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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9165 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 54635/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. COMMONE CRISTINA, Parte_1
ricorrente
contro
, Controparte_1 rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti del giudizio e viste le note depositate in sostituzione dell'udienza;
premesso che , cittadino pakistano regolarmente soggiornante, avendo ottenuto dal Parte_1
S.U.I. di Napoli, in data 30/08/2024, il nulla osta al ricongiungimento con la moglie, lamentando la difficoltà di prenotare un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto attraverso il canale BLS e l'inerzia degli uffici diplomatico-consolari italiani ad Islamabad, che non hanno dato risposta alla diffida del 18/10/2024, chiede, previo accertamento del silenzio dell'Ambasciata, ordinarsi al resistente MINISTERO, in via principale, «di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, e dunque di provvedere al rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della sig.ra nel minor tempo possibile Parte_2
fissando il relativo termine entro il quale adempiere» e, in subordine, «di compiere qualsivoglia attività per consentire alle parti di formalizzare la richiesta di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare e il ritiro dello stesso nel minor tempo possibile»; Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
- che l'amministrazione si è costituita chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione di spese, in quanto nel frattempo il aveva fissato Parte_3
l'appuntamento per il 19/06/2025;
rilevato che il ricorrente, con le note sostitutive dell'udienza, ha contestato la richiesta avversaria, sottolineando che il petitum principale è la celere conclusione della procedura, entro un termine fissato dal Tribunale, con il rilascio del visto o comunque con un provvedimento espresso, di talché la mera fissazione dell'appuntamento non fa venir meno l'intera materia del contendere;
ritenuto che gli uffici consolari, davanti a cui si svolge la seconda parte della procedura bifasica del ricongiungimento familiare, sono investiti della responsabilità di condurre gli accertamenti necessari ed opportuni al fine di verificare i requisiti soggettivi per il rilascio del visto;
- che tali accertamenti sono finalizzati, in particolare, a confermare, al di là delle mere risultanze documentali, l'autenticità dei vincoli che da tali documenti risultano formalmente certificati, in particolare allo scopo di impedire che il ricongiungimento familiare venga adoperato come strumento per aggirare la normativa sull'immigrazione e consentire l'ingresso in Italia di soggetti che non vi avrebbero titolo e che non realmente e concretamente legati all'invitante dai rapporti formalmente documentati;
- che essi sono, o possono essere, quindi, di maggiore o minore complessità e richiedere più
o meno tempo, anche tenendo conto che le domande vanno trattate secondo un ordine oggettivo e prestabilito, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento;
- che, peraltro, al giudice civile, se è consentito ordinare un facere specifico alla pubblica amministrazione, è però inibito ingerirsi nei poteri di auto organizzazione di questa, dettando le modalità e i tempi del suo operato;
- che, pertanto, la domanda principale non può trovare accoglimento;
rilevato che, nel caso di specie, l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la sua comunicazione all'interessato è documentalmente provata dalla ricevuta di avvenuta consegna della P.E.C. inviata, in data 08/04/2025, dall'Ambasciata all'avv. Commone, all'indirizzo sicché non risponde a verità l'affermazione di Email_1 quest'ultima che, nelle note di udienza, nega di averla ricevuta;
ritenuto che ciò fa venir meno la materia del contendere sulla domanda subordinata, poiché
l'«attività [che l' poteva e doveva compiere] per consentire alle parti di formalizzare la CP_2
Ordinanza n° 54635/2024 r.g. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
richiesta di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare e il ritiro dello stesso» consisteva, appunto, nella fissazione dell'appuntamento ed è stata compiuta;
ritenuto che l'esito del ricorso, parzialmente negativo, giustifica la compensazione delle spese, anche in considerazione del fatto che la parte ricorrente ha formulato la diffida dopo solo due mesi circa dall'ottenimento del nulla osta ed ha agito in giudizio due mesi dopo;
P.Q.M.
il Tribunale
- rigetta la domanda principale;
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda subordinata;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, addì 10/05/2025.
