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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 27/05/2025 N. 4033/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti VRICELLA Parte_1 C.F._1
AT, EZ ON OB, GIUDICI MATTIA RICORRENTE contro
(CF – ) e (CF - con il CP_1 P.IVA_1 ONtroparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PINNA OSCAR RESISTENTI E contro (cod. fisc./ p. i.v.a. , ONtroparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. CRISTIANO DI TORO MAMMARELLA RESISTENTE E contro
(P. Iva ), con l'avv. CECILIA FRANCHIN ONtroparte_4 P.IVA_4
RESISTENTE FATTO E DIRITTO ON ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27.3.24,
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 ONtroparte_2 [...] chiedendo ONtroparte_3 ONtroparte_4
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente: a. all'inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, del CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in subordine: a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia) (in estremo subordine, per la denegata ipotesi di mancato riconoscimento del livello superiore, si invoca l'applicazione del comma 7 dell'art. 2103 c.c., accertando dunque il diritto della ricorrente al trattamento corrispondente all'attività svolta in relazione ai periodi di svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore); b. a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci;
c. a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
d. a percepire le integrazioni alle indennità di infortunio di cui all'Accordo quadro sub doC.7; e. a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19 CCNL il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità dell'Accordo quadro sub doc.7, nella parte in cui prevede l'erogazione degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate, laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
per l'effetto, condannare e al pagamento in favore della ricorrente delle seguenti ONtroparte_2 CP_1 somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo: ON
- € 7.603,31 per differenze da sottoinquadramento, di cui € 4945,14 presso e € 2658,16 presso CP_2
- € 1.680,91 a titolo di 13ma e 14ma mensilità (Urano 1039,96 €, Gea 640,96 €);
- € 184,01 a titolo di integrazione delle indennità da infortunio (tutte presso;
CP_2
- € 8.473,63 a titolo di integrazione malattia (Urano € 7.525,98, Gea € 947,65).
- il tutto oltre incidenza TFR;
ON così per complessivi € 18.613,79, di cui € 14.709,53 presso e € 3.904,26 presso o le diverse CP_2 somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare in capo a e/o ut supra, la sussistenza di responsabilità CP_3 ONtroparte_4 ON solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente nei confronti di CP_ per l'effetto, condannare e/o al pagamento, in via solidale con e CP_3 CP_4 CP_2 Pt_2
delle somme di cui alle presenti conclusioni. CP_1
ON vittoria di spese e compensi professionali. ON distrazione in favore dei difensori antistatari. Tutte le convenute si sono ritualmente costituite in giudizio ( CP_1 [...] con unitaria memoria di costituzione), contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso CP_2
e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese.
ha svolto domanda di manleva/regresso nei confronti di ONtroparte_4 ONtr ONt nonché di e ha in via ONtroparte_3 CP_2 subordinata richiesto che, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese della ricorrente,
ciascuna per il periodo di rispettiva spettanza, siano ONtroparte_2 CP_1 condannate a tenerla indenne dalle somme eventualmente, corrisposte in esecuzione della sentenza. A fondamento della propria pretesa parte ricorrente ha dedotto:
- di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata presso la convenuta dal CP_2
1.8.18 al 31.12.21, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, qualifica di operaia, mansioni di addetta a plurime attività di logistica di magazzino - e inquadramento nel livello 5° del CCNL logistica;
ONt
- di essere stata assunta, dal 1.1.22, senza soluzione di continuità, presso la convenuta alle medesime condizioni contrattuali;
- di essere socia lavoratrice di entrambe le cooperative;
- di aver sempre prestato la propria attività presso i magazzini siti a CP_4 ONtr Stradella-NI (PV), in forza di appalti commissionati da a e CP_4 ONtr
per il tramite di cui è consorziata;
CP_2 CP_3
- che tale circostanza emergerebbe peraltro documentalmente, essendo che, nei cedolini paga emessi in costanza di rapporto, viene indicata, quale sede di lavoro, quella di “Ceva
2 Stradella” -sino a maggio 2021- e poi quella di “Città del Libro NI”( di proprietà di a Stradella-NI); CP_4
- che dai verbali di accordo sindacale (offerti in produzione) emergerebbe che ha CP_3 sottoscritto un contratto di appalto con per le attività da svolgere presso la Città del CP_4
Libro di Stradella e NI;
ONt
- che, sempre documentalmente, emergerebbe che avrebbe poi assegnato, con decorrenza 1.8.2018, le operazioni di appalto a e così come CP_5 CP_6
l'esistenza di un appalto di facchinaggio tra e con relativo subappalto a CP_4 CP_3 delle suddette attività (verbale di cambio CP_1
- appalto in sede sindacale del 23.11.2021 di cui ai docc.
7-8 allegati al ricorso);
- di essere stata adibita, in via prevalente, sin dall'agosto 2018, a mansioni di addetta a prelievo e versamento mediante utilizzo di carrelli elettrici, oltre a controllo qualità, confezionamento e preparazione roll;
- che partire dal mese di ottobre 2019, a seguito di una diagnosi di ernia discale, non era stata più adibita alle mansioni di prelievo e versamento, continuando tuttavia a svolgere quelle di controllo qualità, confezionamento e preparazione roll;
La lavoratrice lamenta dunque di essere stata ingiustamente inquadrata, per tutto il periodo di lavoro, nel livello 5° del CCNL logistica, pur avendo diritto, in ragione del suo essere addetta a mansioni multiple di magazzino, all'inquadramento del superiore livello 4°. Parte ricorrente deduce altresì di come l'azienda avesse omesso: di provvedere all'integrazione della retribuzione al 100% in caso di infortunio, come previsto dal punto C dell'accordo quadro;
di rispettare la previsione di cui all'art.63 del CCNL logistica, in punto malattia;
di erogare le quote mensili di 13ma e 14ma nella misura corretta spettante in base agli artt. 18 e 19 del CCNL, riconoscendo invece le quote mensili in questione solo sulle ore effettivamente lavorate (oltre a quelle di malattie e permessi retribuiti). In ragione di ciò parte attrice rivendica, per tutti i titoli sopra indicati, differenze retributive per ONtr complessivi € 18.613,79, di cui € 14.709,53 presso e € 3.904,26 presso con esplicita CP_2 richiesta di accertamento e condanna, ex art 29 d.lgs. 276/2003, anche di e/o CP_3 [...] avuto riguardo alla esistenza, nel caso di specie, di una catena di appalto. CP_4
La causa è stata istruita mediante ammissione delle prove orali per testi dedotte dalle parti e alla udienza del 27.5.25, le parti sono state invitate alla discussione e la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo, con riserva di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Si riportano i verbali delle prove orali assunte: ON Viene introdotto il primo teste, di e che si impegna come da rito e dichiara: sono CP_2
, nato in [...] il [...], residente a [...]; sono magazziniere dipendente Testimone_1 ON attualmente di e lavoro a Stradella. Lavoro a Stradella dal 2011, prima come dipendente di varie cooperative, dal ON 1.8.2018 come dipendente di e come dipendente dal 1.1.2022. Non ho cause. Sono responsabile di CP_2 magazzino, cioè mi occupo di coordinare le attività del magazzino, indicando quali sono le attività da svolgere con priorità ai capi modulo, mi interfaccio con il cliente per il KPI, per i volumi, per i processi di miglioramento. ONosco la ricorrente, poiché abbiamo lavorato nello stesso magazzino a Stradella fino al 2021, non ricordo se abbiamo lavorato o meno nello stesso reparto;
io i reparti li ho girati tutti, ricordo che la ricorrente ha invece lavorato nel reparto commessa Mondadori. Non ho avuto modo di interagire professionalmente, da un punto di vista lavorativo, con la signora, perché fa cose diverse dalle mie. Preciso che l'ho sempre vista lavorare, e quindi so di cosa si occupa, ma io non le ho mai dato nessun genere di
3 indicazione, non lavorando nel suo reparto. Preciso che io ho visto la signora utilizzare i carrelli EKS 110 per il versamento Rol (che consiste nel riposizionamento in magazzino dei vari articoli rientrati come resi), le ho poi visto svolgere attività di confezionamento (l'attività di confezionamento è una postazione fissa dove vengono portati, col carrello, Par i Rol prelevati, sparando la lista di questo con la pistola scanner;
tramite questa scannerizzazione veniva indicato il Par tipo di imballo nel quale depositare il contenuto di ogni singola casella del , le ho poi visto fare, negli ultimi anni (2021), le lavorazioni manuali (cioè etichettatura dei libri, cambio prezzo, sbollinatura e bollinatura). Sul capo 14 del ricorso: confermo che l'attività di prelievo è esattamente quella descritta nel capitolo, ma preciso che nella foto n. 10 del ricorso, che mi viene esibita, è ritratto il carrello commissionatore orizzontale – che è il carrello con conducente –, mentre il carrello elevatore è un mezzo senza conducente, che non ho riconosciuto in foto. Preciso, inoltre, che l'elevazione del conducente tramite il carrello commissionatore orizzontale è al massimo di 1.10m/1.20m, che è la distanza della pedana dal suolo, e dunque che l'ultima scaffalatura raggiungibile dall'addetto con il mezzo in questione si trova a un'altezza di circa 2.60 metri. Preciso che, pur essendo questa l'attività di prelievo, io non ho mai visto la ricorrente svolgere l'attività di prelievo. Quanto all'attività di versamento descritta al punto 15 del ricorso, specifico che non ci sono scatoloni, ma si tratta di articoli sciolti. Preciso che l'attività di versamento avviene sparando su terminale l'etichetta all'interno della quale è possibile visualizzare il contenuto del rol e l'ordine di corsia viene mostrato a monitor del terminale in uno all'ubicazione da percorrere per versare gli articoli. Preciso che questa operazione avviene tramite il carrello commissionatore orizzontale della foto 10, non tramite il carrello elevatore che viene indicato;
ritengo che il mezzo carrello elevatore così come chiamato nel ricorso sia solo un altro modo di descrivere lo stesso carrello commissionatore orizzontale di cui ho già detto. ONfermo che la signora svolgeva attività di versamento, questo almeno io ho visto. Sull'attività descritta al capo 16 come 'controllo qualità' confermo che essa si svolga così come descritto anche se io la chiamerei 'controllo peso'; non ho mai visto la ricorrente svolgere l'attività controllo qualità. ONfermo il capo 17, anche se il carrello elettrico 'papera' non è assolutamente utilizzato per questa operazione perché non consentirebbe mai di arrivare all'altezza massimo dell'ultimo ripiano, perché non solleva l'uomo a bordo, ma trasporta;
quindi, preciso che il confezionamento non richiede l'utilizzo di mezzi di questo tipo. Il recupero può richiederlo, ma se ne occupa un addetto appositamente dedicato. ONfermo di aver visto la ricorrente svolgere le attività di cui al cap. 17 con le precisazioni che ho già reso. ONfermo il capo 18, quanto a contenuti e caratteristiche dell'attività di preparazione dei rol, ma non ho mai visto la ricorrente svolgere questo genere di attività. ADR preciso di aver visto con cadenza giornaliera la ricorrente, presso il magazzino di Stradella, nel periodo in cui entrambi lavoravamo lì; ovviamente non passavo la mia giornata lavorativa ad osservare lei. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste, di parte ricorrente, che si impegna come da rito e dichiara: sono
[...] ON
, nato in [...] il [...], residente a [...], sono operaia, dipendente dal Parte_4
2018, lavoro attualmente presso un impianto che si trova a NI, però qualora se ne presenti la necessità vado anche CP_ presso l'impianto di Stradella. Preciso di aver iniziato come dipendente nel 2010 presso l'impianto di Stradella, CP_ ovviamente alle dipendenze di cooperative che si sono succedute nell'appalto e non come dipendente Non ho cause. ON Preciso che nel 2018, quando sono diventata dipendente lavoravo ancora a Stradella;
dal 2021 circa, non sono molto sicura dell'anno, sono a NI, ma ogni tanto quando mi viene richiesto vado anche a Stradella, nell'ultimo anno, ad esempio, vado a Stradella solo di sabato (e comunque non è obbligatorio, sono io che ho dato questa disponibilità). Non posso dire nel periodo precedente con che frequenza andavo a Stradella, dipendeva dalla mole di lavoro;
gli impianti erano 3: NI, e Stradella. Pt_5
