Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice –
3) Dott. Ivana Sassi - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26738 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti dall'avv. MARIANO MATERAZZO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti dall'avv. GRAZIA ESPOSITO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva le resistente e deduceva e concludeva come in atti.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.4.22 sciogliendo la riserva il Presidente delegato così provvedeva: ”I coniugi e Parte_1 CP_1
contrassero matrimonio nel 2004 e dalla loro unione nacquero il 29.05.2006 due gemelle, ed , quest'ultima sfortunatamente portatrice di una seria Per_1 Per_2
patologia cardiaca e di un handicap.
I coniugi si separarono consensualmente con patti omologati dal Tribunale nel giugno
2016, stabilendo – per quel che rileva in questa sede – che la casa coniugale, di proprietà dell' rimanesse al marito, mentre la anche in virtù di Parte_1 CP_1
un contributo una tantum da parte del coniuge, si trasferisse in altra abitazione nello stesso comune di San Giorgio a Cremano, dove venne posta anche la residenza privilegiata dalle minori. A parte le previsioni relative ai rapporti tra il padre e le figlie, a carico dell' operaio specializzato Fiat, venne posto un assegno Parte_1
mensile di € 700,00 quale contributo al mantenimento delle minori.
Nell'instaurare il presente procedimento di divorzio, l' ha sostenuto che la Parte_1 situazione di fatto tenuta presente all'epoca della separazione è mutata, dal momento che da oltre un anno egli si fa carico del mantenimento diretto delle figlie, trasferitesi stabilmente presso di lui (anche se trascorre alcuni giorni della settimana Per_1
presso la madre); egli dal mese di giugno 2021 è in Cassa integrazione Speciale, con stipendio ridotto a non oltre € 1.500,00 mensili;
la convive con altro uomo, CP_1 percettore di reddito, e percepisce direttamente l'indennità di accompagnamento per la figlia di € 490,00 mensili;
la stessa disoccupata all'epoca della Per_2 CP_1
separazione, è ora assistente socio sanitaria presso la Clinica Bianchi di Portici.
Ha, pertanto, chiesto che venga fissata la residenza delle minori presso di sé, ponendo a carico della un contributo per il mantenimento delle figlie. CP_1
La ha contestato le avverse richieste: a suo dire, benché la figlia a CP_1 Per_2
partire dal primo lock down pernotti presso la casa paterna, tutte le spese per entrambe le figlie continuano a gravare direttamente su di lei, mentre il padre ha sempre omesso di versarle gli assegni familiari percepiti. Ha, poi, sottolineato la differenza di redditi col marito, dal momento che ella non è stabilmente assunta presso la Clinica Bianchi, ma viene chiamata senza vincolo di subordinazione tramite una cooperativa, per
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prestazioni occasionali. Quanto, infine, all'indennità di accompagnamento percepita per la figlia , ha spiegato che si tratta di somme stabilmente accantonate solo ed Per_2
esclusivamente per le esigenze di cura della figlia, da cui vengono prelevati mensilmente unicamente € 100,00 per il pagamento di una polizza assicurativa in favore della stessa . Per_2
Nel corso dell'udienza, esperito a lungo un tentativo di componimento, le parti si sono sostanzialmente riportate ai rispettivi atti, sottolineando le proprie posizioni.
Solo all'esito del loro ascolto individuale, i coniugi, nuovamente ascoltati insieme, hanno convenuto sull'opportunità di non modificare formalmente i provvedimenti relativi alla residenza privilegiata delle figlie, considerato, tra l'altro, che le ragazze hanno ormai quasi sedici anni, e che le abitazioni dei genitori sono molto vicine, il che consente loro di frequentare entrambe le abitazioni.
E, tuttavia, malgrado tale positiva apertura, i contrasti tra i coniugi per quel che attiene alla regolamentazione economica della loro separazione, in attesa della pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano inalterati.
Ebbene, ad avviso di questo Presidente gli accordi siglati dai coniugi al momento della separazione vanno parzialmente modificati.
Ed infatti, a prescindere dal luogo di più o meno stabile pernottamento di una delle figlie (che, da un punto di vista economico, incide relativamente poco sui costi di mantenimento complessivi di una ragazza di sedici anni), emerge almeno un elemento che, in modo evidente, altera lo stato di fatto tenuto presente dai coniugi al momento della separazione.
E' pacifico, infatti, che nel 2016 la fosse inoccupata, mentre allo stato, per CP_1
quanto con un rapporto non stabile e mal retribuito, svolge con una sostanziale continuità un lavoro come assistente socio sanitaria che, per sua stessa ammissione, le assicura una retribuzione mediamente di circa € 600,00 mensili.
Se a ciò si aggiunge che l'ND dichiara di trovarsi in CIG sin dal mese di giugno 2021 (circostanza che potrà facilmente essere verificata nell'ulteriore corso del giudizio), si comprende come trovi giustificazione quanto meno una lieve diminuzione della contribuzione mensile a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie, che pare equo rideterminare in € 550,00 mensili (€ 275,00 per ciascuna figlia), ferma restando la divisione al 50 % delle spese straordinarie. Le questioni, invece, relative ad eventuali inadempienze in cui l' sarebbe incorso per il passato, esulano Parte_1
dalla regolamentazione dettata per l'immediato futuro.
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Dunque, a parziale modifica dei patti stabiliti in sede di separazione dai coniugi,
l' ferme tutte le altre pattuizioni, dovrà continuare a corrispondere alla Parte_1 un assegno mensile di € 550,00 mensili quale contributo per il mantenimento CP_1
delle figlie, somma da maggiorare di anno in anno secondo gli indici Istat F.O.I.
P.Q.M.
Il Presidente, visto l'art. 4 della l. 898/1970, a parziale modifica delle condizioni della separazione fissate con il decreto di omologa di questo Tribunale del 21.06.2016, ridetermina l'assegno mensile posto a carico di da corrispondere Parte_1 ad per il mantenimento delle figlie e in € 550,00 CP_1 Per_2 Per_1
mensili, oltre rivalutazione Istat di anno in anno secondo gli indici Istat FOI;
conferma le rimanenti condizioni della separazione”.
Quindi rimetteva le parti innanzi al GI
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie, ammessa ed espletata la prova orale come da ordinanza in atti, all'udienza cartolare fissata, sulle conclusioni di cui alle note, la procedura era rimessa al collegio per la decisione con ermini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano tempestive e specifiche doglianze.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 21.6.16, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data
16.6.16.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
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Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Dall'unione sono nate due figlie ed entrambe a Napoli Per_1 Per_2
il 29.5.2006, divenute maggiorenni in corso di causa, pertanto nessun provvedimento in ordine all'affido, alla collocazione e frequentazione delle stesse con il genitore non convivente va adottato in questa sede.
Residuano le contrapposte domande di contributo al mantenimento delle figlie di cui non è in contestazione l'an ma solo il quantum, oltre ad essere contestati i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore e la conseguente contribuzione in via diretta, tanto che l' nelle note dallo stesso richiamate in sede di conclusioni: CP_2
”si chiede al Giudice di disporre che la sig.ra provveda al mantenimento CP_1
diretto della minore e che il sig. provveda al mantenimento diretto Per_1 Parte_1
della minore , revocando ogni altra disposizione di natura economica.” Per_2
Per contro la ha concluso:” confermare quanto già disposto in materia di CP_1
assegno di mantenimento dal decreto di omologazione n. cronol. 5134/2016, ovvero che il sig. provveda al mantenimento delle figlie versando l'importo Parte_1 mensile di € 350,00 ciascuna, per un totale di € 700,00, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, in favore della madre;
disporre l'obbligo di pagamento, in capo al sig.
delle spese straordinarie in misura pari al 50% ad oggi mai Parte_1
versate; ordinare in capo al sig. il versamento in favore della Parte_1
SI.ra di tutti gli assegni familiari dovuti alla sig.ra in Parte_1 CP_1
qualità di genitore collocatario delle minori e a far data dal 2016 a Per_1 Per_2 tutt'oggi.”
Appare opportuno richiamare le condizioni di separazione omologata:” 1) le figlie minori ed , restano affidate in modo condiviso Persona_3 Persona_4
ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la casa materna in San Giorgio
a Cremano (NA) alla via Pessina n. 2; 2) la casa coniugale di proprietà del sig.
con annessi arredi, sarà assegnata al sig. che in essa vi Parte_1 Parte_1
continuerà a dimorare unitariamente alla madre SI.ra ; 3) il signor Parte_2 verserà in un'unica soluzione una somma pari ad € 5.000,00/cinquemila, Parte_1 alla sig.ra al fine di contribuire alle spese di locazione dell'immobile di CP_1
Via Pessina n. 2, ove la medesima dimorerà unitamente alle figlie;
di contro la sig.ra
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rinuncia a qualsivoglia assegno alimentare, dichiarando di non aver nulla a CP_1 pretendere dall'altro coniuge a titolo di mantenimento;
4)le minori trascorreranno il fine settimana – più precisamente dal venerdì alla domenica- alternativamente con la madre e con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori;
5) le minori trascorreranno, altresì due giorni a settimana con il padre da concordarsi di settimana in settimana in ragione dei turni di lavoro del signor nonché delle esigenze scolastiche Parte_1
delle minori stesse;
nei punti da 6) ad 9) venivano altresì regolate le alternanze dei giorni di feste e delle vacanze dei due genitori con le minori ed;
10) il Per_1 Per_2
padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando l'importo mensile di € 350,00 ciascuna, per un totale di € 700,00/settecento, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e da versare in favore della madre delle minori a far data dal marzo del
2016; 11) i coniugi contribuiranno inoltre alle spese straordinarie delle minori (visite mediche, specialistiche, farmaci, libri, tasse scolastiche, viaggi, attività sportive) nella misura del 50% purché le stesse siano debitamente preconcordate e documentate”
Già dagli esiti della comparizione delle parti in sede di udienza presidenziale è emersa la flessibilità dei tempi di permanenza delle minori presso i genitori tanto che, per i motivi espressi nel provvedimento presidenziale, venivano sostanzialmente confermati gli assetti della separazione, pur modificando la misura della contribuzione paterna.
In sede di udienza di comparizione del 13.6.23:” Le parti dichiarano che Per_2
pernotta presso il padre da cui viene accompagnata a scuola e ripresa da scuola e pranza dal padre tranne nella giornata in cui torna a casa alle 14,15 e quindi può al ritorno da scuola andare dalla madre. Tanto perché preferisce non avere le Per_2
chiavi dui casa della madre. La sera cena sempre dalla madre. Frequentando la scuola di moda spesso sta presso la casa paterna perchè la nonna è sarta amatoriale e la coadiuva anche nelle sue esigenze legate all'invalidità così come lo fa la madre quando
è presso di lei. Le parti concordano che anche il padre segue . Per_2
L'altra figlia vive stabilmente con la madre salvo la prevista frequenza con il padre”.
Nella stessa sede si procedeva all'audizione delle figlie edotte dei motivi dell'ascolto. riferiva:” Sono n. a Napoli il 29.05 2006 frequento il liceo Per_1 Testimone_1 linguistico con buon profitto, non sono ancora usciti i quadri di quest'anno scolastico.
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Vivo stabilmente con mia madre e trascorro i weekend previsti con mio padre con cui mi vedo anche liberamente in settimana per esempio se lui mi viene a prendere, ovvero ai compleanni feste di famiglia senza problemi. Non c' è mai stata rigidità sui giorni è capitato in base agli impegni anche che vedessi mio padre nei weekend di mia madre o viceversa. Loro abitano vicini a circa 20 minuti a piedi.
Mia sorella vive un po' con ciascun genitore. I weekend sono quello previsti ma in settimana nei pomeriggi sta da mamma perché viene una professoressa che le fa fare i compiti. Di solito dorme più da mio padre perché la accompagna a scuola e perché ha un rapporto molto stretto con mia nonna sarta che l'aiuta perché mia sorella fa la scuola di moda. E' mia sorella a scegliere dove stare. Io la vedo tutti i giorni. A me va bene questa organizzazione siamo sempre stati liberi di scegliere a parte il weekend in cui osserviamo l'alternanza.”.
La figlia ”. Sono n. il 29.5.2006 frequento il professionale di Per_2 Persona_5 moda a settembre sarò in terzo, con buon profitto e mi piace molto l'indirizzo. Vivo con entrambi i genitori che vedo tutti e due tutti i giorni. Durante il periodo scolastico dormo qualche giorno in più con mio padre che mi accompagna a scuola, ora che ho finito la scuola dormo più da mia madre. Le abitazioni sono vicine. Mio padre mi prende anche a scuola e di solito sono io a decidere con chi stare e dove pranzare o cenare mi lasciano libera di scegliere. Mia nonna paterna mi aiuta a fare i vestiti o disegnare ma il pomeriggio ho una professoressa che in base alle esigenze o viene da mia madre o da mio padre. Per me va bene questa organizzazione perché mi sento molto libera. Dopo la scuola vorrei aprire o un negozia o un' azienda.”
Alla luce delle risultanze in atti e dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, ritiene il Collegio non sussistano i presupposti per disporre esclusivamente la contribuzione diretta di ciascun genitore al mantenimento delle figlie, come richiesto dal ricorrente in sede di note richiamate in sede di conclusioni.
