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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 7809/2019 R.G. e pendente tra
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da avv. Maria Luigi Vetere,
-parte attrice-
e
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da avv. Massimo Muci,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7809/2019
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio con a Nardò in data Controparte_1
23/11/1977. Ha precisato che dalla loro unione sono nati , e Per_1 _2
, oggi economicamente autosufficienti. Per_3
Ha dedotto che: - con sentenza n. 819/2011 del 22/04/2011, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la separazione tra i coniugi, assegnando alla coniuge la casa familiare e ponendo a proprio carico un contributo per il mantenimento dei figli pari a € 225,00 (€ 75,00 per e € 150,00 per _2
) nonché un contributo pari a € 75,00 per il mantenimento della Per_3 coniuge;
- con decreto del 19/11/2015, il Tribunale di Lecce ha modificato le condizioni di separazione tra i coniugi, revocando il disposto contributo per il mantenimento della figlia;
- con decreto del 28/03/2017, la _2
Corte d'appello di Lecce ha accolto il reclamo da lui proposto e disposto la revoca anche degli obblighi di contribuzione economica per la coniuge e per il figlio;
- con decreto del 10/10/2017, il Tribunale di Lecce ha Per_3 modificato le condizioni di separazione tra i coniugi, revocando l'assegnazione della casa familiare e disponendo un assegno per il mantenimento della coniuge pari ad € 75,00.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha allegato che lo squilibrio economico, conseguente alla revoca dell'assegnazione della casa familiare e valorizzato dall'ultimo decreto di modifica per riconoscere in favore della coniuge un assegno di mantenimento, non si sarebbe di fatto realizzato, atteso che costei abiterebbe in un immobile di sua proprietà a Nardò e non ha spese locative.
Ha riferito di essere pensionato e di ricevere una pensione pari a circa €
700,00. Sulla situazione economico-patrimoniale di controparte ha allegato che costei sarebbe titolare di pensione di invalidità pari ad € 300,00 circa e sarebbe comproprietaria della casa ove abita.
2 R.G. 7809/2019
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della coniuge (ricorso depositato il 29/07/2019).
1.2.- si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
Ha dedotto che il Tribunale, quando nel 2017 ha nuovamente modificato le condizioni di separazione attribuendo a lei un assegno di mantenimento, non l'avrebbe fatto soltanto in vista della revoca dell'assegnazione della casa familiare ma anche in considerazione delle sue condizioni di salute, sempre peggiori essendo lei affetta da distrofia miotica di Steinert. Ha riferito di aver in passato lavorato in modo occasionale ma che adesso la sua salute le impedirebbe di lavorare.
Ha allegato che la parte attrice sarebbe proprietaria di altri due immobili, oltre alla casa familiare, e che questi immobili sarebbero tutti locati in modo irregolare, ciò che consentirebbe alla parte medesima di condurre un buon tenore di vita. Ha allegato lo squilibrio sussistente tra il patrimonio suo e del coniuge nonché di aver sostenuto sacrifici per consentire al coniuge di accrescere il suo patrimonio mediante i tre immobili di sua esclusiva proprietà.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un assegno divorzile pari ad € 300,00 (memoria difensiva depositata il 30/01/2020).
1.3.- In occasione dell'udienza di comparizione del 04/02/2020, esperito invano il tentativo di conciliazione, la Presidente delegata ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, ponendo a carico della parte attrice un assegno di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della coniuge.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data 06/03/2020 domandando la revoca dell'assegno provvisoriamente disposto in favore della coniuge e insistendo, per il resto, nelle conclusioni già rassegnate.
3 R.G. 7809/2019
Ha allegato che dalle indagini di polizia tributaria disposte nel giudizio di reclamo (R.G. 1948/2015) si evincerebbe che la parte convenuta sia intestataria di alcuni immobili e cointestataria con i figli di conti correnti, buoni fruttiferi postali e certificati di deposito.
Ha allegato altresì che ella vivrebbe di fatto in un appartamento di proprietà del figlio e che avrebbe acquistato tre appartamenti ad Per_3
Ugento, intestandoli alla figlia . Ha dedotto che la coniuge Per_1 percepirebbe il reddito di cittadinanza e gestirebbe di fatto un B&B nell'immobile in località Mondonuovo, con introiti ragguardevoli.
Ha riferito che gli altri appartamenti di cui è proprietario sono stati concessi in comodato alle persone che si occupano della sua assistenza.
1.5.- Anche parte convenuta ha integrato la propria costituzione, riducendo la propria domanda ad un assegno di mantenimento pari ad €
150,00.
Nel merito, ha contestato l'esistenza della paventata attività ricettiva, deducendo anzi un atteggiamento oppositivo del coniuge.
1.6.- Con ordinanza del 04/11/2022, la giudice istruttrice, alla luce della acquisita documentazione attestante la percezione da parte della coniuge convenuta del reddito di cittadinanza, dei rapporti finanziari di cui costei è titolare, della verosimile unione stabile con altro partner e della verosimile esistenza di redditi da locazione non dichiarati, ha revocato, a far data da novembre 2020, il contributo al di lei mantenimento disposto in sede presidenziale.
1.7.- Con istanza formulata a verbale in occasione dell'udienza del
20/02/2023, la parte convenuta ha domandato la modifica dell'ordinanza con cui è stato revocato l'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
1.8.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'interrogatorio formale della parte convenuta e con l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 24/01/2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli scritti difensivi. Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le sue determinazioni.
4 R.G. 7809/2019
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, co. 2, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o dichiarazione della separazione tra i coniugi giusta sentenza del
Tribunale di Lecce n. 819/2011 depositata il 22/04/2011, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
4.- La domanda dell'attrice di riconoscimento di un assegno divorzile non
è meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 5, co. 5, legge 898/1970 la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
In proposito, è necessario anzitutto evidenziare che l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
5 R.G. 7809/2019
familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi;
tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio). Detti criteri, inoltre, devono essere applicati avendo sempre riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che mira a soddisfare esigenze non solo assistenziali bensì anche compensative e perequative: e ciò in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo (cfr. tra le altre Cass. Sez. U., sentenza n. 18287 del
11/07/2018).
Tale prova non è stata fornita dalla parte convenuta.
Anzitutto, occorre evidenziare che costei ha colposamente omesso di produrre le proprie dichiarazioni fiscali nonostante l'espresso ordine del giudice istruttore in sede di precisazione delle conclusioni. Ancora, nell'ambito dell'interrogatorio formale ha dichiarato circostanze manifestamente in contrasto con la documentazione poi acquisita dall'INPS.
Tale atteggiamento processuale rende altamente inattendibili le dichiarazioni rese dalla parte in merito alla propria situazione economico- patrimoniale.
Quanto alle esigenze assistenziali, è emerso che la parte beneficia di una pensione di invalidità (e di una indennità di accompagnamento) e che, quantomeno in un recente passato, abbia percepito il reddito di cittadinanza.
È emerso, inoltre, che la parte ricavi (o possa ricavare) dall'immobile in suo uso esclusivo, a Nardò in località Mondonuovo, redditi da locazione turistica. Tanto lo si desume dalla documentazione fotografica depositata e dalle testimonianze assunte le quali dimostrano la verosimile esistenza di tali redditi. In particolare, la testimonianza assunta all'udienza del
14/07/2023 ha confermato che già in passato (negli anni 2008-2010)
l'immobile sia stato messo a rendita mentre la testimonianza assunta all'udienza del 17/02/2023 riferisce circostanze (numero e frequenza di avventori, accenti diversi da quello locale e autovetture di estranei, contrazione delle visite nel periodo di isolamento) dalle quali può
6 R.G. 7809/2019
ragionevolmente inferirsi che l'immobile sia effettivamente utilizzato nel senso allegato dalla parte attrice (cfr. testimonianza Testimone_1
«abito di fronte all'immobile indicato nella circostanza, e posso dire di notare nella stagione estiva movimenti di persone che entrano ed escono e frequentano la casa, sento accenti differenti, ma nulla so in relazione alla circostanza se la sig.ra affitti o meno l'immobile; a volte posso CP_1 dire anche di aver visto auto con targhe straniere;
tale movimento non l'ho notato nel periodo Covid»). La parte attrice, poi, ha depositato documentazione fotografica raffigurante un nutrito numero di autovetture, diverse per modello e colore, parcheggiate presso il cortile dell'immobile in un consistente arco temporale, ciò che ancor più corrobora il convincimento in ordine all'affitto turistico. Le contestazioni in merito all'attendibilità di tale documentazione non hanno pregio, per la genericità che le contraddistingue.
Sul versante patrimoniale la convenuta è comproprietaria dell'immobile che loca per fini turistici e di due terreni agricoli (come si desume dalle indagini patrimoniali riportate nel provvedimento che ha definito il reclamo).
La parte abita in un immobile di proprietà della figlia, sicché anche la sua esigenza abitativa è soddisfatta. È emerso, altresì, che la parte sia titolare di alcuni rapporti finanziari (cointestati con i figli), sebbene non si sia potuto appurare l'ammontare di tali rapporti.
Infine, avendo in passato la parte beneficiato del reddito di cittadinanza
è verosimile che adesso costei possa beneficiare dell'assegno di inclusione, misura assistenziale prevista per gli over 67 che non superino una certa soglia di reddito.
Pertanto, dal complesso degli elementi suindicati, può ritenersi che non sussistano esigenze assistenziali in capo alla parte convenuta.
Del pari non vi è prova di esigenze compensative e perequative. A tal proposito la parte convenuta, oltre a non aver introdotto alcun elemento di prova, invero non ha mai neppure fornito allegazioni astrattamente rilevanti, se non la generica affermazione di aver sostenuto dei sacrifici e fatto rinunce.
7 R.G. 7809/2019
In limine, si evidenzia che non è stata neppure raggiunta la prova di una sperequazione tra i redditi delle parti.
Dal punto di vista reddituale, infatti, esse sono entrambe pensionate e la maggiore pensione percepita dalla parte attrice appare in pieno neutralizzata tanto dai redditi da locazione che costei verosimilmente ritrae dall'immobile a Mondonuovo quanto dagli ausili statali al reddito che la controparte percepiva (o potrebbe percepire) nonché dai rapporti finanziari di cui è titolare. Con riferimento ai redditi da locazione asseritamente percepiti dalla parte attrice, occorre osservare che la parte non ha neppure chiesto di provare la loro sussistenza, sicché essi sono rimasti una mera allegazione.
Quanto al versante patrimoniale, è pacifico che gli immobili di cui è proprietaria la parte attrice siano stati da costei acquistati per accessione rispetto a fondi già di sua proprietà ma la parte convenuta non ha provato né l'epoca in cui tale incremento patrimoniale è avvenuto né di aver contribuito allo stesso.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata con conseguente conferma della revoca della contribuzione provvisoria già disposta con provvedimento del 04/11/2022 dalla giudice istruttrice.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale dal valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00
(scaglione così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminabile il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente predisposti cfr. Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 968 del 13/01/2022). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (dimidiazione delle fasi di studio ed introduttiva).
