Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
Nella nuova regolamentazione legislativa del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale non può innovare o derogare rispetto alle norme di legge imperative, con la conseguenza che è nulla la previsione contrattuale secondo la quale (a partire dal 31 gennaio 1995) il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogazione della corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7486 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI IACOVONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PETRONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 333/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 11/04/00 - R.G.N. 2440/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato IACOVONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Il sig. SC NO, con ricorso al Pretore - giudice del lavoro, nei confronti dell'Ente Poste Italiane, assumeva di essere stato alle dipendenze dell'amministrazione postale dal 1956, sinché controparte non ebbe a comunicargli l'avvenuta risoluzione del rapporto ai sensi dell'accordo integrativo del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, prevedente la risoluzione automatica, senza preavviso, al raggiungimento da parte del dipendente della massima anzianità contributiva e chiedeva che il recesso fosse dichiarato illegittimo con le consequenziali pronunce di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300 e che, in subordine, fosse riconosciuto il proprio diritto all'indennità di preavviso.
Con sentenza in data 25 giugno 1997, il Pretore accoglieva la domanda, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannava l'Ente Poste al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dalla data del recesso a quella dell'effettiva reintegra, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Accogliendo l'appello dell'Ente, il Tribunale di Foggia, con sentenza 24 febbraio/11 aprile 2000, rigettava la domanda del lavoratore e compensava le spese.
Ha ritenuto il giudice di appello che non esiste nell'ordinamento una garanzia di stabilità del rapporto di lavoro privato, così come non vi è una riserva di legge in materia di cause di risoluzione, sicché alle parti private, era consentita la previsione di una clausola di risoluzione automatica al raggiungimento da parte del lavoratore della massima anzianità contributiva.
Nel caso in esame, non era ravvisabile un recesso unilaterale del datore di lavoro, ma l'ipotesi, appunto, di cessazione automatica del rapporto al verificarsi della condizione prevista dalla contrattazione collettiva.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre lo NO con due motivi.
L'Ente intimato non si è costituivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il Difensore dello NO ha riferito nel corso della discussione orale che il 25 febbraio 2001, il lavoratore era deceduto, ma tale evento non è causa di interruzione del giudizio di Cassazione (giurisprudenza costante: cfr., per tutte, Cass. 11 febbraio 1998, n. 1383). Col primo motivo il ricorrente deduce "omessa e/o falsa applicazione delle norme" e - richiamato il contenuto dell'accordo integrativo del contratto collettivo stipulato in pari data (26 novembre 1994), accordo secondo il quale la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a partire dal 31 gennaio 1995, si sarebbe verificata automaticamente, oltre che nelle ipotesi previste dal contratto collettivo, anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva - sostiene che, tra le altre ipotesi previste dal contratto collettivo, restava salva quella per cui non veniva meno il diritto di opzione del lavoratore di rimanere in servizio sino al raggiungimento del 65 anno di età (in assonanza con il disposto del d. lgs. 30 dicembre 1992, n.503 che fissa a tale limite massimo la facoltà di prosecuzione dell'attività lavorativa); ne sarebbe derivata una proroga del regime di stabilità e la piena operatività dell'art. 79 lett. a) del c.c.n.l. (prevedente, appunto, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per compimento del 65 anno di età). Ulteriore conseguenza era la piena efficacia dell'opzione esercitata per la prosecuzione del rapporto sino a tale data e respinta dall'Ente con lettera del 29 aprile 1995.
Col secondo motivo, denunciando "omessa - insufficiente e/o contraddittoria motivazione", il ricorrente si duole che il Tribunale abbia giudicato sulla scorta di considerazioni socio-politiche, pur riconoscendo la contrarietà della decisione alla giurisprudenza di questa Corte e alle stesse decisioni della Corte costituzionale.
D'altra parte non è concepibile il rigetto della domanda di reintegrazione quando questa già è stata attuata e il rapporto era proseguito, in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado, sino al compimento del 65 anno da parte del lavoratore. La facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto era indubbiamente conforme al dettato dell'art. 4 della Costituzione. I due motivi, che per la stretta connessione delle censure meritano trattazione congiunta, si presentano disorganici e, nella forma, poco corretti: basti considerare che col primo motivo non sono indicate le norme di cui il Tribunale avrebbe fatto omessa o falsa applicazione, salvo il riferimento nello sviluppo argomentativo a discipline attinenti alla materia del collocamento a riposo che, come sarà detto, hanno scarsa attinenza con la risoluzione del rapporto di lavoro privato. Peraltro, nello svolgimento del secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce "una falsa interpretazione dell'art. 6 c. 2 della legge 71/'94 in quanto, non derogati i principi scaturenti dal Suo dettato restano vincolanti sempre e comunque;
ne' una qualsiasi normativa e/o accordo integrativo può riformare in peius un diritto del lavoratore". Il ricorrente contesta, dunque, che l'accordo integrativo possa peggiorare la posizione del lavoratore in ordine al diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e nega che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il c.c.n.l. dei dipendenti dell'Ente Poste regoli "ex novo" tale rapporto.
Queste censure, al di là della forma involuta nella quale sono espresse, se lette anche in relazione al primo motivo e alle premesse di entrambi i motivi di ricorso, prospettano sostanzialmente l'erronea attribuzione da parte del Tribunale all'accordo integrativo del potere di innovare, in senso peggiorativo per il lavoratore, in particolare in materia di durata del rapporto di lavoro, rispetto ai principi fondamentali che la governano in ambito privato.
In tale settore è da comprendere anche il rapporto con l'Ente Poste a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma secondo, del d.l. 1^ dicembre 1993, n.487, convenuto con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n.71 il quale dispone che "il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato". Così letta, la censura è ammissibile e fondata nei sensi delle considerazioni che seguono.
Ritiene la Corte che la problematica presa in esame dal Tribunale circa l'esistenza nell'ordinamento di un principio di stabilità del rapporto di lavoro, sotto i profili considerati soprattutto dalle legge 15 luglio 1966, n.604 e 20 maggio 1970, n.300 (per la parte concernente i licenziamenti) sia sostanzialmente estranea al nucleo fondamentale della controversia che non concerne tanto la possibilità di licenziare il lavoratore senza giusta causa o giustificato motivo (ossia la garanzia di stabilità), quanto l'esistenza (o meno) nell'ordinamento di un numero chiuso di cause di estinzione del rapporto lavorativo e la possibilità per l'autonomia privata, individuale o collettiva, di prevedere cause di risoluzione diverse da quelle previste dal codice civile e dalla legge (del resto lo stesso Tribunale ha finito per il riconoscere che la fattispecie in esame "lungi dall'integrare un'ipotesi di recesso unilaterale del datore di lavoro, si configura, invece, come un'ipotesi di cessazione automatica del rapporto di lavoro al verificarsi della condizione prevista dalla contrattazione collettiva (similmente a quanto avviene nei contratti a termine)". A quest'ultimo proposito, e con riferimento alla censura come sopra enucleata, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità, sviluppatasi proprio con riferimento al rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane e, in particolare, con riferimento all'art. 79 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e all'accordo collettivo stipulato in pari data, è concorde nell'affermare che "nella nuova regolamentazione legislativa (d.l. n.487 del 1993, convertito in legge n.71 del 1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale - che non è autorizzato a derogare alla legge non essendo identificabile alcuna cosiddetta delegificazione della materia, ma solo privatizzazione del rapporto - non può innovare o derogare rispetto alle norme di legge imperative e quindi è nulla (ex art. 1418 cod. civ.) la previsione contrattuale secondo cui (a partire dal 31 gennaio 1995) il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici, perché in violazione del principio (di natura inderogabile) secondo cui il rapporto di lavoro si può risolvere solo per licenziamento, per dimissioni, per mutuo consenso o per lo spirare dei termini per la ripresa del servizio previsti dall'art. 18, comma quinto, legge 20 maggio 1970, n.300": ex multis cfr. Cass. 2 marzo 1999, n. 1758; 4 giugno 1999 n. 5501; 29 dicembre 1999, n.
14697; 30 dicembre 1999, n. 14763; 12 agosto 2000, n. 10782; 19 ottobre 2000, n. 13851; 17 novembre 2000, n. 14882; 8 giugno 2001, n. 7801;
Cass. S.U. 7 agosto 1998, n. 7755 ha, pure affermato, in motivazione, che "Si è esattamente notato in dottrina che ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti fuori dei casi del venir meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema". La Corte non ritiene di doversi discostare da tale indirizzo, non apparendo decisive le ragioni prospettate dal giudice di merito nel dissentirne.
In particolare, il richiamo, da parte del Tribunale, della disciplina del contratto a termine, si risolve in un argomento contrario alla soluzione accolta dallo stesso giudice, che ha trascurato di considerare come tale tipo di contratto, non solo è oggetto di una specifica e articolata disciplina legislativa, la quale consente la pattuizione di cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza del termine pattuito solo in presenza di particolari presupposti oggettivi, soggettivi e di forma, con ulteriori limitazioni alla proroga del termine. Siffatti, rigorosi vincoli, derivanti, in particolare, dalla legge 14 aprile 1962, n.230, sono indicativi della contrarietà del legislatore verso un incondizionato operare dell'autonomia privata nella specifica materia delle cause estintive del rapporto di lavoro. Del pari, deve rilevarsi come non siano producenti i richiami da parte del Tribunale, per sostenere l'avvenuta "delegificazione" del rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente Poste Italiane, alla disciplina del pubblico impiego (d. lgs. n.29/1993) e a quella dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato (l. n.210/1985), in quanto questa Corte non ha mancato a tale proposito
(v. in particolare la sentenza n. 1758/1999 citata e richiamata anche dal Tribunale) di porre in rilievo la diversità (e la specialità) delle discipline risultanti dalle disposizioni particolari dei testi legislativi richiamati.
Tanto premesso, non meritano accoglimento le censure svolte dal ricorrente sul piano della "stabilità" del rapporto, peraltro, ancorate, piuttosto che al regime civilistico del rapporto di lavoro (leggi n.604 del 1966 e n.300 del 1970), alla normativa previdenziale sull'età pensionabile.
A quest'ultimo riguardo, questa Corte ha già giudicato non rilevanti "ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, l. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella l. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni)" (Cass. 19 ottobre 2000, n. 13851, in motivazione;
v. anche Cass. 19 dicembre 1999, n. 14697). Deve, dunque ritenersi che, in realtà, la comunicazione da parte del datore di lavoro della cessazione del rapporto al verificarsi dell'evento dedotto nella clausola dell'accordo integrativo (nell'errato convincimento della sua validità) non costituisce licenziamento, essendo diretta per sua natura (al di là delle espressioni di volta in volta adoperate) soltanto a significare al lavoratore che il rapporto deve intendersi risolto in forza della clausola e della verificazione dell'evento in essa previsto e non in forza di un atto di volontà datoriale.
Ne consegue la inapplicabilità dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300 e dell'obbligo di "reintegrazione" nel posto di lavoro ai sensi di tale disposizione;
consegue altresì la continuità del rapporto di lavoro e del permanere delle obbligazioni ad esso correlate (salva la valutazione circa la ravvisabilità o meno di una posizione di "mora accipiendi" in capo al datore di lavoro per i riflessi che possono derivarne in ordine all'obbligo retributivo). Conclusivamente, le argomentazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, impongono di accogliere il ricorso per quanto di ragione.
La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, il quale deciderà tenendo conto delle considerazioni che precedono e del seguente principio di diritto: "nella nuova regolamentazione legislativa (d.l. n.487 del 1993, convertito in legge n.71 del 1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale non può innovare o derogare rispetto alle norme di legge imperative e quindi è nulla (ex art. 1418 cod. civ.) la previsione contrattuale secondo cui (a partire dal 31 gennaio 1995) il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici".
Al giudice di rinvio è opportuno demandare, altresì, il regolamento delle spese di questo giudizio.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003