TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/07/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 580/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 580/2025 tra
(avv. VALENTI MARCELLO) Parte_1
APPELLANTE e (avv. DALL'OLIO ELENA) Controparte_1
APPELLATA
* Oggi 16/07/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'appellante l'Avv. Marcello Valenti;
- per l'appellata l'Avv. Elena Dall'Olio, la quale dà atto di essersi costituita telematicamente in data di ieri. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Valenti prende atto in data odierna della costituzione avversaria;
riferisce che ad oggi la rateizzazione chiesta dalla controparte non è ancora stata autorizzata per problemi tecnici, in quanto la cartella al momento è stata annullata per effetto della sentenza del Giudice di Pace. Precisa quindi le conclusioni come da atto d'appello. L'Avv. Dall'Olio precisa le conclusioni come da comparsa costitutiva. I Procuratori discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 580/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. VALENTI MARCELLO APPELLANTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
DALL'OLIO ELENA APPELLATA
* Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 69 del 27.01.2025 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Controparte_1
Emilia per contestare l'Avviso di Intimazione n. 09520249004056117000, notificatole il 2.07.2024, con cui l' le ha intimato il Controparte_2 pagamento della somma di € 3.176,53 per crediti iscritti a ruolo a titolo di Contributo Unificato giudiziario relativo all'anno 2010 (oltre interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica), portati dalla Cartella di Pagamento n.09520120011731570000, già notificata in data 11.03.2014. Uno solo il motivo dedotto a fondamento dell'opposizione, ossia l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Si è costituita l' contestando l'opposizione ed eccependo Parte_1 che l'ordinario termine decennale di prescrizione è stato validamente interrotto con la notifica di due avvisi di intimazione, l'uno in data 17.01.2019 e l'altro (quello impugnato) in data 7.06.2024. Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con sentenza n. 69 del 27.01.2025 ha accolto l'opposizione rilevando che la ricorrente alla prima udienza aveva prodotto documentazione
2 attestante il pagamento, in data 13.11.2017, della somma di € 1.489,68 e, pertanto, il relativo debito doveva intendersi estinto, con assorbimento dell'eccezione di prescrizione. Quindi, ha annullato l'avviso di intimazione e dichiarato la compensazione delle spese. Avverso la sentenza ha interposto tempestivo appello l' Parte_1
, deducendo che la distinta di pagamento prodotta dalla si
[...] CP_1 riferisce a una diversa cartella esattoriale, la n. 09520120003469332000, relativa ad un ruolo differente;
il G.d.P. non si è avveduto della circostanza ed ha erroneamente ritenuto estinto il debito portato dalla cartella oggetto di impugnazione. L'appellante ha poi ribadito le difese già svolte in primo grado e insistito per la riforma della sentenza. L'appellata, pur regolarmente notificata, si è limitata a comparire personalmente – senza l'assistenza di un difensore – all'udienza del 24.04.2025, per poi costituirsi formalmente in giudizio soltanto il 15.07.2025 in vista dell'udienza odierna, chiamata per precisazione delle conclusioni e discussione. 2. L'appello è fondato:
- la censura sollevata dall' è provata per Controparte_3 tabulas: la contabile prodotta dalla alla prima udienza del giudizio di primo CP_1 grado, attestante il versamento in data 13.11.2017 della somma di € 1.489,68, nella parte relativa all'identificazione della cartella, riporta il n. 09520120003469332000, mentre la cartella esattoriale cui si riferisce l'avviso di intimazione oggi impugnato è la n. 09520249004056117000, e ha ad oggetto il diverso (e maggiore) importo di € 3.222,11;
- il Primo Giudice è evidentemente incorso in una svista, laddove ha ritenuto estinto il debito in questione;
- quanto all'eccezione di prescrizione, fatta valere dalla in primo grado (e CP_1 non affrontata dal G.d.P. in quanto ritenuta assorbita dall'eccezione di pagamento), la stessa è infondata poiché, come correttamente rilevato dall' nel caso di Parte_1 specie si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione: il dies a quo è dato dalla notifica della cartella, avvenuta il 13.11.2014 ed è documentato che esso sia stato interrotto nel decennio successivo con la notifica degli avvisi di intimazione prodotti in giudizio;
- in ogni caso, con la comparsa costitutiva depositata in data 15.07.2025, l'appellata ha esposto di avere preso atto dell'errore e di avere medio tempore chiesto all' CP_4
la rateizzazione del debito, riconoscendo, così, la fondatezza della pretesa
[...] avversaria. In definitiva, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata, disponendosi il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso impugnato. 3. Le ragioni della decisione e la condotta processuale dell'appellata costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza n. 69/25 del Giudice di Pace di Reggio
3 Emilia, RIGETTA l'opposizione proposta da avverso l'Avviso di Controparte_1
Intimazione n.09520249004056117000, oggetto di opposizione, che, per l'effetto, conferma;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti. Così deciso a Reggio Emilia il 16/07/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 580/2025 tra
(avv. VALENTI MARCELLO) Parte_1
APPELLANTE e (avv. DALL'OLIO ELENA) Controparte_1
APPELLATA
* Oggi 16/07/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'appellante l'Avv. Marcello Valenti;
- per l'appellata l'Avv. Elena Dall'Olio, la quale dà atto di essersi costituita telematicamente in data di ieri. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Valenti prende atto in data odierna della costituzione avversaria;
riferisce che ad oggi la rateizzazione chiesta dalla controparte non è ancora stata autorizzata per problemi tecnici, in quanto la cartella al momento è stata annullata per effetto della sentenza del Giudice di Pace. Precisa quindi le conclusioni come da atto d'appello. L'Avv. Dall'Olio precisa le conclusioni come da comparsa costitutiva. I Procuratori discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 580/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. VALENTI MARCELLO APPELLANTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
DALL'OLIO ELENA APPELLATA
* Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 69 del 27.01.2025 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Controparte_1
Emilia per contestare l'Avviso di Intimazione n. 09520249004056117000, notificatole il 2.07.2024, con cui l' le ha intimato il Controparte_2 pagamento della somma di € 3.176,53 per crediti iscritti a ruolo a titolo di Contributo Unificato giudiziario relativo all'anno 2010 (oltre interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica), portati dalla Cartella di Pagamento n.09520120011731570000, già notificata in data 11.03.2014. Uno solo il motivo dedotto a fondamento dell'opposizione, ossia l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Si è costituita l' contestando l'opposizione ed eccependo Parte_1 che l'ordinario termine decennale di prescrizione è stato validamente interrotto con la notifica di due avvisi di intimazione, l'uno in data 17.01.2019 e l'altro (quello impugnato) in data 7.06.2024. Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con sentenza n. 69 del 27.01.2025 ha accolto l'opposizione rilevando che la ricorrente alla prima udienza aveva prodotto documentazione
2 attestante il pagamento, in data 13.11.2017, della somma di € 1.489,68 e, pertanto, il relativo debito doveva intendersi estinto, con assorbimento dell'eccezione di prescrizione. Quindi, ha annullato l'avviso di intimazione e dichiarato la compensazione delle spese. Avverso la sentenza ha interposto tempestivo appello l' Parte_1
, deducendo che la distinta di pagamento prodotta dalla si
[...] CP_1 riferisce a una diversa cartella esattoriale, la n. 09520120003469332000, relativa ad un ruolo differente;
il G.d.P. non si è avveduto della circostanza ed ha erroneamente ritenuto estinto il debito portato dalla cartella oggetto di impugnazione. L'appellante ha poi ribadito le difese già svolte in primo grado e insistito per la riforma della sentenza. L'appellata, pur regolarmente notificata, si è limitata a comparire personalmente – senza l'assistenza di un difensore – all'udienza del 24.04.2025, per poi costituirsi formalmente in giudizio soltanto il 15.07.2025 in vista dell'udienza odierna, chiamata per precisazione delle conclusioni e discussione. 2. L'appello è fondato:
- la censura sollevata dall' è provata per Controparte_3 tabulas: la contabile prodotta dalla alla prima udienza del giudizio di primo CP_1 grado, attestante il versamento in data 13.11.2017 della somma di € 1.489,68, nella parte relativa all'identificazione della cartella, riporta il n. 09520120003469332000, mentre la cartella esattoriale cui si riferisce l'avviso di intimazione oggi impugnato è la n. 09520249004056117000, e ha ad oggetto il diverso (e maggiore) importo di € 3.222,11;
- il Primo Giudice è evidentemente incorso in una svista, laddove ha ritenuto estinto il debito in questione;
- quanto all'eccezione di prescrizione, fatta valere dalla in primo grado (e CP_1 non affrontata dal G.d.P. in quanto ritenuta assorbita dall'eccezione di pagamento), la stessa è infondata poiché, come correttamente rilevato dall' nel caso di Parte_1 specie si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione: il dies a quo è dato dalla notifica della cartella, avvenuta il 13.11.2014 ed è documentato che esso sia stato interrotto nel decennio successivo con la notifica degli avvisi di intimazione prodotti in giudizio;
- in ogni caso, con la comparsa costitutiva depositata in data 15.07.2025, l'appellata ha esposto di avere preso atto dell'errore e di avere medio tempore chiesto all' CP_4
la rateizzazione del debito, riconoscendo, così, la fondatezza della pretesa
[...] avversaria. In definitiva, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata, disponendosi il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso impugnato. 3. Le ragioni della decisione e la condotta processuale dell'appellata costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza n. 69/25 del Giudice di Pace di Reggio
3 Emilia, RIGETTA l'opposizione proposta da avverso l'Avviso di Controparte_1
Intimazione n.09520249004056117000, oggetto di opposizione, che, per l'effetto, conferma;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti. Così deciso a Reggio Emilia il 16/07/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
4