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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nelle cause iscritte al n. 42/2022 e 2602/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Marziatico Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con distinti atti, dall'avv.
Massimiliano Fantino e Raffaella Crispino
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso CP_2 dall'avv. Anna Oliva OPPOSTO
FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, parte istante contestava la legittimità degli avvisi di addebito n. 371
2014 0001127201, 371 2014 00006803534, 371 2014 0013844341, 371 2015
00024484774, 371 2016 0000531959, 371 2016 0010962923, 371 2017
0003685046, 371 2017 0013344514, di cui aveva avuto contezza solo a seguito di notifica in data 10.12.21 di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
071762020 00000433 (versata in atti). Deduceva, poi, con ricorso di cui al procedimento rgn. 2602/24, che in data 26.3.21 aveva ricevuto notifica di altra comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762024 00000130
(versata in atti) cui erano sottesi gli avvisi n. 371 2014 0001127201, 371 2014 00006803534, 371 2016 0000531959, 371 2016 0010962923, 371 2017
0003685046, 371 2017 0013344514. Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi e, in ogni caso, la prescrizione della pretesa vantata dalle controparti e concludeva per l'annullamento dei titoli opposti. Si costituivano in giudizio le parti convenute che eccepivano la inammissibilità ed infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in ragione della spiegata opposizione ad estratto di ruolo e non agli avvisi. Sul punto è sufficiente rammentare che parte istante ha agito a seguito di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependo
1 l'omessa notifica dei titoli sottesi qui impugnati, oltre alla prescrizione successiva alla notifica.
Ancora preliminarmente, va precisato che, a dispetto di quanto dedotto nei due ricorsi, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762020
00000433 è stata notificata via pec in data 17.2.2020 e non in data 10.12.21, come documentato da (cfr. all. 4 in prod. Ader). Analogamente, quanto alla CP_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762024 00000130, essa è stata notificata via pec in data 22.3.24 e non in data 26.3.21 (cfr. prod.
[...]
rgn. 2602/24). CP_4
Tanto premesso, va in primo luogo respinta l'eccezione sollevata da CP_3 secondo cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria andava impugnata entro 60 gg dalla notifica della stessa, atteso che, come peraltro puntualizzato nella comunicazione stessa, detto termine è previsto per i soli crediti tributari, laddove nel caso di specie si discorre di contributi previdenziali ivs. Chiarito ciò, va comunque esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta sotto altro profilo.
Invero, giova osservare innanzitutto che, nel procedimento n. 42/2022, la comunicazione preventiva impugnata è stata notificata in data 17.2.20, laddove il ricorso è stato depositato in data 5.1.22, mentre nel procedimento rgn. 2602/24, la comunicazione preventiva impugnata è stata notificata in data 22.3.24, laddove il ricorso è stato depositato in data 16.4.24.
E' evidente, pertanto, che le eccezioni afferenti a vizi formali degli atti impugnati e alla ritualità della notifica dei titoli sottesi (ovvero vizi formali del titolo) siano assolutamente tardive dacchè andavano sollevate nel termine di 20 gg, abbondantemente superato nel caso de quo.
Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art.
617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art.
29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.”
Nella fattispecie de qua, pertanto, deve concludersi per la tardività della opposizione in ordine agli eccepiti vizi formali afferenti ai titoli sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
Ad abundantiam, quand'anche si ritenesse non applicabile il termine decadenziale suddetto, trattandosi di opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si osserva, in ogni caso, che l'eccezione di omessa notifica CP_ degli avvisi di addebito sottesi è infondata avendo l in entrambi i
2 procedimenti qui riuniti, documentato la rituale notifica di tutti i titoli (a mezzo raccomandata) e parte istante nulla di specifico ha contestato a seguito della costituzione dell' . CP_5
Ferma, pertanto, la avvenuta notifica dei titoli impugnati, resta da delibare la sola eccezione di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del credito vantato dall' Ente convenuto.
Ebbene, giova rammentare al riguardo l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui il termine di prescrizione è quinquennale (cfr. sent.
23397/2016 secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , CP_2 che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_5 convertito dalla legge n. 122 del 2010).
Nel caso di specie, tuttavia, detto termine non risulta spirato, avuto riguardo alla data di notifica dei singoli titoli e la data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, quale valido atto interruttivo. Segnatamente, per quanto concerne gli avvisi n. 371 2014 0001127201,
371 2014 00006803534, 371 2014 0013844341 (notificati rispettivamente in data
5.6.14, 18.9.14 e 15.1.15), la prescrizione quinquennale è stata validamente interrotta dapprima dalla intimazione di pagamento n. 071 2016 9015358889 notificata in data 26.2.16 via pec (cfr. all. 5 prod. e successivamente dalla CP_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata n. 071762020
00000433, notificata allo stesso indirizzo pec in data 17.2.2020 (e da ultimo anche dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762024 00000130 notificata il 22.3.24, contenente, tra gli altri, i primi due avvisi di addebito).
Per i restanti titoli oggetto di impugnazione, ovvero n. 371 2015 00024484774 (notificato il 30.10.15), 371 2016 0000531959 (notificato il
16.4.16), 371 2016 0010962923 (notificato il 27.10.16), 371 2017 0003685046
(notificato il 19.10.17), 371 2017 0013344514 (notificato il 14.12.17), la prescrizione risulta validamente interrotta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 17.2.2020 e dalla successiva del 22.3.24. Per completezza, si osserva che, in ordine al procedimento rgn. 2602/24, la sola eccezione sollevata in ricorso attiene alla ritenuta nullità della comunicazione preventiva del 22.3.24 in quanto avente ad oggetto avvisi di addebito già sospesi
(perché sottesi anche alla comunicazione preventiva di cui al giudizio rgn
42/2022).
3 Premesso che la detta comunicazione preventiva non è atto esecutivo, ma mera comunicazione che necessariamente deve precedere l'eventuale iscrizione ipotecaria e con valenza certamente interruttiva della prescrizione, ad ogni modo, quand'anche si ritenesse accoglibile l'eccezione, resterebbe ferma l'interruzione della prescrizione dei crediti di cui agli avvisi sottesi (inclusi già nella comunicazione preventiva del 17.2.20, rgn. 42/2022) a mezzo anche della costituzione in giudizio dell'Ente creditore avvenuta in data 6.2.25 nel giudizio rgn 2602/24 e in data 22.9.23 nel giudizio rgn 42/2022.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del comportamento delle parti, appare equo compensare per metà le spese di lite, ponendosi il residuo, liquidato come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria, a carico di parte istante.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede: rigetta il ricorso, condanna parte istante al rimborso in favore di ciascuna delle parti convenute delle spese di lite che, compensate per metà, si liquidano nel residuo in
€. 1.645,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Nola, 25.2.25
IL GIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nelle cause iscritte al n. 42/2022 e 2602/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Marziatico Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con distinti atti, dall'avv.
Massimiliano Fantino e Raffaella Crispino
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso CP_2 dall'avv. Anna Oliva OPPOSTO
FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, parte istante contestava la legittimità degli avvisi di addebito n. 371
2014 0001127201, 371 2014 00006803534, 371 2014 0013844341, 371 2015
00024484774, 371 2016 0000531959, 371 2016 0010962923, 371 2017
0003685046, 371 2017 0013344514, di cui aveva avuto contezza solo a seguito di notifica in data 10.12.21 di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
071762020 00000433 (versata in atti). Deduceva, poi, con ricorso di cui al procedimento rgn. 2602/24, che in data 26.3.21 aveva ricevuto notifica di altra comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762024 00000130
(versata in atti) cui erano sottesi gli avvisi n. 371 2014 0001127201, 371 2014 00006803534, 371 2016 0000531959, 371 2016 0010962923, 371 2017
0003685046, 371 2017 0013344514. Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi e, in ogni caso, la prescrizione della pretesa vantata dalle controparti e concludeva per l'annullamento dei titoli opposti. Si costituivano in giudizio le parti convenute che eccepivano la inammissibilità ed infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in ragione della spiegata opposizione ad estratto di ruolo e non agli avvisi. Sul punto è sufficiente rammentare che parte istante ha agito a seguito di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependo
1 l'omessa notifica dei titoli sottesi qui impugnati, oltre alla prescrizione successiva alla notifica.
Ancora preliminarmente, va precisato che, a dispetto di quanto dedotto nei due ricorsi, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762020
00000433 è stata notificata via pec in data 17.2.2020 e non in data 10.12.21, come documentato da (cfr. all. 4 in prod. Ader). Analogamente, quanto alla CP_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762024 00000130, essa è stata notificata via pec in data 22.3.24 e non in data 26.3.21 (cfr. prod.
[...]
rgn. 2602/24). CP_4
Tanto premesso, va in primo luogo respinta l'eccezione sollevata da CP_3 secondo cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria andava impugnata entro 60 gg dalla notifica della stessa, atteso che, come peraltro puntualizzato nella comunicazione stessa, detto termine è previsto per i soli crediti tributari, laddove nel caso di specie si discorre di contributi previdenziali ivs. Chiarito ciò, va comunque esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta sotto altro profilo.
