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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5035/2021 posta in deliberazione il giorno 04/06/2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. ORLANDI MAURO;
E
( ) RO P.IVA_2
Avv. VALSECCHI LODOVICO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1846/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che Parte_1 aveva statuito quanto segue: “ A) Accoglie la domanda proposta da RO
, e per l'effetto condanna al pagamento in
[...] Parte_1
1 favore dell'attrice della somma di € 889.112,96, oltre ad € 133.464,81 quali somme risultanti dal certificato di collaudo (ove queste ultime non sono state già liquidate), nonché interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, come in parte motiva.
B) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta Parte_1
e per l'effetto condanna al
[...] RO pagamento in favore della committente della somma di € 404.730,50 nonché interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, come in parte motiva.
C) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice che quantifica e liquida nella misura di € 27.804,00 oltre C.U. nonché rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A”
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto RO dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. , la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.La vicenda processuale è stata così riassunta nella sentenza impugnata.
“Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 novembre 2013, l'impresa CP_1
(d'ora in poi l'impresa) ha convenuto in giudizio la ( d'ora
[...] Parte_1
Part in poi e facendo richiamo alla gara di appalto indetta dalla convenuta della quale l'impresa era risultata aggiudicataria, regolata con successiva convenzione n. 11 del 22
Maggio 2006 per la realizzazione delle “opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posto ai km 5 + 743,7 + 490,7 + 749,8 + 278,8 + 601, della linea Milano Pavia ricadenti nel territorio comunale di Locate di Triulzi, avanzava una serie di pretese originate dall'addebito di anomalo andamento dell'appalto, confluite nelle riserve meglio identificate in epigrafe. Ha chiesto, in primo luogo, l'accertamento del proprio diritto al pagamento della rata di saldo dei lavori per cui è causa riconosciuti nel S.A.L. finale, nella misura di euro
24.287,20 oltre accessori;
inoltre il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di euro
109.177,52 a titolo di aumento anomalo del costo dei materiali ex articolo 133 Dlgs 163/2006, oltre accessori;
inoltre il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti di causa originati dall'anomalo andamento dell'appalto, cristallizzati nelle successive 24 riserve apposte agli atti contabili, per un importo complessivo di euro 7.379.074,73 (a titolo di maggiori competenze, o quale risarcimento del danno o quale indennizzo per arricchimento senza causa) o il diverso maggiore o minore importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria e maggior danno. Ha chiesto, nello specifico, l'accertamento dell'illegittimità della penale Part applicata da l conto finale per la somma di euro 363.795,55 dichiarando che nulla - per
2 il ritardo nell'ultimazione delle opere appaltate - era dovuto dall'impresa, visto che lo stesso era stato in realtà originato da inadempienze e erronea progettazione o ritardi addebitabili alla committente. Part Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle domande attore proponendo una domanda riconvenzionale per complessivi euro 407.153,52, relativa alla richiesta di corresponsione della penale per il ritardo siglata dalle parti, se del caso da opporre in compensazione a qualsivoglia forma di credito riconosciuta all'impresa.
