Improcedibile
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05504/2025REG.PROV.COLL.
N. 03539/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3539 del 2023, proposto da
Fileo Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, Matteo Zambelli, Marco Grotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Comune di San Vito al Tagliamento, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Kronospan Italia S.r.l., Silva S.r.l., non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 58 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte appellante con memoria depositata in data 14 gennaio 2025 ha evidenziato che “Fileo Costruzioni S.r.l. ed il Consorzio Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso Tagliamento hanno raggiunto un accordo (doc. a) in forza del quale è stata definita, mediante il perfezionamento della procedura espropriativa, l’acquisizione da parte del Consorzio del terreno di proprietà della Fileo Costruzioni, obbligandosi il Consorzio al pagamento dell’indennità secondo i criteri quantitativi convenuti”, con la conseguente “rinuncia a contestare l’acquisizione del terreno ed il mancato inserimento di Fileo Costruzioni S.r.l. tra le ditte da ubicare all’interno delle aree appartenenti al Consorzio, comporta il venir meno dell’interesse tra le parti a coltivare il ricorso in epigrafe meglio descritto”;
Considerato che parte appellante ha, altresì, precisato che “la concorde definizione della procedura espropriativa implica la rinuncia alla pretesa di poter acquisire l’autorizzazione all’esplicazione dell’attività inizialmente programmata dalla Fileo sui terreni, ora definitivamente acquisiti dal Consorzio che ne può disporre secondo i propri interessi;
Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire, come, peraltro, richiesto dall’appellante, non sussistendo i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., contrariamente a quanto sostiene il Consorzio resistente;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite in ragione della motivazione che ha condotto alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO