Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 211.
Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.
Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.
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- 1. Cassazione: gli assegni versati spontaneamente all'ex convivente si calcolano ai fini del mantenimento del figlioMarina Crisafi · https://www.studiocataldi.it/ · 16 novembre 2015 · 20.112465
[…] Nel caso di specie, infatti, i genitori non erano coniugati, per cui difettava il presupposto (l'essere coniuge) previsto dall'art. 211 legge 151/1975, sicchè lo storno degli assegni familiari era stato effettuato dall'imputato in base ad una propria spontanea e non dovuta attivazione. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/12/2024, n. 175Provvedimento: […] Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 6 febbraio 2020, Parte_1 aveva convenuto in giudizio l'CP_4 e il Controparte_2 e aveva domandato che fosse accertato il suo diritto, quale genitore collocatario del minore Persona_1 alla percezione diretta, ai sensi dell'art. 211, legge 151/1975, dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo compreso tra febbraio 2016 e agosto 2019, con esclusione delle mensilità di agosto […] Come è noto, l'art. 211 della legge 151 del 1975 prevede che “il coniuge cui i figli sonoLeggi di più...
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- art. 211 legge 151/1975