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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R. 566/2023 V.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE FAMIGLIA E MINORENNI
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Bossolasco Consigliere on. Dott. Daniele Gnani Consigliere on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello n. 566\2023 Reg. V.G. aventi per oggetto: appello avverso la sentenza n. 283\2023 emessa in data 6.11.2023 e depositata il 27.11.2023 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, che dichiarava lo stato di adottabilità dei minori:
n. a Verbania il 23.6.2018 Parte_1
n. a Verbania il 06.01.2021 Parte_2 figli di e;
Persona_1 Persona_2
e dichiarava non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità, disponendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi i genitori sui minori:
n. a Verbania il 01.04.2010 Persona_3
n. a Verbania il 12.3.2012 Per_4 figli di e Persona_5 Persona_2 promosso con ricorso del 27/12/2023 da Persona_2
in qualità di madre, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia
[...]
TESTORE del Foro di Verbania, per delega allegata all'atto di impugnazione presso il cui studio in Domodossola (VCO), Vicolo del Mulino n.2, ha eletto domicilio;
Appellante nei confronti di
parte contumace Persona_3
difeso dall'Avv. Roberto GENTINA del Foro di Persona_1
Verbania, presso il cui studio in Verbania, via XXV Aprile n. 50 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Appellati
e con l'intervento: del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dr. Marcello Tatangelo;
del Tutore provvisorio, , Direttore del Consorzio dei Servizi Persona_6 sociali del Verbano;
del Curatore speciale dei minori in Persona dell'Avv. Ilaria BASSO, giusta nomina del Tribunale dei minori con provvedimento del 3.3.202, parte ammessa a Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino datata 1.3.2024;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa dell'appellante, , in qualità Persona_2 di madre di minori:
- revocare la dichiarazione di adottabilità e , Parte_1 Parte_2 predisponendo percorso esterno di affidamento che mantenga i rapporti con la madre;
- revocare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale per la attuale appellante;
- predisporre in relazione ai figli e un percorso di Per_3 Per_7 affidamento esterno così come deciso dal tribunale, in prospettiva di un avvicinamento con la madre e con gli altri fratelli e;
Pt_1 Pt_2
-Voglia disporre un adeguato percorso della madre per migliorare la sua capacità genitoriale all'esito delle integrazioni probatorie oggi proposte.” Ad integrazione della domanda originaria, all'udienza del 11.02.2025, rinunciando all'integrazione della CTU, aggiungeva “In via subordinata, nell'ambito di un'adozione piena e legittimante, ma aperta, chiede che venga disposta una ripresa degli incontri tra la madre ed i minori e , Pt_1 Pt_2 predisponendo un percorso esterno di affidamento che consenta la ripresa degli incontri. In via subordinata, nell'ambito di un'adozione piena e legittimante, ma aperta, chiede che ci sia una ripresa degli incontri tra i minori e la madre, domandando ai servizi sociali modalità e tempi.”
Difesa appellato, signore : parte contumace Per_3
Difesa appellato, signor in via preliminare accogliere l'istanza di Per_1 sospensiva della sentenza e in via principale accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza in tal modo: revocare lo stato di adottabilità dei minori ordinare, previa rinnovazione della CTU psicologica, la Per_8 ripresa dei colloqui tra il padre e i due figli, inizialmente in spazio neutro e successivamente all'esterno; revocare la decadenza del signor dalla Per_8 responsabilità genitoriale;
disporre la presa in carico ai servizi sociali per migliore la capacità genitoriale del signore, anche al fine di un avvicinamento tra i padre e i figli minori e . In via istruttoria chiedeva di Pt_1 Pt_2 rinnovare la CTU valutativa e di ascoltare padre e minori. Insisteva nella richiesta di autorizzazione degli incontri in luogo neutro tra il sig. i minori e . Per_1 Parte_1 Pt_2
In via subordinata ed integrata –all'udienza in data 11.2.25 – chiede, nell'ambito di una adozione piena e legittimante ma aperta, che vengano predisposti in luogo neutro del sig. con i quattro figli, previo un Per_1 percorso di sostegno alla genitorialità a cura dei servizi sociali.
Tutore provvisorio Dott.ssa : conferma della sentenza Persona_6 di primo grado.
Curatore Speciale del minore, Avv. Ilaria BASSO: conferma della sentenza di primo grado. In merito alla richiesta subordinata avanzata oggi la ritiene inammissibile in quanto tardiva e nel merito ne chiede il rigetto.
Procuratore Generale: conferma della sentenza in primo grado e rigetto delle domande subordinate degli appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 2.3.21 il Tribunale per i minorenni di Torino ha ordinato l'apertura della procedura per eventuale adottabilità dei minori Parte_1
e , nonché e , disponendo farsi luogo ad Pt_2 Persona_3 Per_7 approfonditi accertamenti, nonché a CTU ( quest'ultima disposta con decreto 8.9.21). Pare solo il caso di osservare che i Servizi sociali seguono il nucleo famigliare , e dal 2010, da quando la sig.ra era Per_2 Per_3 Per_1 Per_2 rimasta sola con il primogenito In tale occasione e negli anni a Per_3 seguire i Servizi fornivano alla diade piccoli aiuti economici, abitativi e di sostegno. Nelle relazioni agli atti dei vari procedimenti la figura materna si è sempre manifestata fragile, poco indipendente, restia a fidarsi dei Servizi sociali, nonostante sia stata seguita supportata per moltissimi anni.
Si era registrata una difficoltà nell'accudimento materiale dei minori (non sempre i bambini erano puliti e vestiti in maniera adeguata alla stagione) e sul piano affettivo-relazionale (non riusciva a contenerli a livello emotivo, non riconoscendone i bisogni e trattandoli come adulti ).
La Procura Minorile nel 2020 segnalava una situazione di possibile pregiudizio per i tre minori. La mamma era vittima di violenza da parte del padre, signor ( padre di , era poco tutelante nei confronti dei Per_1 Pt_1 minori e negava gli agiti del compagno, nonostante l'evidenza (segni freschi delle percosse appena subite). I due bambini più grandi ( e Per_7 Per_3 manifestavano i sintomi della violenza assistita e si erano trovati costretti, nonostante la giovane età (9 e 10 anni), a chiedere aiuto ai vicini di casa perché “il papà sta picchiando la mamma che è incinta”. Numerosi erano stati gli interventi delle Forze dell'Ordine, chiamati dai vicini, per le urla sentite in casa.
Nonostante inserimento in alloggio e attivazione di educativa quotidiana, non si erano raggiunti risultati e , stante il quadro altamente pregiudizievole per i minori, si era disposto un inserimento in Comunità mamma-bambini.
Anche in tale sede si era registrata forte ostilità ai e grossa sofferenza CP_1 dei minori: si disponeva la dimissione della madre dalla Comunità, l'inserimento di e in famiglia affidataria con mantenimento di Per_7 Per_3 incontri in luogo neutro con la madre, stante il loro legame non rescindibile.
Dopo la dimissione dalla Comunità, negando le difficoltà con il sig. Per_1 la tornava a vivere con lui e si sposava. Per_2
Per quanto attiene ai piccoli e gli stessi erano inseriti in Pt_1 Pt_2 famiglia a rischio giuridico, stante la tenera età e l'assenza di rapporti significativi con i genitori biologici.
Con sentenza n.283/2023 depositata il 27.11.2023 nel procedimento n. 80000012/2021, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta dichiarava lo stato di adottabilità dei minori e Parte_1
, confermava il loro inserimento presso una famiglia affidataria, in Pt_2 possesso dei requisiti per accedere alla eventuale futura adozione;
interrompeva i rapporti tra i minori e la famiglia di origine;
revocava il divieto di espatrio per e;
dichiarava non luogo a provvedere Pt_1 Pt_2 sulla dichiarazione di adottabilità di e dichiarava entrambi i Per_3 Per_7 genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale;
mandava al giudice tutelare per la nomina del tutore;
confermava la loro collocazione extrafamiliare (famiglia affidataria, o in caso di mancanza di risorsa, casa famiglia o comunità); disponeva che la madre potesse incontrare i figli e in luogo neutro e alla presenza di un educatore secondo Per_3 Per_7 tempi e modi da indicarsi dai Servizi;
interrompeva i rapporti tra padre e figli;
disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo da Per_3 parte dei servizi sociali e di NPI;
dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Il Collegio in primo grado perveniva a tale decisione alla luce dell'istruttoria svolta che confermava l'assenza nell'ambito del nucleo familiare di risorse tali da assicurare ai minori adeguate cure materiali ed affettive.
In particolare dell'esito della CTU, dalla quale emergevano un atteggiamento negatorio da parte di entrambi i genitori rispetto ai fatti oggetto dell'apertura della procedura adottiva, nonché le loro incapacità genitoriali e il grave pregiudizio per i minori.
Il padre dei minori era totalmente scomparso dalla vita dei figli, non Per_3 presentandosi in udienza né ai colloqui con la CTU e con i Servizi.
Avverso detto provvedimento ha interposto appello la signora
[...]
( d'ora in poi ) , in qualità di Persona_2 Persona_2 madre dei minori chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata, nel merito la revoca della dichiarazione di adottabilità di e , predisponendo Parte_1 Parte_2 percorso esterno di affidamento che mantenga i rapporti con la madre;
la revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale ed, infine, per i figli e confermare un percorso di Per_3 Per_7 affidamento esterno così come deciso dal Tribunale, in prospettiva di un avvicinamento con la madre e con gli altri fratelli e , con la Pt_1 Pt_2 previsione di un adeguato percorso a suo sostegno per migliorare la sua capacità genitoriale. La signora si duole delle dichiarate criticità inerenti la Persona_2 propria capacità genitoriale, criticità desunta dalla adesione totalmente acritica alla posizione del padre dei minori con conseguente Per_1 presunta incapacità di cogliere le opportunità dei percorsi di aiuto offerti dai Servizi. La stessa dichiara di essersi totalmente affrancata dall' avendo Per_1 sporto denuncia nei confronti di quest'ultimo per violenza domestica. In precedenza era stata soggetta ad una costante prevaricazione violenta da parte del marito, che le aveva ingenerato il terrore di perdere i figli. Pertanto la dichiarazione di adottabilità e di appare Pt_1 Pt_2 prematura e fondata su fatti completamente diversi da quelli attuali, stante il radicale cambiamento della figura materna. Pur condividendo la pronuncia in ordine ai figli piu' grandi e Per_3 Per_7 la parte appellante auspica un percorso volto nel futuro al riavvicinamento alla madre e ai fratelli uterini.
Si costituiva il Curatore speciale dei minori chiedendo il rigetto dell'appello. Sulla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale dell'appellante sui minori e sul loro collocamento, il Curatore Per_3 rappresenta e ricorda il comportamento non adeguatamente protettivo che la madre aveva tenuto nei loro confronti nel corso degli anni: era Per_3 stato investito di importanti responsabilità, con un forte istinto di protezione verso la madre e con una preoccupante inversione di ruoli;
peraltro affettata da un ritardo cognitivo, si era trovata a dover Per_7 chiamare le forze dell'ordine per proteggere la madre incinta dinnanzi alle condotte violente del signor Per_1
In data 7.9.2024 si costituiva il sig. il quale insisteva Persona_1 per la sospensiva della sentenza e lamentava l'erroneità della decisione, in quanto fondata su una CTU basata su circostanze completamente superate, in quanto egli aveva interrotto ogni rapporto con la moglie. Insisteva per la ripresa degli incontri con i figli, precisando anche di avere una condizione lavorativo-reddituale migliorata, tale da potergli permettere di tenere i figli presso di sé.
All'udienza del 9 aprile 2024 l'appellante non compariva e l'udienza veniva differita per il rinnovo della notifica al sig. . Per_3
All'udienza del 10 settembre 24, dichiarata la contumacia del sig. , Per_3 veniva sentita l'appellante, sig.ra la quale dichiarava di Persona_2 lavorare in una pizzeria dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 22, e di avere in progetto di tenere i bambini lasciandoli con due amici mentre si trova al lavoro. All'udienza del 10.9.2024, la Corte dichiarava la contumacia del sig.
. Sentiti la madre e il padre, la Corte si riservava sull'ammissibilità Per_3 della costituzione del signor e sull'istanza di sospensione Per_8 dell'esecutività della sentenza in primo grado. In tale sede il Tutore depositava una relazione sociale di aggiornamento.
Con ordinanza depositata in data 8/10/2024, la Corte respingeva l'istanza di sospensiva dell'esecutorietà della sentenza appellata, non sussistendo i presupposti.
In data 7.9.2024 si costituiva il signor formulando le Persona_1 conclusioni riportate in epigrafe. Nel merito lamentava che la sentenza in primo grado fosse fondata unicamente sulla CTU della Dott.ssa , stilata in un momento di Per_9 tensione tra i coniugi e unicamente rivolta alle criticità della figura materna, soggetto instabile e incapace di gestire i quattro figli. Il padre dei minori dava atto che la situazione era cambiata: era intervenuta la separazione tra di loro, egli viveva in un immobile a Verbania con regolare contratto di locazione, lavorava presso la società il Forno di Zaccheo Dario S.N.C dal 2023 e aveva conseguito un reddito complessivo di 17.098,00 euro che gli garantiva di poter mantenere i suoi figli a casa propria, anche con l'aiuto di persone dedicate a loro. Chiedeva pertanto di poter riprendere quanto prima i colloqui con i suoi figli minori, che non vedeva da oltre un anno, almeno in spazio neutro.
Alla successiva udienza dell'11 febbraio 2025 venivano sentiti gli attuali affidatari di i quali dichiaravano che il minore si trova presso di loro Pt_1 dal 22.11.2022 e che quando è arrivato aveva problemi di linguaggio;
inoltre non conosceva gli animali ( tutti gli uccelli erano pappagalli) e non conosceva i colori. Sottolineavano che attualmente ha recuperato, va bene a scuola ed è sereno. Il minore aveva interrotto gli incontri con i genitori biologici nell'ottobre del 2023: tali incontri erano vissuti dal medesimo con molta ansia, in occasione dell'ultimo gli affidatari non erano riusciti a farlo uscire dalla macchina. non nominava mai i genitori biologici, Pt_1 riferendo di avere solo una sorella, , che continuava a vedere a Pt_2 cadenza mensile. Alla stessa udienza si sentivano gli affidatari di , i quali ricordavano Pt_2 che la bimba era arrivata da loro nel novembre 22, a soli 21 mesi, che all'inizio aveva disturbi nel sonno. In occasione degli incontri in luogo neutro aveva incubi notturni e, a seguito dell'ultimo, non ha piu' voluto andare a dormire nel suo lettino, restando nel lettone degli affidatari. Per il resto la bambina è descritta come “esplosiva, espansiva e carismatica”. Le due famiglie di affidatari organizzano mensilmente incontri tra di loro per far frequentare i due fratellini. Alla medesima udienza le parti rassegnavano poi le proprie conclusioni, come in epigrafe;
la Corte ha trattenuto la causa a decisione in camera di consiglio.
*** L'appello proposto dalla sig.ra è infondato e non può essere Persona_2 accolto. Deve preliminarmente rilevarsi che all'udienza in data 11.2.2025 la parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di rinnovazione della CTU. Devono, dunque, esaminarsi le domande avanzate in via principale: a)revocare la dichiarazione di adottabilità di e Parte_1 Pt_2 predisponendo un percorso esterno di affidamento che mantenga i rapporti con la madre;
b) revocare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale per la attuale appellante;
c) predisporre in relazione ai figli e un percorso di Per_3 Per_7 affidamento esterno così come deciso dal tribunale, in prospettiva di un avvicinamento con la madre e con gli altri fratelli e;
Pt_1 Pt_2
d) disporre un adeguato percorso della madre per migliorare la sua capacità genitoriale all'esito delle integrazioni probatorie oggi proposte.” Le valutazioni sopra descritte, relative alle pregresse fasi processuali, sono tutte univocamente indicative di una incapacità genitoriale irrecuperabile della GR . Per_2
Dall'osservazione durante i colloqui peritali effettuati in primo grado e posti
– correttamente – alla base della sentenza impugnata, era emerso che “La donna ha sempre descritto se stessa come vittima dell'arbitrio del Servizio Sociale, di fatto ricalcando e sostenendo la posizione del signor;
si è Per_8 mostrata passiva, negante qualsiasi propria vulnerabilità o difficoltà che, al contrario, ha sempre proiettato all'esterno di sé trasformando la realtà in chiave soggettiva e persecutoria, quando non idealizzata secondo le proprie esigenze…Appare incapace di riconoscere l'aiuto o il sostegno a lei e ai figli offerto negli anni da parte del Servizio Sociale, così come di assorbire e fare proprie potenzialità e strumenti per rendersi maggiormente autonoma, tanto da un punto di vista economico e sociale quanto relazionale;
appare incapace di accogliere e far fruttare, per sé e per i figli, la fiducia che in ultimo la struttura comunitaria in cui attualmente risiede le ha a lungo riconosciuto…Da quanto raccolto appare per nulla capace di un cambiamento positivo e protettivo rispetto al benessere dei figli, indubbiamente investiti affettivamente, ma anche considerati come appendici di se stessa, strumenti per sostenere la propria visione della realtà nonché per rendere più solida la negazione dell'esterno, privilegiando e fomentando la costruzione di un sistema familiare e identitario invischiato, chiuso, vischioso e senza possibilità di sfumature o alterità. “ ( cfr. relazione peritale dottssa
[...]
, pag. 61) Per_10
E ancora “ …È possibile avvertire una tendenza passivo-aggressiva all'interno di una personalità cognitivamente semplice, incapace di critica e di rielaborazione obiettiva e complessa delle circostanze che la riguardano;
è indubbiamente presente la tendenza alla passività (ma non all'arrendevolezza) e a una certa dipendenza dall'altro, tuttavia non del tutto riconosciuta e desiderata in quanto tale: piuttosto l'altro sembra servire a confermare un'immagine di sé in quanto vittima e persona sofferente, incapace di elaborare o prendere in considerazione l'aggressività o le vulnerabilità che potrebbe riconoscere in sé proiettandole invece all'esterno o nell'altro. Considerando ciò è comprensibile che l'aiuto finora offertole non sia stato assorbito e riconosciuto dalla donna: sembra che più la si aiuti più ella o non cambi o crei ulteriori condizioni di preoccupazione. Proporre nuovamente un intervento, massiccio e costante, da parte dei servizi socio- assistenziali sarebbe vano, incongruo e anacronistico, oltre che immotivato data l'assenza di fiducia dei servizi nei confronti della donna.” Questo quadro non è cambiato, anzi se possibile è peggiorato. All'udienza in data 10.9.2024 dinanzi alla Corte la GR ha detto di Per_2 lavorare come pizzaiola a Verbania con orario 10-14 e 17-22 ed , altresi', di
“fare” piccoli lavoretti artigianali e artistici ( disegni, gioielli, prodotti di lana). Espressamente richiesta di esprimere il proprio progetto sui figli e , in particolare, di come pensa di tenere i bambini, visti gli orari di lavoro, la stessa ha dichiarato: “Ho due amici che mi terrebbero i bambini mentre io sono al lavoro.”, con cio' confermando un atteggiamento di totale superficialità. Analogamente nel colloquio avuto in data 21.8.24 con gli Assistenti sociali ( cfr. relazione Consorzio Servizi Sociali del Verbano in data 9.9.24) l'appellante minimizzava la propria situazione dichiarando di essere in grado di occuparsi di tutti e quattro i figli (“basta sapersi organizzare”). Nell'ambito degli incontri in luogo neutro con e le modalità di Pt_1 Pt_2 approccio non si sono modificate. Anche negli incontri in luogo neutro con i figli e la GR continua a manifestare criticità; pur Per_3 Per_7 Per_2 apparendo formalmente collaborativa, fatica a mettere in atto i consigli degli educatori usando la lingua araba, dando moltissima importanza al cibo che porta in eccessiva quantità, attuando un controllo dell'igiene personale continuo, conducendo regali inadeguati. La GR ha detto di essere totalmente cambiata, ma alla data del Per_2
10.9.24 non aveva ancora effettuato neppure una seduta dallo psicologo
( “ … lo psicologo mi aveva detto che non aveva tempo per me ma comunque mi ha dato un appuntamento per questo mese.”) . Con la relazione di aggiornamento della NPI del 22.01.2025, si da' atto della richiesta di colloqui psicologici, su stimolo del difensore. Pur riferendosi la presentazione regolare e puntuale, si segnala l'assenza di una disposizione spontanea della GR , risultando una partecipazione passiva, una Per_2 propensione non veicolata dal bisogno profondo e priva di un autentico e maturo assetto all'assunzione di responsabilità, condizione necessaria per un'evoluzione. Pur migliorata in alcune aree molto concrete della sua vita personale, la GR resta estremamente fragile, carente nel Per_2 riconoscere la propria responsabilità nell'essere trascurante e non protettiva verso i figli. Se in precedenza la GR attribuiva ogni responsabilità dei fallimenti Per_2
e degli errori ai mancati aiuti dei Servizi, ora addossa ogni colpa al sig.
