CASS
Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2024, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ET, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ON Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giuseppe De Gregori, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ET LL, per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari in ordine ai delitti di cui all'art. 74 (capo 2, in cui è stato ricompreso il capo 2-bis) e 73 (capi 35, 45, 46, 48, 49, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69 e 70) del d.P.R. n. 309 del 1990 e a quello di concorso (con LL ON e LL VI) nell'illecita detenzione di armi comuni da sparo ex artt. 110, cod. pen., 2 e 7 I. n. 895 del 1967 (49-bis). j0) Penale Sent. Sez. 6 Num. 2474 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 14/12/2023 A ET LL viene contestato di essere gravemente indiziato di far parte dell'associazione dedita al narcotraffico operante nella zona centrale della città di Napoli, nota come "Quartieri Spagnoli", con a capo, in quanto facente parte della collaterale famiglia camorristica cosiddetta "Triumvirato" (che ricomprende anche le figure di ON IT ed ED AC), VI LL, referente della "piazza di spaccio" allocata in Vico Teatro Nuovo n. 35 e presso la abitazione dello stesso ricorrente;
vengono provvisoriamente contestati i reati fine di cessione e vendita, anche in concorso con altri sodali, di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex artt. 110 cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 35, 45, 46, 48, 49, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69 e 70), oltre al delitto di illecita detenzione di armi comuni da sparo. 1.2. Il Tribunale ha ritenuto di confermare la valutazione operata dal Giudice delle indagini preliminari di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla partecipazione di ET LL nell'ambito di un'associazione dedita al narcotraffico ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 operante nel centro storico di Napoli nei cosiddetti "Quartieri Spagnoli" ed in particolare all'interno dell'abitazione in uso a VI LL, soggetto ritenuto al vertice del sodalizio dedito al narcotraffico ed - a sua volta - inserito nell'ambito della collaterale associazione camorristica operativa sullo stesso contesto territoriale;
in detto contesto il ruolo del ricorrente sarebbe stato individuato nello svolgimento dell'attività eseguita proprio all'interno di un appartamento di Vico Teatro Nuovo n. 35 ed altro in Vico San Matteo n. 10, abitazione, quest'ultima, in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari. Detti luoghi avrebbero costituito le basi logistiche dell'associazione ove lo stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina, veniva ricevuto personalmente dal ricorrente e suddiviso in dosi per la successiva cessione a terzi, in ciò coadiuvato da MA Lo SC, moglie di ET LL. 2. Con il ricorso la difesa di ET LL formula tre distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha desunto la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico del LL unicamente sulla base dei reati fine che, in realtà, hanno interessato, in un arco temporale che andava dall'aprile 2019 all'aprile 2020, poche ipotesi di reato, che potevano, semmai, costituire concorso nel reato. La difesa osserva che nei fatti di cui alla contestazione del capo 68 LL ET ha posto in essere il delitto autonomamente, mentre quelli di cui al capo 60 vedono quale concorrente IA LL, persona estranea all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2 Il Collegio della cautela ha equivocato sulla natura dell'apporto fornito dal ricorrente all'associazione, né ha valorizzato i rapporti di parentela esistenti con colui che si reputa costituire il vertice della stessa, VI LL, circostanza che avrebbero imposto di apprezzare la mancanza di consapevolezza del compimento di attività funzionale al rafforzamento dell'associazione criminale;
non è invece sufficiente la mera partecipazione ad alcuni dei reati fine, condotta che non esclude la possibilità della compagine di utilizzare persone in via occasionale e non realizza alcuna partecipazione al sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui agli artt. 2 e 7, I. n. 895 del 1967 (capo 49-bis) ex art. 273 cod. proc. pen. La conversazione intercettata il 30 dicembre 2019 non era idonea a dimostrare la disponibilità dell'arma da parte del ricorrente, né potevano costituire conferma di corretta interpretazione del contenuto delle captazioni le dichiarazioni rese nel lontano 2015 dal collaboratore di giustizia SA Gaudino. 2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 274 cod. proc. pen. quanto ad esigenze cautelari ed adeguatezza della misura in ragione della minimale condotta contestata, che poteva invece essere arginata grazie ad una misura meno gravosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo si precisa che il ricorrente rivolge censure unicamente in merito alla confermata gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. cit. ed al delitto di illecita detenzione di arma da sparo, ma non anche in merito alla ritenuta gravità indiziaria per i reati fine. Ciò precisato, deve ribadirsi l'ormai pacifico principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 3 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460); deve qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti, poiché costituisce una censura afferente al merito della decisione, in quanto implicitamente teso a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). In considerazione del perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio di legittimità, logica e completa, invero, risulta la motivazione del Tribunale in merito alle ragioni che hanno fatto ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di ET LL al sodalizio dedito al narcotraffico che la difesa afferma, in maniera apodittica, sia stata desunta dalla sola dimostrazione dei reati fine. Il Collegio della cautela, pur avendo inteso valorizzare detti reati, ha, innanzitutto, dato conto delle modalità attraverso cui operava l'associazione ex art. 74, d.P.R. cit. nell'ambito della più ampia famiglia camorristica contestata al capo 1 e che vedeva al vertice ON IT, ED AC e VI LL;
ha, poi, rilevato come VI LL in detto contesto gestisse la "piazza di spaccio" sita nel centro storico della città di Napoli, con particolare riferimento ai "Quartieri Spagnoli", per rilevare, inoltre, come le concrete modalità attraverso cui veniva gestito il traffico di sostanze stupefacenti dall'abitazione di VI LL sita al Vico Teatro Nuovo n. 35, monitorata attraverso la predisposizione di telecamere, e nell'abitazione in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari, sita in Vico San Matteo n. 10, deponessero per una stabile attività di spaccio prevalentemente di sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte di tutti coloro che gravitavano intorno a detti immobili. Il Tribunale ha valorizzato la rodata organizzazione che prevedeva l'utilizzo di locali dedicati alla preparazione delle dosi, alla "accoglienza dei clienti", verificato l'assegnazione di ruoli, in parte fungibili, a soggetti stabilmente inseriti nell'organigramma associativo, la cui consistenza rimaneva inalterata nonostante le vicissitudini di carattere giudiziario che interessavano i protagonisti e i partecipi. Proprio in detto contesto l'ordinanza ha apprezzato, nei confronti del ricorrente, l'incidenza dei plurimi reati fine, solo apoditticamente ritenuti dalla difesa avere carattere minimale, omettendo, però, di confrontarsi con la parte di decisione che ha, invece, dato conto delle ragioni dell'intraneità del ricorrente all'interno della compagine dedita al narcotraffico. L'ordinanza ha spiegato quale fosse il ruolo del ricorrente, zio del soggetto di vertice della compagine, osservando come costui operasse stabilmente negli 4 appartamenti di Vico Teatro Nuovo n. 35 ed in quello in cui era ristretto agli arresti domiciliari in Vico San Matteo n. 10, luoghi che costituivano la base logistica dell'associazione ove lo stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina, veniva ricevuto da ET LL e personalmente suddiviso in dosi per la successiva cessione, coadiuvato dalla moglie MA Lo SC (v. pag. 5, ordinanza impugnata, ove emerge il coinvolgimento dell'intero gruppo presso l'immobile del ricorrente che veniva immediatamente adibito a nuovo punto di ritrovo e base logistica, quando LL VI apprendeva della presenza di telecamere collocate sul precedente covo in occasione degli arresti di VI D'AV e TU CC effettuati immediatamente prima di una programmata incursione armata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini). Il Tribunale ha preso in esame la condotta posta in essere dal ricorrente che, all'interno dell'appartamento, provvedeva a pesare la sostanza, predisporre le dosi che venivano consegnate ad altro sodale, con cui si discuteva in ordine al modus operandi e al prezzo della vendita. In tali termini delineato il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio, corretta e certo non illogica risulta la motivazione del Tribunale che, da un canto, ha ritenuto che tale organizzazione avesse i caratteri di un'attività associativa ex art. 74, d.P.R. cit., d'altro canto, che la condotta del ricorrente, per come delineatasi, fosse inquadrabile nel ruolo di partecipe, in quanto soggetto attivo nella strutturata attività di spaccio in ordine alla quale è stata assegnata rilevanza anche ai reati fine in quanto significativi della intraneità alla predetta compagine associativa. Manifestamente infondata risulta la parte del ricorso da cui si vorrebbero far discendere effetti favorevoli sulla posizione del ricorrente dall'apprezzato legame di parentela con VI LL, ritenuto a capo del sodalizio dedito al narcotraffico. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426 - 01). In linea con detto principio risulta, allora, la parte dell'ordinanza impugnata che ha valorizzato il rapporto di parentela unicamente per spiegare la contiguità tra i due soggetti, senza però farne discendere alcun automatico effetto in ordine all'analisi e ponderazione delle emergenze processuali - sopra evocate - che hanno caratterizzato, invece, il coerente e completo giudizio in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. 5 3. Fermo restando il principio di diritto sopra espresso in ordine ai limiti del giudizio di legittimità allorché si sottopone al vaglio di questa Corte l'ordinanza del Tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria, preclusa risulta la censura che il ricorrente rivolge alla lettura del contenuto delle intercettazioni eseguite nel procedimento che, con giudizio non illogico, ha portato a ritenere esistenti i gravi indizi in ordine alla detenzione di armi comuni da sparo da parte di ET LL. Secondo un consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sabber, Rv. 263715); il principio di diritto è stato ribadito recentemente da questa Suprema Corte (tra le tante decisioni anche da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, 282337), che ha avuto altresì modo di precisare che il sindacato in sede di legittimità del senso assegnato al contenuto delle intercettazioni è limitato alla sola manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Sotto tale aspetto si osserva che la lettura degli elementi risulta coerente e logica nella parte in cui il Tribunale - recependo la parte dell'ordinanza genetica che riportava il testo delle lunghe conversazioni intercettate - dà atto dei passaggi più significativi delle captazioni che deponevano per il comune possesso di almeno due pistole. In detti termini ricostruita la gravità indiziaria in ordine al delitto contestato al capo 49-bis afferente alla detenzione di armi, per nulla illogica risulta l'affermazione secondo cui detta lettura risulti compatibile (solo a tali limitati fini) con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SA Gaudino, che il 30 marzo 2015 aveva riferito di essere a conoscenza che le armi del gruppo fossero custodite nel palazzo dove abita il ricorrente;
il limitato utilizzo di detto elemento indiziario, pur non decisivo, non risulta eccentrico rispetto a dinamiche criminali caratterizzate da una certa metodicità dell'agire e tali da far ritenere logico l'occultamento delle armi della compagine associativa in posti ritenuti sicuri, senza che si riveli utile o necessario il ricorso ad un periodico mutamento del luogo di occultamento delle stesse. 4. Connotate da genericità risultano, infine, le critiche veicolate attraverso il terzo motivo, rivolte alla parte dell'ordinanza che ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura cautelare in carcere. 6 Non deve essere trascurato che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine all'adeguatezza della misura cautelare in carcere;
dette presunzioni possono essere superate tramite idonee e precise allegazioni da cui possa inferirsi l'assenza del rischio di recidiva, ovvero l'adeguatezza di differente misura. Conformemente a tale previsione, il Tribunale ha evidenziato quali fossero le esigenze cautelari da salvaguardare, dando conto della continuativa attività svolta per conto dell'organizzazione criminale e dell'inserimento nella struttura associativa, evidenziando una professionalità criminale che, da un lato, fa ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione dei reati di spaccio di sostanza stupefacente e, dall'altro, tenuto conto dell'inserimento in un'associazione e dei contatti con i soggetti di vertice della stessa, adeguata la custodia cautelare in carcere, poiché unica misura in grado di interrompere ogni contatto con i sodali e la ripresa della condotta illecita. Nonostante le risposte fornite alle deduzioni espresse in sede di impugnazione cautelare, il ricorrente, senza neppure indicare quali passaggi della decisione in punto di esigenze cautelari sarebbero errati o oggetto di censura, si limita ad evocare giurisprudenza di questa Corte ormai superata e non pertinente - in quanto eccentrica rispetto al titolo di reato per il quale il Collegio della cautela ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari - in materia di salvaguardia delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura prescelta, omettendo di effettuare un concreto riferimento alla motivazione dell'ordinanza che ha, invece, fornito completa e pertinente risposta alle obiezioni mosse. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/12/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ON Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giuseppe De Gregori, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ET LL, per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari in ordine ai delitti di cui all'art. 74 (capo 2, in cui è stato ricompreso il capo 2-bis) e 73 (capi 35, 45, 46, 48, 49, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69 e 70) del d.P.R. n. 309 del 1990 e a quello di concorso (con LL ON e LL VI) nell'illecita detenzione di armi comuni da sparo ex artt. 110, cod. pen., 2 e 7 I. n. 895 del 1967 (49-bis). j0) Penale Sent. Sez. 6 Num. 2474 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 14/12/2023 A ET LL viene contestato di essere gravemente indiziato di far parte dell'associazione dedita al narcotraffico operante nella zona centrale della città di Napoli, nota come "Quartieri Spagnoli", con a capo, in quanto facente parte della collaterale famiglia camorristica cosiddetta "Triumvirato" (che ricomprende anche le figure di ON IT ed ED AC), VI LL, referente della "piazza di spaccio" allocata in Vico Teatro Nuovo n. 35 e presso la abitazione dello stesso ricorrente;
vengono provvisoriamente contestati i reati fine di cessione e vendita, anche in concorso con altri sodali, di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex artt. 110 cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 35, 45, 46, 48, 49, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69 e 70), oltre al delitto di illecita detenzione di armi comuni da sparo. 1.2. Il Tribunale ha ritenuto di confermare la valutazione operata dal Giudice delle indagini preliminari di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla partecipazione di ET LL nell'ambito di un'associazione dedita al narcotraffico ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 operante nel centro storico di Napoli nei cosiddetti "Quartieri Spagnoli" ed in particolare all'interno dell'abitazione in uso a VI LL, soggetto ritenuto al vertice del sodalizio dedito al narcotraffico ed - a sua volta - inserito nell'ambito della collaterale associazione camorristica operativa sullo stesso contesto territoriale;
in detto contesto il ruolo del ricorrente sarebbe stato individuato nello svolgimento dell'attività eseguita proprio all'interno di un appartamento di Vico Teatro Nuovo n. 35 ed altro in Vico San Matteo n. 10, abitazione, quest'ultima, in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari. Detti luoghi avrebbero costituito le basi logistiche dell'associazione ove lo stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina, veniva ricevuto personalmente dal ricorrente e suddiviso in dosi per la successiva cessione a terzi, in ciò coadiuvato da MA Lo SC, moglie di ET LL. 2. Con il ricorso la difesa di ET LL formula tre distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha desunto la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico del LL unicamente sulla base dei reati fine che, in realtà, hanno interessato, in un arco temporale che andava dall'aprile 2019 all'aprile 2020, poche ipotesi di reato, che potevano, semmai, costituire concorso nel reato. La difesa osserva che nei fatti di cui alla contestazione del capo 68 LL ET ha posto in essere il delitto autonomamente, mentre quelli di cui al capo 60 vedono quale concorrente IA LL, persona estranea all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2 Il Collegio della cautela ha equivocato sulla natura dell'apporto fornito dal ricorrente all'associazione, né ha valorizzato i rapporti di parentela esistenti con colui che si reputa costituire il vertice della stessa, VI LL, circostanza che avrebbero imposto di apprezzare la mancanza di consapevolezza del compimento di attività funzionale al rafforzamento dell'associazione criminale;
non è invece sufficiente la mera partecipazione ad alcuni dei reati fine, condotta che non esclude la possibilità della compagine di utilizzare persone in via occasionale e non realizza alcuna partecipazione al sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui agli artt. 2 e 7, I. n. 895 del 1967 (capo 49-bis) ex art. 273 cod. proc. pen. La conversazione intercettata il 30 dicembre 2019 non era idonea a dimostrare la disponibilità dell'arma da parte del ricorrente, né potevano costituire conferma di corretta interpretazione del contenuto delle captazioni le dichiarazioni rese nel lontano 2015 dal collaboratore di giustizia SA Gaudino. 2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 274 cod. proc. pen. quanto ad esigenze cautelari ed adeguatezza della misura in ragione della minimale condotta contestata, che poteva invece essere arginata grazie ad una misura meno gravosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo si precisa che il ricorrente rivolge censure unicamente in merito alla confermata gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. cit. ed al delitto di illecita detenzione di arma da sparo, ma non anche in merito alla ritenuta gravità indiziaria per i reati fine. Ciò precisato, deve ribadirsi l'ormai pacifico principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 3 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460); deve qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti, poiché costituisce una censura afferente al merito della decisione, in quanto implicitamente teso a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). In considerazione del perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio di legittimità, logica e completa, invero, risulta la motivazione del Tribunale in merito alle ragioni che hanno fatto ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di ET LL al sodalizio dedito al narcotraffico che la difesa afferma, in maniera apodittica, sia stata desunta dalla sola dimostrazione dei reati fine. Il Collegio della cautela, pur avendo inteso valorizzare detti reati, ha, innanzitutto, dato conto delle modalità attraverso cui operava l'associazione ex art. 74, d.P.R. cit. nell'ambito della più ampia famiglia camorristica contestata al capo 1 e che vedeva al vertice ON IT, ED AC e VI LL;
ha, poi, rilevato come VI LL in detto contesto gestisse la "piazza di spaccio" sita nel centro storico della città di Napoli, con particolare riferimento ai "Quartieri Spagnoli", per rilevare, inoltre, come le concrete modalità attraverso cui veniva gestito il traffico di sostanze stupefacenti dall'abitazione di VI LL sita al Vico Teatro Nuovo n. 35, monitorata attraverso la predisposizione di telecamere, e nell'abitazione in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari, sita in Vico San Matteo n. 10, deponessero per una stabile attività di spaccio prevalentemente di sostanza stupefacente del tipo cocaina da parte di tutti coloro che gravitavano intorno a detti immobili. Il Tribunale ha valorizzato la rodata organizzazione che prevedeva l'utilizzo di locali dedicati alla preparazione delle dosi, alla "accoglienza dei clienti", verificato l'assegnazione di ruoli, in parte fungibili, a soggetti stabilmente inseriti nell'organigramma associativo, la cui consistenza rimaneva inalterata nonostante le vicissitudini di carattere giudiziario che interessavano i protagonisti e i partecipi. Proprio in detto contesto l'ordinanza ha apprezzato, nei confronti del ricorrente, l'incidenza dei plurimi reati fine, solo apoditticamente ritenuti dalla difesa avere carattere minimale, omettendo, però, di confrontarsi con la parte di decisione che ha, invece, dato conto delle ragioni dell'intraneità del ricorrente all'interno della compagine dedita al narcotraffico. L'ordinanza ha spiegato quale fosse il ruolo del ricorrente, zio del soggetto di vertice della compagine, osservando come costui operasse stabilmente negli 4 appartamenti di Vico Teatro Nuovo n. 35 ed in quello in cui era ristretto agli arresti domiciliari in Vico San Matteo n. 10, luoghi che costituivano la base logistica dell'associazione ove lo stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina, veniva ricevuto da ET LL e personalmente suddiviso in dosi per la successiva cessione, coadiuvato dalla moglie MA Lo SC (v. pag. 5, ordinanza impugnata, ove emerge il coinvolgimento dell'intero gruppo presso l'immobile del ricorrente che veniva immediatamente adibito a nuovo punto di ritrovo e base logistica, quando LL VI apprendeva della presenza di telecamere collocate sul precedente covo in occasione degli arresti di VI D'AV e TU CC effettuati immediatamente prima di una programmata incursione armata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini). Il Tribunale ha preso in esame la condotta posta in essere dal ricorrente che, all'interno dell'appartamento, provvedeva a pesare la sostanza, predisporre le dosi che venivano consegnate ad altro sodale, con cui si discuteva in ordine al modus operandi e al prezzo della vendita. In tali termini delineato il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio, corretta e certo non illogica risulta la motivazione del Tribunale che, da un canto, ha ritenuto che tale organizzazione avesse i caratteri di un'attività associativa ex art. 74, d.P.R. cit., d'altro canto, che la condotta del ricorrente, per come delineatasi, fosse inquadrabile nel ruolo di partecipe, in quanto soggetto attivo nella strutturata attività di spaccio in ordine alla quale è stata assegnata rilevanza anche ai reati fine in quanto significativi della intraneità alla predetta compagine associativa. Manifestamente infondata risulta la parte del ricorso da cui si vorrebbero far discendere effetti favorevoli sulla posizione del ricorrente dall'apprezzato legame di parentela con VI LL, ritenuto a capo del sodalizio dedito al narcotraffico. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426 - 01). In linea con detto principio risulta, allora, la parte dell'ordinanza impugnata che ha valorizzato il rapporto di parentela unicamente per spiegare la contiguità tra i due soggetti, senza però farne discendere alcun automatico effetto in ordine all'analisi e ponderazione delle emergenze processuali - sopra evocate - che hanno caratterizzato, invece, il coerente e completo giudizio in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. 5 3. Fermo restando il principio di diritto sopra espresso in ordine ai limiti del giudizio di legittimità allorché si sottopone al vaglio di questa Corte l'ordinanza del Tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria, preclusa risulta la censura che il ricorrente rivolge alla lettura del contenuto delle intercettazioni eseguite nel procedimento che, con giudizio non illogico, ha portato a ritenere esistenti i gravi indizi in ordine alla detenzione di armi comuni da sparo da parte di ET LL. Secondo un consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sabber, Rv. 263715); il principio di diritto è stato ribadito recentemente da questa Suprema Corte (tra le tante decisioni anche da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, 282337), che ha avuto altresì modo di precisare che il sindacato in sede di legittimità del senso assegnato al contenuto delle intercettazioni è limitato alla sola manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Sotto tale aspetto si osserva che la lettura degli elementi risulta coerente e logica nella parte in cui il Tribunale - recependo la parte dell'ordinanza genetica che riportava il testo delle lunghe conversazioni intercettate - dà atto dei passaggi più significativi delle captazioni che deponevano per il comune possesso di almeno due pistole. In detti termini ricostruita la gravità indiziaria in ordine al delitto contestato al capo 49-bis afferente alla detenzione di armi, per nulla illogica risulta l'affermazione secondo cui detta lettura risulti compatibile (solo a tali limitati fini) con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SA Gaudino, che il 30 marzo 2015 aveva riferito di essere a conoscenza che le armi del gruppo fossero custodite nel palazzo dove abita il ricorrente;
il limitato utilizzo di detto elemento indiziario, pur non decisivo, non risulta eccentrico rispetto a dinamiche criminali caratterizzate da una certa metodicità dell'agire e tali da far ritenere logico l'occultamento delle armi della compagine associativa in posti ritenuti sicuri, senza che si riveli utile o necessario il ricorso ad un periodico mutamento del luogo di occultamento delle stesse. 4. Connotate da genericità risultano, infine, le critiche veicolate attraverso il terzo motivo, rivolte alla parte dell'ordinanza che ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura cautelare in carcere. 6 Non deve essere trascurato che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine all'adeguatezza della misura cautelare in carcere;
dette presunzioni possono essere superate tramite idonee e precise allegazioni da cui possa inferirsi l'assenza del rischio di recidiva, ovvero l'adeguatezza di differente misura. Conformemente a tale previsione, il Tribunale ha evidenziato quali fossero le esigenze cautelari da salvaguardare, dando conto della continuativa attività svolta per conto dell'organizzazione criminale e dell'inserimento nella struttura associativa, evidenziando una professionalità criminale che, da un lato, fa ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione dei reati di spaccio di sostanza stupefacente e, dall'altro, tenuto conto dell'inserimento in un'associazione e dei contatti con i soggetti di vertice della stessa, adeguata la custodia cautelare in carcere, poiché unica misura in grado di interrompere ogni contatto con i sodali e la ripresa della condotta illecita. Nonostante le risposte fornite alle deduzioni espresse in sede di impugnazione cautelare, il ricorrente, senza neppure indicare quali passaggi della decisione in punto di esigenze cautelari sarebbero errati o oggetto di censura, si limita ad evocare giurisprudenza di questa Corte ormai superata e non pertinente - in quanto eccentrica rispetto al titolo di reato per il quale il Collegio della cautela ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari - in materia di salvaguardia delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura prescelta, omettendo di effettuare un concreto riferimento alla motivazione dell'ordinanza che ha, invece, fornito completa e pertinente risposta alle obiezioni mosse. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/12/2023.