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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2418/2020
Udienza del 29.7.2025
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui ai preverbali in atti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies Cod. proc. civ., depositando motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente IU IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2418 dell'anno 2020
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. DE LUCA ALBERTO
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. BALDACCI PIERLUIGI
- PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito).
Con conclusioni così precisate:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Parte_1
In via principale:
-REVOCARE o comunque dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per carenza di mandato in capo al procuratore della istante nonché per nullità della Controparte_1 fideiussione in data 22/05/2007 con conseguente inesistenza della obbligazione di garanzia;
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA FINO 2 SECURITISATION SRL:
“in tesi, per il rigetto dell'opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ipotesi per la condanna di , quale fidejussore di Sea Line S.r.l., al pagamento della Parte_1 somma di €.174.348,97 o di quella diversa ritenuta di giustizia oltre ad interessi al tasso legale dal 05.09.2012. Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 697/2020 (r.g. 1711/2020), con cui – ad istanza della cessionaria del credito – era stato ingiunto all'opponente, in qualità di fideiussore Controparte_2 della società Sea Line srl, il pagamento di € 174.348,97, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo passivo alla chiusura del rapporto di c/c n. 10339807 intrattenuto dalla Sea Line srl con Controparte_3
In particolare, a sostegno della propria opposizione il garante lamentava: i) l'irregolarità della procura alle liti, in quanto rilasciata anteriormente alla cessione del credito e non rinnovata dalla cessionaria;
ii) la nullità della fideiussione per violazione della l. 287/90. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando la domanda Controparte_1 nel merito e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Contestualmente al deposito della comparsa di costituzione la società opposta produceva in giudizio procura generale (rilasciata il 15.7.2010) con cui era conferito l'incarico di rappresentare la banca creditrice “anche in relazione all'intervenuta sottoscrizione di ulteriori contratti di mandato di gruppo ed extragruppo” (v. pag. 2 all. F comparsa). In sede di deposito delle memorie conclusionali di cui all'articolo 190 c.p.c. parte attrice opponente, eccepiva, per la prima volta, l'insussistenza della legittimazione sostanziale attiva in capo alla convenuta opposta. La causa veniva istruita mediante acquisizione delle sole produzioni documentali. All'udienza tenutasi in data odierna le parti hanno proceduto al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed il giudice ha dato lettura del dispositivo.
2.
2.1. Sulla regolarità della procura alle liti. Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione processuale della società opponente. A prescindere da ogni considerazione circa la validità della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ex art. 633 c.p.c., l'eccezione di irregolarità della procura alle liti deve considerarsi superata ai sensi dell'articolo 182, comma 2, c.p.c. dalla costituzione del nuovo difensore avv. Baldacci Pierluigi del
3/8/2022, giusta procura generale allegata in calce alla comparsa di costituzione.
2.2. Sull'eccezione di insussistenza della legittimazione sostanziale attiva.
pagina 2 di 4 L'eccezione in esame è stata sollevata da parte attrice opponente esclusivamente con il deposito della memoria conclusionale di cui all'articolo 190 c.p.c. e dunque una volta irrimediabilmente decorso il termine per le preclusioni assertive che, come noto, si individua con il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. In ragione di quanto espresso l'eccezione deve ritenersi tardivamente formulata.