Il giudice
CE LL
Ordinanza n° 54635/2024 r.g. p. 3 di 3
N° 54635/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da
, rapp. e dif. dall'avv. COMMONE CRISTINA, Parte_1
ricorrente
contro
, Controparte_1 rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti del giudizio e viste le note depositate in sostituzione dell'udienza;
premesso che , cittadino pakistano regolarmente soggiornante, avendo ottenuto dal Parte_1
S.U.I. di Napoli, in data 30/08/2024, il nulla osta al ricongiungimento con la moglie, lamentando la difficoltà di prenotare un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto attraverso il canale BLS e l'inerzia degli uffici diplomatico-consolari italiani ad Islamabad, che non hanno dato risposta alla diffida del 18/10/2024, chiede, previo accertamento del silenzio dell'Ambasciata, ordinarsi al resistente MINISTERO, in via principale, «di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, e dunque di provvedere al rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della sig.ra nel minor tempo possibile Parte_2
fissando il relativo termine entro il quale adempiere» e, in subordine, «di compiere qualsivoglia attività per consentire alle parti di formalizzare la richiesta di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare e il ritiro dello stesso nel minor tempo possibile»; Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
- che l'amministrazione si è costituita chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione di spese, in quanto nel frattempo il aveva fissato Parte_3
l'appuntamento per il 19/06/2025;
rilevato che il ricorrente, con le note sostitutive dell'udienza, ha contestato la richiesta avversaria, sottolineando che il petitum principale è la celere conclusione della procedura, entro un termine fissato dal Tribunale, con il rilascio del visto o comunque con un provvedimento espresso, di talché la mera fissazione dell'appuntamento non fa venir meno l'intera materia del contendere;
ritenuto che gli uffici consolari, davanti a cui si svolge la seconda parte della procedura bifasica del ricongiungimento familiare, sono investiti della responsabilità di condurre gli accertamenti necessari ed opportuni al fine di verificare i requisiti soggettivi per il rilascio del visto;
- che tali accertamenti sono finalizzati, in particolare, a confermare, al di là delle mere risultanze documentali, l'autenticità dei vincoli che da tali documenti risultano formalmente certificati, in particolare allo scopo di impedire che il ricongiungimento familiare venga adoperato come strumento per aggirare la normativa sull'immigrazione e consentire l'ingresso in Italia di soggetti che non vi avrebbero titolo e che non realmente e concretamente legati all'invitante dai rapporti formalmente documentati;
- che essi sono, o possono essere, quindi, di maggiore o minore complessità e richiedere più
o meno tempo, anche tenendo conto che le domande vanno trattate secondo un ordine oggettivo e prestabilito, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento;
- che, peraltro, al giudice civile, se è consentito ordinare un facere specifico alla pubblica amministrazione, è però inibito ingerirsi nei poteri di auto organizzazione di questa, dettando le modalità e i tempi del suo operato;
- che, pertanto, la domanda principale non può trovare accoglimento;
rilevato che, nel caso di specie, l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la sua comunicazione all'interessato è documentalmente provata dalla ricevuta di avvenuta consegna della P.E.C. inviata, in data 08/04/2025, dall'Ambasciata all'avv. Commone, all'indirizzo sicché non risponde a verità l'affermazione di Email_1 quest'ultima che, nelle note di udienza, nega di averla ricevuta;
ritenuto che ciò fa venir meno la materia del contendere sulla domanda subordinata, poiché
l'«attività [che l' poteva e doveva compiere] per consentire alle parti di formalizzare la CP_2
Ordinanza n° 54635/2024 r.g. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
richiesta di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare e il ritiro dello stesso» consisteva, appunto, nella fissazione dell'appuntamento ed è stata compiuta;
ritenuto che l'esito del ricorso, parzialmente negativo, giustifica la compensazione delle spese, anche in considerazione del fatto che la parte ricorrente ha formulato la diffida dopo solo due mesi circa dall'ottenimento del nulla osta ed ha agito in giudizio due mesi dopo;
P.Q.M.
il Tribunale
- rigetta la domanda principale;
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda subordinata;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma, addì 10/05/2025.
Il giudice
CE LL
Ordinanza n° 54635/2024 r.g. p. 3 di 3