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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3765 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato MOSCATO Parte_1 C.F._1
FULVIO
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CP C.F._2
FRANZONI MONICA LUISA
CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte depositate il 28/02/2025 dall'attore e il
27/02/2025 dalla convenuta.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. è deceduto a Modena il 26/11/2022 lasciando un testamento olografo, poi Persona_1
regolarmente pubblicato, del seguente testuale tenore: “Oggi 02.09.2017 in Sassuolo, io sottoscritto
nato a [...] il [...], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, concedo Persona_1
Pers alla mia convivente e amata compagna IG.ra a al mio cane l'uso abitativo della CP
1 mia abitazione in V.le della Pace N. 142/144 Sassuolo a tempo indeterminato. Quanto sopra al fine di consentire a entrambe il ritrovamento di una soluzione abitativa consona alle loro esigenze.
L'unico mio erede universale, mio figlio è stato informato di questa mia volontà Parte_1
condividendo e accettando questa doverosa soluzione. Sassuolo 02.09.2017. PS Tutte Persona_1 le spese di gestione e mantenimento dell'immobile riguardante il solo periodo di permanenza saranno
a carico della sigra . CP Persona_1
2. Il presente giudizio, preceduto da mediazione, è stato radicato da figlio del de cuius, Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che il legato istituito con il testamento olografo di , pubblicato Persona_1
ai rogiti del Notaio - rep. n. 60376 racc. n. 9548 - in data 26/01/2023, in favore di Persona_3
è inefficace, ovvero ha perso efficacia, stante il venir meno della condizione implicita, CP
ovvero dell'avveramento della condizione risolutiva e/o dello spirare del termine, a questo legato apposti dal de cuius;
- condannare la sig.ra alla restituzione in favore del sig. odierno attore, CP Parte_1
di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte dell'asse ereditario di nato a [...]_1
(MO) il 09/04/1940 e deceduto in Modena il 26/11/2022”, con ordine di cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione sugli immobili in questione in favore di e contro CP
. Persona_1
Nello specifico, l'attore ha fondato tali domande sul fatto che:
- la relazione che legava il padre alla convenuta si era bruscamente interrotta ben prima della morte del primo, lasciando, tra l'altro, il de cuius nello sconforto, il che, avendo egli fatto riferimento nel testamento alla “convivente e amata compagna” determinerebbe la perdita di efficacia del legato di cui trattasi per venir meno della sua chiara condizione implicita, vale a dire l'esistenza della relazione;
- il lascito avrebbe, inoltre, termine finale di durata (o condizione risolutiva) nel reperimento, da parte della di altra soluzione abitativa, e detto termine sarebbe spirato (o la condizione avveratasi) CP
con quanto da ciò consegue, per essere la convenuta andata a vivere altrove, oltre tutto quando ancora il de cuius era in vita, salvo poi reintrodursi, a quel punto però illegittimamente, nell'abitazione dopo il decesso del testatore, nonostante, tra l'altro, la disponga di altri immobili ove potrebbe CP
recarsi;
- la disposizione testamentaria riportata non configuri comunque diritto reale, ma di natura obbligatoria, e dunque non trascrivibile, come invece avvenuto;
- la in ogni caso, non avrebbe alcun titolo per godere dell'autorimessa, dell'autovettura del CP de cuius e dei beni mobili facenti parte dell'asse ereditario, dei quali non vi è menzione di sorta nel testamento.
2 3. La controversia, di natura documentale, nel cui ambito si è ritualmente costituita CP
chiedendo respingersi le pretese avversarie, ritenute infondate, non è stata ulteriormente istruita, poiché di natura documentale.
La convenuta ha, peraltro, subito dato atto di non avere nulla in contrario a riconsegnare all'attore l'autovettura del padre, come poi avvenuto in corso di causa, con cessazione, in parte qua, della materia del contendere.
4. Ciò premesso, si rileva come il testamento di – della cui validità, per inciso, nessuno Persona_1
dubita – contenga un legato con cui il de cuius ha costituito, in modo inequivocabile – facendo riferimento a “uso abitativo della mia abitazione … al fine di consentire a entrambe il ritrovamento di una soluzione abitativa consona alle loro esigenze” – un diritto reale di abitazione (art. 1022 c.c.)
a favore di sull'appartamento di Sassuolo, viale della Pace n. 142/144. CP
Trattasi di diritto fisiologicamente sorto al momento del decesso del testatore – potendo, come noto, solo da allora il testamento iniziare a dispiegare i propri effetti – e “a tempo indeterminato”, il che rende viepiù irrilevanti eventuali fuoriuscite della convenuta dall'abitazione, da essa peraltro contestate, a maggior ragione se precedenti la morte del disponente.
Del pari irrilevante l'eventuale fine della relazione affettiva tra il de cuius e la convenuta, definita nel testamento “convivente e amata compagna” non certo per configurare una – prima facie inverosimile
– condizione implicita, quanto piuttosto perché, più semplicemente, tale era per certo in quel momento (02/09/2017) la CP
L'inesistenza della condizione implicita riferita dall'attore, del resto, risulta ulteriormente acclarata dalla condotta del de cuius, che avrebbe potuto agevolmente (in primis con altro testamento olografo di contenuto opposto) privare in qualunque momento la convenuta del lascito durante i diversi mesi intercorsi tra la data in cui l'attore colloca la fine della relazione tra i due (maggio 2022) e quella del decesso di (novembre dello stesso anno), come tuttavia egli non ha fatto. Persona_1
Quanto all'autorimessa, poi, trova applicazione il principio codificato all'art. 818, primo comma,
c.p.c. per cui tale pertinenza, non oggetto di esplicita differente disposizione testamentaria, deve ritenersi ricompresa nel legato avente a oggetto l'appartamento di cui è a servizio.
Relativamente, infine, a “tutti gli altri beni mobili facenti parte dell'asse ereditario” di cui si legge a pagina 3 dell'atto di citazione, trattasi di domanda inammissibile per la sua assoluta genericità.
5. Al rigetto delle domande dell'attore segue la sua condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite (art. 91, primo comma, c.p.c.).
Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 5.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da
3 euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori medi per quelle di studio e introduttiva e minimi per quelle di trattazione e decisionale, svoltesi in forma ridotta
(solo deposito delle memorie istruttorie la prima e discussione orale la seconda).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge le domande dell'attore;
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 5.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA.
Modena, 24/03/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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