Articolo 5 della Legge 9 maggio 1989, n. 168
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 maggio 1989
Art. 5. (Denominazioni) 1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza o presidente del Consiglio dei Ministri" e "Ministero o Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero o Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
Entrata in vigore il 26 maggio 1989