritevole di assistenza continua.
L'ausiliario ha dunque ritenuto che le risultanze dei tests somministrati all'interessato non siano congrue rispetto alla gravità delle affezioni certificate e riscontrate a seguito dell'esame obiettivo del medesimo e che, comunque, non rivelino nel loro complesso una situazione di tale gravità da comportare la necessità di assistenza continua, dal momento che non è emersa una impossibilità di deambulazione autonoma e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (vestizione, svestizione, alimentazione, cura dell'igiene personale etc.):
condizioni, queste, che il CTU ha escluso nella fattispecie in esame.
Pertanto, rispetto ai puntuali apprezzamenti riportati in perizia, le affermazioni di parte ricorrente (secondo cui l'ausiliario non aveva tenuto conto dei tests eseguiti presso la S.O.C.
di geriatria AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro, attestanti un grave declino cognitivo che incideva sulla sua autonomia di deambulazione) non dimostrano la propria incapacità ad attendere alle esigenze di vita quotidiana senza una continua assistenza;
come tali, si palesano quali mere deduzioni di parte che, se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, tuttavia non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Occorre, dunque, concludere che le risultanze dell'accertamento censurato vanno confermate, senza bisogno di rinnovare la consulenza medico legale espletata e che, conseguentemente, va rigettata la richiesta attorea di accedere alla provvidenza economica oggetto di causa.
Le spese di lite vanno compensate, mentre quelle della consulenza tecnica espletata nella fase di A.T.P. vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
3 - compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese della C.T.U. espletata nel procedimento CP_1 per A.T.P..
Catanzaro, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
4