Per_1 ponendosi come vittima delle sue violenze e pressioni. Con la denuncia e la separazione nei confronti di quest'ultimo si sarebbero eliminati – ad avviso della parte appellante – tutti i profili critici. Permangono, invero, bugie, manipolazioni, contraddizioni e negazioni: gravissimo è il duplice episodio di inserimento di un geo-localizzatore nello zaino del figlio nel corso degli incontri in luogo neutro ( cfr. Per_3 relazione CSSV 5.4.24 e relazione 31.1.25) di cui si sono accorti gli affidatari e che la ha negato e ridimensionato. Per_2
Poco trasparente continua ad essere – nonostante la separazione- il rapporto con il sig. a metà settembre la stessa è stata vista in auto Per_1 con l'ex compagno e non ha negato l'accaduto ( cfr. relazione CSSV 31.1.25). Nulla quaestio, dunque, sulle ricadute negative e pregiudizievoli delle caratteristiche rappresentate dalla GR rispetto all'esercizio maturo Per_2
e adeguato delle funzioni genitoriali. Talora iper-presente e sorridente, a tratti distratta, delegante ai figli maggiori o a figure educative, a tratti spaventata e a tratti ingombrante, la appellante non e' capace di entrare in sintonia con loro, con le loro esigenze alla sicurezza e alla stabilità.Negli ultimi incontri prima dell'interruzione per i minori e si era osservata una crescente difficoltà dei Pt_1 Pt_2 bambini a recarsi con gli educatori all'incontro con i genitori non Pt_2 voleva salire in macchina, correva nel posteggio per non farsi Pt_1 prendere); entrambi i bambini nell'incontro con la madre erano a disagio nella ricerca di contatto fisico;
in un'occasione dopo aver pianto Pt_2 molto, manifestava il desiderio di vedere la figura femminile madre affidataria e a dimostrazione del fastidio provocato dalla ricerca di Pt_1 contatto fisico della madre, rispondeva “lasciami stare, voglio giocare da solo”. In seguito alla sospensione degli incontri con i genitori, ha iniziato ad Pt_1 essere più tranquillo, sono venuti meno i risvegli notturni nei quali urlava e chiedeva la presenza degli affidatari, cosi' come il bruxismo. In seguito all'interruzione dei luoghi neutri, e' parsa molto più Pt_2 serena e rilassata nel senso che l'agitazione psicomotoria e irritabilità, che spesso si concretizzavano in condotte scostanti contro gli adulti, sono scemate completamente. Attualmente è riuscita a trovare maggiore tranquillità, che le consente di vivere anche con più serenità il distacco dall'affidataria, sebbene permanga il continuo bisogno di continue conferme sul tornare a casa e la necessità di dormire in mezzo agli affidatari. Il sonno è tornato più sereno e non si sono più verificati incubi notturni. In conclusione, i Servizi ritenevano che una modifica della sentenza che andasse verso una ripresa dei contatti tra i genitori e i bambini non fosse un'azione favorevole al percorso evolutivo dei minori. e al Pt_1 Pt_2 contrario avevano bisogno di stabilità e garanzie per la loro crescita e stavano trovando tali risposte nelle cure offerte loro nell'ambiente familiare nel quale erano inseriti. Le famiglie affidatarie aventi i requisiti per l'adozione apparivano recettizie e rispondenti all'individuazione e al riconoscimento delle esigenze di crescita dei due bambini. (pag. 12 relazione CSSV in data 31.01.2025) Va, dunque, validato con pieno convincimento il giudizio di piena rescindibilità dei rapporti tra i minori e la madre espresso dal giudice a quo. La funzione genitoriale è limitata e pregiudizievole, anche tenendo conto dell'incapacità della signora a comprendere criticamente, a Per_2 trasformarsi e ad accettare in maniera attiva e determinata un intervento di sostegno da parte dei servizi socio-sanitari competenti: per tale ragione devono essere rigettate le ulteriori domande sub b), c) e d. Non vi sono elementi sulla base dei quali mettere in discussione la decadenza della responsabilità genitoriale materna. Quanto alla domanda sub c) vi è già una presa in carico dei minori Per_3
e di talché la domanda è inammissibile e , comunque, da rigettare, Per_7 stante la interruzione di rapporti tra i piccoli e e la famiglia di Pt_1 Pt_2 origine. In ordine alla domanda sub c) la Corte rileva che alla GR sono stati Per_2 offerti molteplici aiuti dal 2010 ad oggi che, peraltro, non hanno sortito risultati, anche perché la donna non è in grado di accettare il ruolo dei Servizi. In ogni caso la GR potrà continuare autonomamente il suo Per_2 percorso se riterrà su base volontaria.
All'udienza dell'11.2.2025 la difesa , nell'ambito di un'adozione piena Per_2
e legittimante, ma aperta, chiede che ci sia una ripresa degli incontri tra i minori e la madre, domandando ai servizi sociali modalità e tempi.
Si tratta di domanda tardiva e, pertanto, inammissibile;
in ogni caso per le ragioni già esposte sarebbe infondata.
***
Occorre ora esaminare la posizione del sig. Per_1
Egli si è costituito in data 10.9.2024 e, dunque, tardivamente. Sono, pertanto, ammissibili le domande adesive all'appello proposto dalla GR di revoca dello lo stato di adottabilità dei minori e Per_2 Pt_1 Per_11
.
[...]
Sulla revoca della adottabilità dei minori e valgono le Pt_2 Pt_1 osservazioni già riportate: si tratta di due genitori altamente disfunzionali, pregiudizievoli per i minori, incapaci di evoluzione e cambiamento, nonostante i plurimi sostegni forniti dai servizi nel corso degli anni. Quanto alla figura paterna la CTU espletata e richiamata nella sentenza impugnata sottolinea come anch'egli neghi intensamente qualsiasi forma di vulnerabilità o criticità, proiettando ogni difficoltà all'esterno di sé. Con l'appello l' attribuisce in effetti le responsabilità delle vicende Per_1 familiari alla ex moglie, deducendo che “ le critiche maggiori esposte dal consulente del Tribunale erano rivolte alla figura materna, instabile e incapace di curare i suoi quattro figli” e che egli stesso era chiamato nella vita di tutti i giorni a sopportare le intemperanze della moglie, anche verso i quattro figli.Precisa di essersi separato dalla moglie e di avere interrotto ogni rapporto con lei. Afferma di potersi prendere cura dei figli a casa propria anche con l'aiuto di persone dedicate. Sentito dalla Corte in data 11.2.2025 egli ha ribadito che potrebbe tenere i figli a casa e che, in caso di sua assenza ( lavora dalle 21,00 alle 5,00 come panettiere) potrebbe assumere una baby sitter. Ha anche affermato che farebbe vedere i piccoli alla GR . Ha, peraltro, Per_2 negato l'episodio di violenza di luglio 24 riferito dalla sig.ra e ha Per_2 negato di essere responsabile di maltrattamenti. La Corte richiama, pienamente condividendole, le osservazioni del giudice minorile, nonché i passaggi della relazione peritale inerenti il sig. Per_1 riportate in sentenza e ulteriormente riscontrate dalle relazioni sociali e di NPI depositate nella presente fase di giudizio.
Sono inammissibili per tardività le domande proposte in sede di appello incidentale, vale a dire la revoca della decadenza del signor dalla Per_8 responsabilità genitoriale;
la richiesta di rinnovazione della CTU psicologica e di ripresa dei colloqui tra il padre e i due figli e , Pt_2 Pt_1 inizialmente in spazio neutro e successivamente all'esterno. A maggiore ragione è inammissibile – perché tardiva – la domanda proposta in sede di discussione in via subordinata e integrata che -nell'ambito di una adozione piena e legittimante ma aperta vengano predisposti incontri in luogo neutro del sig. con i quattro figli, previo un percorso di Per_1 sostegno alla genitorialità a cura dei servizi sociali. Oltre all'aspetto della tardività va anche rilevato che fu proprio la minore a sollecitare l'intervento dei Carabinieri in occasione di violenza Per_7 assistita che vede il sig. come protagonista: i minori e Per_1 Per_3 Per_7
ora sono costituiti parte civile nel processo penale instaurato dalla
[...] GR per maltrattamenti in famiglia ( proc. n. 330/23 per il reato di Per_2 cui agli artt 572 comma 1 e 2 c.p.) Tutto ciò evidenziato, ritiene la Corte doversi concludere, condividendo le conclusioni nel merito rassegnate univocamente sia dal Tutore provvisorio sia dal Curatore Speciale sia dalla Procura Generale, per la conferma della sentenza appellata e, conseguentemente, per le motivazioni di cui sopra, confermarsi la sussistenza e permanenza dello stato di abbandono morale e materiale nei confronti di e e la Parte_1 Parte_2 consequenziale dichiarazione del loro stato di adottabilità, con conferma altresì della interruzione dei rapporti con la madre e con il padre. Gli appelli proposti debbono pertanto essere respinti e la sentenza confermata. Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Sezione Minori e Famiglia
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01, Respinge gli appelli proposti e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 283/23 emessa in data 6.11.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Torino in merito ai minori n. a Verbania il 23.6.2018 n. a Verbania il Parte_1 Parte_2
06.01.2021 figli di e Persona_1 Persona_2
dichiarati in stato di adottabilità
[...]
e disponeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi i genitori sui minori e in merito ai minori n. a Verbania il 01.04.2010 Persona_3
n. a Verbania il 12.3.2012 Per_4 figli di e per Persona_5 Persona_2
i quali dichiarava non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità, confermando la collocazione extrafamiliare
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in data 11 febbraio 2025, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta COLLIDA' Il Presidente Dott.ssa Carmela MASCARELLO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE FAMIGLIA E MINORENNI
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Bossolasco Consigliere on. Dott. Daniele Gnani Consigliere on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello n. 566\2023 Reg. V.G. aventi per oggetto: appello avverso la sentenza n. 283\2023 emessa in data 6.11.2023 e depositata il 27.11.2023 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, che dichiarava lo stato di adottabilità dei minori:
n. a Verbania il 23.6.2018 Parte_1
n. a Verbania il 06.01.2021 Parte_2 figli di e;
Persona_1 Persona_2
e dichiarava non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità, disponendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi i genitori sui minori:
n. a Verbania il 01.04.2010 Persona_3
n. a Verbania il 12.3.2012 Per_4 figli di e Persona_5 Persona_2 promosso con ricorso del 27/12/2023 da Persona_2
in qualità di madre, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia
[...]