8 R.G. 7809/2019
Ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, essendo stata la parte vittoriosa provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 7809/2019 introdotto con ricorso del 29/07/2019 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., disattesa Controparte_1 ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Nardò in data 23/11/1977 tra (Nardò, Parte_1
16/09/1947) e (Nardò, 25/12/1956) Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
50, parte II, serie A, anno 1977;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nardò per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta con conferma del provvedimento provvisorio di revoca reso in data
04/11/2022;
4) CONDANNA alla rifusione di spese e Controparte_1 compensi di giudizio che si liquidano in € 4.229,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 7809/2019 R.G. e pendente tra
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da avv. Maria Luigi Vetere,
-parte attrice-
e
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da avv. Massimo Muci,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7809/2019
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio con a Nardò in data Controparte_1
23/11/1977. Ha precisato che dalla loro unione sono nati , e Per_1 _2
, oggi economicamente autosufficienti. Per_3
Ha dedotto che: - con sentenza n. 819/2011 del 22/04/2011, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la separazione tra i coniugi, assegnando alla coniuge la casa familiare e ponendo a proprio carico un contributo per il mantenimento dei figli pari a € 225,00 (€ 75,00 per e € 150,00 per _2
) nonché un contributo pari a € 75,00 per il mantenimento della Per_3 coniuge;
- con decreto del 19/11/2015, il Tribunale di Lecce ha modificato le condizioni di separazione tra i coniugi, revocando il disposto contributo per il mantenimento della figlia;
- con decreto del 28/03/2017, la _2
Corte d'appello di Lecce ha accolto il reclamo da lui proposto e disposto la revoca anche degli obblighi di contribuzione economica per la coniuge e per il figlio;
- con decreto del 10/10/2017, il Tribunale di Lecce ha Per_3 modificato le condizioni di separazione tra i coniugi, revocando l'assegnazione della casa familiare e disponendo un assegno per il mantenimento della coniuge pari ad € 75,00.
Ha affermato che a far data dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è più ripresa e che è venuta definitivamente meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ha allegato che lo squilibrio economico, conseguente alla revoca dell'assegnazione della casa familiare e valorizzato dall'ultimo decreto di modifica per riconoscere in favore della coniuge un assegno di mantenimento, non si sarebbe di fatto realizzato, atteso che costei abiterebbe in un immobile di sua proprietà a Nardò e non ha spese locative.
Ha riferito di essere pensionato e di ricevere una pensione pari a circa €
700,00. Sulla situazione economico-patrimoniale di controparte ha allegato che costei sarebbe titolare di pensione di invalidità pari ad € 300,00 circa e sarebbe comproprietaria della casa ove abita.
2 R.G. 7809/2019
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della coniuge (ricorso depositato il 29/07/2019).
1.2.- si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 le avverse prospettazioni.
Ha dedotto che il Tribunale, quando nel 2017 ha nuovamente modificato le condizioni di separazione attribuendo a lei un assegno di mantenimento, non l'avrebbe fatto soltanto in vista della revoca dell'assegnazione della casa familiare ma anche in considerazione delle sue condizioni di salute, sempre peggiori essendo lei affetta da distrofia miotica di Steinert. Ha riferito di aver in passato lavorato in modo occasionale ma che adesso la sua salute le impedirebbe di lavorare.
Ha allegato che la parte attrice sarebbe proprietaria di altri due immobili, oltre alla casa familiare, e che questi immobili sarebbero tutti locati in modo irregolare, ciò che consentirebbe alla parte medesima di condurre un buon tenore di vita. Ha allegato lo squilibrio sussistente tra il patrimonio suo e del coniuge nonché di aver sostenuto sacrifici per consentire al coniuge di accrescere il suo patrimonio mediante i tre immobili di sua esclusiva proprietà.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un assegno divorzile pari ad € 300,00 (memoria difensiva depositata il 30/01/2020).
1.3.- In occasione dell'udienza di comparizione del 04/02/2020, esperito invano il tentativo di conciliazione, la Presidente delegata ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, ponendo a carico della parte attrice un assegno di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della coniuge.
Ha dunque nominato il giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.4.- Parte attrice ha depositato memoria integrativa in data 06/03/2020 domandando la revoca dell'assegno provvisoriamente disposto in favore della coniuge e insistendo, per il resto, nelle conclusioni già rassegnate.
3 R.G. 7809/2019
Ha allegato che dalle indagini di polizia tributaria disposte nel giudizio di reclamo (R.G. 1948/2015) si evincerebbe che la parte convenuta sia intestataria di alcuni immobili e cointestataria con i figli di conti correnti, buoni fruttiferi postali e certificati di deposito.
Ha allegato altresì che ella vivrebbe di fatto in un appartamento di proprietà del figlio e che avrebbe acquistato tre appartamenti ad Per_3
Ugento, intestandoli alla figlia . Ha dedotto che la coniuge Per_1 percepirebbe il reddito di cittadinanza e gestirebbe di fatto un B&B nell'immobile in località Mondonuovo, con introiti ragguardevoli.
Ha riferito che gli altri appartamenti di cui è proprietario sono stati concessi in comodato alle persone che si occupano della sua assistenza.
1.5.- Anche parte convenuta ha integrato la propria costituzione, riducendo la propria domanda ad un assegno di mantenimento pari ad €
150,00.
Nel merito, ha contestato l'esistenza della paventata attività ricettiva, deducendo anzi un atteggiamento oppositivo del coniuge.
1.6.- Con ordinanza del 04/11/2022, la giudice istruttrice, alla luce della acquisita documentazione attestante la percezione da parte della coniuge convenuta del reddito di cittadinanza, dei rapporti finanziari di cui costei è titolare, della verosimile unione stabile con altro partner e della verosimile esistenza di redditi da locazione non dichiarati, ha revocato, a far data da novembre 2020, il contributo al di lei mantenimento disposto in sede presidenziale.
1.7.- Con istanza formulata a verbale in occasione dell'udienza del
20/02/2023, la parte convenuta ha domandato la modifica dell'ordinanza con cui è stato revocato l'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
1.8.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'interrogatorio formale della parte convenuta e con l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 24/01/2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli scritti difensivi. Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le sue determinazioni.
4 R.G. 7809/2019
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, co. 2, lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o dichiarazione della separazione tra i coniugi giusta sentenza del
Tribunale di Lecce n. 819/2011 depositata il 22/04/2011, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
4.- La domanda dell'attrice di riconoscimento di un assegno divorzile non
è meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 5, co. 5, legge 898/1970 la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
In proposito, è necessario anzitutto evidenziare che l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
5 R.G. 7809/2019
familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi;
tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio). Detti criteri, inoltre, devono essere applicati avendo sempre riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che mira a soddisfare esigenze non solo assistenziali bensì anche compensative e perequative: e ciò in ossequio ai principi di solidarietà, libertà, autoresponsabilità e pari dignità che permeano la relazione matrimoniale e che non vengono del tutto sacrificati al momento della cessazione del vincolo (cfr. tra le altre Cass. Sez. U., sentenza n. 18287 del
11/07/2018).
Tale prova non è stata fornita dalla parte convenuta.
Anzitutto, occorre evidenziare che costei ha colposamente omesso di produrre le proprie dichiarazioni fiscali nonostante l'espresso ordine del giudice istruttore in sede di precisazione delle conclusioni. Ancora, nell'ambito dell'interrogatorio formale ha dichiarato circostanze manifestamente in contrasto con la documentazione poi acquisita dall'INPS.
Tale atteggiamento processuale rende altamente inattendibili le dichiarazioni rese dalla parte in merito alla propria situazione economico- patrimoniale.
Quanto alle esigenze assistenziali, è emerso che la parte beneficia di una pensione di invalidità (e di una indennità di accompagnamento) e che, quantomeno in un recente passato, abbia percepito il reddito di cittadinanza.