2.3. Sulla nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti La domanda di parte opponente diretta a far dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata per violazione della normativa antitrust è infondata. Infatti, la fideiussione rilasciata dal deve qualificarsi come contratto autonomo di garanzia. Sul Pt_1 punto la giurisprudenza afferma che “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso.” (Cass. 16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n. 4717/2019). A ciò non osta il nomen iuris individuato dalle parti, potendo questo non corrispondere alla reale qualificazione giuridica del titolo contrattuale. Conferma si ricava dall'art. 7 del contratto stipulato il 22.5.2007 (v. all. 1) citazione e doc. 3 comparsa) che sancisce l'onere del garante di pagare a prima richiesta prevedendo che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”, approvato per iscritto dagli opponenti. La clausola “a prima richiesta” è di per sé sufficiente a qualificare il contratto come garanzia autonoma. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso l'esistenza del contratto autonomo di garanzia anche in assenza della clausola suddetta, qualora sia previsto un termine ridotto per adempiere, dovendosi in questo caso considerare implicita l'impossibilità di proporre eccezioni (Cass. 15091/2021). Per tale ragione, l'eccezione di nullità del contratto per violazione della L. n. 287/1990 deve essere disattesa, non trovando detta legge applicazione relativamente ai contratti autonomi di garanzia. Fermo quanto sopra, per mera completezza espositiva si rileva come anche qualificando il contratto di garanzia sottoscritto dall'opponente con quale contratto di fideiussione, l'esaminanda Controparte_3 eccezione si rivelerebbe in ogni caso infondata. Anche in siffatta e denegata ipotesi, risulterebbe sussistente un motivo di infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Il garante, difatti, si è limitato a richiamare il predetto provvedimento senza dedurre nè provare gli effetti negativi dallo stesso patiti dal contraente nell'esercizio della sua libertà negoziale. La Cassazione ha precisato che il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 ha vietato l'uso uniforme dello schema di fideiussione adottato dall'ABI, non già quello occasionale (Cass.
pagina 3 di 4 30818/2018). La dimostrazione del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, trattandosi di un fatto costitutivo, deve essere provato dall'attore. Anche gran parte della giurisprudenza di merito, sia prima che dopo le SS.UU. 41994/21 (Trib. Milano sez. spec. impresa del 19/01/2022, Trib. Napoli sez. spec. impresa del 24-5-2022, Trib. Livorno 1-4- 2021 n. 249, Trib. Roma 3-5-2019 n. 9354, Trib.Verona 1-10-2018, Trib. Treviso 26-7-2018 n. 1623) ha sottolineato l'esigenza che il fideiussore fornisca la prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito, e quindi della lesione della propria libertà contrattuale, cioè del proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Con riferimento a tali circostanze, tuttavia, parte attrice non ha offerto prova alcuna;
da ciò la reiezione della svolta eccezione.
3. Sulle spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile meglio indicato in epigrafe, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_2 quantifica in € 10.000,00, a titolo di onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa, in data 30.9.2025
Il Presidente del Tribunale
IU IU
pagina 4 di 4
Udienza del 29.7.2025
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui ai preverbali in atti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies Cod. proc. civ., depositando motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente IU IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2418 dell'anno 2020
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. DE LUCA ALBERTO
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. BALDACCI PIERLUIGI
- PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito).
Con conclusioni così precisate:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Parte_1
In via principale:
-REVOCARE o comunque dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per carenza di mandato in capo al procuratore della istante nonché per nullità della Controparte_1 fideiussione in data 22/05/2007 con conseguente inesistenza della obbligazione di garanzia;
pagina 1 di 4 Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA FINO 2 SECURITISATION SRL:
“in tesi, per il rigetto dell'opposizione e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ipotesi per la condanna di , quale fidejussore di Sea Line S.r.l., al pagamento della Parte_1 somma di €.174.348,97 o di quella diversa ritenuta di giustizia oltre ad interessi al tasso legale dal 05.09.2012. Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 697/2020 (r.g. 1711/2020), con cui – ad istanza della cessionaria del credito – era stato ingiunto all'opponente, in qualità di fideiussore Controparte_2 della società Sea Line srl, il pagamento di € 174.348,97, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo passivo alla chiusura del rapporto di c/c n. 10339807 intrattenuto dalla Sea Line srl con Controparte_3
In particolare, a sostegno della propria opposizione il garante lamentava: i) l'irregolarità della procura alle liti, in quanto rilasciata anteriormente alla cessione del credito e non rinnovata dalla cessionaria;
ii) la nullità della fideiussione per violazione della l. 287/90. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando la domanda Controparte_1 nel merito e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Contestualmente al deposito della comparsa di costituzione la società opposta produceva in giudizio procura generale (rilasciata il 15.7.2010) con cui era conferito l'incarico di rappresentare la banca creditrice “anche in relazione all'intervenuta sottoscrizione di ulteriori contratti di mandato di gruppo ed extragruppo” (v. pag. 2 all. F comparsa). In sede di deposito delle memorie conclusionali di cui all'articolo 190 c.p.c. parte attrice opponente, eccepiva, per la prima volta, l'insussistenza della legittimazione sostanziale attiva in capo alla convenuta opposta. La causa veniva istruita mediante acquisizione delle sole produzioni documentali. All'udienza tenutasi in data odierna le parti hanno proceduto al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed il giudice ha dato lettura del dispositivo.