TESTORE del Foro di Verbania, per delega allegata all'atto di impugnazione presso il cui studio in Domodossola (VCO), Vicolo del Mulino n.2, ha eletto domicilio;
Appellante nei confronti di
parte contumace Persona_3
difeso dall'Avv. Roberto GENTINA del Foro di Persona_1
Verbania, presso il cui studio in Verbania, via XXV Aprile n. 50 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Appellati
e con l'intervento: del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dr. Marcello Tatangelo;
del Tutore provvisorio, , Direttore del Consorzio dei Servizi Persona_6 sociali del Verbano;
del Curatore speciale dei minori in Persona dell'Avv. Ilaria BASSO, giusta nomina del Tribunale dei minori con provvedimento del 3.3.202, parte ammessa a Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino datata 1.3.2024;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa dell'appellante, , in qualità Persona_2 di madre di minori:
- revocare la dichiarazione di adottabilità e , Parte_1 Parte_2 predisponendo percorso esterno di affidamento che mantenga i rapporti con la madre;
- revocare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale per la attuale appellante;
- predisporre in relazione ai figli e un percorso di Per_3 Per_7 affidamento esterno così come deciso dal tribunale, in prospettiva di un avvicinamento con la madre e con gli altri fratelli e;
Pt_1 Pt_2
-Voglia disporre un adeguato percorso della madre per migliorare la sua capacità genitoriale all'esito delle integrazioni probatorie oggi proposte.” Ad integrazione della domanda originaria, all'udienza del 11.02.2025, rinunciando all'integrazione della CTU, aggiungeva “In via subordinata, nell'ambito di un'adozione piena e legittimante, ma aperta, chiede che venga disposta una ripresa degli incontri tra la madre ed i minori e , Pt_1 Pt_2 predisponendo un percorso esterno di affidamento che consenta la ripresa degli incontri. In via subordinata, nell'ambito di un'adozione piena e legittimante, ma aperta, chiede che ci sia una ripresa degli incontri tra i minori e la madre, domandando ai servizi sociali modalità e tempi.”
Difesa appellato, signore : parte contumace Per_3
Difesa appellato, signor in via preliminare accogliere l'istanza di Per_1 sospensiva della sentenza e in via principale accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza in tal modo: revocare lo stato di adottabilità dei minori ordinare, previa rinnovazione della CTU psicologica, la Per_8 ripresa dei colloqui tra il padre e i due figli, inizialmente in spazio neutro e successivamente all'esterno; revocare la decadenza del signor dalla Per_8 responsabilità genitoriale;
disporre la presa in carico ai servizi sociali per migliore la capacità genitoriale del signore, anche al fine di un avvicinamento tra i padre e i figli minori e . In via istruttoria chiedeva di Pt_1 Pt_2 rinnovare la CTU valutativa e di ascoltare padre e minori. Insisteva nella richiesta di autorizzazione degli incontri in luogo neutro tra il sig. i minori e . Per_1 Parte_1 Pt_2
In via subordinata ed integrata –all'udienza in data 11.2.25 – chiede, nell'ambito di una adozione piena e legittimante ma aperta, che vengano predisposti in luogo neutro del sig. con i quattro figli, previo un Per_1 percorso di sostegno alla genitorialità a cura dei servizi sociali.
Tutore provvisorio Dott.ssa : conferma della sentenza Persona_6 di primo grado.
Curatore Speciale del minore, Avv. Ilaria BASSO: conferma della sentenza di primo grado. In merito alla richiesta subordinata avanzata oggi la ritiene inammissibile in quanto tardiva e nel merito ne chiede il rigetto.
Procuratore Generale: conferma della sentenza in primo grado e rigetto delle domande subordinate degli appellanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 2.3.21 il Tribunale per i minorenni di Torino ha ordinato l'apertura della procedura per eventuale adottabilità dei minori Parte_1
e , nonché e , disponendo farsi luogo ad Pt_2 Persona_3 Per_7 approfonditi accertamenti, nonché a CTU ( quest'ultima disposta con decreto 8.9.21). Pare solo il caso di osservare che i Servizi sociali seguono il nucleo famigliare , e dal 2010, da quando la sig.ra era Per_2 Per_3 Per_1 Per_2 rimasta sola con il primogenito In tale occasione e negli anni a Per_3 seguire i Servizi fornivano alla diade piccoli aiuti economici, abitativi e di sostegno. Nelle relazioni agli atti dei vari procedimenti la figura materna si è sempre manifestata fragile, poco indipendente, restia a fidarsi dei Servizi sociali, nonostante sia stata seguita supportata per moltissimi anni.
Si era registrata una difficoltà nell'accudimento materiale dei minori (non sempre i bambini erano puliti e vestiti in maniera adeguata alla stagione) e sul piano affettivo-relazionale (non riusciva a contenerli a livello emotivo, non riconoscendone i bisogni e trattandoli come adulti ).
La Procura Minorile nel 2020 segnalava una situazione di possibile pregiudizio per i tre minori. La mamma era vittima di violenza da parte del padre, signor ( padre di , era poco tutelante nei confronti dei Per_1 Pt_1 minori e negava gli agiti del compagno, nonostante l'evidenza (segni freschi delle percosse appena subite). I due bambini più grandi ( e Per_7 Per_3 manifestavano i sintomi della violenza assistita e si erano trovati costretti, nonostante la giovane età (9 e 10 anni), a chiedere aiuto ai vicini di casa perché “il papà sta picchiando la mamma che è incinta”. Numerosi erano stati gli interventi delle Forze dell'Ordine, chiamati dai vicini, per le urla sentite in casa.
Nonostante inserimento in alloggio e attivazione di educativa quotidiana, non si erano raggiunti risultati e , stante il quadro altamente pregiudizievole per i minori, si era disposto un inserimento in Comunità mamma-bambini.
Anche in tale sede si era registrata forte ostilità ai e grossa sofferenza CP_1 dei minori: si disponeva la dimissione della madre dalla Comunità, l'inserimento di e in famiglia affidataria con mantenimento di Per_7 Per_3 incontri in luogo neutro con la madre, stante il loro legame non rescindibile.
Dopo la dimissione dalla Comunità, negando le difficoltà con il sig. Per_1 la tornava a vivere con lui e si sposava. Per_2
Per quanto attiene ai piccoli e gli stessi erano inseriti in Pt_1 Pt_2 famiglia a rischio giuridico, stante la tenera età e l'assenza di rapporti significativi con i genitori biologici.
Con sentenza n.283/2023 depositata il 27.11.2023 nel procedimento n. 80000012/2021, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta dichiarava lo stato di adottabilità dei minori e Parte_1
, confermava il loro inserimento presso una famiglia affidataria, in Pt_2 possesso dei requisiti per accedere alla eventuale futura adozione;
interrompeva i rapporti tra i minori e la famiglia di origine;
revocava il divieto di espatrio per e;
dichiarava non luogo a provvedere Pt_1 Pt_2 sulla dichiarazione di adottabilità di e dichiarava entrambi i Per_3 Per_7 genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale;
mandava al giudice tutelare per la nomina del tutore;
confermava la loro collocazione extrafamiliare (famiglia affidataria, o in caso di mancanza di risorsa, casa famiglia o comunità); disponeva che la madre potesse incontrare i figli e in luogo neutro e alla presenza di un educatore secondo Per_3 Per_7 tempi e modi da indicarsi dai Servizi;
interrompeva i rapporti tra padre e figli;
disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo da Per_3 parte dei servizi sociali e di NPI;
dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Il Collegio in primo grado perveniva a tale decisione alla luce dell'istruttoria svolta che confermava l'assenza nell'ambito del nucleo familiare di risorse tali da assicurare ai minori adeguate cure materiali ed affettive.
In particolare dell'esito della CTU, dalla quale emergevano un atteggiamento negatorio da parte di entrambi i genitori rispetto ai fatti oggetto dell'apertura della procedura adottiva, nonché le loro incapacità genitoriali e il grave pregiudizio per i minori.
Il padre dei minori era totalmente scomparso dalla vita dei figli, non Per_3 presentandosi in udienza né ai colloqui con la CTU e con i Servizi.
Avverso detto provvedimento ha interposto appello la signora
[...]
( d'ora in poi ) , in qualità di Persona_2 Persona_2 madre dei minori chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata, nel merito la revoca della dichiarazione di adottabilità di e , predisponendo Parte_1 Parte_2 percorso esterno di affidamento che mantenga i rapporti con la madre;
la revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale ed, infine, per i figli e confermare un percorso di Per_3 Per_7 affidamento esterno così come deciso dal Tribunale, in prospettiva di un avvicinamento con la madre e con gli altri fratelli e , con la Pt_1 Pt_2 previsione di un adeguato percorso a suo sostegno per migliorare la sua capacità genitoriale. La signora si duole delle dichiarate criticità inerenti la Persona_2 propria capacità genitoriale, criticità desunta dalla adesione totalmente acritica alla posizione del padre dei minori con conseguente Per_1 presunta incapacità di cogliere le opportunità dei percorsi di aiuto offerti dai Servizi. La stessa dichiara di essersi totalmente affrancata dall' avendo Per_1 sporto denuncia nei confronti di quest'ultimo per violenza domestica. In precedenza era stata soggetta ad una costante prevaricazione violenta da parte del marito, che le aveva ingenerato il terrore di perdere i figli. Pertanto la dichiarazione di adottabilità e di appare Pt_1 Pt_2 prematura e fondata su fatti completamente diversi da quelli attuali, stante il radicale cambiamento della figura materna. Pur condividendo la pronuncia in ordine ai figli piu' grandi e Per_3 Per_7 la parte appellante auspica un percorso volto nel futuro al riavvicinamento alla madre e ai fratelli uterini.
Si costituiva il Curatore speciale dei minori chiedendo il rigetto dell'appello. Sulla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale dell'appellante sui minori e sul loro collocamento, il Curatore Per_3 rappresenta e ricorda il comportamento non adeguatamente protettivo che la madre aveva tenuto nei loro confronti nel corso degli anni: era Per_3 stato investito di importanti responsabilità, con un forte istinto di protezione verso la madre e con una preoccupante inversione di ruoli;
peraltro affettata da un ritardo cognitivo, si era trovata a dover Per_7 chiamare le forze dell'ordine per proteggere la madre incinta dinnanzi alle condotte violente del signor Per_1
In data 7.9.2024 si costituiva il sig. il quale insisteva Persona_1 per la sospensiva della sentenza e lamentava l'erroneità della decisione, in quanto fondata su una CTU basata su circostanze completamente superate, in quanto egli aveva interrotto ogni rapporto con la moglie. Insisteva per la ripresa degli incontri con i figli, precisando anche di avere una condizione lavorativo-reddituale migliorata, tale da potergli permettere di tenere i figli presso di sé.
All'udienza del 9 aprile 2024 l'appellante non compariva e l'udienza veniva differita per il rinnovo della notifica al sig. . Per_3
All'udienza del 10 settembre 24, dichiarata la contumacia del sig. , Per_3 veniva sentita l'appellante, sig.ra la quale dichiarava di Persona_2 lavorare in una pizzeria dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 22, e di avere in progetto di tenere i bambini lasciandoli con due amici mentre si trova al lavoro. All'udienza del 10.9.2024, la Corte dichiarava la contumacia del sig.
. Sentiti la madre e il padre, la Corte si riservava sull'ammissibilità Per_3 della costituzione del signor e sull'istanza di sospensione Per_8 dell'esecutività della sentenza in primo grado. In tale sede il Tutore depositava una relazione sociale di aggiornamento.
Con ordinanza depositata in data 8/10/2024, la Corte respingeva l'istanza di sospensiva dell'esecutorietà della sentenza appellata, non sussistendo i presupposti.
In data 7.9.2024 si costituiva il signor formulando le Persona_1 conclusioni riportate in epigrafe. Nel merito lamentava che la sentenza in primo grado fosse fondata unicamente sulla CTU della Dott.ssa , stilata in un momento di Per_9 tensione tra i coniugi e unicamente rivolta alle criticità della figura materna, soggetto instabile e incapace di gestire i quattro figli. Il padre dei minori dava atto che la situazione era cambiata: era intervenuta la separazione tra di loro, egli viveva in un immobile a Verbania con regolare contratto di locazione, lavorava presso la società il Forno di Zaccheo Dario S.N.C dal 2023 e aveva conseguito un reddito complessivo di 17.098,00 euro che gli garantiva di poter mantenere i suoi figli a casa propria, anche con l'aiuto di persone dedicate a loro. Chiedeva pertanto di poter riprendere quanto prima i colloqui con i suoi figli minori, che non vedeva da oltre un anno, almeno in spazio neutro.
Alla successiva udienza dell'11 febbraio 2025 venivano sentiti gli attuali affidatari di i quali dichiaravano che il minore si trova presso di loro Pt_1 dal 22.11.2022 e che quando è arrivato aveva problemi di linguaggio;
inoltre non conosceva gli animali ( tutti gli uccelli erano pappagalli) e non conosceva i colori. Sottolineavano che attualmente ha recuperato, va bene a scuola ed è sereno. Il minore aveva interrotto gli incontri con i genitori biologici nell'ottobre del 2023: tali incontri erano vissuti dal medesimo con molta ansia, in occasione dell'ultimo gli affidatari non erano riusciti a farlo uscire dalla macchina. non nominava mai i genitori biologici, Pt_1 riferendo di avere solo una sorella, , che continuava a vedere a Pt_2 cadenza mensile. Alla stessa udienza si sentivano gli affidatari di , i quali ricordavano Pt_2 che la bimba era arrivata da loro nel novembre 22, a soli 21 mesi, che all'inizio aveva disturbi nel sonno. In occasione degli incontri in luogo neutro aveva incubi notturni e, a seguito dell'ultimo, non ha piu' voluto andare a dormire nel suo lettino, restando nel lettone degli affidatari. Per il resto la bambina è descritta come “esplosiva, espansiva e carismatica”. Le due famiglie di affidatari organizzano mensilmente incontri tra di loro per far frequentare i due fratellini. Alla medesima udienza le parti rassegnavano poi le proprie conclusioni, come in epigrafe;
la Corte ha trattenuto la causa a decisione in camera di consiglio.
