Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
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R.G. 134/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 134/2022 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
, (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Poggiomarino (NA) alla via Dante Alighieri, 53 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Salomone che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
- ATTORE -
E
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Sulmona, Via Lamaccio presso lo studio dell'avv. Alessandro Margiotta che li rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione;
-CONVENUTI–
OGGETTO: risoluzione contratto e risarcimento danni
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio e chiedendo, in via principale, la CP_1 Controparte_2
1
risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra l'attore sig.
[...]
e il sig. e sig.ra e per l'effetto Pt_1 Controparte_2 CP_1 dichiarare nullo l'atto pubblico avente ad oggetto il contratto di compravendita immobiliare repertorio n. 43800 raccolta n. 21681 a firma del Notaio registrato in Sulmona in data 07.11.2019 n. 1238 Per_1
serie
1T concluso tra il sig. e il sig. e sig.ra Parte_1 Controparte_2
, per inadempimento della parte acquirente ai sensi dell'art. CP_1
1453 c.c..
Inoltre, l'attore chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti quantificati in € 10.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della citata azione l'attore ha dedotto che:
- in data 14 ottobre 2019 il sig. (venditore) stipulava Parte_1 con il sig. e la sig.ra (acquirenti), un Controparte_2 CP_1
contratto di compravendita avente ad oggetto la nuda proprietà della porzione di fabbricato in via Provinciale Introdacqua n.12, costituita da abitazione al primo piano, composta da ingresso disimpegno, cucina, soggiorno, due camere, bagno e balcone, con pertinenziale locale di deposito al piano terra con annessa corte esclusiva di pertinenza, il tutto riportato nel C.F. al foglio 42 particella 1581 sub.3, particella 654 sub.1, del Comune di Sulmona;
la nuda proprietà della porzione di fabbricato in via Vittorio Veneto
n.6, corrispondente alla particella 410 sub.2 e la particella 410 sub. 4 del comune di Campo di Giove;
la nuda proprietà della porzione di fabbricato in corso Roma n.66, indicata alla particella 267 sub.5 graffata alla particella 267 sub.9 del Comune di ZO;
-
- Il prezzo della compravendita veniva fissato nella somma di €
50.000,00;
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- il suddetto prezzo e le modalità di pagamento venivano inserite all'art. 8 del contratto di compravendita repertorio n. 43800 raccolta n. 21681 a firma del Notaio registrato in Sulmona in Per_1
data 07.11.2019 n. 1238 serie 1T;
- l'art. 8 del predetto contratto stabilisce che: " ai sensi e per gli effetto del
Decreto Legge 223/2006, i signori e , da me Parte_1 CP_1 notaio richiamati sulle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, attestano e dichiarano, sotto la propria personale responsabilità e dichiaratisi edotti delle sanzioni penali di cui all'art. 76 sopra indicato e consapevoli delle relative sanzioni nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati richiesti, che : n.
1. non si sono avvalsi di alcun mediatore immobiliare;
n.
2. il pagamento del prezzo di cui al precedente art.
2, per espressa richiesta ed ordine della parte venditrice, avviene mediante cinque assegni bancari della " BPER Banca s.p.a." filiale di Campo di
Giove, via G.Marconi, dell'importo di € 10.000,00 (diecimila,00) ciascuno, distinti con i seguenti rispettivi numeri: 0224819732-07; 0224819731-06;
0224819733-08; 0224819734-09; 0224819735-10.";
- all'attore veniva consegnato solo l'assegno n. 0224819734-09 della somma di € 10.000,00 che veniva incassato in data 10.7.2020;
- nonostante i numerosi tentativi gli acquirenti rimanevano inadempienti.
Con comparsa del 24.5.2022 si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano in fatto e in diritto l'avversa domanda evidenziando il difetto di legittimazione di e l'avvenuto rilascio di quietanza di Controparte_2
pagamento nell'ambito del contratto di compravendita.
Rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio di e Controparte_2 concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. veniva espletata l'istruttoria mediante audizione testi e deposito documenti.
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All'esito dell'assegnazione della causa alla scrivente, con ordinanza dell'11.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previo deposito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti.
IN DIRITTO
In primo luogo, occorre evidenziare che in sede di comparse conclusionali la parte convenuta ha chiesto al giudice di formulare proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c..
Tuttavia, ai sensi della citata disposizione, il giudice, fino al momento in cui fissa udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti, ove possibile, una proposta transattiva.
E' evidente, dunque, che tale proposta non può più essere fatta poiché la causa è stata trattenuta in decisione.
Ad ogni modo, la richiesta veniva avanzata anche precedentemente, ma il precedente istruttore riteneva di fissare udienza di precisazione delle conclusioni.
Sempre in via preliminare, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto . Controparte_2
Se è vero, infatti, che il non acquistava il diritto oggetto di Controparte_2 compravendita, egli comunque è comparso nella suddetta vendita quale coniuge di e, inoltre, è lui stesso titolare del conto corrente di CP_1
cui al contratto di compravendita e sul quale sono stati emessi gli assegni di pagamento del prezzo come da estratti conto allegati dalla stessa parte convenuta.
Venendo al merito, in primo luogo, parte attrice chiede che venga dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita repertorio n. 43800 raccolta n. 21681 a firma del Notaio registrato in Sulmona in Per_1
data 07.11.2019 n. 1238 serie 1T concluso tra il sig. e il sig. Parte_1
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e sig.ra , per inadempimento della parte Controparte_2 CP_1
acquirente ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Tale domanda è fondata.
Invero, parte attrice sostiene che nella suddetta compravendita veniva stabilito il pagamento del prezzo di € 50.000 mediante 5 assegni bancari della BPER Banca Spa Filiale di Campo di Giove Via G. Marconi di cui ai numeri espressamente indicati nell'art. 8 del citato contratto di compravendita, ma che in realtà la parte acquirente ne consegnava solo uno che veniva portato all'incasso, mentre mai veniva corrisposta la restante somma di € 40.000,00.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, sostiene invece di aver consegnato al venditore tutti gli assegni indicati nell'atto di compravendita tant'è che, all'art. 2 del contratto, il venditore rilasciava quietanza di pagamento.
Sul punto, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione,
è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 17749 del 30.07.2009).
Orbene, nel caso di specie non è stata fornita prova da parte dei convenuti, dell'avvenuta emissione e consegna di tutti gli assegni indicati nell'atto di compravendita in favore del venditore . Parte_1
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Inoltre, dall'esame degli estratti conto forniti da parte convenuta su ordine del Giudice, non risulta esserci mai stata la disponibilità necessaria per procedere all'eventuale incasso degli assegni anche qualora questi fossero stati effettivamente consegnati e portati all'incasso da parte venditrice.
Infatti - a prescindere dalla dubbia pertinenza alla fattispecie in esame della giurisprudenza citata dai convenuti a sostegno della tesi secondo cui il mancato incasso, in quanto contrario a correttezza e buona fede, sarebbe equiparabile all'effettivo versamento delle somme dovute e pagate con assegno - va in ogni caso evidenziato che la tesi sostenuta da parte convenuta presuppone comunque che, presso la banca ove i titoli erano stati tratti, vi fosse la disponibilità della provvista necessaria per effettuare il pagamento della somma a favore dell'attore.
È del tutto evidente, infatti, che in mancanza di tale provvista l'assegno, seppur consegnato e presentato all'incasso entro il termine di legge, non avrebbe potuto essere pagato, sicché in tale ipotesi il mancato adempimento andrebbe comunque ascritto a responsabilità dell'emittente dell'assegno, divenendo irrilevante la mancata o tardiva presentazione del titolo in banca (Cass. 19256/21).
Ebbene, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono stati acquisiti gli estratti del conto corrente BPER n. 537027 intestato a CP_2
, dai quali si evince che né in prossimità del rogito (14.10.2019) né
[...]
successivamente, vi è mai stata la disponibilità della somma di € 50.000,00 di cui agli assegni emessi e presuntivamente consegnati in sede di stipula.
Invero, risulta che:
- al 31.12.2019 vi era un saldo iniziale di 12.458,14;
- al 31.3.2020 vi era un saldo finale di € 11.973,69;
- al 31.6.2020 vi era un saldo finale di € 11.193,67;
- al 30.9.2020 vi era un saldo finale di € 4.280,82 (vi è stato incasso dell'assegno di € 10.000);
- al 31.12.2020 vi era saldo finale di € 2432,35.
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Pertanto, anche se vi fosse stata la prova dell'avvenuta consegna degli assegni, comunque il venditore non avrebbe potuto portare all'incasso gli assegni non essendoci la disponibilità presso il conto corrente su cui sono stati emessi.
Alla luce di tali considerazioni, essendovi la prova del mancato pagamento totale del prezzo dell'immobile può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, trattandosi di inadempimento grave posto che sul prezzo di vendita di € 50.000 veniva corrisposta esclusivamente la somma di € 10.000.
Non essendoci domande restitutorie, nulla deve essere disposto come conseguenza della risoluzione del contratto (La risoluzione di un contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1458 del codice civile, comporta l'obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite, ma tale obbligo restitutorio non sorge automaticamente in capo al giudice, essendo necessaria una specifica domanda della parte adempiente. Pertanto, in assenza di una domanda di restituzione, il giudice non può pronunciare d'ufficio il provvedimento restitutorio, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione contrattuale. Inoltre, l'obbligo di restituzione delle somme versate dalla parte inadempiente non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, essendo necessaria una specifica domanda di risarcimento ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile, la cui mancata proposizione determina il consolidamento del giudicato sulla relativa questione (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 32521 del 14 dicembre 2018).
Di contro, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patiti dall'attore in quanto questa assolutamente generica e sfornita di prova.
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Invero, in sede introduttiva del giudizio, parte attrice ha chiesto un risarcimento dei danni pari ad € 10.000 per presunti danni morali subiti e subendi.
Tuttavia, tale richiesta non è stata ulteriormente precisata in sede di memorie né l'attore ha fornito prova circa l'asserito patimento dovuto in conseguenza del mancato adempimento da parte dei convenuti, non essendo sufficienti le dichiarazioni dei testi in ordine a uno stato di turbamento del . CP_1
Per tali ragioni, la domanda attrice va parzialmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda attrice, dichiara risolto il contratto di compravendita repertorio n. 43800 raccolta n. 21681 a firma del Notaio registrato in Sulmona in data Per_1
07.11.2019 n. 1238 serie 1T concluso tra il sig. e il sig. Parte_1
e sig.ra , per inadempimento della Controparte_2 CP_1
parte acquirente ai sensi dell'art. 1453 c.c. avente ad oggetto gli immobili siti: nel Comune di Sulmona distinti al catasto al foglio 42 particella 1581 sub. 3, particella 654 sub 1; nel comune di Campo di
Giove distinti al catasto al foglio 6 particella 410 sub 2, sub 4; in
Comune di ZO distinti al catasto al foglio 33 particella
267 sub 5 graffata alla particella 267 sub 9;
- Per l'effetto, ordina la trascrizione della presenta sentenza alla
Conservatoria
- dei Registri Immobiliari di Sulmona sui predetti immobili;
- Rigetta nel resto la domanda di parte attrice;
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- Condanna e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento delle spese processuali in favore del difensore di
[...]
avv. Giuseppe Salomone dichiaratosi antistatario, che Pt_1
liquida in € 3809 per compensi (scaglione sino a 52.000,00, tariffe minime per la semplicità delle questioni trattate, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre iva, c.p.a., spese forfettarie e rimborso spese esenti come per legge.
Così deciso in Sulmona il 30.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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