È emerso, inoltre, che la parte ricavi (o possa ricavare) dall'immobile in suo uso esclusivo, a Nardò in località Mondonuovo, redditi da locazione turistica. Tanto lo si desume dalla documentazione fotografica depositata e dalle testimonianze assunte le quali dimostrano la verosimile esistenza di tali redditi. In particolare, la testimonianza assunta all'udienza del
14/07/2023 ha confermato che già in passato (negli anni 2008-2010)
l'immobile sia stato messo a rendita mentre la testimonianza assunta all'udienza del 17/02/2023 riferisce circostanze (numero e frequenza di avventori, accenti diversi da quello locale e autovetture di estranei, contrazione delle visite nel periodo di isolamento) dalle quali può
6 R.G. 7809/2019
ragionevolmente inferirsi che l'immobile sia effettivamente utilizzato nel senso allegato dalla parte attrice (cfr. testimonianza Testimone_1
«abito di fronte all'immobile indicato nella circostanza, e posso dire di notare nella stagione estiva movimenti di persone che entrano ed escono e frequentano la casa, sento accenti differenti, ma nulla so in relazione alla circostanza se la sig.ra affitti o meno l'immobile; a volte posso CP_1 dire anche di aver visto auto con targhe straniere;
tale movimento non l'ho notato nel periodo Covid»). La parte attrice, poi, ha depositato documentazione fotografica raffigurante un nutrito numero di autovetture, diverse per modello e colore, parcheggiate presso il cortile dell'immobile in un consistente arco temporale, ciò che ancor più corrobora il convincimento in ordine all'affitto turistico. Le contestazioni in merito all'attendibilità di tale documentazione non hanno pregio, per la genericità che le contraddistingue.
Sul versante patrimoniale la convenuta è comproprietaria dell'immobile che loca per fini turistici e di due terreni agricoli (come si desume dalle indagini patrimoniali riportate nel provvedimento che ha definito il reclamo).
La parte abita in un immobile di proprietà della figlia, sicché anche la sua esigenza abitativa è soddisfatta. È emerso, altresì, che la parte sia titolare di alcuni rapporti finanziari (cointestati con i figli), sebbene non si sia potuto appurare l'ammontare di tali rapporti.
Infine, avendo in passato la parte beneficiato del reddito di cittadinanza
è verosimile che adesso costei possa beneficiare dell'assegno di inclusione, misura assistenziale prevista per gli over 67 che non superino una certa soglia di reddito.
Pertanto, dal complesso degli elementi suindicati, può ritenersi che non sussistano esigenze assistenziali in capo alla parte convenuta.
Del pari non vi è prova di esigenze compensative e perequative. A tal proposito la parte convenuta, oltre a non aver introdotto alcun elemento di prova, invero non ha mai neppure fornito allegazioni astrattamente rilevanti, se non la generica affermazione di aver sostenuto dei sacrifici e fatto rinunce.
7 R.G. 7809/2019
In limine, si evidenzia che non è stata neppure raggiunta la prova di una sperequazione tra i redditi delle parti.
Dal punto di vista reddituale, infatti, esse sono entrambe pensionate e la maggiore pensione percepita dalla parte attrice appare in pieno neutralizzata tanto dai redditi da locazione che costei verosimilmente ritrae dall'immobile a Mondonuovo quanto dagli ausili statali al reddito che la controparte percepiva (o potrebbe percepire) nonché dai rapporti finanziari di cui è titolare. Con riferimento ai redditi da locazione asseritamente percepiti dalla parte attrice, occorre osservare che la parte non ha neppure chiesto di provare la loro sussistenza, sicché essi sono rimasti una mera allegazione.
Quanto al versante patrimoniale, è pacifico che gli immobili di cui è proprietaria la parte attrice siano stati da costei acquistati per accessione rispetto a fondi già di sua proprietà ma la parte convenuta non ha provato né l'epoca in cui tale incremento patrimoniale è avvenuto né di aver contribuito allo stesso.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata con conseguente conferma della revoca della contribuzione provvisoria già disposta con provvedimento del 04/11/2022 dalla giudice istruttrice.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale dal valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00
(scaglione così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminabile il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente predisposti cfr. Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 968 del 13/01/2022). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (dimidiazione delle fasi di studio ed introduttiva).
8 R.G. 7809/2019
Ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002, essendo stata la parte vittoriosa provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 7809/2019 introdotto con ricorso del 29/07/2019 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., disattesa Controparte_1 ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Nardò in data 23/11/1977 tra (Nardò, Parte_1
16/09/1947) e (Nardò, 25/12/1956) Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
50, parte II, serie A, anno 1977;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nardò per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta con conferma del provvedimento provvisorio di revoca reso in data
04/11/2022;
4) CONDANNA alla rifusione di spese e Controparte_1 compensi di giudizio che si liquidano in € 4.229,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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