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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio da remoto all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2272/ 2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Napoli, in Via Arturo Toscanini 15 e , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente a [...], in qualita' di C.F._2 genitori della minore nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, rapp.ti e difesi dall'Avv. NI AS (C.F. C.F._3
) e dall'Avv. CA ON (C.F. ) e, C.F._4 C.F._5 unitamente agli stessi, elett.te dom.ti presso lo studio legale AS in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, in virtu' di procura in calce al presente ricorso. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c., così come modificato dal D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito nella L. 80/05 e succ. mod.ni, si dichiara sin d'ora di voler ricevere eventuali comunicazioni, oltre che nelle forme ordinarie, anche al fax num. 081.5612327/081.0107827 o al seguente indirizzo email (pec):
Email_1
[...]
=Appellante
E
, con sede in Via Ciro il Controparte_1
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro- P.IVA_1 tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI 1 FA (C.F.: , in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._6 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_2 digitale e p.e.c. t. Email_2
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI in data
28.7.2023 gli appellanti in epigrafe, nella spiegata qualità di genitori della minore
, esposero che: quest'ultima era stata riconosciuta invalida civile e Persona_1 meritevole di indennita' di frequenza, con decorrenza dal 09.11.21, con decreto di omologa del 16/01/2023 RG n. 20444/2021; la suddetta indennità non era stata corrisposta per i mesi da luglio a settembre 2022; in seguito alla domanda di ricostituzione della prestazione, con allegazione della documentazione comprovante la frequenza di centri estivi, l'istituto non aveva liquidato gli importi dovuti. Tanto premesso, chiesero la condanna dell' al pagamento della somma di euro 877,65, CP_1
a titolo di ratei non corrisposti.
Instaurato il contraddittorio, l' dedusse di aver provveduto alla liquidazione delle CP_1 somme in data 11 agosto 2023 ed al pagamento del dovuto con la rata di ottobre
2023.
Il Tribunale adito con la sentenza n. 1631/2024 pubbl. il 04/03/2024 dichiarò la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite “In considerazione del fatto che la liquidazione degli importi è avvenuta in data anteriore a quella della notifica del ricorso”.
L'appellante con atto depositato il 6.8.2024 ha proposto impugnazione parziale, dolendosi del governo delle spese, a suo avviso ingiustamente compensate;
nelle conclusioni ha invocato la liquidazione delle stesse, secondo soccombenza, nel rispetto dei parametri vigenti, con vittoria di spese del secondo grado.
Notificato l'atto si è costituito l' , resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta;
acquisite le note delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art.127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2 La questione controversa in questo grado è limitata alla compensazione delle spese ed è riconducibile alla previsione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis
a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del
2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo cui la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato... che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice
a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art.
24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso
3 di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Nella specie la parte lamenta la assenza di motivazione.
Il rilevo è fondato, risultando inadeguata la motivazione resa “In considerazione del fatto che la liquidazione degli importi è avvenuta in data anteriore a quella della notifica del ricorso”, atteso che il pagamento è intervenuto dopo il decorso del termine di legge (v. domanda amministrativa del 24.3.2023: doc. 2 in produz. parte ricorrente) e anche dopo il deposito del ricorso del 28.7.2023 e della notifica del
12.9.2023. Infatti la comunicazione di liquidazione è datata 11.8.2023 (quindi successiva al deposito del ricorso) e l'effettivo pagamento è avvenuto soltanto dopo la notifica, il 2.10.2023 (v. doc. in produzione di primo grado). CP_1
Posto che il provvedimento dell' è intervenuto in corso di causa e che quindi CP_1 per la parte ricorrente è stato necessario adire l'A.G., non sussistendo alcuna delle ragioni riconducibili alla norma sopra citata ed alla sua corretta interpretazione, e che l'effettivo pagamento è avvenuto anche dopo la notifica del ricorso, le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
4 Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie trova applicazione ratione temporis la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55-
147/2022 pur in assenza di indicazioni e di calcoli da parte dell'appellante che si è limitato a chiedere la somma complessiva di euro 2.000,00 ovvero in subordine la diversa somma determinata dalla Corte.
Lo scaglione tariffario applicabile è quello più basso, fino ad euro 1.100,00 in relazione all'ammontare dei ratei della prestazione riconosciuta e liquidata alla ricorrente (v.comunicazione di riliquidazione dell'11.8.2023 in produz. ). CP_1
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria per l'acquisizione della prova del pagamento in corso di causa – possono applicarsi i parametri minimi vigenti: deve infatti tenersi contro della natura ripetitiva e seriale del contenzioso relativo al ritardato pagamento delle prestazioni riconosciute in sede di ATP, non implicante la risoluzione di questioni di diritto, dell'esiguità del ritardo nel pagamento e della definizione della causa per cessazione della materia del contendere, senza disamina del merito.
Il totale da liquidare è pari ad euro 341,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con CP_1 attribuzione ai procuratori anticipatari.
Del pari le spese del secondo grado seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. La liquidazione è effettuata secondo il modesto valore della causa, relativa al solo governo delle spese controverso in questo grado, nei limiti minimi in ragione dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in diritto in quanto esaminata da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese relative al CP_1 giudizio di primo grado che liquida in complessivi euro 341,00 oltre IVA CPA e
5 rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.
NI AS e CA ON antistatari,
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 337,00 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei suddetti procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio da remoto all'udienza del 13 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2272/ 2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Napoli, in Via Arturo Toscanini 15 e , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente a [...], in qualita' di C.F._2 genitori della minore nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, rapp.ti e difesi dall'Avv. NI AS (C.F. C.F._3
) e dall'Avv. CA ON (C.F. ) e, C.F._4 C.F._5 unitamente agli stessi, elett.te dom.ti presso lo studio legale AS in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, in virtu' di procura in calce al presente ricorso. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c., così come modificato dal D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito nella L. 80/05 e succ. mod.ni, si dichiara sin d'ora di voler ricevere eventuali comunicazioni, oltre che nelle forme ordinarie, anche al fax num. 081.5612327/081.0107827 o al seguente indirizzo email (pec):
Email_1
[...]
=Appellante
E
, con sede in Via Ciro il Controparte_1
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro- P.IVA_1 tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI 1 FA (C.F.: , in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._6 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_2 digitale e p.e.c. t. Email_2
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI in data
28.7.2023 gli appellanti in epigrafe, nella spiegata qualità di genitori della minore
, esposero che: quest'ultima era stata riconosciuta invalida civile e Persona_1 meritevole di indennita' di frequenza, con decorrenza dal 09.11.21, con decreto di omologa del 16/01/2023 RG n. 20444/2021; la suddetta indennità non era stata corrisposta per i mesi da luglio a settembre 2022; in seguito alla domanda di ricostituzione della prestazione, con allegazione della documentazione comprovante la frequenza di centri estivi, l'istituto non aveva liquidato gli importi dovuti. Tanto premesso, chiesero la condanna dell' al pagamento della somma di euro 877,65, CP_1
a titolo di ratei non corrisposti.
Instaurato il contraddittorio, l' dedusse di aver provveduto alla liquidazione delle CP_1 somme in data 11 agosto 2023 ed al pagamento del dovuto con la rata di ottobre
2023.
Il Tribunale adito con la sentenza n. 1631/2024 pubbl. il 04/03/2024 dichiarò la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite “In considerazione del fatto che la liquidazione degli importi è avvenuta in data anteriore a quella della notifica del ricorso”.
L'appellante con atto depositato il 6.8.2024 ha proposto impugnazione parziale, dolendosi del governo delle spese, a suo avviso ingiustamente compensate;
nelle conclusioni ha invocato la liquidazione delle stesse, secondo soccombenza, nel rispetto dei parametri vigenti, con vittoria di spese del secondo grado.
Notificato l'atto si è costituito l' , resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta;
acquisite le note delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art.127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2 La questione controversa in questo grado è limitata alla compensazione delle spese ed è riconducibile alla previsione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis
a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del
2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo cui la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato... che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice
a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art.
24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso
3 di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Nella specie la parte lamenta la assenza di motivazione.
Il rilevo è fondato, risultando inadeguata la motivazione resa “In considerazione del fatto che la liquidazione degli importi è avvenuta in data anteriore a quella della notifica del ricorso”, atteso che il pagamento è intervenuto dopo il decorso del termine di legge (v. domanda amministrativa del 24.3.2023: doc. 2 in produz. parte ricorrente) e anche dopo il deposito del ricorso del 28.7.2023 e della notifica del
12.9.2023. Infatti la comunicazione di liquidazione è datata 11.8.2023 (quindi successiva al deposito del ricorso) e l'effettivo pagamento è avvenuto soltanto dopo la notifica, il 2.10.2023 (v. doc. in produzione di primo grado). CP_1
Posto che il provvedimento dell' è intervenuto in corso di causa e che quindi CP_1 per la parte ricorrente è stato necessario adire l'A.G., non sussistendo alcuna delle ragioni riconducibili alla norma sopra citata ed alla sua corretta interpretazione, e che l'effettivo pagamento è avvenuto anche dopo la notifica del ricorso, le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
4 Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie trova applicazione ratione temporis la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55-
147/2022 pur in assenza di indicazioni e di calcoli da parte dell'appellante che si è limitato a chiedere la somma complessiva di euro 2.000,00 ovvero in subordine la diversa somma determinata dalla Corte.
Lo scaglione tariffario applicabile è quello più basso, fino ad euro 1.100,00 in relazione all'ammontare dei ratei della prestazione riconosciuta e liquidata alla ricorrente (v.comunicazione di riliquidazione dell'11.8.2023 in produz. ). CP_1
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria per l'acquisizione della prova del pagamento in corso di causa – possono applicarsi i parametri minimi vigenti: deve infatti tenersi contro della natura ripetitiva e seriale del contenzioso relativo al ritardato pagamento delle prestazioni riconosciute in sede di ATP, non implicante la risoluzione di questioni di diritto, dell'esiguità del ritardo nel pagamento e della definizione della causa per cessazione della materia del contendere, senza disamina del merito.
Il totale da liquidare è pari ad euro 341,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con CP_1 attribuzione ai procuratori anticipatari.
Del pari le spese del secondo grado seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. La liquidazione è effettuata secondo il modesto valore della causa, relativa al solo governo delle spese controverso in questo grado, nei limiti minimi in ragione dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in diritto in quanto esaminata da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese relative al CP_1 giudizio di primo grado che liquida in complessivi euro 341,00 oltre IVA CPA e
5 rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.
NI AS e CA ON antistatari,
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 337,00 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore dei suddetti procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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