2.
2.1. Sulla regolarità della procura alle liti. Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione processuale della società opponente. A prescindere da ogni considerazione circa la validità della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ex art. 633 c.p.c., l'eccezione di irregolarità della procura alle liti deve considerarsi superata ai sensi dell'articolo 182, comma 2, c.p.c. dalla costituzione del nuovo difensore avv. Baldacci Pierluigi del
3/8/2022, giusta procura generale allegata in calce alla comparsa di costituzione.
2.2. Sull'eccezione di insussistenza della legittimazione sostanziale attiva.
pagina 2 di 4 L'eccezione in esame è stata sollevata da parte attrice opponente esclusivamente con il deposito della memoria conclusionale di cui all'articolo 190 c.p.c. e dunque una volta irrimediabilmente decorso il termine per le preclusioni assertive che, come noto, si individua con il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. In ragione di quanto espresso l'eccezione deve ritenersi tardivamente formulata.
2.3. Sulla nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti La domanda di parte opponente diretta a far dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata per violazione della normativa antitrust è infondata. Infatti, la fideiussione rilasciata dal deve qualificarsi come contratto autonomo di garanzia. Sul Pt_1 punto la giurisprudenza afferma che “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso.” (Cass. 16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n. 4717/2019). A ciò non osta il nomen iuris individuato dalle parti, potendo questo non corrispondere alla reale qualificazione giuridica del titolo contrattuale. Conferma si ricava dall'art. 7 del contratto stipulato il 22.5.2007 (v. all. 1) citazione e doc. 3 comparsa) che sancisce l'onere del garante di pagare a prima richiesta prevedendo che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”, approvato per iscritto dagli opponenti. La clausola “a prima richiesta” è di per sé sufficiente a qualificare il contratto come garanzia autonoma. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso l'esistenza del contratto autonomo di garanzia anche in assenza della clausola suddetta, qualora sia previsto un termine ridotto per adempiere, dovendosi in questo caso considerare implicita l'impossibilità di proporre eccezioni (Cass. 15091/2021). Per tale ragione, l'eccezione di nullità del contratto per violazione della L. n. 287/1990 deve essere disattesa, non trovando detta legge applicazione relativamente ai contratti autonomi di garanzia. Fermo quanto sopra, per mera completezza espositiva si rileva come anche qualificando il contratto di garanzia sottoscritto dall'opponente con quale contratto di fideiussione, l'esaminanda Controparte_3 eccezione si rivelerebbe in ogni caso infondata. Anche in siffatta e denegata ipotesi, risulterebbe sussistente un motivo di infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Il garante, difatti, si è limitato a richiamare il predetto provvedimento senza dedurre nè provare gli effetti negativi dallo stesso patiti dal contraente nell'esercizio della sua libertà negoziale. La Cassazione ha precisato che il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 ha vietato l'uso uniforme dello schema di fideiussione adottato dall'ABI, non già quello occasionale (Cass.
pagina 3 di 4 30818/2018). La dimostrazione del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, trattandosi di un fatto costitutivo, deve essere provato dall'attore. Anche gran parte della giurisprudenza di merito, sia prima che dopo le SS.UU. 41994/21 (Trib. Milano sez. spec. impresa del 19/01/2022, Trib. Napoli sez. spec. impresa del 24-5-2022, Trib. Livorno 1-4- 2021 n. 249, Trib. Roma 3-5-2019 n. 9354, Trib.Verona 1-10-2018, Trib. Treviso 26-7-2018 n. 1623) ha sottolineato l'esigenza che il fideiussore fornisca la prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito, e quindi della lesione della propria libertà contrattuale, cioè del proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Con riferimento a tali circostanze, tuttavia, parte attrice non ha offerto prova alcuna;
da ciò la reiezione della svolta eccezione.
3. Sulle spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile meglio indicato in epigrafe, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_2 quantifica in € 10.000,00, a titolo di onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa, in data 30.9.2025
Il Presidente del Tribunale
IU IU
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