Invero, giova osservare innanzitutto che, nel procedimento n. 42/2022, la comunicazione preventiva impugnata è stata notificata in data 17.2.20, laddove il ricorso è stato depositato in data 5.1.22, mentre nel procedimento rgn. 2602/24, la comunicazione preventiva impugnata è stata notificata in data 22.3.24, laddove il ricorso è stato depositato in data 16.4.24.
E' evidente, pertanto, che le eccezioni afferenti a vizi formali degli atti impugnati e alla ritualità della notifica dei titoli sottesi (ovvero vizi formali del titolo) siano assolutamente tardive dacchè andavano sollevate nel termine di 20 gg, abbondantemente superato nel caso de quo.
Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art.
617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art.
29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.”
Nella fattispecie de qua, pertanto, deve concludersi per la tardività della opposizione in ordine agli eccepiti vizi formali afferenti ai titoli sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata.
Ad abundantiam, quand'anche si ritenesse non applicabile il termine decadenziale suddetto, trattandosi di opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, si osserva, in ogni caso, che l'eccezione di omessa notifica CP_ degli avvisi di addebito sottesi è infondata avendo l in entrambi i
2 procedimenti qui riuniti, documentato la rituale notifica di tutti i titoli (a mezzo raccomandata) e parte istante nulla di specifico ha contestato a seguito della costituzione dell' . CP_5
Ferma, pertanto, la avvenuta notifica dei titoli impugnati, resta da delibare la sola eccezione di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del credito vantato dall' Ente convenuto.
Ebbene, giova rammentare al riguardo l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui il termine di prescrizione è quinquennale (cfr. sent.
23397/2016 secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , CP_2 che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_5 convertito dalla legge n. 122 del 2010).
Nel caso di specie, tuttavia, detto termine non risulta spirato, avuto riguardo alla data di notifica dei singoli titoli e la data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, quale valido atto interruttivo. Segnatamente, per quanto concerne gli avvisi n. 371 2014 0001127201,
371 2014 00006803534, 371 2014 0013844341 (notificati rispettivamente in data
5.6.14, 18.9.14 e 15.1.15), la prescrizione quinquennale è stata validamente interrotta dapprima dalla intimazione di pagamento n. 071 2016 9015358889 notificata in data 26.2.16 via pec (cfr. all. 5 prod. e successivamente dalla CP_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata n. 071762020
00000433, notificata allo stesso indirizzo pec in data 17.2.2020 (e da ultimo anche dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762024 00000130 notificata il 22.3.24, contenente, tra gli altri, i primi due avvisi di addebito).
Per i restanti titoli oggetto di impugnazione, ovvero n. 371 2015 00024484774 (notificato il 30.10.15), 371 2016 0000531959 (notificato il
16.4.16), 371 2016 0010962923 (notificato il 27.10.16), 371 2017 0003685046
(notificato il 19.10.17), 371 2017 0013344514 (notificato il 14.12.17), la prescrizione risulta validamente interrotta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 17.2.2020 e dalla successiva del 22.3.24. Per completezza, si osserva che, in ordine al procedimento rgn. 2602/24, la sola eccezione sollevata in ricorso attiene alla ritenuta nullità della comunicazione preventiva del 22.3.24 in quanto avente ad oggetto avvisi di addebito già sospesi
(perché sottesi anche alla comunicazione preventiva di cui al giudizio rgn
42/2022).
3 Premesso che la detta comunicazione preventiva non è atto esecutivo, ma mera comunicazione che necessariamente deve precedere l'eventuale iscrizione ipotecaria e con valenza certamente interruttiva della prescrizione, ad ogni modo, quand'anche si ritenesse accoglibile l'eccezione, resterebbe ferma l'interruzione della prescrizione dei crediti di cui agli avvisi sottesi (inclusi già nella comunicazione preventiva del 17.2.20, rgn. 42/2022) a mezzo anche della costituzione in giudizio dell'Ente creditore avvenuta in data 6.2.25 nel giudizio rgn 2602/24 e in data 22.9.23 nel giudizio rgn 42/2022.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del comportamento delle parti, appare equo compensare per metà le spese di lite, ponendosi il residuo, liquidato come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria, a carico di parte istante.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede: rigetta il ricorso, condanna parte istante al rimborso in favore di ciascuna delle parti convenute delle spese di lite che, compensate per metà, si liquidano nel residuo in
€. 1.645,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Nola, 25.2.25
IL GIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma
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