*** L'appello proposto dalla sig.ra è infondato e non può essere Persona_2 accolto. Deve preliminarmente rilevarsi che all'udienza in data 11.2.2025 la parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di rinnovazione della CTU. Devono, dunque, esaminarsi le domande avanzate in via principale: a)revocare la dichiarazione di adottabilità di e Parte_1 Pt_2 predisponendo un percorso esterno di affidamento che mantenga i rapporti con la madre;
b) revocare la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale per la attuale appellante;
c) predisporre in relazione ai figli e un percorso di Per_3 Per_7 affidamento esterno così come deciso dal tribunale, in prospettiva di un avvicinamento con la madre e con gli altri fratelli e;
Pt_1 Pt_2
d) disporre un adeguato percorso della madre per migliorare la sua capacità genitoriale all'esito delle integrazioni probatorie oggi proposte.” Le valutazioni sopra descritte, relative alle pregresse fasi processuali, sono tutte univocamente indicative di una incapacità genitoriale irrecuperabile della GR . Per_2
Dall'osservazione durante i colloqui peritali effettuati in primo grado e posti
– correttamente – alla base della sentenza impugnata, era emerso che “La donna ha sempre descritto se stessa come vittima dell'arbitrio del Servizio Sociale, di fatto ricalcando e sostenendo la posizione del signor;
si è Per_8 mostrata passiva, negante qualsiasi propria vulnerabilità o difficoltà che, al contrario, ha sempre proiettato all'esterno di sé trasformando la realtà in chiave soggettiva e persecutoria, quando non idealizzata secondo le proprie esigenze…Appare incapace di riconoscere l'aiuto o il sostegno a lei e ai figli offerto negli anni da parte del Servizio Sociale, così come di assorbire e fare proprie potenzialità e strumenti per rendersi maggiormente autonoma, tanto da un punto di vista economico e sociale quanto relazionale;
appare incapace di accogliere e far fruttare, per sé e per i figli, la fiducia che in ultimo la struttura comunitaria in cui attualmente risiede le ha a lungo riconosciuto…Da quanto raccolto appare per nulla capace di un cambiamento positivo e protettivo rispetto al benessere dei figli, indubbiamente investiti affettivamente, ma anche considerati come appendici di se stessa, strumenti per sostenere la propria visione della realtà nonché per rendere più solida la negazione dell'esterno, privilegiando e fomentando la costruzione di un sistema familiare e identitario invischiato, chiuso, vischioso e senza possibilità di sfumature o alterità. “ ( cfr. relazione peritale dottssa
[...]
, pag. 61) Per_10
E ancora “ …È possibile avvertire una tendenza passivo-aggressiva all'interno di una personalità cognitivamente semplice, incapace di critica e di rielaborazione obiettiva e complessa delle circostanze che la riguardano;
è indubbiamente presente la tendenza alla passività (ma non all'arrendevolezza) e a una certa dipendenza dall'altro, tuttavia non del tutto riconosciuta e desiderata in quanto tale: piuttosto l'altro sembra servire a confermare un'immagine di sé in quanto vittima e persona sofferente, incapace di elaborare o prendere in considerazione l'aggressività o le vulnerabilità che potrebbe riconoscere in sé proiettandole invece all'esterno o nell'altro. Considerando ciò è comprensibile che l'aiuto finora offertole non sia stato assorbito e riconosciuto dalla donna: sembra che più la si aiuti più ella o non cambi o crei ulteriori condizioni di preoccupazione. Proporre nuovamente un intervento, massiccio e costante, da parte dei servizi socio- assistenziali sarebbe vano, incongruo e anacronistico, oltre che immotivato data l'assenza di fiducia dei servizi nei confronti della donna.” Questo quadro non è cambiato, anzi se possibile è peggiorato. All'udienza in data 10.9.2024 dinanzi alla Corte la GR ha detto di Per_2 lavorare come pizzaiola a Verbania con orario 10-14 e 17-22 ed , altresi', di
“fare” piccoli lavoretti artigianali e artistici ( disegni, gioielli, prodotti di lana). Espressamente richiesta di esprimere il proprio progetto sui figli e , in particolare, di come pensa di tenere i bambini, visti gli orari di lavoro, la stessa ha dichiarato: “Ho due amici che mi terrebbero i bambini mentre io sono al lavoro.”, con cio' confermando un atteggiamento di totale superficialità. Analogamente nel colloquio avuto in data 21.8.24 con gli Assistenti sociali ( cfr. relazione Consorzio Servizi Sociali del Verbano in data 9.9.24) l'appellante minimizzava la propria situazione dichiarando di essere in grado di occuparsi di tutti e quattro i figli (“basta sapersi organizzare”). Nell'ambito degli incontri in luogo neutro con e le modalità di Pt_1 Pt_2 approccio non si sono modificate. Anche negli incontri in luogo neutro con i figli e la GR continua a manifestare criticità; pur Per_3 Per_7 Per_2 apparendo formalmente collaborativa, fatica a mettere in atto i consigli degli educatori usando la lingua araba, dando moltissima importanza al cibo che porta in eccessiva quantità, attuando un controllo dell'igiene personale continuo, conducendo regali inadeguati. La GR ha detto di essere totalmente cambiata, ma alla data del Per_2
10.9.24 non aveva ancora effettuato neppure una seduta dallo psicologo
( “ … lo psicologo mi aveva detto che non aveva tempo per me ma comunque mi ha dato un appuntamento per questo mese.”) . Con la relazione di aggiornamento della NPI del 22.01.2025, si da' atto della richiesta di colloqui psicologici, su stimolo del difensore. Pur riferendosi la presentazione regolare e puntuale, si segnala l'assenza di una disposizione spontanea della GR , risultando una partecipazione passiva, una Per_2 propensione non veicolata dal bisogno profondo e priva di un autentico e maturo assetto all'assunzione di responsabilità, condizione necessaria per un'evoluzione. Pur migliorata in alcune aree molto concrete della sua vita personale, la GR resta estremamente fragile, carente nel Per_2 riconoscere la propria responsabilità nell'essere trascurante e non protettiva verso i figli. Se in precedenza la GR attribuiva ogni responsabilità dei fallimenti Per_2
e degli errori ai mancati aiuti dei Servizi, ora addossa ogni colpa al sig.
Per_1 ponendosi come vittima delle sue violenze e pressioni. Con la denuncia e la separazione nei confronti di quest'ultimo si sarebbero eliminati – ad avviso della parte appellante – tutti i profili critici. Permangono, invero, bugie, manipolazioni, contraddizioni e negazioni: gravissimo è il duplice episodio di inserimento di un geo-localizzatore nello zaino del figlio nel corso degli incontri in luogo neutro ( cfr. Per_3 relazione CSSV 5.4.24 e relazione 31.1.25) di cui si sono accorti gli affidatari e che la ha negato e ridimensionato. Per_2
Poco trasparente continua ad essere – nonostante la separazione- il rapporto con il sig. a metà settembre la stessa è stata vista in auto Per_1 con l'ex compagno e non ha negato l'accaduto ( cfr. relazione CSSV 31.1.25). Nulla quaestio, dunque, sulle ricadute negative e pregiudizievoli delle caratteristiche rappresentate dalla GR rispetto all'esercizio maturo Per_2
e adeguato delle funzioni genitoriali. Talora iper-presente e sorridente, a tratti distratta, delegante ai figli maggiori o a figure educative, a tratti spaventata e a tratti ingombrante, la appellante non e' capace di entrare in sintonia con loro, con le loro esigenze alla sicurezza e alla stabilità.Negli ultimi incontri prima dell'interruzione per i minori e si era osservata una crescente difficoltà dei Pt_1 Pt_2 bambini a recarsi con gli educatori all'incontro con i genitori non Pt_2 voleva salire in macchina, correva nel posteggio per non farsi Pt_1 prendere); entrambi i bambini nell'incontro con la madre erano a disagio nella ricerca di contatto fisico;
in un'occasione dopo aver pianto Pt_2 molto, manifestava il desiderio di vedere la figura femminile madre affidataria e a dimostrazione del fastidio provocato dalla ricerca di Pt_1 contatto fisico della madre, rispondeva “lasciami stare, voglio giocare da solo”. In seguito alla sospensione degli incontri con i genitori, ha iniziato ad Pt_1 essere più tranquillo, sono venuti meno i risvegli notturni nei quali urlava e chiedeva la presenza degli affidatari, cosi' come il bruxismo. In seguito all'interruzione dei luoghi neutri, e' parsa molto più Pt_2 serena e rilassata nel senso che l'agitazione psicomotoria e irritabilità, che spesso si concretizzavano in condotte scostanti contro gli adulti, sono scemate completamente. Attualmente è riuscita a trovare maggiore tranquillità, che le consente di vivere anche con più serenità il distacco dall'affidataria, sebbene permanga il continuo bisogno di continue conferme sul tornare a casa e la necessità di dormire in mezzo agli affidatari. Il sonno è tornato più sereno e non si sono più verificati incubi notturni. In conclusione, i Servizi ritenevano che una modifica della sentenza che andasse verso una ripresa dei contatti tra i genitori e i bambini non fosse un'azione favorevole al percorso evolutivo dei minori. e al Pt_1 Pt_2 contrario avevano bisogno di stabilità e garanzie per la loro crescita e stavano trovando tali risposte nelle cure offerte loro nell'ambiente familiare nel quale erano inseriti. Le famiglie affidatarie aventi i requisiti per l'adozione apparivano recettizie e rispondenti all'individuazione e al riconoscimento delle esigenze di crescita dei due bambini. (pag. 12 relazione CSSV in data 31.01.2025) Va, dunque, validato con pieno convincimento il giudizio di piena rescindibilità dei rapporti tra i minori e la madre espresso dal giudice a quo. La funzione genitoriale è limitata e pregiudizievole, anche tenendo conto dell'incapacità della signora a comprendere criticamente, a Per_2 trasformarsi e ad accettare in maniera attiva e determinata un intervento di sostegno da parte dei servizi socio-sanitari competenti: per tale ragione devono essere rigettate le ulteriori domande sub b), c) e d. Non vi sono elementi sulla base dei quali mettere in discussione la decadenza della responsabilità genitoriale materna. Quanto alla domanda sub c) vi è già una presa in carico dei minori Per_3
e di talché la domanda è inammissibile e , comunque, da rigettare, Per_7 stante la interruzione di rapporti tra i piccoli e e la famiglia di Pt_1 Pt_2 origine. In ordine alla domanda sub c) la Corte rileva che alla GR sono stati Per_2 offerti molteplici aiuti dal 2010 ad oggi che, peraltro, non hanno sortito risultati, anche perché la donna non è in grado di accettare il ruolo dei Servizi. In ogni caso la GR potrà continuare autonomamente il suo Per_2 percorso se riterrà su base volontaria.
All'udienza dell'11.2.2025 la difesa , nell'ambito di un'adozione piena Per_2
e legittimante, ma aperta, chiede che ci sia una ripresa degli incontri tra i minori e la madre, domandando ai servizi sociali modalità e tempi.
Si tratta di domanda tardiva e, pertanto, inammissibile;
in ogni caso per le ragioni già esposte sarebbe infondata.
***
Occorre ora esaminare la posizione del sig. Per_1
Egli si è costituito in data 10.9.2024 e, dunque, tardivamente. Sono, pertanto, ammissibili le domande adesive all'appello proposto dalla GR di revoca dello lo stato di adottabilità dei minori e Per_2 Pt_1 Per_11
.
[...]
Sulla revoca della adottabilità dei minori e valgono le Pt_2 Pt_1 osservazioni già riportate: si tratta di due genitori altamente disfunzionali, pregiudizievoli per i minori, incapaci di evoluzione e cambiamento, nonostante i plurimi sostegni forniti dai servizi nel corso degli anni. Quanto alla figura paterna la CTU espletata e richiamata nella sentenza impugnata sottolinea come anch'egli neghi intensamente qualsiasi forma di vulnerabilità o criticità, proiettando ogni difficoltà all'esterno di sé. Con l'appello l' attribuisce in effetti le responsabilità delle vicende Per_1 familiari alla ex moglie, deducendo che “ le critiche maggiori esposte dal consulente del Tribunale erano rivolte alla figura materna, instabile e incapace di curare i suoi quattro figli” e che egli stesso era chiamato nella vita di tutti i giorni a sopportare le intemperanze della moglie, anche verso i quattro figli.Precisa di essersi separato dalla moglie e di avere interrotto ogni rapporto con lei. Afferma di potersi prendere cura dei figli a casa propria anche con l'aiuto di persone dedicate. Sentito dalla Corte in data 11.2.2025 egli ha ribadito che potrebbe tenere i figli a casa e che, in caso di sua assenza ( lavora dalle 21,00 alle 5,00 come panettiere) potrebbe assumere una baby sitter. Ha anche affermato che farebbe vedere i piccoli alla GR . Ha, peraltro, Per_2 negato l'episodio di violenza di luglio 24 riferito dalla sig.ra e ha Per_2 negato di essere responsabile di maltrattamenti. La Corte richiama, pienamente condividendole, le osservazioni del giudice minorile, nonché i passaggi della relazione peritale inerenti il sig. Per_1 riportate in sentenza e ulteriormente riscontrate dalle relazioni sociali e di NPI depositate nella presente fase di giudizio.
Sono inammissibili per tardività le domande proposte in sede di appello incidentale, vale a dire la revoca della decadenza del signor dalla Per_8 responsabilità genitoriale;
la richiesta di rinnovazione della CTU psicologica e di ripresa dei colloqui tra il padre e i due figli e , Pt_2 Pt_1 inizialmente in spazio neutro e successivamente all'esterno. A maggiore ragione è inammissibile – perché tardiva – la domanda proposta in sede di discussione in via subordinata e integrata che -nell'ambito di una adozione piena e legittimante ma aperta vengano predisposti incontri in luogo neutro del sig. con i quattro figli, previo un percorso di Per_1 sostegno alla genitorialità a cura dei servizi sociali. Oltre all'aspetto della tardività va anche rilevato che fu proprio la minore a sollecitare l'intervento dei Carabinieri in occasione di violenza Per_7 assistita che vede il sig. come protagonista: i minori e Per_1 Per_3 Per_7
ora sono costituiti parte civile nel processo penale instaurato dalla
[...] GR per maltrattamenti in famiglia ( proc. n. 330/23 per il reato di Per_2 cui agli artt 572 comma 1 e 2 c.p.) Tutto ciò evidenziato, ritiene la Corte doversi concludere, condividendo le conclusioni nel merito rassegnate univocamente sia dal Tutore provvisorio sia dal Curatore Speciale sia dalla Procura Generale, per la conferma della sentenza appellata e, conseguentemente, per le motivazioni di cui sopra, confermarsi la sussistenza e permanenza dello stato di abbandono morale e materiale nei confronti di e e la Parte_1 Parte_2 consequenziale dichiarazione del loro stato di adottabilità, con conferma altresì della interruzione dei rapporti con la madre e con il padre. Gli appelli proposti debbono pertanto essere respinti e la sentenza confermata. Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Sezione Minori e Famiglia
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01, Respinge gli appelli proposti e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 283/23 emessa in data 6.11.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Torino in merito ai minori n. a Verbania il 23.6.2018 n. a Verbania il Parte_1 Parte_2
06.01.2021 figli di e Persona_1 Persona_2
dichiarati in stato di adottabilità
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e disponeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi i genitori sui minori e in merito ai minori n. a Verbania il 01.04.2010 Persona_3
n. a Verbania il 12.3.2012 Per_4 figli di e per Persona_5 Persona_2
i quali dichiarava non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità, confermando la collocazione extrafamiliare
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in data 11 febbraio 2025, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta COLLIDA' Il Presidente Dott.ssa Carmela MASCARELLO