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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 868/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 03/06/2025
È presente per l'attore e per delega dell'avvocato Andrea Mario Aprea, ll'avvocato Pietro Di Lorenzo, il quale si riporta alle difese di parte, impugna e contesta ogni avverso dedotto ed eccepito, e chiede che la causa sia introitata a sentenza con l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
È altresì presente, per la e per delega dell'avv. Gianmarino Controparte_1
Chiappa, l'avv. Giancarlo riporta alle proprie difese ed alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, di cui chiede l'accoglimento. Fa istanza, quindi, a che la causa sia decisa.
Il giudice alle ore 13,15, dato atto che nessuno è presente in aula dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura in pubblica udienza del 3/6/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Mario Aprea ed elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c.
Email_1
ATTORE
1 E
( ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianmarino Chiappa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli, alla via Gen. F. Gonzaga n. 113;
CONVENUTA
NONCHÈ
; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3/6/2025, da intendersi qui integralmente trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
nonché per sentirli condannare, previo accertamento Controparte_2 Controparte_3 della loro responsabilità, al risarcimento e/o indennizzo per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6/2/2020, alle ore 17:10 circa, in Castellabate (SA), alla strada statale 267, direzione Agropoli-Santa Maria di Castellabate, in prossimità del km 14.8, e quantificati in €
592,33 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, € 49.409,00 a titolo di danno biologico permanente nella misura del 15%, € 16.595,00 quale percentuale di personalizzazione del predetto danno nella misura del 30%, nonché € 7.920,00 a titolo di danno biologico temporaneo, pari a 40 gg. al 100%, 55 gg. al 50% e 50 gg. al 25%, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Esponeva, in particolare, l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre percorreva il suddetto tratto di strada a bordo del ciclomotore Piaggio Free, targato X89B38, di proprietà del Sig. , aveva urtato contro l'autovettura Fiat Panda tg. AT485AF Persona_1 di proprietà del sig. condotta nell'occasione dalla sig.ra Controparte_3 Parte_2
e garantita per la r.c.a. dalla con polizza n. 15401300000072849, la
[...] Controparte_1 quale, nell'uscire da un'area privata e sterzando, in curva, verso sinistra per immettersi sulla SS
267, aveva invaso l'opposta corsia di marcia, cagionando la caduta del ciclomotore da lui condotto, che, verificatosi il sinistro, era stato prontamente soccorso e trasportato presso il nosocomio di Vallo della Lucania, ove gli era stato diagnosticato “un Politrauma, con trauma toracico, trauma dell'arto inferiore sinistro con frattura pluriframmentaria scomposta del femore al III medio diafisario e
2 del perone al III diafisario sistale, ferite, lacere ed escoriate multiple agli arti inferiori e contusioni multiple per il corpo, con prognosi riservata come da referto del predetto P.O” e di essersi dovuto sottoporre ad ulteriori controlli clinici e medici nonché a diverse sedute di fisioterapia, con conseguente rinuncia alle sue abituali attività, fino alla guarigione, dichiarata in data 9/7/2020. Precisava, infine, che né la messa in mora, né l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita aveva sortito alcun effetto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che Controparte_2 concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. In particolare la convenuta contestava la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore, affermando che l'autovettura Fiat Panda, in data 6/2/2020, alle ore 17:00 circa, mentre procedeva lungo la S.S. 267, con direzione Santa Maria di Castellabate-Agropoli, era stata urtata dal ciclomotore condotto dall'attore, peraltro privo di patente di guida, che nell'effettuare un sorpasso in prossimità di una curva, aveva perso il controllo del mezzo e invaso l'opposta corsia di marcia, e che il conducente dell'autovettura nel tentativo di evitare l'impatto, aveva occupato la locale piazzola di sosta al margine della carreggiata. Contestava, in ogni caso, il quantum del risarcimento richiesto.
Il sig. benchè regolarmente citato, non si costituiva e ne veniva dichiarata Controparte_3 la contumacia;
all'esito della concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., il
Tribunale fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda non merita accoglimento.