Dopo la prima udienza di comparizione e la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'articolo 183 comma sesto c.p.c., utilizzati dalle parti con il deposito di note, all'udienza del 15 aprile 2015 il giudice istruttore disponeva una consulenza tecnica di ufficio nominando c.t.u l'ingegner ; al consulente tecnico, in ragione delle doglianze Persona_1 rappresentate dalla difesa di parte attrice inerenti lo svolgimento concreto dell'appalto, veniva formulato il seguente quesito: “Il consulente tecnico, esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata, nonché i documenti indicati nella pag. 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. dell' (autorizzandolo ad acquisirne RO copia direttamente da ), sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente Pt_1 nominati, esperita ogni opportuna indagine, anche mediante accesso sul posto, se necessario:
a) descriva il concreto andamento dell'appalto, con particolare riferimento alle questioni controverse nel presente giudizio e oggetto delle riserve;
evidenzi, in particolare, se vi siano state anomalie e se queste siano riconducibili alla condotta di una delle parti del rapporto e, in tal caso, se l'anomalia possa ritenersi giustificabile (anomalie quali, con indicazione non esaustiva: esecuzione di lavorazioni non previste nel contratto, inconvenienti generati da interferenze, sospensioni dei lavori, ingiustificato ritardo);
b) dica se vi siano state carenze della progettazione esecutiva;
c) dica se vi siano state vicende che avrebbero giustificato sospensioni dei lavori (non concesse)
o se siano state disposte sospensioni non giustificabili o riconducibili ad inadempienze di una delle due parti;
d) dica se siano state disposte modifiche del programma previsto nel contratto o nell'atto aggiuntivo e modificativo e se tali modifiche siano state rese necessarie da fatti sopravvenuti;
e) quantifichi il periodo di ritardo nell'esecuzione dei lavori eventualmente riconducibile a condotte dell'appaltatore;
f) formuli un giudizio in merito all'ammissibilità delle riserve nn. 1, 8, 10 (soltanto in relazione alle pretese già fatte valere con le riserve nn. 2, 3 e 6 e alle eventuali nuove pretese fatte valere
3 solo con la riserva n. 10), 13, 17, 19, 23 e 24 e della riserva iscritta nel Verbale di consegna dell'opera C, con riferimento alla tempestività dell'iscrizione;
g) dica se vi siano ragioni di natura tecnica che abbiano giustificato la mancata indicazione degli importi richiesti con la riserva iscritta nel Verbale di consegna dell'opera C;
h) dica se la riserva iscritta nel Verbale di consegna dell'opera C sia stata dettagliatamente esplicata, con riferimento alla natura delle pretese;
i) valuti singolarmente le riserve formulate dall'appaltatore (NN. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 e la riserva iscritta nel Verbale di consegna delle opere C) e la congruità tecnico-economica delle richieste formulate, con particolare riferimento alle singole voci di credito di volta in volta evidenziate dall'impresa, per quanto attiene sia ai presupposti delle richieste, sia alla correttezza dei criteri a cui si è fatto ricorso per determinare gli importi richiesti, operando un separato calcolo sulle voci eventualmente riconoscibili;
nel rispondere al quesito il c.t.u. evidenzierà se vi siano pretese riferibili a fatti pregressi o noti, relativi all'intero appalto, verificatisi prima della stipula del 1° atto integrativo e modificativo del 4.7.2007 e, qualora le ravvisi, evidenzi anche separatamente gli importi eventualmente riconosciuti in relazione a tali pretese;
l) formuli una valutazione in merito alla congruità tecnico-economica della pretesa, pari ad €. Part 40.934,58, fatta valere dalla committente e descritta alla pag. 29 della comparsa di risposta.”
Il consulente tecnico, in data 11 marzo 2016, depositava elaborato peritale comprensivo delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.
In data 27 giugno 2017 veniva però depositata sentenza dichiarativa del fallimento dell'impresa e con ordinanza del 3 luglio 2017 veniva dichiarata l'interruzione del processo ai sensi articolo 43 LF e 299 e seguenti c.p.c.
Dopo la riassunzione del processo operata ex articolo 303 seguenti c.p.c. la causa proseguiva senza svolgimento di attività ulteriore;
stante la strenua resistenza dilatoria opposta dalle difese, la causa subiva una serie di rinvii funzionali a trattative, vere o presunte, per accordi mai portati a termine. La causa veniva quindi trattenuta a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica” (pagg. 2-4).
3. Con il primo motivo ha dedotto: “ 1. Violazione Parte_1 degli artt. 2964 e 2966 (e collegati) cod. civ., in relazione agli artt. 34 delle Condizioni Generali di Contratto applicabili ratione temporis (doc. 2), e 19 Convenzione n. 11 del 22 maggio 2006
(doc. avv. 4).”
4 Afferma l'appellante: “ Nell'economia del giudizio di primo grado esibiscono un peso decisivo le riserve nn. 1 e 17. Per le conseguenze dannose “a valle” dell'iscrizione, la sentenza riconosce rispettivamente le somme di € 648.824,11 (per la riserva n. 1); ed € 234.693,60 (per la riserva n. 17), per un importo totale pari ad € 883.517,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”
La doglianza è fondata.
Le riserve 1 e 17 sono inammissibili perché tardive.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata pone in tema di valutazione di tempestività delle riserve una distinzione rispetto ai fatti produttivi di danno continuativo una valutazione di tempestività a valle e a monte della riserva recependo l'impostazione del ctu, così sostenendo una interpretazione “evolutiva” del concetto di tempestività affermando “si consideri comunque, a monito circa uno sviluppo del contenzioso, che la valutazione di tempestività a valle deve ritenersi espressione di un'interpretazione evolutiva del concetto di tempestività che questo giudice ritiene condividere anche se in situazioni consimili, la giurisprudenza di merito ed arbitrale, ha spesso ritenuto il contrario”
Tale assunto non è condivisibile perché è in contrasto con il dato normativo, il dato contrattuale e l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
La ratio dell'iscrizione della riserva immediatamente all'insorgenza e percezione del fatto lesivo consiste non solo nella esigenza di assicurare certezza al rapporto contrattuale nella sua esecuzione in sé considerata, ma anche e, soprattutto, a consentire alla stazione appaltante di intervenire tempestivamente sulle cause in modo da evitare o ridurre i danni che si potrebbero manifestare .
La Corte di Cassazione con le seguenti pronunzie ha infatti affermato:
Ordinanza n. 28801 del 09/11/2018 : “ Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo.”
Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024 : “ In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o
5 immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volume del materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nel verbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità del lamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione mediante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti tra le parti frantumate).
Sentenza n. 27451 del 20/09/2022: “ In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto.”
In particolare nell'ordinanza 28801/2018 la Corte di Cassazione ha ribadito : “ L'onere di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 53 (applicabile "ratione temporis") ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all'imprenditore assolvendo una funzione a tutela della P.A. appaltante, che deve poter esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza, o meno, di una propria obbligazione (Cass. 16367/2014)” In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato: “Questa Corte ha da tempo chiarito che «nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore ri ca abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nei s.a.l. successivo» (Cass. 10949/2014; Cass. 23670/2006;
Cass. 5540/2004). Già in precedenza (Cass. 13399/1999; Cass.12863/1993) si era distinta l'iscrizione della riserva dalla specifica nel dettaglio dei maggiori oneri correlati:
«l'appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l'onere di inserire, nella contabilità,
6 formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile -secondo criteri di media diligenza e di buona fede - e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare, conseguentemente, alla parte committente il presumibile, maggiore esborso da affrontare (salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quantificazione sia, al momento, impossibile)». In sostanza, nell'appalto di lavori pubblici, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dannoso comporta, ove iscritta, come nella specie, successivamente ai termine di 15 gg. dall'insorgenza della conoscenza della «potenzialità dannosa» (collocata dalla Corte territoriale nei 1992, in quanto l'appaltatrice in una missiva già lamentava i notevoli disguidi conseguenti alla prosecuzione dell'attività ospedaliera nonostante i lavori in corso), ed addirittura dopo la sottoscrizione di un atto di sottomissione a perizia di variante, senza contestazioni, - rlserva risulta tardiva;
tanto più ove si consideri che «l'onere di cui ari/art. 53 5 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (applicabile "ratione temporis") ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustifica trici idonee ad incidere sul compenso spettante all'imprenditore assolvendo una funzione a tutela della P.A. appaltante, che deve poter esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza, o meno, di una propria obbligazione» (Cass.16367/2014).
D'altronde il dato contrattuale è inequivoco e giova riportare l'art 34 delle Condizioni generali di contratto che prevede:
“L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del
Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili. 34.2 L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l'appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro. 34.3 Le riserve
7 che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'appaltatore, si intendono rinunciate. 34.4 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 34.5 Qualora la contestazione dell'appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'appaltatore ritenga la sospensione fin dall'inizio illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, semprechè abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del precedente art. 27 comma 4. 34.6 Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.”
L'art.19 della Convenzione siglata in data 22 maggio 2006 ( “a specificazione di quanto previsto nell'articolo 34 comma 1 delle Condizioni Generali, ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro
15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi”) conferma e non deroga ai principi generali normativi e del capitolato. “
Nella fattispecie in esame le riserve sono tardive rispetto ai fatti produttivi di danno e , specificamente:
La riserva n. 1. è stata iscritta da parte attrice in data 01/01/2008, in occasione della sottoscrizione del Registro di Contabilità relativo al S.A.L. n. 7 per lavori a tutto il 30/11/2007,
8 aggiornata fino allo Stato Finale dei Lavori (S.A.L. n. 21 a tutto il 16/10/2009) per un importo complessivo pari ad € 823.712,27, ed è riconducibile all' “Anomalo andamento dei lavori” nel periodo intercorso tra i S.A.L. nn. 3 – 11 (g.n.c. nn. 483).
La riserva n. 17 concernente il risarcimento danni per protrazione dei tempi contrattuali riguarda gli oneri da prolungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto dal 22.09.2008 sino al
5.10.2009.
E' stata iscritta in data 27.11.2008 in occasione della sottoscrizione del Registro di Contabilità relativo al SAL n. 12 per lavori a tutto il 13.10.2008 ed aggiornata fino allo stato finale dei lavori per un importo complessivo di € 1.627.224,06. Però dopo il 22.09.2008 il primo atto contabile risulta esser il SAL 11, per lavori al 25.09.2008, emesso il 6.10.2008 e sottoscritto il
09.10.2008, con conseguente intempestività della riserva .
4. Anche il secondo motivo che costituisce un'autonoma ratio dell'impugnazione per “
Violazione degli artt. 1372 e 1965 (e collegati) cod. civ., in relazione all'art. 7 dell'Atto
Integrativo Modificativo della convenzione, stipulato il 4 giugno 2007 (doc. avv. 6).” è fondato.
Anche in tal caso alla base dell'erronea valutazione operata dal tribunale è l'impropria distinctio operata.
l'Appaltatore con il presente 1° Atto Integrativo e Modificativo: “… dichiara espressamente di essere stato tacitato per ogni controversia in essere alla data di accettazione del presente Atto.
Dichiara inoltre che non intende sollevare contestazioni o avanzare richiesta di qualsiasi natura e contenuto in relazione a fatti pregressi o noti relativi all'intero appalto…”
Condivisibilmente l'appellante ha dedotto riportando un prospetto analitico e ha osservato:
“Come si vede, con riferimento alla riserva n. 1 la maggior parte dei fatti generativi si colloca prima del 4 giugno 2007, e ricade pertanto nella clausola preclusiva dell'art. 7 dell'Atto integrativo del 4 giugno 2007. Stesso discorso vale per la riserva n. 17. Come sopra abbiamo visto, la sentenza accerta che l “'impedimento” sul quale tale riserva si fonda “ris Novembre
2006, come evidenziato nelle riserve apposte in calce al registro di contabilità”. Sicché anche esso ricade nella clausola preclusiva ed è insuscettibile di fondare contestazioni e pretese, ai sensi dell'art. 7 dell'Atto Integrativo. Nuovamente la distinzione tra momenti “a monte” e “a valle” della iscrizione impedisce al giudice di trarre il corollario giuridico dell'art. 7 dell'Atto integrativo del 4 giugno 2007: tale clausola ha riguardo appunto ai fatti “a monte”, ossia alle cause generatrici di danno. Tutti i fatti noti o conoscibili fino al 4 giugno 2007 sono considerati dalle parti inopponibili e irrilevanti. “
Ritiene la Corte che l'accordo integrativo aveva una funzione ben precisa, quello di rendere irretrattabile ogni pretesa relativa a fatti pregressi – che avrebbero potuto innescare pretese
9 economiche dell'appaltatore , in quanto in ogni caso avrebbero già dovuto formare oggetto di riserve se tempestivamente proposte .
5 .Per ciò che attiene al quantum debeatur, in relazione all'accoglimento dell'appello principale,
e all'esame dell'appello incidentale, la causa va rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio come da separata ordinanza.
PQM
Non definitivamente pronunziando così provvede: accoglie l'appello principale nei limiti di cui in parte motiva;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma 21.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5035/2021 posta in deliberazione il giorno 04/06/2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. ORLANDI MAURO;
E
( ) RO P.IVA_2
Avv. VALSECCHI LODOVICO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1846/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che Parte_1 aveva statuito quanto segue: “ A) Accoglie la domanda proposta da RO
, e per l'effetto condanna al pagamento in
[...] Parte_1
1 favore dell'attrice della somma di € 889.112,96, oltre ad € 133.464,81 quali somme risultanti dal certificato di collaudo (ove queste ultime non sono state già liquidate), nonché interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, come in parte motiva.
B) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta Parte_1
e per l'effetto condanna al
[...] RO pagamento in favore della committente della somma di € 404.730,50 nonché interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, come in parte motiva.
C) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice che quantifica e liquida nella misura di € 27.804,00 oltre C.U. nonché rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A”
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto RO dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. , la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.La vicenda processuale è stata così riassunta nella sentenza impugnata.
“Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 novembre 2013, l'impresa CP_1
(d'ora in poi l'impresa) ha convenuto in giudizio la ( d'ora
[...] Parte_1
Part in poi e facendo richiamo alla gara di appalto indetta dalla convenuta della quale l'impresa era risultata aggiudicataria, regolata con successiva convenzione n. 11 del 22
Maggio 2006 per la realizzazione delle “opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posto ai km 5 + 743,7 + 490,7 + 749,8 + 278,8 + 601, della linea Milano Pavia ricadenti nel territorio comunale di Locate di Triulzi, avanzava una serie di pretese originate dall'addebito di anomalo andamento dell'appalto, confluite nelle riserve meglio identificate in epigrafe. Ha chiesto, in primo luogo, l'accertamento del proprio diritto al pagamento della rata di saldo dei lavori per cui è causa riconosciuti nel S.A.L. finale, nella misura di euro
24.287,20 oltre accessori;
inoltre il diritto dell'impresa al pagamento dell'importo di euro
109.177,52 a titolo di aumento anomalo del costo dei materiali ex articolo 133 Dlgs 163/2006, oltre accessori;
inoltre il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti di causa originati dall'anomalo andamento dell'appalto, cristallizzati nelle successive 24 riserve apposte agli atti contabili, per un importo complessivo di euro 7.379.074,73 (a titolo di maggiori competenze, o quale risarcimento del danno o quale indennizzo per arricchimento senza causa) o il diverso maggiore o minore importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria e maggior danno. Ha chiesto, nello specifico, l'accertamento dell'illegittimità della penale Part applicata da l conto finale per la somma di euro 363.795,55 dichiarando che nulla - per
2 il ritardo nell'ultimazione delle opere appaltate - era dovuto dall'impresa, visto che lo stesso era stato in realtà originato da inadempienze e erronea progettazione o ritardi addebitabili alla committente. Part Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle domande attore proponendo una domanda riconvenzionale per complessivi euro 407.153,52, relativa alla richiesta di corresponsione della penale per il ritardo siglata dalle parti, se del caso da opporre in compensazione a qualsivoglia forma di credito riconosciuta all'impresa.
Dopo la prima udienza di comparizione e la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'articolo 183 comma sesto c.p.c., utilizzati dalle parti con il deposito di note, all'udienza del 15 aprile 2015 il giudice istruttore disponeva una consulenza tecnica di ufficio nominando c.t.u l'ingegner ; al consulente tecnico, in ragione delle doglianze Persona_1 rappresentate dalla difesa di parte attrice inerenti lo svolgimento concreto dell'appalto, veniva formulato il seguente quesito: “Il consulente tecnico, esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata, nonché i documenti indicati nella pag. 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. dell' (autorizzandolo ad acquisirne RO copia direttamente da ), sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente Pt_1 nominati, esperita ogni opportuna indagine, anche mediante accesso sul posto, se necessario:
a) descriva il concreto andamento dell'appalto, con particolare riferimento alle questioni controverse nel presente giudizio e oggetto delle riserve;
evidenzi, in particolare, se vi siano state anomalie e se queste siano riconducibili alla condotta di una delle parti del rapporto e, in tal caso, se l'anomalia possa ritenersi giustificabile (anomalie quali, con indicazione non esaustiva: esecuzione di lavorazioni non previste nel contratto, inconvenienti generati da interferenze, sospensioni dei lavori, ingiustificato ritardo);
b) dica se vi siano state carenze della progettazione esecutiva;
c) dica se vi siano state vicende che avrebbero giustificato sospensioni dei lavori (non concesse)
o se siano state disposte sospensioni non giustificabili o riconducibili ad inadempienze di una delle due parti;
d) dica se siano state disposte modifiche del programma previsto nel contratto o nell'atto aggiuntivo e modificativo e se tali modifiche siano state rese necessarie da fatti sopravvenuti;
e) quantifichi il periodo di ritardo nell'esecuzione dei lavori eventualmente riconducibile a condotte dell'appaltatore;
f) formuli un giudizio in merito all'ammissibilità delle riserve nn. 1, 8, 10 (soltanto in relazione alle pretese già fatte valere con le riserve nn. 2, 3 e 6 e alle eventuali nuove pretese fatte valere
3 solo con la riserva n. 10), 13, 17, 19, 23 e 24 e della riserva iscritta nel Verbale di consegna dell'opera C, con riferimento alla tempestività dell'iscrizione;
g) dica se vi siano ragioni di natura tecnica che abbiano giustificato la mancata indicazione degli importi richiesti con la riserva iscritta nel Verbale di consegna dell'opera C;
h) dica se la riserva iscritta nel Verbale di consegna dell'opera C sia stata dettagliatamente esplicata, con riferimento alla natura delle pretese;
i) valuti singolarmente le riserve formulate dall'appaltatore (NN. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 e la riserva iscritta nel Verbale di consegna delle opere C) e la congruità tecnico-economica delle richieste formulate, con particolare riferimento alle singole voci di credito di volta in volta evidenziate dall'impresa, per quanto attiene sia ai presupposti delle richieste, sia alla correttezza dei criteri a cui si è fatto ricorso per determinare gli importi richiesti, operando un separato calcolo sulle voci eventualmente riconoscibili;
nel rispondere al quesito il c.t.u. evidenzierà se vi siano pretese riferibili a fatti pregressi o noti, relativi all'intero appalto, verificatisi prima della stipula del 1° atto integrativo e modificativo del 4.7.2007 e, qualora le ravvisi, evidenzi anche separatamente gli importi eventualmente riconosciuti in relazione a tali pretese;
l) formuli una valutazione in merito alla congruità tecnico-economica della pretesa, pari ad €. Part 40.934,58, fatta valere dalla committente e descritta alla pag. 29 della comparsa di risposta.”
Il consulente tecnico, in data 11 marzo 2016, depositava elaborato peritale comprensivo delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.
In data 27 giugno 2017 veniva però depositata sentenza dichiarativa del fallimento dell'impresa e con ordinanza del 3 luglio 2017 veniva dichiarata l'interruzione del processo ai sensi articolo 43 LF e 299 e seguenti c.p.c.
Dopo la riassunzione del processo operata ex articolo 303 seguenti c.p.c. la causa proseguiva senza svolgimento di attività ulteriore;
stante la strenua resistenza dilatoria opposta dalle difese, la causa subiva una serie di rinvii funzionali a trattative, vere o presunte, per accordi mai portati a termine. La causa veniva quindi trattenuta a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica” (pagg. 2-4).
3. Con il primo motivo ha dedotto: “ 1. Violazione Parte_1 degli artt. 2964 e 2966 (e collegati) cod. civ., in relazione agli artt. 34 delle Condizioni Generali di Contratto applicabili ratione temporis (doc. 2), e 19 Convenzione n. 11 del 22 maggio 2006
(doc. avv. 4).”
4 Afferma l'appellante: “ Nell'economia del giudizio di primo grado esibiscono un peso decisivo le riserve nn. 1 e 17. Per le conseguenze dannose “a valle” dell'iscrizione, la sentenza riconosce rispettivamente le somme di € 648.824,11 (per la riserva n. 1); ed € 234.693,60 (per la riserva n. 17), per un importo totale pari ad € 883.517,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”
La doglianza è fondata.
