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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 86/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 86/2024 R.G.
Tra
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 28/01/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa
Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. BARONE e per l' Pt_1
l'avv. Cristina De Luca , in sostituzione dell'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO
ANGELA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:50 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 28/01/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n.86/2024 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marilena Barone, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato
Angela Caliò Marincola Sculco, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
Si dà atto che con provvedimento del 22/01/2023 depositato in data 23/01/2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/01/2024 , titolare di pensione cat. Parte_1
Invalidità Civile n. 044760107650202, deduceva di essere stato sottoposto a visita di revisione in data 24/02/2023 e di aver ricevuto una comunicazione di sospensione da parte dell' della prestazione erogata con la seguente motivazione: “All'esito del giudizio di Pt_1
revisione non è possibile confermare i benefici economici di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario”. A fondamento del ricorso sosteneva che “le comunicazioni dell' relative ad accettazione, rigetto, revoca o sospensione di prestazioni Pt_1 pensionistiche devono indicare il termine entro il quale proporre Ricorso e l'Autorità competente innanzi alla quale proporre tale ricorso” e chiedeva l'annullamento del provvedimento di sospensione perché non indica i termini e l'Autorità competente a cui proporre ricorso, e chiedeva altresì il ripristino della prestazione.
Costituitosi ritualmente l' deduceva che alla visita di revisione del 24/02/2024 non è Pt_1
stata confermata alla ricorrente il requisito sanitario per fruire della prestazione sino al quel momento goduta;
che, conseguentemente, l' ha notificato al ricorrente il verbale della Pt_1
visita di revisione e il provvedimento di sospensione della prestazione e, con nota del
03/04/2023 ha comunicato la revoca della prestazione con allegata richiesta di ripetizione dell'indebita percezione ricevuta (di € 957,00) relativa al mese di marzo 2023. Sosteneva la legittimità dell'operato dell' e chiedeva il rigetto del ricorso. Pt_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dall'istruttoria e segnatamente dai documenti prodotti dalle parti risulta provato che alla visita di revisione del 24/02/2024 non è stata confermata la permanenza dei requisiti sanitari per la prestazione prima in godimento. Conseguentemente il ricorrente da tale data ha perso il diritto a percepire la pensione di invalidità, per il venir meno del requisito sanitario. Il verbale della visita di revisione non è stato impugnato giudizialmente. Pertanto, il ricorrente ha perduto definitivamente il diritto alla prestazione a decorrere dal
24/02/2024.
Il comma 8 dell'art. 37 della legge 448/1998 rubricato “Verifiche in materia di invalidità civile” , prevede che: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi ) dispone Pt_1
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Il comma 4 dell'art. 42 del D.L. 269/2003 prevede che: “Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica”,
In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di settore l' a seguito della visita di Pt_1 revisione che non ha confermato la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione della prestazione, ha provveduto a comunicare all'odierno ricorrente il provvedimento di sospensione della prestazione e quello di revoca, recante data 3.04.2023 .
L'unica censura mossa dal ricorrente attiene alla mancata indicazione nel provvedimento di sospensione dei termini e dell'Autorità dinanzi alla quale impugnare il provvedimento, che determinerebbe, a suo avviso, la nullità del provvedimento di sospensione della prestazione n. 044760107650202 ed il diritto al ripristino della prestazione.
La censura è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la mancata indicazione del termine di impugnazione e della autorità cui ricorrere nelle comunicazioni dell' relative ad Pt_1
accettazione, rigetto, revoca o sospensione di prestazioni non ne determina la nullità.
L'articolo 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, ha disposto - con decorrenza 31 dicembre 2004 - l'inapplicabilità alle prestazioni di invalidità civile delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei relativi benefici.
Le comunicazioni di sospensione e revoca della prestazione assistenziale sono atti conseguenziali e ricognitivi, difficilmente qualificabili in termini stricto sensu provvedimentali, di una situazione già certificata all'esito della visita di revisione.
Con riferimento alla incidenza sul decorso del termine di decadenza per il ricorso giurisdizionale della omessa indicazione del termine per impugnare e della autorità cui ricorrere nel provvedimento di mancato riconoscimento della prestazione è stato chiarito dalla Suprema Corte che dopo il provvedimento di mancato riconoscimento della prestazione o dei requisiti (sanitari o socioeconomici) l'interessato ha davanti a sé solo la strada giudiziaria (di impugnazione del verbale negativo) che può intraprendere nel termine di decadenza semestrale. La errata o omessa indicazione da parte dell' del termine per Pt_1
la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale contenuta nel provvedimento negativo non è idonea ad incidere sulla validità del decorso dei termini di decadenza dell'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti (vedasi Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 24 marzo 2020, n. 7494, Cass. Sez. VI civ., 7 febbraio 2019, n. 3587). In realtà, in un primo momento la Cassazione aveva anche espresso un orientamento di tipo diverso, ritenendo, in alcune pronunce, che la mancanza di un provvedimento esplicito dell' Pt_1
sulla domanda ovvero l'omissione nel provvedimento delle indicazioni prescritte nel quinto comma dell'articolo 47 del D.P.R. n. 638/1970, costituissero impedimento al decorso del termine di decadenza (cfr. in tali sensi: Cass., 15 novembre 2004 n. 21595, Cass. 6 aprile 2006 n. 8001; Cass. 15 dicembre 2005 n. 27672). Tale orientamento si basava soprattutto sul disposto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto n. 241/1990 che impone l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere nei provvedimenti notificati ai privati. Successivamente la Cassazione, secondo l'orientamento oggi consolidatosi, ha avuto modo di chiarire che: “l'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003 nella parte in cui, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (poi differita al 31.12.2004 in forza dell'art. 23, comma 2, d.l. n. 355/2003, conv. con l. n. 47/2004), esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, come quelli c.d. socio-economici, di talché il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie, sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato” (Cass. Sentenza
25 novembre 2020, nonché Sent. 9 dicembre 2016, n. 25268).
Per tali motivi deve ritenersi infondata la censura di nullità della comunicazione di sospensione della prestazione a seguito di verbale della visita di revisione della commissione medica che non ha confermato la permanenza dei requisiti sanitari per la conferma della prestazione goduta dal ricorrente e, conseguentemente, la richiesta di annullamento della sospensione deve essere rigettata. Parimenti infondata e non accoglibile
è la richiesta di ripristino della prestazione cui il ricorrente non ha diritto non avendo egli impugnato nei termini di legge il verbale della visita medica che è divenuto definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente, i compensi calcolati al valore minimo attesa la natura documentale della causa e la limitata attività difensiva espletata nelle due udienze in cui si è svolto il giudizio (fase studio euro
213 fase introduttiva euro 213 fase istruttoria/trattazione euro 426 fase decisionale euro
460).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso. - Condanna al pagamento delle spese processuali, che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 1312,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA ove dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa,
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino