Art. 5. (Denominazioni) 1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza o presidente del Consiglio dei Ministri" e "Ministero o Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
Articolo 5 della Legge 9 maggio 1989, n. 168
Articolo 4Articolo 6
Articolo 5 della Legge 9 maggio 1989, n. 168
Versione
26 maggio 1989
26 maggio 1989
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3885
- Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/1987, n. 324
- Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/01/2025, n. 729
- Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2036
- Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9385
- Trib. Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 577
- Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 322
- Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2025, n. 680
- Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9222
- Trib. Torino, sentenza 17/09/2025, n. 4029
- Articolo 1033 del Codice della navigazione
- Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1989, n. 407
- Articolo 4 della Legge 24 ottobre 2003, n. 320