Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5677/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 5677 dell'anno
2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Anna Califano, C.F. e dall'avv. Carlo Russo, C.F._2
C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera C.F._3
Inferiore (Sa) alla via Publio Sizio n. 8;
- ATTRICE
e
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Patrizio Russo, C.F. , e dall'Avv. Alessandra C.F._4
Iacono, C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
San Leucio (Ce) alla Via Mengs n. 19-20;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
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A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la esponendo che, in data 7.7.2021 stipulava con Controparte_1
la una polizza assicurativa n. 1/64898/30/182152781 in Controparte_2
sostituzione della polizza n. 1/64898/30/177962920 denominata a CP_3
copertura del furto dell'autovettura Fiat Panda con targa FP734 VV;
deduceva ancora che in data 20.10.2021, l'autovettura Fiat Panda diveniva oggetto di furto in
Pomigliano, lo stesso prontamente denunciato alla Legione Carabinieri di Casoria e alla Compagnia assicuratrice e che nell'immediatezza dei fatti provvedeva a recarsi presso l'Agenzia locale al fine di informare la Compagnia dell'evento e richiedere la liquidazione del premio. Deduceva infine che, in data 18.1.2022, essendo risultata vana la richiesta effettuata preso l'Agenzia, l'istante provvedeva a richiedere il pagamento dell'indennizzo dovuto in virtù della sopraindicata polizza alla Compagnia a mezzo pec, rimasta priva di riscontro per cui provvedeva ad avviare la procedura di mediazione nei confronti della Controparte_2
presso l'Organismo di Conciliazione Inmedialex territorialmente competente, ma che fissato in data 17.3.2022 il primo incontro, a causa della mancata adesione
Pag. 2 a 8 della Compagnia Unipol Ass.ni, seppur regolarmente invitata, si concludeva col verbale negativo.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la liquidazione della prestazione prevista dalla Polizza n1/64898/30/182152781, in sostituzione della polizza n. 1/64898/30/177962920 denominata di conseguenza, CP_3
sentire condannare la al pagamento di quanto CP_4 Controparte_5
dovuto in adempimento della Polizza n. n1/64898/30/182152781 in sostituzione della polizza n. 1/64898/30/177962920 denominata a copertura del CP_3
furto avvenuto in data 20.10.2021 alla Fiat Panda tg FP734 VV pari all'indennizzo da furto ammontante al momento del sinistro alla somma di euro 6.600,00 (pari alla somma di euro 7.000,00, indennizzabile in caso di furto al netto della soma di euro 400,00 prevista a titolo di franchigia/minimo non indennizzabile), oltre interessi ex art. 1284, c.c., dalla costituzione in mora o in subordine dalla domanda, rivalutazione e spese;
il tutto con vittoria di spese e competenze, da attribuirsi in favore degli avvocati antistatari.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
la nullità dell'atto di citazione, per la totale mancanza dei requisiti essenziali dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163 c.p.c.; ancora, eccepiva l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda.
Segnatamente, deduceva la mancata prova, da parte dell'attore, circa la cd.
“preesistenza” del veicolo come funzionante ed economicamente valido, oltre che la mancata prova della tempestiva denuncia di sinistro alla spa e Controparte_1
che la denuncia di furto veniva presentata solo il giorno successivo al presunto evento presso la Stazione dei Carabinieri di Casoria da un soggetto diverso dalla contraente.
Depositate le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., non ammessa la prova testimoniale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 15.2.2025, resa ai sensi dell'art.
Pag. 3 a 8 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal convenuto, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il
“petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Pag. 4 a 8 Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n.
4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Sempre in via preliminare, circa l'omessa e/o tempestiva denuncia di sinistro effettuata presso l'Agenzia locale della si osserva quanto segue. CP_1
La S.C. ormai pacificamente sostiene che “…affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (cfr. Cass. 24210/2019).
Nella fattispecie in esame, la convenuta non ha fornito la suddetta prova.
Ciò posto, va ulteriormente premesso che in tema di assicurazione contro il furto, l'assicurato che intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall'art. 2697 c.c. dimostrare di essere proprietario del bene, provare il valore della res al momento dell'illecita sottrazione e che il bene sia stato effettivamente sottratto.
Ancora, “In tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo
Pag. 5 a 8 opposto dalla compagnia assicurativa” (cfr. Tribunale Roma, 07/12/2016, n.
22823; Tribunale Biella, 04/12/2020, n. 224).
In relazione agli elementi probatori offerti a sostegno della domanda, la
Suprema Corte ha più volte chiarito che la denuncia di furto presentata presso le competenti autorità, quale atto di parte, è inidonea, di per sé, ad attribuire una presunzione di veridicità a fatti ivi dichiarati ma che non siano stati mai accertati
(cfr. Cass. n. 11012/2013; n. 1935/2003; n. 10262/1992).
La sola produzione della denuncia di furto, non suffragata da altri elementi probatori idonei, è a tal fine insufficiente (cfr. Trib. Napoli del 3.7.2007; Trib.
Modena del 7.9.2008).
In altri termini, grava sull'assicurato che intenda ottenere il pagamento dell'indennizzo l'onere di provare il verificarsi dell'evento di rischio dedotto in contratto e, dunque, per il caso di furto che l'autovettura esisteva effettivamente, che era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di trasporto, che fosse dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione e, anche in base a elementi presuntivi, che sia stata sottratta;
ove non venga data dimostrazione della sussistenza di tali condizioni la stessa prova del furto perde di credibilità, non essendo sufficiente a tal fine la mera presentazione di una denuncia alle competenti autorità, trattandosi di una dichiarazione unilaterale proveniente dalla stessa parte che ha interesse a riscuotere l'indennizzo.
In applicazione del principio indennitario che regola la materia assicurativa, assorbente è l'argomento che dev'essere dall'assicurato fornita la prova dell'oggettivo valore del bene assicurato, nella fattispecie di un'autovettura, prima del furto.
È da escludere che detto valore dovrebbe ritenersi comprovato sulla base delle corrispondenti indicazioni di polizza alla stregua del disposto dell'art. 1908 c.c. che a quelle indicazioni attribuisce rilevanza nel solo caso di assicurazione “a valore stimato”, non ricorrente se è vero che, come precisa il terzo comma non
Pag. 6 a 8 equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Quando poi non sia stata fornita dall'assicurato convincente prova del ricondizionamento dell'autoveicolo dopo che esso è risultato gravemente danneggiato da un sinistro avvenuto prima del denunciato furto, la circostanza è sufficiente per rifiutare l'indennizzo.
Ciò premesso, la domanda attorea è risultata infondata e va rigettata.
Invero, nel caso di specie, l'attrice, oltre a non aver fornito la prova piena e certa dell'evento furto (ha depositato soltanto la denuncia di furto), non ha dimostrato il valore oggettivo del veicolo Fiat Panda con targa FP734VV prima del furto e non ha provato la circostanza che lo stesso fosse stato effettivamente riparato dopo il sinistro.
In presenza di una specifica contestazione sollevata dalla compagnia, spettava all'attrice fornire la prova delle reali condizioni dell'autovettura ossia se essa era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di trasporto e se fosse dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione. Ma detta prova non è stata fornita, pertanto, tutte le domande formulate dall'attrice vanno rigettate.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n.
55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), tenuto conto del valore dichiarato della causa (euro 6.600,00 rientrante nella scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), e dell'attività concretamente esercitata dal difensore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
1) Rigetta tutte le domande formulate dall'attrice;
Pag. 7 a 8 2) condanna parte attrice al pagamento in favore della Controparte_1
delle spese del presente procedimento che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, 5.6.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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