Le riserve 1 e 17 sono inammissibili perché tardive.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata pone in tema di valutazione di tempestività delle riserve una distinzione rispetto ai fatti produttivi di danno continuativo una valutazione di tempestività a valle e a monte della riserva recependo l'impostazione del ctu, così sostenendo una interpretazione “evolutiva” del concetto di tempestività affermando “si consideri comunque, a monito circa uno sviluppo del contenzioso, che la valutazione di tempestività a valle deve ritenersi espressione di un'interpretazione evolutiva del concetto di tempestività che questo giudice ritiene condividere anche se in situazioni consimili, la giurisprudenza di merito ed arbitrale, ha spesso ritenuto il contrario”
Tale assunto non è condivisibile perché è in contrasto con il dato normativo, il dato contrattuale e l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
La ratio dell'iscrizione della riserva immediatamente all'insorgenza e percezione del fatto lesivo consiste non solo nella esigenza di assicurare certezza al rapporto contrattuale nella sua esecuzione in sé considerata, ma anche e, soprattutto, a consentire alla stazione appaltante di intervenire tempestivamente sulle cause in modo da evitare o ridurre i danni che si potrebbero manifestare .
La Corte di Cassazione con le seguenti pronunzie ha infatti affermato:
Ordinanza n. 28801 del 09/11/2018 : “ Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo.”
Ordinanza n. 14522 del 24/05/2024 : “ In tema di appalto pubblico, le riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi devono essere iscritte nella contabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.m. n. 145 del 2000 (applicabile ratione temporis), contestualmente o
5 immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la riserva per l'aumento di volume del materiale di risulta, iscritta nel registro di contabilità anziché nel verbale di consegna dei lavori, attesa la immediata percepibilità del lamentato evento lesivo, essendo evidente che la frantumazione mediante esplosivo avrebbe determinato la formazione di spazi vuoti tra le parti frantumate).
Sentenza n. 27451 del 20/09/2022: “ In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto.”
In particolare nell'ordinanza 28801/2018 la Corte di Cassazione ha ribadito : “ L'onere di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 53 (applicabile "ratione temporis") ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all'imprenditore assolvendo una funzione a tutela della P.A. appaltante, che deve poter esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza, o meno, di una propria obbligazione (Cass. 16367/2014)” In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato: “Questa Corte ha da tempo chiarito che «nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore ri ca abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nei s.a.l. successivo» (Cass. 10949/2014; Cass. 23670/2006;
Cass. 5540/2004). Già in precedenza (Cass. 13399/1999; Cass.12863/1993) si era distinta l'iscrizione della riserva dalla specifica nel dettaglio dei maggiori oneri correlati:
«l'appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l'onere di inserire, nella contabilità,
6 formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile -secondo criteri di media diligenza e di buona fede - e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare, conseguentemente, alla parte committente il presumibile, maggiore esborso da affrontare (salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quantificazione sia, al momento, impossibile)». In sostanza, nell'appalto di lavori pubblici, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che il fatto dannoso comporta, ove iscritta, come nella specie, successivamente ai termine di 15 gg. dall'insorgenza della conoscenza della «potenzialità dannosa» (collocata dalla Corte territoriale nei 1992, in quanto l'appaltatrice in una missiva già lamentava i notevoli disguidi conseguenti alla prosecuzione dell'attività ospedaliera nonostante i lavori in corso), ed addirittura dopo la sottoscrizione di un atto di sottomissione a perizia di variante, senza contestazioni, - rlserva risulta tardiva;
tanto più ove si consideri che «l'onere di cui ari/art. 53 5 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (applicabile "ratione temporis") ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustifica trici idonee ad incidere sul compenso spettante all'imprenditore assolvendo una funzione a tutela della P.A. appaltante, che deve poter esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza, o meno, di una propria obbligazione» (Cass.16367/2014).
D'altronde il dato contrattuale è inequivoco e giova riportare l'art 34 delle Condizioni generali di contratto che prevede:
“L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del
Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili. 34.2 L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l'appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro. 34.3 Le riserve
7 che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'appaltatore, si intendono rinunciate. 34.4 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 34.5 Qualora la contestazione dell'appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'appaltatore ritenga la sospensione fin dall'inizio illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, semprechè abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del precedente art. 27 comma 4. 34.6 Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.”
L'art.19 della Convenzione siglata in data 22 maggio 2006 ( “a specificazione di quanto previsto nell'articolo 34 comma 1 delle Condizioni Generali, ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro
15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi”) conferma e non deroga ai principi generali normativi e del capitolato. “
Nella fattispecie in esame le riserve sono tardive rispetto ai fatti produttivi di danno e , specificamente:
La riserva n. 1. è stata iscritta da parte attrice in data 01/01/2008, in occasione della sottoscrizione del Registro di Contabilità relativo al S.A.L. n. 7 per lavori a tutto il 30/11/2007,
8 aggiornata fino allo Stato Finale dei Lavori (S.A.L. n. 21 a tutto il 16/10/2009) per un importo complessivo pari ad € 823.712,27, ed è riconducibile all' “Anomalo andamento dei lavori” nel periodo intercorso tra i S.A.L. nn. 3 – 11 (g.n.c. nn. 483).
La riserva n. 17 concernente il risarcimento danni per protrazione dei tempi contrattuali riguarda gli oneri da prolungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto dal 22.09.2008 sino al
5.10.2009.
E' stata iscritta in data 27.11.2008 in occasione della sottoscrizione del Registro di Contabilità relativo al SAL n. 12 per lavori a tutto il 13.10.2008 ed aggiornata fino allo stato finale dei lavori per un importo complessivo di € 1.627.224,06. Però dopo il 22.09.2008 il primo atto contabile risulta esser il SAL 11, per lavori al 25.09.2008, emesso il 6.10.2008 e sottoscritto il
09.10.2008, con conseguente intempestività della riserva .
4. Anche il secondo motivo che costituisce un'autonoma ratio dell'impugnazione per “
Violazione degli artt. 1372 e 1965 (e collegati) cod. civ., in relazione all'art. 7 dell'Atto
Integrativo Modificativo della convenzione, stipulato il 4 giugno 2007 (doc. avv. 6).” è fondato.
Anche in tal caso alla base dell'erronea valutazione operata dal tribunale è l'impropria distinctio operata.
l'Appaltatore con il presente 1° Atto Integrativo e Modificativo: “… dichiara espressamente di essere stato tacitato per ogni controversia in essere alla data di accettazione del presente Atto.
Dichiara inoltre che non intende sollevare contestazioni o avanzare richiesta di qualsiasi natura e contenuto in relazione a fatti pregressi o noti relativi all'intero appalto…”
Condivisibilmente l'appellante ha dedotto riportando un prospetto analitico e ha osservato:
“Come si vede, con riferimento alla riserva n. 1 la maggior parte dei fatti generativi si colloca prima del 4 giugno 2007, e ricade pertanto nella clausola preclusiva dell'art. 7 dell'Atto integrativo del 4 giugno 2007. Stesso discorso vale per la riserva n. 17. Come sopra abbiamo visto, la sentenza accerta che l “'impedimento” sul quale tale riserva si fonda “ris Novembre
2006, come evidenziato nelle riserve apposte in calce al registro di contabilità”. Sicché anche esso ricade nella clausola preclusiva ed è insuscettibile di fondare contestazioni e pretese, ai sensi dell'art. 7 dell'Atto Integrativo. Nuovamente la distinzione tra momenti “a monte” e “a valle” della iscrizione impedisce al giudice di trarre il corollario giuridico dell'art. 7 dell'Atto integrativo del 4 giugno 2007: tale clausola ha riguardo appunto ai fatti “a monte”, ossia alle cause generatrici di danno. Tutti i fatti noti o conoscibili fino al 4 giugno 2007 sono considerati dalle parti inopponibili e irrilevanti. “
Ritiene la Corte che l'accordo integrativo aveva una funzione ben precisa, quello di rendere irretrattabile ogni pretesa relativa a fatti pregressi – che avrebbero potuto innescare pretese
9 economiche dell'appaltatore , in quanto in ogni caso avrebbero già dovuto formare oggetto di riserve se tempestivamente proposte .
5 .Per ciò che attiene al quantum debeatur, in relazione all'accoglimento dell'appello principale,
e all'esame dell'appello incidentale, la causa va rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio come da separata ordinanza.
PQM
Non definitivamente pronunziando così provvede: accoglie l'appello principale nei limiti di cui in parte motiva;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma 21.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
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