4 ONosco la ricorrente dal 2010 e abbiamo lavorato insieme nello stesso impianto a Stradella, se pur non nello stesso reparto. Abbiamo lavorato insieme a Stradella dal 2010 circa fino al 2021; preciso che in questo periodo ho avuto due gravidanze, quindi sono stata in maternità. Io attualmente faccio più lavoro, ad esempio prelievo, preparazione rol, controllo qualità, rese di macero e confezionamento. Dal 2018 la ricorrente era al prelievo, anzi anche da prima perché lei era a un reparto che si chiamava 'lancio', e chiuso questo reparto di lancio è stata spostata al prelievo. Ricordo, inoltre, che lei – non sono sicura dell'anno – aveva avuto dei problemi di salute che avevano comportato delle limitazioni, e quindi ad un certo punto la spostarono dal prelievo alla 'lavorazione' e anche ai resi. Dal 2021 circa, io e la ricorrente lavoriamo insieme a NI e lei si occupa di lavorazione, preparazione rol e confezionamento. ONfermo che l'attività di prelievo descritta nel capo 14 si svolge proprio così, salvo che nella foto 10 riconosco solo il carrello commissionatore orizzontale e il carrello elevatore menzionato è il c.d. 'papero' ed è un mezzo privo di conducente. Preciso, inoltre, che le scaffalature delle corsie del magazzino si sviluppano in altezza sino a circa 3 metri, non 4. ONfermo di aver visto la ricorrente svolgere queste attività presso il magazzino di Stradella. ONfermo il capo 15, l'attività di versamento è esattamente quella descritta nel capo, preciso che la ricorrente se ne occupava a Stradella. Quanto all'attività di cui al capo 16, controllo qualità in uscita, confermo che l'attività si svolge come descritta nel capo, ma non ho mai visto la ricorrente svolgerla. Sul capo 17, confermo che l'attività di confezionamento si svolge come descritto, salvo che il recupero può avvenire sia con il papero che a piedi;
confermo che la ricorrente svolgeva questa attività di confezionamento, ma per via delle sue limitazioni, o effettuava il recupero a piedi o chiedeva a qualche altro addetto di effettuare il recupero al suo posto. ONfermo il capo 18, l'attività di preparazione si svolge esattamente come descritta e specifico che anche la ricorrente si occupava di quest'attività nel sito di NI. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono , Testimone_2 ON ON nato a [...] il [...], residente a [...]; sono attualmente capoarea per la cooperativa lavoro per dal 1.1.2022, in precedenza – dal 1.8.2018 – sono stato dipendente precedentemente ero con Ho CP_2 CP_7 sempre lavorato, dal 2016 in avanti, presso l'impianto di Stradella, dapprima come responsabile di impianto per e CP_2 ON poi solo con come capoarea. Come responsabile di impianto mi occupavo della gestione delle commesse del cliente, del personale, degli orari del personale, dei rapporti con la cooperativa tra l'impianto e la sede. Come capoarea, poiché gli impianti si sono divisi (sono 3, Stradella, NI e , ogni impianto ha un suo responsabile operativo, ogni Pt_5 responsabile operativo riferisce a me. ONosco la ricorrente, perché ha lavorato e lavora attualmente presso il sito di NI, in precedenza ha lavorato presso il sito di Stradella. Abbiamo lavorato presso lo stesso impianto a Stradella, e anche a NI anche se – essendo io capoarea – non sono sempre fisso a NI, proprio perché devo gestire tutti e tre i siti. La mia presenza a NI è circa di un giorno alla settimana. Invece quando lavoravo a Stradella ero lì fisso, in quanto all'epoca le commesse erano tutte lì. Preciso che dal 2018 sono passati 6 anni, quindi devo fare mente locale, che io sappia la ricorrente è sempre stata adibita al reparto lavorazioni manuali, cioè bollinature, fascettature, kit, cioè operazioni propedeutiche alla vendita del libro;
ricordo che la signora ha delle limitazioni fisiche certificate dal nostro medico competente, motivo per cui è adibita a una lavorazione molto leggera. ONfermo che il prelievo si svolge come descritto dal capo 14 con le seguenti specificazioni: su ogni rol si possono caricare 16 scatoloni alla volta, riconosco nella foto 10 il carrello commissionatore orizzontale, il non viene usato Pt_6 per queste operazioni, il carrello orizzontale consente l'elevazione del conducente a 90 cm da terra, le scaffalature si sviluppano fino a una presa dell'operatore di 2.20 m;
quanto alla ricorrente può aver saltuariamente svolto le operazioni di prelievo.
5 Sul capo 15, confermo salvo specificare che non ci sono scatoloni, ma i libri vengono posizionati singoli sugli scaffali, in ordine alfabetico. Non ricordo di aver mai visto la ricorrente occuparsi di versamento. Sul controllo qualità di cui al capo 16, preciso che non si tratta di un controllo qualità ma di un controllo quantità, l'addetto non può decidere quale collo controllare trattandosi di operazione automatica fatta dal sistema mediante una pesa (il sistema, quando pianifica il collo, confronta il peso teorico col peso fisico, se non corrispondono il collo viene scartato in automatico dal macchinario), l'addetto non controlla assolutamente l'imballaggio o la sua qualità. Dopo, effettivamente, l'operazione avviene con pc e pistola scanner, nei termini descritti, ma i colli mancanti vengono recuperati da un addetto ad hoc che è il recuperatore. La ricorrente non si occupava di questa attività di controllo quantità. Sul capo 17 confermo, salvo che quanto al punto A devo dire che i bancali sono mono titolo e quindi non ci sono scatole, a meno che il libro non sia inscatolato di natura. Preciso, inoltre, che il recupero avviene mediante l'addetto recuperatore, perché le confezionatrici non hanno a disposizione il commissionatore basso, che è diverso dal Pt_6
La ricorrente si occupava del confezionamento, gliel'ho proprio visto fare. ONfermo che l'attività di preparazione dei rol si svolge come descritto al capo 18; non ho mai visto svolgere l'attività alla signora. ADR preciso che il pc in dotazione consente di visualizzare informazioni che derivano dalla scannerizzazione di codici tramite la pistola;
l'operatore non deve inserire dati, ma eventualmente dare conferma per stampare etichette, per ogni scatola deve schiacciare enter in modo che esca il ticket. ADR specifico che all'interno del sito ci sono ERE120 (che sono denominati paperini, con conducente e sono mezzi di facile conduzione), gli MJ (che sono transpallet elettrici senza uomo a bordo, in dotazione alle confezionatrici, e sono il modello base più semplice), gli EK (cioè il commissionaore basso orizzontale, che è quello della foto 10, utilizzato per il prelievo anch'esso di facile conduzione), poi l'EKS312 (che è un commissionatore verticale, che arriva sino a 8 m, con conducente, che ha una complessità superiore all'EK), l'EK (il mezzo più grosso nell'impianto, ed è di complessa conduzione nel senso che supera i 30 quintali, e l'elevatore arriva sino a 9 metri e le pale girano su tre lati, infatti si chiama trilaterale). ADR non mi risulta sia necessaria alcuna formazione specifica per guidare il commissionatore basso orizzontale EK;
la formazione specifica viene effettuata solo per carrelli con seduta cioè EK, muletto e retrattile, che a NI non c'è. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Viene introdotto il successivo teste che si impegna come da rito e dichiara: sono , nato Testimone_3 ON in Romania il 6.3.1991, residente a [...]; sono carrellista, dipendente di (non so dire l'anno della mia ON assunzione in ho lavorato con le varie cooperative succedutesi), ho lavorato nell'appalto di Stradella dal 2013, attualmente lavoro presso il sito di Stradella. Specifico che dal 2013 ad oggi ho sostanzialmente sempre lavorato lì, mi è capitato di essere stato spostato qualche giorno nei siti di NI o ONosco la ricorrente, ci siamo conosciuti sul luogo Pt_5 di lavoro quando ho iniziato a lavorare a Stradella;
abbiamo lavorato insieme presso il sito di Stradella fino a che lei non è stata spostata, ma non so essere preciso ne sul giorno ne sull'anno. Non ho cause con le resistenti, ma mi è già capitato di ON essere chiamato a testimoniare in cause che riguardavano queste società e i dipendenti di Anzi, ripensandoci, ho fatto causa a per i conteggi delle altre cooperative in cui ho lavorato, chiedo indietro i miei soldi alla luce di ONtroparte_4 questi conteggi. È capitato di lavorare anche nello stesso reparto della ricorrente nel sito di Stradella. Io attualmente sono carrellista, ma preciso di aver sempre usato il muletto. In passato mi occupavo del prelievo, adesso molto meno. In passato mi sono occupato anche del versamento. Non mi sono mai occupato del controllo qualità e nemmeno di confezionamento.
6 Mi sono occupato di preparare i rol, sempre in passato, attualmente no. Sono carrellista da circa 2 anni, prima ero prelevatore, da che sono carrellista faccio solo l'attività di carrellista e non mi occupo più delle altre, se non di rado. Specifico che la ricorrente si è sostanzialmente occupata di prelievo. Prima lavorava anche al 'lancio', cioè alla preparazione della merce. Poi il lancio non c'è più stato e quindi la signora è stata messa al prelievo. La ricorrente ha fatto anche confezionamento/sbollinatura e anche il versamento;
non so dire sul controllo qualità. La ricorrente si è occupata anche della preparazione dei rol. ONfermo che il prelievo si svolge come descritto al cap. 14 e preciso che, quanto al punto F, sui rol si caricano 16 scatoloni;
quanto al punto H, l'elevazione è di un metro e mezzo, quanto al punto I, l'altezza non supera i 3 metri. ONfermo ancora che la ricorrente si occupava di questa attività di prelievo così come descritto. Preciso che l'attività si svolge con l'utilizzo del carrello di cui alla foto 10 prodotta da parte ricorrente. ONfermo il capo 15, l'attività di versamento è esattamente quella descritta nel capo, preciso che la ricorrente se ne occupava a Stradella. Quanto all'attività di cui al capo 16, controllo qualità in uscita, confermo che l'attività si svolge come descritta nel capo. Non so dire se la ricorrente la facesse. Sul capo 17, confermo che l'attività di confezionamento si svolge come descritto. Non so dire se la ricorrente la facesse. Nemmeno so dire se si occupasse del recupero. ONfermo il capo 18, l'attività di preparazione si svolge esattamente come descritta e specifico che anche la ricorrente si occupava di quest'attività. ADR preciso che mio padre è sposato con la ricorrente. Si dà atto che a seguito di rilettura delle dichiarazioni rese il teste, impossibilitato a sottoscrivere il presente verbale telematico, ha interamente confermato le proprie dichiarazioni. Tanto premesso, ritiene questo giudice che il ricorso sia solo in parte fondato e meriti pertanto accoglimento nei soli limiti che si vanno di seguito ad indicare. Quanto alla domanda finalizzata all'accertamento del diritto della ricorrente al superiore inquadramento giova rilevare quanto segue. Incombe senza dubbio sul lavoratore/ricorrente anche l'onere di allegare e provare: a) il contenuto delle mansioni proprie delle qualifiche contrattuali di riferimento, avuto riguardo alla qualifica rivendicata, producendo il contratto collettivo invocato, comprensivo delle declaratorie relative ai diversi livelli e qualifiche;
b) il contenuto delle mansioni in concreto svolte, deducendo prova precostituite e costituende dalle quali possano desumersi gli elementi caratterizzanti di esse, onde possa essere operato il raffronto tra le declaratorie astratte e le mansioni concrete;
c) la corrispondenza, attraverso il predetto raffronto, delle mansioni concretamente svolte alla declaratoria della qualifica superiore rivendicata (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav., 27 settembre 2010, n. 20272, Cass. Sez. lav. n. 28284/2009 e Cass. Sez. lav. n. 5128/2007). Tanto in coerenza con quanto affermato nel tempo dalla giurisprudenza della Cassazione la quale ha a più riprese chiarito come “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). ON riferimento ai criteri per il riconoscimento di un superiore inquadramento, è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto: Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi
7 successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Cass., n. 26234 del 30/10/2008). In forza dell'art. 6 del CCNL Trasporto, Merci e Logistica appartengono:
-al livello 5° “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
-al livello 4° “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi: operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento merci;
facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizione tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità di carico – scarico;
conducente di carelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali;
carrellisti; (...)”;
-al livello 4J “i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”. Appare già altamente significativo in senso contrario alla tesi di parte attrice, il sol rilevare, come, il livello 4° comporti attività che richiedano “periodi di tirocinio o corsi di addestramento”, “specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche”, “formazione professionale”, “specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche” che non risulta che la lavoratrice abbia svolto. Non viene nemmeno dedotto lo svolgimento di corsi di addestramento e/o di formazione professionale, né tantomeno il possesso di spiccate capacità in ambito logistico (comunque tali da poter gestire una lavorazione come quella dell'appalto di causa). Sulla base delle allegazioni offerte in ricorso, raffrontate agli esiti della istruttoria testimoniale assunta, deve escludersi che le attività della ricorrente rientrino nel livello 4° rivendicato. Gli esiti della istruttoria portano ad escludere che le mansioni di parte attrice corrispondano a quelle “mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” di cui al livello 4° (come invece preteso in ricorso). Sul punto, l'istruttoria delinea chiaramente un ruolo circoscritto delle mansioni svolte dalla parte attrice, che operava al più nel segmento relativo alla preparazione dell'ordine da spedire (prelievo, solo in parte alle attività di confezionamento); non è emerso con chiarezza se la lavoratrice partecipasse della fase descritta in ricorso come 'versamento' – nelle dichiarazioni dei testi sovrapposta a quella di prelievo- così come delle fasi successive di preparazione dei roll (essendo escluso qualunque suo
8 apporto in relazione al 'controllo qualità' in uscita) piuttosto che di carico dell'ordine (intervenendo per tale segmento altri lavoratori). I testimoni hanno infatti riferito di una scansione delle mansioni attoree connesse alla preparazione della merce, non anche a quella di carico/scarico, confermando più che altro il fatto che la lavoratrice, anche per vie delle sue limitazioni alla mansione, fosse adibita alle attività di bollinatura (e per un limitato periodo di sbollinatura). Ciò è pertanto indice dell'assenza di mansioni qualificabili come “multiple di magazzino”, svolgendo la parte attrice dei compiti che possono essere ricondotti essenzialmente alla fase di preparazione dell'ordine. Tantopiù ove, come nel caso di specie, manchi la prova dei requisiti professionali indicati nella declaratoria del livello 4° (elemento questo che comunque impedisce di inquadrare l'attività attorea nel livello 4°J, atteso che la relativa declaratoria impone il rispetto dei medesimi requisiti professionali di cui al livello 4°). Tanto giustifica il rigetto delle domande di superiore inquadramento svolte in ricorso. La domanda relativa al riconoscimento del diritto della ricorrente all'integrazione dell'indennità di infortunio non appare meritevole di accoglimento. Al riguardo, la difesa attorea si è limitata a denunciare che la datrice di lavoro non avrebbe erogato correttamente le somme dovuta a titolo di integrazione, senza illustrare i calcoli da cui poter desumere il preteso errore e rinviando genericamente ai conteggi allegati (che riportano solo i risultati dei calcoli). Per contro, le parti datrici hanno esaurientemente spiegato le ragioni sottese alla determinazione degli importi indicati nei cedolini a titolo di integrazione (cfr. pag. 29 e 30 della ONtr memoria costitutiva di e CP_2
Sia la domanda finalizzata ad ottenere, per i periodi di malattia, l'integrazione sancita dall'art. 63, punti 12 e 13, CCNL di settore, sia quella finalizzata all'accertamento del corretto trattamento retributivo derivante dall'applicazione del CCNL in ragione delle mansioni espletate (essendo state erogate le quote mensili di 13ma e 14ma per un numero di ore inferiore a quello previsto contrattualmente) appaiono fondate. Al riguardo, occorre svolgere alcune sintetiche considerazioni. Gli artt. 3, l. n. 142/2001 e 7 l. n. 31/2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il “trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa e l'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 impone di “osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”. Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. Cass. n. 5189/2019).
9 In tal senso, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 17583/2014, 19832/2013) ha affermato che “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”. Appare allora evidente come, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione. Eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, diversamente concretizzando una inammissibile riduzione unilaterale dell'orario di lavoro (non essendo al datore di lavoro consentito ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti). Le cooperative, al pari delle altre imprese, devono garantire ai soci lavoratori, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito, a meno che non esistano accordi collettivi che prevedano un orario multi-periodale o situazioni di reale crisi aziendale deliberate dall'assemblea e comprovate da una riduzione del fatturato. Nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di orario né è stata allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie orarie contrattuali. Ne deriva che, il trattamento economico complessivo spettante, in quanto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, deve trovare ragione negli artt. 9, 61 e 73 CCNL Logistica laddove si dispone che il tempo pieno è di 39 ore alla settimana e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168. Sicché all'attrice, seppur socia lavoratrice, dovrà essere riconosciuta la corresponsione di una retribuzione che abbia quale parametro mensile minimo quello delle 168 ore. Ciò ha ovviamente ricadute creditorie (in termini di incrementi differenziali) per quanto concerne gli istituti retributivi indiretti quali 13ma e 14ma, che dovranno essere riconosciuti in misura piena, come dedotto in ricorso, nonché in punto integrazione malattia. Quanto alla questione trattamento integrativo della malattia, l'art 63 del CCNL Logistica dispone: “Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati”.
10 Sul punto, vale quanto già rilevato- e valevole per il riconoscimento degli istituti differiti- in ordine al fatto che il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. le già citate Cass. nn. 5189/2019, 17583/2014, 19832/2013). Su questa linea, dunque, deve ritenersi che, con riferimento alla tutela della malattia, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'integrazione retributiva riconosciuta dal CCNL. Nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di tutela né è stata allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie contrattuali. Sicché alla parte attrice, deve essere attribuita la corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per il numero di mesi di assenza per malattia indicati dal CCNL. Di tali obbligazioni (integrazione malattia e istituti differiti) rispondono in solido tutte le convenute, in forza dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Non può infatti darsi seguito all'eccezione secondo tali somme, aventi natura risarcitoria, sarebbero escluse del perimetro di applicazione della norma, atteso che l'integrazione dell'indennità di malattia (così come 13ma e 14ma) ha, per espressa previsione del CCNL, natura retributiva. In applicazione delle regole generali relative al diritto di regresso nelle obbligazioni solidali, deve poi essere accolta la domanda di manleva svolta nei confronti di CP_1 [...]
-tenute a manlevare la e CP_2 ONtroparte_3 [...]
in relazione a quanto da quest'ultime dovuto a parte attrice, nonché la ONtroparte_4 domanda di manleva svolta da nei confronti di ONtroparte_4 [...]
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Ed invero, accertata la responsabilità solidale di queste parti convenute, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attore, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché il creditore può pretendere la totalità della prestazione anche da una sola delle parti coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive responsabilità può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso dell'adempimento debitorio. Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il giudice del merito adito dal creditore può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle responsabilità se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. In tal caso, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (cfr. Cass. n. 12300/2003). Ebbene, nel caso di specie, il contratto di appalto stipulato prevedeva all'art 6.3 una clausola di ONt garanzia a carico di in forza della quale si impegnava a manlevare, risarcire e tenere integralmente
11 indenne “da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o costo CP_4
(escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a , di CP_4 CP_4 qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente ONtratto. […] In particolare, a mero titolo ONt esemplificativo e non esaustivo, il RE [ si obbliga a manlevare, risarcire e tenere indenne in relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei CP_4 confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del RE, agli obblighi CP_4 contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi e che possano derivare dall'applicazione, in particolare (i) dell'Articolo 1676 del Codice Civile, (ii) degli Articoli 38, 38 bis, del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, (iii) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 ed, in generale (iv) delle norme in materia di salute e sicurezza”. Poiché l'operatività di tale clausola non è stata posta in discussione dalla società subappaltatrice convenuta, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente ONt all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la di quanto da questa CP_4 sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente sentenza. ONt Allo stesso modo, può essere accolta la domanda di regresso avanzata da nei confronti ONtr della e così come la domanda avanzata da nei confronti dei medesimi soggetti, CP_2 CP_4 risultando imputabile esclusivamente alle datrici l'inadempimento in controversia. In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi sostanzialmente congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea. Tenuto però conto del rigetto delle domande attinenti al superiore inquadramento e all'integrazione dell'indennità di infortunio, i conteggi attorei devono essere revisionati parametrandoli al livello 5° CCNL ed eliminando le somme pretese per i titoli di cui alle domande rigettate. Si rinvengono in atti sufficienti elementi per addivenirsi ad una pronuncia di condanna di pagamento nella misura determinabile con semplici calcoli aritmetici da effettuarsi sulla scorta dei dati desumibili dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio (e quindi nel rispetto di quanto chiarito in giurisprudenza: cfr. Cass. n. 1106/2012). L'esame dei conteggi, così come ricalcolati in ragione dell'accoglimento solo parziale della pretesa (calibrata sul 5° livello di inquadramento) comporta quindi il riconoscimento in favore della ricorrente dei seguenti importi: euro 637,38 a titolo di 13ma e 14ma (URANO euro 374,83; GEA euro 262,55) ed euro 7861,85 (URANO 6904,52; GEA 957,33) oltre incidenza TFR, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. L'esito della vicenda, tenuto conto delle posizioni di reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, con addebito del residuo a carico delle parti convenute in solido, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto della parte attrice all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci in punto di 13ma e 14ma nella misura prevista dagli artt. 18 e 19 CCNL ed a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
12 2) condanna (per il periodo contrattuale di spettanza), CP_1 CP_2 er il periodo contrattuale di spettanza) nonché, in solido
[...] ONtroparte_4
e al pagamento, in favore della
[...] ONtroparte_3 parte attrice, delle differenze retributive qui accertate come dovute sul parametro conteggi attorei al livello 5° CCNL e dunque: euro 637,38 a titolo di 13ma e 14ma ( euro CP_2
374,83; GEA euro 262,55) ed euro 7861,85 (URANO 6904,52; GEA 957,33) oltre incidenza TFR, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) dichiara . tenute a manlevare la CP_1 CP_2 [...]
e in relazione a quanto da ONtroparte_3 ONtroparte_4 quest'ultime dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
4) dichiara la tenuta a manlevare la ONtroparte_3 [...]
in relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice in ONtroparte_4 esecuzione della presente sentenza;
5) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali di lite nella misura di 1/2, già qui determinata in complessivi euro 2000 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
6) dispone la compensazione delle residue spese di lite;
7) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 27/05/2025
Il Giudice Claudia Tosoni
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