I Carabinieri di Santa Maria di Castellabate, giunti sul luogo teatro del sinistro dopo circa dieci minuti dal fatto, dopo aver rappresentato che al momento del loro arrivo l'autovettura condotta dalla sig.ra era “ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale Parte_2 dell'evento”, rilevavano che “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti” ed erano visibili tracce di scarrocciamento lasciate dai pneumatici del veicolo B – ossia dal motociclo condotto dal sig. – per una lunghezza di m. 6,40”. Pt_1
Se l'autovettura, come sostenuto da parte attrice, avesse invaso l'opposta corsia di marcia, uscendo da una strada privata – peraltro non menzionata nel richiamato verbale – con ogni probabilità
l'impatto sarebbe avvenuto in un punto diverso da quello in cui era rinvenuta l'autovettura e sull'asfalto sarebbero state rinvenute tracce di frenata del motociclo. I segni di scarrocciamento lasciati dal motociclo evocano una perdita di controllo del veicolo, probabilmente determinata dalla velocità sostenuta dello stesso, da un sorpasso azzardato o, comunque, da cause indipendenti
3 dalla collisione poi in seguito verificatasi. Ebbene, tali elementi, oggettivamente accertati dai verbalizzanti, fanno propendere per una ricostruzione del sinistro maggiormente corrispondente a quella fornita dall'impresa assicuratrice e coincidente anche con le dichiarazioni spontaneamente rese all'agente di P.G., in data 28/2/2020, dalla stessa sig.ra , Parte_2 conducente del veicolo.
Parte attrice, peraltro, non articolava richieste istruttorie aventi ad oggetto la dinamica del sinistro e alla luce degli elementi raccolti non appare applicabile la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Giova, altresì, ricordare che “il giudice può rilevare d'ufficio la responsabilità di cui all'articolo 2054, comma 2, Codice civile, ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda” (Cass. n.
28662/2022).
Quanto alle spese di lite, il rigetto della domanda impone la condanna dell'attore alla rifusione delle stesse in favore della parte convenuta costituita e non anche in favore della parte rimasta contumace per non avere questa sopportato alcun costo (cfr. Cass. n. 20869/2017).
Le spese verranno liquidate in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente integrati e modificati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento, ridotti della metà in considerazione della natura e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di in persona del legale rappresentante p.t, e Controparte_2 Controparte_3 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
1) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in € 1.904,50 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/6/2025.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
4
Verbale udienza del 03/06/2025
È presente per l'attore e per delega dell'avvocato Andrea Mario Aprea, ll'avvocato Pietro Di Lorenzo, il quale si riporta alle difese di parte, impugna e contesta ogni avverso dedotto ed eccepito, e chiede che la causa sia introitata a sentenza con l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
È altresì presente, per la e per delega dell'avv. Gianmarino Controparte_1
Chiappa, l'avv. Giancarlo riporta alle proprie difese ed alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, di cui chiede l'accoglimento. Fa istanza, quindi, a che la causa sia decisa.
Il giudice alle ore 13,15, dato atto che nessuno è presente in aula dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura in pubblica udienza del 3/6/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Mario Aprea ed elettivamente domiciliato all'indirizzo p.e.c.
Email_1
ATTORE
1 E
( ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianmarino Chiappa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Eboli, alla via Gen. F. Gonzaga n. 113;
CONVENUTA
NONCHÈ
; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3/6/2025, da intendersi qui integralmente trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
nonché per sentirli condannare, previo accertamento Controparte_2 Controparte_3 della loro responsabilità, al risarcimento e/o indennizzo per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6/2/2020, alle ore 17:10 circa, in Castellabate (SA), alla strada statale 267, direzione Agropoli-Santa Maria di Castellabate, in prossimità del km 14.8, e quantificati in €
592,33 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, € 49.409,00 a titolo di danno biologico permanente nella misura del 15%, € 16.595,00 quale percentuale di personalizzazione del predetto danno nella misura del 30%, nonché € 7.920,00 a titolo di danno biologico temporaneo, pari a 40 gg. al 100%, 55 gg. al 50% e 50 gg. al 25%, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Esponeva, in particolare, l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre percorreva il suddetto tratto di strada a bordo del ciclomotore Piaggio Free, targato X89B38, di proprietà del Sig. , aveva urtato contro l'autovettura Fiat Panda tg. AT485AF Persona_1 di proprietà del sig. condotta nell'occasione dalla sig.ra Controparte_3 Parte_2
e garantita per la r.c.a. dalla con polizza n. 15401300000072849, la
[...] Controparte_1 quale, nell'uscire da un'area privata e sterzando, in curva, verso sinistra per immettersi sulla SS
267, aveva invaso l'opposta corsia di marcia, cagionando la caduta del ciclomotore da lui condotto, che, verificatosi il sinistro, era stato prontamente soccorso e trasportato presso il nosocomio di Vallo della Lucania, ove gli era stato diagnosticato “un Politrauma, con trauma toracico, trauma dell'arto inferiore sinistro con frattura pluriframmentaria scomposta del femore al III medio diafisario e
2 del perone al III diafisario sistale, ferite, lacere ed escoriate multiple agli arti inferiori e contusioni multiple per il corpo, con prognosi riservata come da referto del predetto P.O” e di essersi dovuto sottoporre ad ulteriori controlli clinici e medici nonché a diverse sedute di fisioterapia, con conseguente rinuncia alle sue abituali attività, fino alla guarigione, dichiarata in data 9/7/2020. Precisava, infine, che né la messa in mora, né l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita aveva sortito alcun effetto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che Controparte_2 concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. In particolare la convenuta contestava la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore, affermando che l'autovettura Fiat Panda, in data 6/2/2020, alle ore 17:00 circa, mentre procedeva lungo la S.S. 267, con direzione Santa Maria di Castellabate-Agropoli, era stata urtata dal ciclomotore condotto dall'attore, peraltro privo di patente di guida, che nell'effettuare un sorpasso in prossimità di una curva, aveva perso il controllo del mezzo e invaso l'opposta corsia di marcia, e che il conducente dell'autovettura nel tentativo di evitare l'impatto, aveva occupato la locale piazzola di sosta al margine della carreggiata. Contestava, in ogni caso, il quantum del risarcimento richiesto.
Il sig. benchè regolarmente citato, non si costituiva e ne veniva dichiarata Controparte_3 la contumacia;
all'esito della concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., il
Tribunale fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda non merita accoglimento.
I Carabinieri di Santa Maria di Castellabate, giunti sul luogo teatro del sinistro dopo circa dieci minuti dal fatto, dopo aver rappresentato che al momento del loro arrivo l'autovettura condotta dalla sig.ra era “ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale Parte_2 dell'evento”, rilevavano che “al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti” ed erano visibili tracce di scarrocciamento lasciate dai pneumatici del veicolo B – ossia dal motociclo condotto dal sig. – per una lunghezza di m. 6,40”. Pt_1
Se l'autovettura, come sostenuto da parte attrice, avesse invaso l'opposta corsia di marcia, uscendo da una strada privata – peraltro non menzionata nel richiamato verbale – con ogni probabilità
l'impatto sarebbe avvenuto in un punto diverso da quello in cui era rinvenuta l'autovettura e sull'asfalto sarebbero state rinvenute tracce di frenata del motociclo. I segni di scarrocciamento lasciati dal motociclo evocano una perdita di controllo del veicolo, probabilmente determinata dalla velocità sostenuta dello stesso, da un sorpasso azzardato o, comunque, da cause indipendenti
3 dalla collisione poi in seguito verificatasi. Ebbene, tali elementi, oggettivamente accertati dai verbalizzanti, fanno propendere per una ricostruzione del sinistro maggiormente corrispondente a quella fornita dall'impresa assicuratrice e coincidente anche con le dichiarazioni spontaneamente rese all'agente di P.G., in data 28/2/2020, dalla stessa sig.ra , Parte_2 conducente del veicolo.
Parte attrice, peraltro, non articolava richieste istruttorie aventi ad oggetto la dinamica del sinistro e alla luce degli elementi raccolti non appare applicabile la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Giova, altresì, ricordare che “il giudice può rilevare d'ufficio la responsabilità di cui all'articolo 2054, comma 2, Codice civile, ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda” (Cass. n.
28662/2022).
Quanto alle spese di lite, il rigetto della domanda impone la condanna dell'attore alla rifusione delle stesse in favore della parte convenuta costituita e non anche in favore della parte rimasta contumace per non avere questa sopportato alcun costo (cfr. Cass. n. 20869/2017).
Le spese verranno liquidate in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente integrati e modificati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento, ridotti della metà in considerazione della natura e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di in persona del legale rappresentante p.t, e Controparte_2 Controparte_3 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
1) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in € 1.904,50 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/6/2025.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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