Articolo 211 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 210Articolo 212
Versione
20 settembre 1975
Art. 211.
Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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