Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 dicembre 2024, iscritta al n. 3127 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il 1° aprile 1974, c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliato in Roma alla Via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'Avv. Piero Frattarelli che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai Parte_2 Parte_1
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 20 giugno 1998 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie A, n.
26).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli e Per_1 Per_2
a Viterbo l'8 giugno 2005, maggiorenni che le parti dichiarano essere
[...]
economicamente non autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 28/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 3 aprile 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Prendere atto che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, in considerazione delle rispettive capacità economiche.
2. La signor continuerà ad abitare la ex casa coniugale Parte_1
(di cui è usufruttuaria) sita in Civita Castellana alla via Terrano n.5, unitamente ai figl i quali manterranno lì la propria residenza. I coniugi Persona_3 Per_2
danno atto del fatto che i ragazzi dimorano abitualmente a Roma, presso un immobile condotto in locazione, per ragioni di opportunità legate alle loro scelte
Universitarie e di formazione al lavoro. All'uopo il signor dichiara di ben Pt_2
conoscere detta situazione e di averla condivisa con la signora Parte_1
prima della sentenza di separazione personale. Conseguentemente il signo Pt_2
dichiara di voler adempiere alle obbligazioni previste ai successivi paragrafi 5) e 6)
a prescindere dalla residenza e/o dimora dei figli, fino a quando questi non acquisiranno una loro indipendenza economica.
3. Il marito verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario
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dei figli la somma di € 1.300,00 (ovvero € 650,00 per ciascuno di essi), somma che sarà corrisposta alla madre tramite bonifico bancario presso INTESA SAN
PAOLO all'IBAN [...] 100000003600, anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello dell'udienza
Presidenziale e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4. Porre interamente a carico del Sig. il contributo alle spese Parte_2
straordinarie per i figli, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti. Le predette spese saranno individuate secondo le Linee
Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia, approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.2017 ed il protocollo d'intesa del 17.12.2014 tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che le parti dichiarano di aver visionato e ben conoscere, con impegno a rispettarne le prescrizioni.
5. In relazione all'immobile adibito a casa coniugale, prendere atto che i coniugi hanno espressamente convenuto che il signo si farà carico in via Parte_2
esclusiva di pagare eventuali somme (comprensive di sanzioni ed interessi) che saranno richieste dall'Amministrazione, ovvero dagli enti fornitori di servizi, per le utenze attinenti alla casa coniugale, in relazione ai servizi resi fino alla data dell'allontanamento del marito, ossia fino al 31/05/2023.
6. Prendere atto che i coniugi hanno concordato che la signora
[...]
fruisca dell'assegno unico per i figli nella misura del 100%. Parte_1
7. Porre a carico del solo Sig. le spese legali del presente Parte_2
giudizio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate
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dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei
Coniugi e alle condizioni indicate Parte_2 Parte_1
in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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