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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Dora Alessia Limongelli, in funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2304 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “alti contratti atipici” e vertente tra nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 31/03/1965, codice fiscale , coniugi in C.F._2 regime di comunione legale dei beni, residenti in Giugliano in
Campania (NA) alla Via San Francesco a Patria n. 49, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Ignazio Bruno, codice fiscale
, ed elettivamente domiciliati presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 25
ATTORI
E
sito in Giugliano in Controparte_1
Campania, Via San Francesco a Patria n. 49, codice fiscale
, in persona dell'amministratore pro tempore Dott. P.IVA_1
con domicilio personale in Giugliano in Campania Controparte_2
(NA), IV Viale Parco della Noce n. 8
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.2.2023,
e coniugi in comunione dei Parte_1 Parte_2 beni - premesso di essere proprietari proprietari di un immobile del complesso edilizio denominato ” sito in Giugliano in CP_1
Campania (NA), alla Via San Francesco a Patria n. 49, palazzina 1,
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scala A, piano secondo, contraddistinto in catasto al foglio 51, particella 984, sub 18, cat. A/2, classe 5, vani 6, nonché proprietari di una cantinola, un box auto ed un posto auto scoperto, come da copia del titolo di acquisto per Notaio di Acerra del Persona_1
23/04/2001, rep. n. 3979, racc. n. 1619, trascritto alla Conservatoria dei R.R. II. di Napoli 2 in data 10/05/2001 ai nn. 17490/13132 - esponeva che:
- tra i mesi di ottobre e novembre 2019 nel predetto immobile si verificavano copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto di copertura del fabbricato che, invadendo l'appartamento del piano superiore, tracimavano nel loro immobile, provocando danni alle pareti, al soffitto del salone, della cucina, del bagno adiacente, nonché del cielo delle balconate tutte esterne all'appartamento;
- veniva informato dell'accaduto l'amministratore pro tempore del condominio dell'epoca, Ing. e la causa delle CP_3 lamentate infiltrazioni veniva individuata nella scarsa, se non inesistente, manutenzione delle pluviali discendenti e delle grondaie, e poiché erano otturate impedivano all'acqua di defluire, causando la fuoriuscita di copiosa acqua durante le piogge e riversamento lungo il frontino dei balconi e da questo lungo l'intradosso dei balconi fino a raggiungere le pareti di tompagno, che, imbibendosi, trasmettevano l'infiltrazione sulla facciata interna provocando danneggiamenti anche lungo il soffitto;
- nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2019 veniva effettuata una pulizia parziale delle grondaie e pluviali discendenti, e le cause delle infiltrazioni sembravano essere state eliminate, sebbene, però, alcun danno veniva risarcito;
- alla fine del mese di marzo ed inizi del successivo mese di aprile dell'anno 2020, poi, in altro bagno, con accesso dalla camera da letto padronale, posto nel lato opposto dove si erano verificati gli indicati danni, si evidenziavano macchie di umido derivante da altre infiltrazioni;
- con pec del 28.7.2020 veniva invitato l'amministratore di condominio a verificare le cause delle infiltrazioni occorse nel mese di aprile 2020, se di natura condominiale, ed a risarcire i coniugi – di tutti i danni in precedenza Pt_1 Pt_2 subiti, comunicazione rimasta priva di riscontro;
- in data 7/12/2020, si verificavano nuovamente copiose infiltrazioni d'acqua nell'immobile degli odierni ricorrenti, sempre provenienti dal tetto del fabbricato, con particolare
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riferimento al soffitto della cucina, con distacco di intonaco sempre riconducibile alla mancata manutenzione delle grondaie e pluviali discendenti, che, nel frattempo, trascorso circa un anno, erano di nuovo otturate;
- a fronte del diniego dell'amministratore di condominio di intervenire prontamente e del mancato riscontro alla successiva pec del del 12/02/2021, nel mese di marzo 2021 i coniugi
– si rivolgevano ad un tecnico di fiducia, Pt_1 Pt_2
l'Ing. il quale provvedeva a redigere in data Persona_2
18/03/2021 consulenza di parte per individuare sia le cause che i danni;
- nonostante l'avvicendarsi tra il mese di marzo e giugno 2021 della nomina del nuovo amministratore nella persona del Dott.
e l'invito a mezzo pec al condominio ad Controparte_2 effettuare la dovuta manutenzione ed a risarcire i danni, alcuna decisione veniva adottata e pertanto gli attori si determinavano a promuovere ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., R.G.
11798/2021 del Tribunale di Napoli Nord, svoltosi nella contumacia del CP_1
- il CTU nominato Ing. verificava che i canali Persona_3 di scolo delle grondaie e delle pluviali discendenti si otturavano di frequente a causa della mancanza di manutenzione e pulizia provocata dal guano dei numerosi volatili sul tetto, e ciò aveva provocato i danni lamentati, anche se la pulizia fatta qualche mese prima dell'accesso era durata un breve lasso di tempo determinando il danno patito dagli attori in € 11.358,43.
Tanto premesso, gli attori formulavano le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, ritenere ammissibile la CTU espletata ed acquisire il fascicolo telematico n. R.G. 11798/2021 del Tribunale di Napoli Nord;
2) in rito, dichiarare avverata la condizione di procedibilità della domanda, stante l'invito alla negoziazione assistita formulato dagli odierni attori, disatteso, però, dal condominio;
3) nel merito, in accoglimento della domanda, accertate e dichiarare la responsabilità del convenuto in relazione ai danni CP_1 nell'appartamento di proprietà degli attori, così come indicati nella parte espositiva del presente atto, nella consulenza di parte ed, in particolare, nella CTU dell'accertamento tecnico preventivo espletato ed prodotta agli atti di causa, danni causati dalla mancata manutenzione delle grondaie e delle pluviali discendenti del tetto del fabbricato;
4) e, per l'effetto, dichiarare il convenuto
tenuto al consequenziale risarcimento dei danni in CP_1
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favore degli attori, quantificato dal CTU in € 11.358,43, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a partire dall'espletamento della consulenza tecnica di ufficio;
5) vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo svolta, ivi comprese le spese e competenze del CTU Ing. in € 2.451,53”. Per_3
Non si è costituito in giudizio il Controparte_1 nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, e pertanto va dichiarata la contumacia.
Acquisito il giudizio di ATP e preso atto della mancata comparizione dell'amministratore di condominio a rendere l'interrogatorio formale, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rese dalle parti.
Sempre preliminarmente, gli attori hanno documentalmente provato, mediante la produzione del relativo titolo di acquisto, di essere proprietari dell'immobile oggetto delle lamentate infiltrazioni ( all. 1 prod. attore: per Notaio di Persona_1
Acerra del 23/04/2001, rep. n. 3979, racc. n. 1619).
Nel merito, la domanda è fondata.
Giova, in primo luogo, evidenziare che la presenza di infiltrazioni localizzate nei balconi, salone, cucina e bagni è comprovata dalla documentazione in atti e dal report fotografico allegato alla relazione di ATP acquisita al presente giudizio.
Ed invero, deve, poi, rimarcarsi che il nominato CTU, ing.
, nell'elaborato peritale agli atti, ha, con dovizia Persona_3 di particolari, ampiamente confermato la sussistenza del denunciato fenomeno dannoso. Invero, dalla relazione di CTU, redatta nel corso del procedimento per ATP, instaurato dall'odierno attore dinanzi a questo Tribunale acquisita agli atti, emerge, con adeguata certezza, sia la sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti, sia la riconducibilità degli stessi alla responsabilità del convenuto . E' senza dubbio CP_1 pacifico il diritto della parte di acquisire, come prova nel successivo giudizio di merito, la consulenza redatta in sede di accertamento tecnico preventivo. Come è stato condivisibilmente sostenuto, quindi, ove la conciliazione non riesca, la consulenza tecnica redatta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., potrà essere "acquisita agli atti del successivo giudizio di merito", così realizzandosi l'effetto di parziale anticipazione dell'istruzione probatoria del procedimento ordinario (cfr. Trib. Torino,
31.3.2008, in Giur. merito 2008, 11, 2883).
Del resto, nel caso di specie il consulente nominato ha con assoluta certezza, identificato la causa delle infiltrazioni e quantificato i danni lamentati dalla parte attrice per cui non si rende necessario un ulteriore accertamento peritale. In particolare, il citato consulente rilevava che, all'interno dell'appartamento dei ricorrenti, erano presenti segni evidenti di
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infiltrazioni di acqua, sia pure non in atto al momento dell'accesso, localizzati sugli aggetti dei balconi, sul soffitto del salone, sul soffitto e pareti della cucina e sul soffitto dei bagni (cfr. conclusioni CTU: “L'aggetto di “ ” risulta quasi Parte_3 totalmente ammalorato. L'aggetto di “BALCONE_NORD” risulta quasi totalmente ammalorato. Il soffitto e le pareti a NORD e a OVEST di “ ” presentano danneggiamenti nell'area a Pt_4
NORD-OVEST d SALONE”. Il soffitto di ”CUCINA” è completamente ammalorato. La parete a SUD di “CUCINA” risulta ammalorata. La porzione a NORD della parete a OVEST presenta macchie diffuse. Il collante tra piastrelle e parete a EST in “CUCINA” si è discostato da quest'ultima. La porta scorrevole di accesso a “CUCINA” da “ risulta difettosa, quando Pt_4 deve essere chiusa nel proprio vano a scomparsa in parete a NORD. Danni diffusi sono presenti, in “BAGNO_1”, all'intersezione del soffitto con la parete disposta a SUD e si propagano anche alle pareti disposte a EST e a OVEST. È stato rilevato, in “BAGNO_2”, lo scostamento dell'intonaco su una ridotta superficie del soffitto all'intersezione con la parete a
NORD. I danni precedentemente illustrati vengono tipicamente causati da infiltrazioni d'acqua”). In merito alle cause della riscontrata situazione, il perito, con valutazione cui il Giudicante ritiene di prestare completa adesione in quanto immune da vizi e congruamente motivata, osservava che” è stato possibile osservare il tetto e le grondaie sovrastanti tale abitazione. In data 28/04/2021, ▪ la grondaia alta a OVEST della porzione di tetto sulla parete a SUD era parzialmente Cont ostruita, ▪ la grondaia bassa a della porzione di tetto sulla parete a SUD era parzialmente ostruita, ▪ la grondaia bassa a OVEST della porzione di tetto sulla parete a NORD era quasi completamente ostruita. Le acque meteoriche non correttamente convogliate, trovandosi allo stato fisico di liquido, tendono ad occupare qualsiasi volume possano avere a disposizione e, quindi, possono ✓ sia divenire temporaneamente stagnanti, generando, durante intervalli di tempo lunghi, danni al tompagno attraverso i quali infiltrarsi ✓ sia infiltrarsi in qualsiasi lesione o micro- lesione (fessura) presente nel tompagno o nelle strutture del fabbricato, generalmente causata dall'usura dei materiali o dalle frequenti vibrazioni propagate dalla strada o da altre cause, che danneggiano costantemente qualsiasi fabbricato. L'acqua infiltratasi nelle pareti riesce, successivamente, a erodere ulteriormente i materiali con i quali è a contatto, generando ulteriori danneggiamenti. Tra le date del secondo e del terzo accesso al fabbricato, effettuati nell'ambito del procedimento in epigrafe, sono trascorsi sessantuno (61) giorni: le immagini precedentemente mostrate evidenziano che gli accumuli di guano, durante il terzo accesso, sono più grandi rispetto agli accumuli presenti durante il secondo accesso, quando erano già rilevanti;
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quindi, il corretto funzionamento del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, durante il terzo accesso, era già compromesso, quando erano trascorsi circa centrotrenta (130) giorni dall'ultimazione dei lavori di pulizia delle grondaie. Tra il mese di Ottobre dell'anno 2019 e il mese di Dicembre del 2021, durante il quale sono state pulite le grondaie, sono trascorsi almeno ventitre (23) mesi, corrispondenti a settecentosessantuno
(761) giorni. Tale intervallo di tempo è nettamente superiore all'intervallo, precedentemente stimato, tra l'ultimazione della pulizia delle grondaie e l'accertata compromissione del funzionamento del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche. Quindi, tale sistema, durante almeno diciassette
(17) di quei ventitre (23) mesi non ha funzionato correttamente e ha provocato notevoli danni nelle abitazioni adiacente e sottostante”. (cfr. CTU conclusioni e più diffusamente risposta al quesito 2). Sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale in esame, alcun dubbio residua, pertanto, in ordine alla responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione CP_1 alle infiltrazioni lamentate dall'attrice. Ed invero, va richiamato il costante e autorevole insegnamento della Suprema Corte (v. tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2998 del 07/05/1981 e Sez. 3,
Sentenza n. 1500 del 11/02/1987 e più di recente SS.UU. 29.4.97 n. 3672; 15.7.2002 n. 10233 e 17.10.2001 n. 12682) secondo il quale il risponde a titolo di "responsabilità extra CP_1 contrattuale … per danni sofferti a causa di infiltrazioni di acqua piovana da parti comuni dell'edificio stesso (esempio il tetto, i lastrici solari, le fognature) salva, nel merito, l'efficacia liberatoria della prova, a carico del , che l'effettiva CP_1 disponibilità e, quindi, l'obbligo di manutenzione di quelle parti comuni competevano ad un singolo condomino o ad altro soggetto, in forza di diverso rapporto"; con la conseguenza che a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini e che la relativa azione risarcitoria va proposta nei confronti del . CP_1
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'ipotesi speciale di responsabilità prevista dalla richiamata norma: a) il danno può essere stato causato dal dinamismo intrinseco della cosa (ad esempio scala mobile) ovvero anche da un agente esterno che abbia determinato o accentuato la pericolosità della stessa - ad esempio sapone liquido su una scala –
(cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4480); b) l'attore deve provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa con la precisazione che se è intervenuto un agente esterno dannoso, questo elemento concorre a formare la fattispecie costitutiva (cfr. Cass. 16 febbraio 2001, n.
2331); c) non occorre alcuna indagine sulla condotta del custode (e l'eventuale colpa) posto che la stessa è estranea alla fattispecie;
d) il convenuto può esonerarsi da responsabilità provando il fortuito
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ravvisabile non solo in un accadimento esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile, ma anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. Risulta, inoltre, evidente che quanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, tanto più intensa deve essere l'indagine diretta a verificare se la condotta del danneggiato abbia interrotto il nesso di causalità (cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n.
584).
Dalle considerazioni appena svolte deriva, con tutta evidenza, la responsabilità del convenuto nella produzione causale CP_1 dell'evento dannoso verificatosi a carico dell'immobile di proprietà degli attori e ciò in ragione delle carenze manutentive segnalate dal ctu che non hanno consentito il corretto deflusso delle acque meteoriche. Venendo al quantum del risarcimento, all'istante compete anzitutto il ristoro del pregiudizio, consistente nel costo degli interventi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi.
Tale danno, sulla scorta della valutazione operata nel luglio 2022 dall'ing. può stimarsi in complessivi euro 11.358,43 (iva Per_3 inclusa). All'importo innanzi indicato, va poi aggiunta la rivalutazione monetaria e il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla prima richiesta di risarcimento dei danni al convenuto per la presenza di infiltrazioni all'interno della proprietà e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione, nonchè su tale importo interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, fino all'effettiva corresponsione.
Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cass. civ. sentenze n.
13470/99, 4030/98).
Gli attori hanno, altresì, domandato il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del consulente d'ufficio, nominato nel corso del procedimento per ATP. La domanda merita accoglimento, atteso che, secondo la Cassazione, le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito
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(ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto. Pertanto, i ricorrenti hanno diritto alla restituzione dell'importo come poi di seguito rettificato e in ogni caso risultante dalla documentazione prodotta di € 2.549,59 oltre interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso fino al soddisfo. Infine, le spese processuali della fase dell'Atp, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e debbono di conseguenza porsi a carico del convenuto e liquidate come in CP_1 dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014.
Le spese di lite del giudizio di merito seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022 discostandosi dai valori medi tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della non complessità della questione.
PQM
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – II SEZIONE CIVILE -
, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) dichiara la contumacia del in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t.;
b) dichiara l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 in relazione ai danni sofferti dagli attori e, per l'effetto,
[...] in accoglimento della domanda, condanna il Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t. al pagamento, in
[...] favore di e della Parte_1 Parte_2 somma di euro euro 11.358,43 (iva inclusa) oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
c) pone definitivamente a carico del le Controparte_1 spese di CTU e per l'effetto condanna il Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t. a corrispondere agli
[...] attori l'importo di euro 2.549,59 oltre interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso fino al soddisfo;
d) Condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. , al pagamento, in favore di Parte_1
e delle spese processuali
[...] Parte_2 relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo, che liquida in euro 145,50 per esborsi, euro 2225,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge;
e) condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore di Pt_1
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e delle spese processuali Pt_1 Parte_2 relative al giudizio di merito, che liquida in euro 264,00 per esborsi, euro 2540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Aversa,21.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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