Pur risultando più ampi tempi di permanenza di con il padre, rispetto a quanto Per_2
previsto negli assetti autodeterminati in sede di accordi di separazione omologati nel
2016, dalle risultanze in atti comunque non risulta provata la diversa prospettazione paterna volta ad escludere i presupposti per determinazione di assegno di contributo al mantenimento delle figlie a suo carico.
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Pertanto va determinato il contributo paterno al mantenimento delle figlie, tenendo conto di quanto emerso in ordine ai citati ampi tempi di permanenza di presso il Per_2
padre che invero continua a beneficiare della disponibilità dell'ex casa coniugale.
Dalla documentazione reddituale prodotta dal resistente (730 dal 2019 al 2021-non aggiornata) risulta una sia pur contenuta oscillazione reddituale (in flessione per l'ultimo anno) in relazione agli ani di imposta 2018-2020, senza che tuttavia nulla sia riferito in relazione ai redditi sottesi all'autodeterminazione dell'assegno in sede di accordi di separazione. Né in difetto di aggiornamento della documentazione si ha contezza dell'attuale situazione reddituale del ricorrente.
La resistente sin dalla costituzione ha valorizzato che il ricorrente “ha ammesso di percepire come per sua stessa ammissione nel proprio atto introduttivo, se anche fosse in Cig
(e ciò non è supportato da alcun documento) percepirebbe un reddito mensile da lavoro dipendente di €. 1500,00 oltre alle somme percepite dall' per gli assegni familiari per le CP_3 figlie minori e dovendo detrarre a questo punto la sola somma di € 700,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori. Si precisa che l' vive nella casa coniugale e di Parte_1 proprietà con l'anziana madre, che con la sua pensione supporta il figlio nella conduzione e gestione del menage familiare”.
Risulta poi che la resistente, dapprima disoccupata, si sia gradatamente inserita nel mondo del lavoro sino all'instaurazione di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con decorrenza 1.1.24 che tardivamente documenta solo in sede di scritti difensivi conclusionali, con paga base che appare di € 1669, 36 mensili per 13 mensilità.
Così alla luce delle risultanze soprariportate l'assegno di contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre va rideterminato all'attualità tenuto conto delle domanda, di quanto autodeterminato in sede di separazione consensuale, della rivalutazione maturata come per legge, delle condizioni delle parti e dei mutati assetti in complessivi € 680,00 mensili di cui €
280,00 in relazione alla figlia tenuto conto dei più ampi tempi di permanenza della Per_2 stessa. Tali somme dovranno essere corrisposte a entro il 10 di ogni mese oltre CP_1 ulteriore rivalutazione annuale automatica secondo indici istat Foi come per legge con decorrenza febbraio 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a straordinarie per le CP_1
figlie. Al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e
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concertazione delle stesse le parti faranno riferimento al protocollo spese straordinarie sottoscritto fra magistrati del Tribunale di Napoli e Coa nel marzo
2018.
Per completezza va osservato che in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento della figlia, priva di rilievo la percezione di prestazioni assistenziali finalizzate a esigenze dovute alle patologie poste alla base del riconoscimento.
Quanto alla domanda della resistente relativa agli assegni familiari va rilevato che in epoca pressochè coincidente con la domanda è stato istituito l'assegno unico universale che segue diversa disciplina.
Per la residua parte il ricorrente non contesta averli percepiti ma assume:” Del tutto infondato è anche il preteso inadempimento relativamente agli assegni familiari che sono stati percepiti dal sig. su richiesta di entrambi i coniugi, proprio in Parte_1
ragione della stabile residenza delle minori presso di lui”.
Sul punto va ricordato il condivisibile insegnamento di cui a Cass. Ord 12770/13 ai cui condivisibili motivi ci si riporta: “Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione”
Ne consegue, quindi, che al coniuge con cui convivono i figli, hanno diritto a percepire gli assegni familiari, a prescindere dalla circostanza che siano percepiti in forza del proprio rapporto di lavoro ovvero in forza del rapporto di lavoro dell'altro coniuge.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto,
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pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a TORRE DEL GRECO il 25/06/2004 ( atto n. 208, parte II, S. A, uff. 1
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004 );
• Pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la CP_1 somma mensile di € 680,00 (seicentottanta/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie- come da motivazione. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026;
• Pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese straordinarie CP_1
per le figlie come da protocollo in parte motiva;
• Ordina a il versamento a Parte_1 [...]
degli assegni familiari come da motivazione;
CP_1
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di TORRE DEL GRECO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 07/02/2025
IL PRESIDENTE REL
Dott.Carla Hubler
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