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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 19/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. SUMMA Parte_1
ROSANNA, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv. TROVATO FRANCESCO, CP_1 elettivamente domiciliato come in atti;
, rappresentato e difeso Controparte_2 da: avv. TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellati-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 149/2023 del 22/07/2024, emessa dal Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25/09/2025.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 22/01/2025 l' ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 28/11/2023, depositata il 22/07/2024 e non notificata, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 054 2022 90000220 01 000 proposta da , quale socio CP_1 accomandatario responsabile in solido della società & C., con Controparte_3 ricorso del 21/02/2022, l'intimazione opposta era stata annullata in relazione alla cartella di pagamento n. 054 2006 00020164425 01 000, per intervenuta prescrizione del credito in essa portato.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: la nullità delle notificazioni delle intimazioni di pagamento nn. 054 2013 90010900 46, 05420159000817173 e 05420179002595257000, eseguite nei confronti della rispettivamente in date 22/04/2013, 22/04/2015 e 14/11/2017 CP_3 mediante deposito presso la casa Comunale di Castel di Sangro, a seguito di esito negativo dei tentativi di notifica presso la sede sociale per irreperibilità del destinatario, per violazione dell'art. 145 c.p.c., poiché, in assenza di persone abilitate a ricevere l'atto notificato presso la sede sociale, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale, non essendo consentita dall'art. 145 c.p.c. la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c. o con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 l. n.
890/1982, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante;
l'inidoneità delle notifiche, nulle perché eseguite nelle forme proprie di cui all'art. 143 c.p.c. direttamente nei confronti della società, a provocare, sul piano sostanziale, l'effetto interruttivo della prescrizione del credito portato nella relativa cartella esattoriale, con conseguente maturazione della prescrizione, per difetto di validi atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica della precedente intimazione di pagamento n. 054 2008 90021212 27 000, validamente eseguita in data
08/8/2008.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione degli artt. 140, 143 e 145 c.p.c. e 60 c. 1 lett. e) d.P.R. n. 600/1973, poiché le notifiche delle intimazioni di pagamento nn. 054 2013 90010900 46 000, 054 2015 90008171 73 000 e 054
2017 90025952 57 000 erano state eseguite dall'ufficiale della riscossione con il cd. rito degli irreperibili di cui agli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 c. 1 lett. e) d.P.R. n. 600/1973, ed erano perfezionate quando eseguite presso la sede legale, non sussistendo alcun obbligo di notifica al legale rappresentante residente in comune diverso da quello in cui ha sede la società, poiché
l'applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante ex art. 145 c.
3 c.p.c. non può sottrarsi alla regola generale di cui all'art. 60 c. 1 d.P.R. n. 600/1973, ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell'ente; pertanto, avendo l' residenza e domicilio fiscale in un comune diverso da CP_1 quello di domicilio fiscale della società, le notifiche erano valide, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, con conseguente idoneità delle stesse ad interrompere la prescrizione ed infondatezza dell'opposizione proposta dall' . CP_1
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda avanzata in primo grado dall'appellato.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la CP_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
L' si è costituito in giudizio deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 trattandosi di questioni attinenti alle notifiche delle intimazioni di pagamento relative al credito contributivo azionato, di esclusiva attribuzione del concessionario esattore.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
L'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che regolamenta la notificazione delle cartelle di pagamento, non contiene alcuna deroga alle disposizioni di legge in materia di notificazioni, salvo che quanto all'individuazione dei soggetti abilitati (cfr. il c. 1), nonché quanto agli adempimenti da eseguire nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. (cfr. il c. 4), né sono applicabili alla fattispecie i principi, invocati dall'appellante, in tema di domicilio fiscale, trattandosi di istituto proprio ed esclusivo della materia tributaria ex art. 58 d.P.R. n. 600/1973, laddove nella fattispecie si verte in materia di contribuzione previdenziale, cui il regime del domicilio fiscale è in alcun modo applicabile;
peraltro le notifiche in esame sono relative ad intimazioni di pagamento, che non integrano atti di riscossione o sanzionatori in senso stretto nei confronti del contribuente, e che perciò comunque si sottrarrebbero al regime del domicilio fiscale.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto la nullità delle notifiche in esame, poiché, ex art. 145 u.c. c.p.c., in caso di impossibilità di notificazione preso la sede legale di una società, la notifica ex artt. 140 e 143 c.p.c. può essere eseguita solo nei confronti della persona che rappresenta l'ente e non già direttamente nei confronti della società, come pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 1 nn. 2232 del 30/01/2017 rv. 643510 – 01 e 6654 del 16/03/2018 rv. 648138 - 01).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato e si liquidano come da dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti CP_1 dell' , essendosi l' limitato a rilevare l'attribuzione esclusiva all'Agenzia CP_2 CP_2 appellante in tema di esecuzione esattoriale, senza aderire nel merito all'appello.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 149/2023 in data 28/11/2023 - 22/07/2024 del Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate CP_1 in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
compensa le spese del grado nei confronti dell' ; CP_2 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. SUMMA Parte_1
ROSANNA, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv. TROVATO FRANCESCO, CP_1 elettivamente domiciliato come in atti;
, rappresentato e difeso Controparte_2 da: avv. TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellati-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 149/2023 del 22/07/2024, emessa dal Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25/09/2025.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 22/01/2025 l' ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 28/11/2023, depositata il 22/07/2024 e non notificata, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 054 2022 90000220 01 000 proposta da , quale socio CP_1 accomandatario responsabile in solido della società & C., con Controparte_3 ricorso del 21/02/2022, l'intimazione opposta era stata annullata in relazione alla cartella di pagamento n. 054 2006 00020164425 01 000, per intervenuta prescrizione del credito in essa portato.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: la nullità delle notificazioni delle intimazioni di pagamento nn. 054 2013 90010900 46, 05420159000817173 e 05420179002595257000, eseguite nei confronti della rispettivamente in date 22/04/2013, 22/04/2015 e 14/11/2017 CP_3 mediante deposito presso la casa Comunale di Castel di Sangro, a seguito di esito negativo dei tentativi di notifica presso la sede sociale per irreperibilità del destinatario, per violazione dell'art. 145 c.p.c., poiché, in assenza di persone abilitate a ricevere l'atto notificato presso la sede sociale, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale, non essendo consentita dall'art. 145 c.p.c. la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c. o con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 l. n.
890/1982, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante;
l'inidoneità delle notifiche, nulle perché eseguite nelle forme proprie di cui all'art. 143 c.p.c. direttamente nei confronti della società, a provocare, sul piano sostanziale, l'effetto interruttivo della prescrizione del credito portato nella relativa cartella esattoriale, con conseguente maturazione della prescrizione, per difetto di validi atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica della precedente intimazione di pagamento n. 054 2008 90021212 27 000, validamente eseguita in data
08/8/2008.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione degli artt. 140, 143 e 145 c.p.c. e 60 c. 1 lett. e) d.P.R. n. 600/1973, poiché le notifiche delle intimazioni di pagamento nn. 054 2013 90010900 46 000, 054 2015 90008171 73 000 e 054
2017 90025952 57 000 erano state eseguite dall'ufficiale della riscossione con il cd. rito degli irreperibili di cui agli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 c. 1 lett. e) d.P.R. n. 600/1973, ed erano perfezionate quando eseguite presso la sede legale, non sussistendo alcun obbligo di notifica al legale rappresentante residente in comune diverso da quello in cui ha sede la società, poiché
l'applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante ex art. 145 c.
3 c.p.c. non può sottrarsi alla regola generale di cui all'art. 60 c. 1 d.P.R. n. 600/1973, ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell'ente; pertanto, avendo l' residenza e domicilio fiscale in un comune diverso da CP_1 quello di domicilio fiscale della società, le notifiche erano valide, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, con conseguente idoneità delle stesse ad interrompere la prescrizione ed infondatezza dell'opposizione proposta dall' . CP_1
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda avanzata in primo grado dall'appellato.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la CP_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
L' si è costituito in giudizio deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 trattandosi di questioni attinenti alle notifiche delle intimazioni di pagamento relative al credito contributivo azionato, di esclusiva attribuzione del concessionario esattore.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
L'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che regolamenta la notificazione delle cartelle di pagamento, non contiene alcuna deroga alle disposizioni di legge in materia di notificazioni, salvo che quanto all'individuazione dei soggetti abilitati (cfr. il c. 1), nonché quanto agli adempimenti da eseguire nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. (cfr. il c. 4), né sono applicabili alla fattispecie i principi, invocati dall'appellante, in tema di domicilio fiscale, trattandosi di istituto proprio ed esclusivo della materia tributaria ex art. 58 d.P.R. n. 600/1973, laddove nella fattispecie si verte in materia di contribuzione previdenziale, cui il regime del domicilio fiscale è in alcun modo applicabile;
peraltro le notifiche in esame sono relative ad intimazioni di pagamento, che non integrano atti di riscossione o sanzionatori in senso stretto nei confronti del contribuente, e che perciò comunque si sottrarrebbero al regime del domicilio fiscale.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto la nullità delle notifiche in esame, poiché, ex art. 145 u.c. c.p.c., in caso di impossibilità di notificazione preso la sede legale di una società, la notifica ex artt. 140 e 143 c.p.c. può essere eseguita solo nei confronti della persona che rappresenta l'ente e non già direttamente nei confronti della società, come pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 1 nn. 2232 del 30/01/2017 rv. 643510 – 01 e 6654 del 16/03/2018 rv. 648138 - 01).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato e si liquidano come da dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti CP_1 dell' , essendosi l' limitato a rilevare l'attribuzione esclusiva all'Agenzia CP_2 CP_2 appellante in tema di esecuzione esattoriale, senza aderire nel merito all'appello.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 149/2023 in data 28/11/2023 - 22/07/2024 del Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate CP_1 in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
compensa le spese del grado nei confronti dell' ; CP_2 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -