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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10605 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa AN LI, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 20980/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. SANDULLI ALDO, Avv. CIMINO Parte_1
BENEDETTO) contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
rappr.to e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio la convenuta meglio identificata in epigrafe, riproponendo le domande già formulate nel giudizio inizialmente incardinato dinanzi al TAR Lazio - Roma, sez. III (R.G. n. 9352/2017), e concluso con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario (sentenza n. 13602/2023, pubblicata il 5 settembre 2023). In particolare, chiedeva accertarsi il diritto ad ottenere il massimo punteggio disponibile per l'attività prestata nell'anno 2016 con rifermento all'Obiettivo 3 – Competenze, con conseguente condanna della convenuta a disporre il relativo passaggio di qualifica o quantomeno, di due livelli stipendiali rispetto a quello ricoperto all'epoca della valutazione, anche ai fini della maturazione delle successive progressioni di carriera. In via subordinata, qualora si fosse ritenuto che la delibera ART n. 90/2017 avesse correttamente applicato la delibera ART n.
53/2017 (Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità), chiedeva di dichiarare il diritto ad ottenere per l'anno valutativo di riferimento, a punteggio invariato, il passaggio al livello stipendiale immediatamente superiore a quello ricoperto all'epoca della valutazione, ai sensi dell'art. 4 del predetto Regolamento con conseguente condanna della convenuta a disporre il relativo passaggio stipendiale, anche ai fini della maturazione delle successive progressioni di carriera. Il tutto, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Deduceva, a sostegno della domanda proposta, di lavorare alle dipendenze della convenuta, quale funzionario II presso la sede di Roma, assegnata nell'anno 2016 all'Ufficio servizi e mercati retail, e di aver conseguito una valutazione complessiva pari a 95/100 per l'anno
2015, mentre per l'anno 2016, all'esito della valutazione, aveva conseguito un punteggio finale complessivo (ponderato) pari a 75/100 sugli obiettivi assegnati, specificamente ottenendo: per l'obiettivo 1 (peso 50), score pari a 100; per l'obiettivo 2 (peso 25), score pari a
100; per l'obiettivo 3 relativo alle competenze (peso 25), score pari a 0, per aver conseguito un valore effettivo pari a 64 in base agli indicatori di risultato (che, per un valore effettivo inferiore a 70 attribuivano uno score pari a 0); di aver lamentato, senza alcun esito, nelle sedi deputate l'illegittimità della valutazione relativa all'Obiettivo 3 – Competenze, eccependo: carenza di motivazione e ingiustizia manifesta della valutazione per violazione del canone della proporzionalità tra le evidenze ed il giudizio, violazione del canone di ragionevolezza, contraddittorietà tra il punteggio finale assegnato con riferimento alle Competenze e la
Rendicontazione finale obiettivi 2016 quali/quantitativi; che la delibera n. 90\2017, di approvazione delle progressioni di carriera del personale di ruolo dell'Autorità riferite al biennio di valutazione 2015/2016, non riportava il suo nominativo, in ragione del punteggio finale conseguito all'esito della valutazione relativa all'anno 2016 pari a 75/100 che, in pagina 2 di 8 funzione della media del biennio 2015/2016 era divenuto 85/100 (media tra 95/100, punteggio finale per l'anno 2015 e 75/100, punteggio finale per l'anno 2016), con conseguente mancato riconoscimento alla stessa di alcuna progressione di carriera.
Eccepiva, peraltro, che illegittimamente l'amministrazione aveva retroattivamente fatto applicazione della delibera n. 53/2017, alla progressione di carriera relativa al biennio
2015/2016 benchè, per espressa previsione del Consiglio dell'ART, essa potesse riguardare solo il biennio successivo alla sua introduzione, ossia il biennio 2017/2018; che, in ogni caso, avendo conseguito un punteggio medio del biennio 2015/2016 pari a 85/100, avrebbe quantomeno avuto diritto al riconoscimento di un passaggio stipendiale.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto, per infondatezza in fatto e in diritto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso proposto per difetto di giurisdizione del tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di
Autorità indipendente, la cui autonomia consentiva l'inclusione fra le amministrazioni indicate nell'art. 3 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, con esclusiva giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. 165/2001.
La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione, con concessione alle parti di termine per note scritte, con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è ammissibile.
Secondo il costante insegnamento della Corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione, dedotta in giudizio (Cass., Sez. un., 25 giugno 2010, n. 15323; Cass., Sez. un., 11 ottobre 2011, n. 20902; Cass., Sez. un.,
pagina 3 di 8 settembre 2017, n. 21522, Cass., Sez. un, 26 ottobre' 2017, n. 25456; Cas., Sez. un., 31 luglio
2018, n. 20350; Cass., Sez. un, 19 novembre 2019, n. 30009).
Nel caso di specie, si ritiene non sussistente la giurisdizione del giudice adito, per essere la materia del contendere attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ragione della qualità soggettiva della amministrazione convenuta, pacificamente autorità indipendente, alla luce delle argomentazioni che seguono.
A tale proposito, si condividono integralmente i principi di diritto recentemente enunciati dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 4034/2024), in ipotesi sovrapponibile al caso di specie per la coincidenza della convenuta amministrazione datrice di lavoro, la cui natura di autorità indipendente non contestata, esclude la applicabilità della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, e attrae le controversie relative ai rapporti di lavoro, nell'ambito della giurisdizione amministrativa in via esclusiva.
E' pacifico che, a fronte della generale attribuzione alla giurisdizione del Giudice ordinario della cognizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni, residui la devoluzione alla giurisdizione amministrativa ex art. 63 del d. lgs. 165/01, delle controversie afferenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165; e la individuazione dell'ambito applicativo di tale norma non deve ritenersi vincolata all'espressa menzione dei lavoratori sottratti alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro, ben potendosi identificare il personale in regime di diritto pubblico, anche attraverso le altri fonti legislative che disciplinano i rispettivi ordinamenti di quelle amministrazioni, con un effetto sostanzialmente ampliativo della categoria (cfr. in tal senso, Cass., S.U. 19/12/2005, n.
27893, Cass. S.U., 23/6/2005, n. 13446, richiamate dalla sentenza CdS, ult. cit.).
La pronuncia del Consiglio di Stato richiamata, con specifico riferimento alla natura dell'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti - ART, convenuta nel presente giudizio, richiama efficacemente, ai fini del decidere, la normativa istitutiva dell'amministrazione (d.l.
n.201\2011), la quale all'art.37 testualmente prevede che: "Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti... la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di pagina 4 di 8 valutazione...L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge."
A sua volta, il richiamato art. 2, comma 28, della l. 481/1995 dispone che: "Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi, d.lgs. 165/2001), e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo."
Precisa, quindi, che “Tale disposizione - volta a sottrarre l'Autorità dalla disciplina generale portata dal
d. lgs. 165/2001 che, come detto, ha introdotto il principio della contrattualizzazione del pubblico impiego con la conseguente devoluzione delle relative controversie al Giudice ordinario - si rivela coerente con le linee di fondo che connotano le eccezioni di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001, considerate le caratteristiche di Autorità indipendente e l'autonomia che la caratterizza (cfr. Cons. Stato, Parere n. 872 del 10 febbraio
2010), elementi questi che, al pari di quanto avviene per le altre Autorità amministrative indipendenti, non possono non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale (in questi termini, cfr. Corte di Cass. 5591 del 2020 in riferimento all'IVASS). In senso confermativo milita anche il tenore letterale dell'art. 1, comma 2, del T.U. del 2001, che non include le Autorità tra le amministrazioni destinatarie dello stesso T.U.” (cfr. C.d.S. 4034 cit.).
Né, consente di concludere nel senso della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della convenuta, la circostanza che taluni aspetti della disciplina siano devoluti alla contrattazione collettiva (in tal senso, art. 37 del Regolamento ART), essendo tale aspetto presente anche nella disciplina di altre autorità indipendenti (per es. Autorità
Garante per la concorrenza e il mercato), incluse fra quelle di cui alla deroga espressa dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001.
Più precisamente, in tal senso il Regolamento Agcm viene espressamente richiamato dall'art.37 Reg. Art sul trattamento giuridico ed economico del personale, nella parte in cui si prevede che "Il trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità, è stabilito secondo i principi generali fissati dal contratto collettivo dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto anche conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità. Detto trattamento segue, in quanto applicabili e previa valutazione di compatibilità, le variazioni stabilite nel
Regolamento del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato." pagina 5 di 8 Più in generale, quanto alla compatibilità e integrabilità dell'ordinamento di stampo pubblicistico (che caratterizza le Autorità indipendenti), con forme di negoziazione sindacale, il Consiglio di Stato (nella citata pronuncia), richiama il proprio Parere con cui aveva testualmente osservato che “la peculiare autonomia che caratterizza le Autorità indipendenti consente loro di disporre con atti interni aspetti che per altre amministrazioni sono disciplinati dalla legge, così ad essa derogando e dando luogo, all'occorrenza, ad ordinamenti specifici e peculiari che lasciano all'autorità autonomia organizzativa nell'ampliare, con appositi atti di auto-vincolo, l'ambito di applicabilità della negoziazione sindacale anche alle materie di macro-organizzazione già riservate secondo
l'ordinamento di ciascuna autorità alla fonte regolamentare o alla potestà auto-organizzatoria" (Consiglio di Stato, parere del 5 aprile 2011, n. 1334, richiamato nella sentenza ult. Cit.).
Le argomentazioni che precedono inducono senz'altro, ad escludere la giurisdizione del giudice adito sulla controversia in oggetto.
Si aggiunga, ad ulteriore conforto, che è pacifico che il rapporto di lavoro di cui caso di specie, non presenti connotazioni tali da essere ricondotto ad un'ipotesi di stampo privatistico, avendo dedotto e provato la convenuta (senza contestazioni), che la ricorrente sia stata nominata e immessa nei ruoli dell'Autorità all'esito della procedura concorsuale indetta per il profilo di Funzionario II ART, come da delibera di nomina n. 56/2014 del 10 luglio 2014 (cfr. doc. 1fascicolo convenuta) e conseguente delibera di immissione in servizio, n. 57/2014 del 15 luglio 2014 (cfr. doc. 2), senza che vi sia prova alcuna di riferimento alla sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro.
Deve, quindi, ritenersi la natura pubblicistica del rapporto di lavoro fra le parti, sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, per le argomentazioni che precedono, con conseguente attrazione della presente controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Peraltro, non può ritenersi che tale conclusione sia preclusa a questo giudice, come invocato dalla parte ricorrente nelle note autorizzate.
Più precisamente, difatti, la parte ricorrente, a sostegno della propria tesi difensiva, ha contestato l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del giudice adito in riassunzione, sollevata dalla convenuta, in conseguenza del passaggio in giudicato della pagina 6 di 8 pronuncia con la quale il giudice amministrativo aveva declinato la propria giurisdizione, in assenza della proposizione del regolamento di giurisdizione.
Ha ritenuto, pertanto, che la causa dovesse ritenersi radicata dinanzi al giudice ordinario, in via definitiva, in applicazione dell'art. 59, co. 2, l. n. 69/2009, a mente del quale “le parti restano vincolate a tale indicazione”, in caso di riproposizione del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria indicata nella sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, se la domanda sia tempestivamente riproposta dinanzi al giudice ivi indicato;
e sempre che il giudice, dinanzi al quale la causa viene riassunta, non sollevi d'ufficio la questione di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito”.
Ebbene, ritiene questo giudice, pur a fronte della declaratoria del difetto di giurisdizione dal giudice amministrativo, con pronuncia passata in giudicato, e in assenza della proposizione del regolamento di giurisdizione, di poter declinare la propria giurisdizione “non avendo l'art.
59 l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c.)”.
In tal senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con argomentazioni assolutamente condivisibili, nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., restando “ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato” (Cassazione civile sez. un., 25/09/2023, n.27310; nel medesimo senso, anche Cass. S.u. n. 16883/2013; Cass. S.u. n. 8246/2017; Cass. S.u. 1919/2021; Cass. S.u.
14323/2021).
La Suprema Corte, in più occasioni, ha confermato che l'art.59 L. n. 69 del 2009 non esclude la possibilità di denuncia del conflitto di giurisdizione reale, di cui al comma 2 dell'art. 362 c.p.c., non potendosi ritenere che il rapporto tra le due norme determini una sostanziale abrogazione implicita del comma 2, n. 1, dell'art. 362 con riferimento all'area di applicazione del citato art. 59. pagina 7 di 8 Ne consegue che, anche dopo l'entrata in vigore di quest'ultima norma, deve ritenersi ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione, qualora il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto.
In tale ipotesi, il conflitto reale negativo di giurisdizione rimane denunciabile alle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato (cfr. Cass. S.U. n. 150/2013, e prima ancora, Cass. S.u. 9841/2011).
Nel caso di specie, la valutazione congiunta del profilo attinente al passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, per mancata impugnazione da alcuna delle parti, in uno con prevalenti esigenze di celerità nella trattazione e decisione del giudizio, hanno prevalso sulla valutazione dell'opportunità di rimessione della questione dinanzi alle Sezioni Unite, peraltro vincolata al rispetto di un termine perentorio per la proposizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere deciso come da dispositivo.
Nulla sulle spese, attesa la assenza di una pronuncia nel merito.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
- nulla sulle spese di lite.
Cosi deciso in Roma, il 10 ottobre 2025
Il giudice
AN LI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa AN LI, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 20980/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. SANDULLI ALDO, Avv. CIMINO Parte_1
BENEDETTO) contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
rappr.to e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio la convenuta meglio identificata in epigrafe, riproponendo le domande già formulate nel giudizio inizialmente incardinato dinanzi al TAR Lazio - Roma, sez. III (R.G. n. 9352/2017), e concluso con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario (sentenza n. 13602/2023, pubblicata il 5 settembre 2023). In particolare, chiedeva accertarsi il diritto ad ottenere il massimo punteggio disponibile per l'attività prestata nell'anno 2016 con rifermento all'Obiettivo 3 – Competenze, con conseguente condanna della convenuta a disporre il relativo passaggio di qualifica o quantomeno, di due livelli stipendiali rispetto a quello ricoperto all'epoca della valutazione, anche ai fini della maturazione delle successive progressioni di carriera. In via subordinata, qualora si fosse ritenuto che la delibera ART n. 90/2017 avesse correttamente applicato la delibera ART n.
53/2017 (Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità), chiedeva di dichiarare il diritto ad ottenere per l'anno valutativo di riferimento, a punteggio invariato, il passaggio al livello stipendiale immediatamente superiore a quello ricoperto all'epoca della valutazione, ai sensi dell'art. 4 del predetto Regolamento con conseguente condanna della convenuta a disporre il relativo passaggio stipendiale, anche ai fini della maturazione delle successive progressioni di carriera. Il tutto, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Deduceva, a sostegno della domanda proposta, di lavorare alle dipendenze della convenuta, quale funzionario II presso la sede di Roma, assegnata nell'anno 2016 all'Ufficio servizi e mercati retail, e di aver conseguito una valutazione complessiva pari a 95/100 per l'anno
2015, mentre per l'anno 2016, all'esito della valutazione, aveva conseguito un punteggio finale complessivo (ponderato) pari a 75/100 sugli obiettivi assegnati, specificamente ottenendo: per l'obiettivo 1 (peso 50), score pari a 100; per l'obiettivo 2 (peso 25), score pari a
100; per l'obiettivo 3 relativo alle competenze (peso 25), score pari a 0, per aver conseguito un valore effettivo pari a 64 in base agli indicatori di risultato (che, per un valore effettivo inferiore a 70 attribuivano uno score pari a 0); di aver lamentato, senza alcun esito, nelle sedi deputate l'illegittimità della valutazione relativa all'Obiettivo 3 – Competenze, eccependo: carenza di motivazione e ingiustizia manifesta della valutazione per violazione del canone della proporzionalità tra le evidenze ed il giudizio, violazione del canone di ragionevolezza, contraddittorietà tra il punteggio finale assegnato con riferimento alle Competenze e la
Rendicontazione finale obiettivi 2016 quali/quantitativi; che la delibera n. 90\2017, di approvazione delle progressioni di carriera del personale di ruolo dell'Autorità riferite al biennio di valutazione 2015/2016, non riportava il suo nominativo, in ragione del punteggio finale conseguito all'esito della valutazione relativa all'anno 2016 pari a 75/100 che, in pagina 2 di 8 funzione della media del biennio 2015/2016 era divenuto 85/100 (media tra 95/100, punteggio finale per l'anno 2015 e 75/100, punteggio finale per l'anno 2016), con conseguente mancato riconoscimento alla stessa di alcuna progressione di carriera.
Eccepiva, peraltro, che illegittimamente l'amministrazione aveva retroattivamente fatto applicazione della delibera n. 53/2017, alla progressione di carriera relativa al biennio
2015/2016 benchè, per espressa previsione del Consiglio dell'ART, essa potesse riguardare solo il biennio successivo alla sua introduzione, ossia il biennio 2017/2018; che, in ogni caso, avendo conseguito un punteggio medio del biennio 2015/2016 pari a 85/100, avrebbe quantomeno avuto diritto al riconoscimento di un passaggio stipendiale.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto, per infondatezza in fatto e in diritto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso proposto per difetto di giurisdizione del tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di
Autorità indipendente, la cui autonomia consentiva l'inclusione fra le amministrazioni indicate nell'art. 3 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, con esclusiva giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. 165/2001.
La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione, con concessione alle parti di termine per note scritte, con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è ammissibile.
Secondo il costante insegnamento della Corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione, dedotta in giudizio (Cass., Sez. un., 25 giugno 2010, n. 15323; Cass., Sez. un., 11 ottobre 2011, n. 20902; Cass., Sez. un.,
pagina 3 di 8 settembre 2017, n. 21522, Cass., Sez. un, 26 ottobre' 2017, n. 25456; Cas., Sez. un., 31 luglio
2018, n. 20350; Cass., Sez. un, 19 novembre 2019, n. 30009).
Nel caso di specie, si ritiene non sussistente la giurisdizione del giudice adito, per essere la materia del contendere attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ragione della qualità soggettiva della amministrazione convenuta, pacificamente autorità indipendente, alla luce delle argomentazioni che seguono.
A tale proposito, si condividono integralmente i principi di diritto recentemente enunciati dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 4034/2024), in ipotesi sovrapponibile al caso di specie per la coincidenza della convenuta amministrazione datrice di lavoro, la cui natura di autorità indipendente non contestata, esclude la applicabilità della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, e attrae le controversie relative ai rapporti di lavoro, nell'ambito della giurisdizione amministrativa in via esclusiva.
E' pacifico che, a fronte della generale attribuzione alla giurisdizione del Giudice ordinario della cognizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni, residui la devoluzione alla giurisdizione amministrativa ex art. 63 del d. lgs. 165/01, delle controversie afferenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165; e la individuazione dell'ambito applicativo di tale norma non deve ritenersi vincolata all'espressa menzione dei lavoratori sottratti alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro, ben potendosi identificare il personale in regime di diritto pubblico, anche attraverso le altri fonti legislative che disciplinano i rispettivi ordinamenti di quelle amministrazioni, con un effetto sostanzialmente ampliativo della categoria (cfr. in tal senso, Cass., S.U. 19/12/2005, n.
27893, Cass. S.U., 23/6/2005, n. 13446, richiamate dalla sentenza CdS, ult. cit.).
La pronuncia del Consiglio di Stato richiamata, con specifico riferimento alla natura dell'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti - ART, convenuta nel presente giudizio, richiama efficacemente, ai fini del decidere, la normativa istitutiva dell'amministrazione (d.l.
n.201\2011), la quale all'art.37 testualmente prevede che: "Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti... la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di pagina 4 di 8 valutazione...L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge."
A sua volta, il richiamato art. 2, comma 28, della l. 481/1995 dispone che: "Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi, d.lgs. 165/2001), e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo."
Precisa, quindi, che “Tale disposizione - volta a sottrarre l'Autorità dalla disciplina generale portata dal
d. lgs. 165/2001 che, come detto, ha introdotto il principio della contrattualizzazione del pubblico impiego con la conseguente devoluzione delle relative controversie al Giudice ordinario - si rivela coerente con le linee di fondo che connotano le eccezioni di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001, considerate le caratteristiche di Autorità indipendente e l'autonomia che la caratterizza (cfr. Cons. Stato, Parere n. 872 del 10 febbraio
2010), elementi questi che, al pari di quanto avviene per le altre Autorità amministrative indipendenti, non possono non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale (in questi termini, cfr. Corte di Cass. 5591 del 2020 in riferimento all'IVASS). In senso confermativo milita anche il tenore letterale dell'art. 1, comma 2, del T.U. del 2001, che non include le Autorità tra le amministrazioni destinatarie dello stesso T.U.” (cfr. C.d.S. 4034 cit.).
Né, consente di concludere nel senso della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della convenuta, la circostanza che taluni aspetti della disciplina siano devoluti alla contrattazione collettiva (in tal senso, art. 37 del Regolamento ART), essendo tale aspetto presente anche nella disciplina di altre autorità indipendenti (per es. Autorità
Garante per la concorrenza e il mercato), incluse fra quelle di cui alla deroga espressa dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001.
Più precisamente, in tal senso il Regolamento Agcm viene espressamente richiamato dall'art.37 Reg. Art sul trattamento giuridico ed economico del personale, nella parte in cui si prevede che "Il trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità, è stabilito secondo i principi generali fissati dal contratto collettivo dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto anche conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità. Detto trattamento segue, in quanto applicabili e previa valutazione di compatibilità, le variazioni stabilite nel
Regolamento del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato." pagina 5 di 8 Più in generale, quanto alla compatibilità e integrabilità dell'ordinamento di stampo pubblicistico (che caratterizza le Autorità indipendenti), con forme di negoziazione sindacale, il Consiglio di Stato (nella citata pronuncia), richiama il proprio Parere con cui aveva testualmente osservato che “la peculiare autonomia che caratterizza le Autorità indipendenti consente loro di disporre con atti interni aspetti che per altre amministrazioni sono disciplinati dalla legge, così ad essa derogando e dando luogo, all'occorrenza, ad ordinamenti specifici e peculiari che lasciano all'autorità autonomia organizzativa nell'ampliare, con appositi atti di auto-vincolo, l'ambito di applicabilità della negoziazione sindacale anche alle materie di macro-organizzazione già riservate secondo
l'ordinamento di ciascuna autorità alla fonte regolamentare o alla potestà auto-organizzatoria" (Consiglio di Stato, parere del 5 aprile 2011, n. 1334, richiamato nella sentenza ult. Cit.).
Le argomentazioni che precedono inducono senz'altro, ad escludere la giurisdizione del giudice adito sulla controversia in oggetto.
Si aggiunga, ad ulteriore conforto, che è pacifico che il rapporto di lavoro di cui caso di specie, non presenti connotazioni tali da essere ricondotto ad un'ipotesi di stampo privatistico, avendo dedotto e provato la convenuta (senza contestazioni), che la ricorrente sia stata nominata e immessa nei ruoli dell'Autorità all'esito della procedura concorsuale indetta per il profilo di Funzionario II ART, come da delibera di nomina n. 56/2014 del 10 luglio 2014 (cfr. doc. 1fascicolo convenuta) e conseguente delibera di immissione in servizio, n. 57/2014 del 15 luglio 2014 (cfr. doc. 2), senza che vi sia prova alcuna di riferimento alla sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro.
Deve, quindi, ritenersi la natura pubblicistica del rapporto di lavoro fra le parti, sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, per le argomentazioni che precedono, con conseguente attrazione della presente controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Peraltro, non può ritenersi che tale conclusione sia preclusa a questo giudice, come invocato dalla parte ricorrente nelle note autorizzate.
Più precisamente, difatti, la parte ricorrente, a sostegno della propria tesi difensiva, ha contestato l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del giudice adito in riassunzione, sollevata dalla convenuta, in conseguenza del passaggio in giudicato della pagina 6 di 8 pronuncia con la quale il giudice amministrativo aveva declinato la propria giurisdizione, in assenza della proposizione del regolamento di giurisdizione.
Ha ritenuto, pertanto, che la causa dovesse ritenersi radicata dinanzi al giudice ordinario, in via definitiva, in applicazione dell'art. 59, co. 2, l. n. 69/2009, a mente del quale “le parti restano vincolate a tale indicazione”, in caso di riproposizione del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria indicata nella sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, se la domanda sia tempestivamente riproposta dinanzi al giudice ivi indicato;
e sempre che il giudice, dinanzi al quale la causa viene riassunta, non sollevi d'ufficio la questione di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito”.
Ebbene, ritiene questo giudice, pur a fronte della declaratoria del difetto di giurisdizione dal giudice amministrativo, con pronuncia passata in giudicato, e in assenza della proposizione del regolamento di giurisdizione, di poter declinare la propria giurisdizione “non avendo l'art.
59 l. n. 69 del 2009 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 c.p.c.)”.
In tal senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con argomentazioni assolutamente condivisibili, nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della S.C., restando “ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato” (Cassazione civile sez. un., 25/09/2023, n.27310; nel medesimo senso, anche Cass. S.u. n. 16883/2013; Cass. S.u. n. 8246/2017; Cass. S.u. 1919/2021; Cass. S.u.
14323/2021).
La Suprema Corte, in più occasioni, ha confermato che l'art.59 L. n. 69 del 2009 non esclude la possibilità di denuncia del conflitto di giurisdizione reale, di cui al comma 2 dell'art. 362 c.p.c., non potendosi ritenere che il rapporto tra le due norme determini una sostanziale abrogazione implicita del comma 2, n. 1, dell'art. 362 con riferimento all'area di applicazione del citato art. 59. pagina 7 di 8 Ne consegue che, anche dopo l'entrata in vigore di quest'ultima norma, deve ritenersi ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione, qualora il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto.
In tale ipotesi, il conflitto reale negativo di giurisdizione rimane denunciabile alle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato (cfr. Cass. S.U. n. 150/2013, e prima ancora, Cass. S.u. 9841/2011).
Nel caso di specie, la valutazione congiunta del profilo attinente al passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, per mancata impugnazione da alcuna delle parti, in uno con prevalenti esigenze di celerità nella trattazione e decisione del giudizio, hanno prevalso sulla valutazione dell'opportunità di rimessione della questione dinanzi alle Sezioni Unite, peraltro vincolata al rispetto di un termine perentorio per la proposizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere deciso come da dispositivo.
Nulla sulle spese, attesa la assenza di una pronuncia nel merito.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
- nulla sulle spese di lite.
Cosi deciso in Roma, il 10 ottobre 2025
Il giudice
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