Decreto cautelare 16 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 12 novembre 2021
Sentenza 9 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 4 aprile 2024
Commentario • 1
- 1. L'estinzione della procedura esecutiva ha natura meramente dichiarativaAntonio Sansonetti · https://www.studiocataldi.it/ · 17 ottobre 2024
I fatti La pronuncia Il principio giuridico I fatti [Torna su] Il debitore proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che escludeva la possibilità di dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo immobiliare, nonostante la rinuncia del creditore procedente in data 17.02.2024, poiché - dopo la dichiarazione di rinuncia del creditore procedente e fino al momento della pronuncia giudiziale di estinzione - era intervenuto, in data 20.02.2024, altro creditore munito di titolo esecutivo. A detta del debitore il provvedimento reclamato era erroneo poiché, quando il creditore procedente rinunciava all'esecuzione, rimaneva nella procedura esecutiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 16/10/2021, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2021
N. 01102/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2021, proposto da
SC SE e IO SE, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vicenzoni, Ermanno Olive, Alessia Pressi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vicenzoni in Verona, via del Pontiere 23;
contro
il Comune di Albaredo D'Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di demolizione e remissione in pristino dello stato dei luoghi, n. 3 del 07-07-2021, adottata dal Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Albaredo d'Adige;
di ogni altro provvedimento, atto presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il termine per ottemperare l'impugnata ordinanza di demolizione e ripristino scadrà il 18 ottobre p.v., prima della trattazione collegiale della domanda cautelare, fissabile al più presto nella camera di consiglio dell’11 novembre p.v.;
Ritenuto che, attesa anche la ormai datata risalenza dell'abuso, non paiono sussistere controindicazioni di interesse pubblico ad un breve differimento della sua rimozione, in modo da evitare trasformazioni permanenti, pregiudizievoli per i ricorrenti, fino alla prima cognizione collegiale della loro domanda.
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per l’11 novembre 2021;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza ex art. 56 del CPA e, per l'effetto, sospende fino all' 11 novembre 2021 compreso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Rimette le parti al Collegio nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 16 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO