Sentenza 1 aprile 2015
Sentenza 23 gennaio 2017
Ordinanza collegiale 15 maggio 2017
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2017
Decreto collegiale 8 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 01/04/2015, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01891/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05933/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5933 del 2014, proposto da:
LL LA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benito Aleni, Lucia Aleni, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 115;
contro
A.s.l. Napoli 1 – Centro, n.c.;
Gestione Liquidatoria della ex U.s.l. n. 37, n.c.;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 6040/2013, emessa dal T.a.r. Campania, Sez. V, con la quale:
- l'A.s.l. Napoli 1 (ora, A.s.l. Napoli 1 – Centro) è stata condannata al pagamento, previo accertamento, in favore del ricorrente delle differenze stipendiali tra il IX e il X livello, profilo professionale ingegnere, per il periodo dal 26 giugno 1997 al 30 giugno 1998, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alla differenza della retribuzione di posizione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del C.c.n.l. del 5 dicembre 1996, secondo i valori indicati nella Tabella all. 1, con rivalutazione ed interessi;
- la Gestione liquidatoria della ex U.s.l. n. 37 è stata condannata al pagamento delle somme spettanti a titolo di indennità ex art. 45 d.P.R. n. 384/1990 dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994, nonché delle somme spettanti a titolo di indennità ex art. 61 d.P.R. n. 370/1987 dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
- entrambe le amministrazioni (A.s.l. Napoli 1 e Gestione liquidatoria ex U.s.l. n. 37) sono state condannate (in parti uguali) al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali quantificate complessivamente nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’ing. LL LA, dipendente della A.s.l. Napoli 1, lamenta la mancata esecuzione da parte della A.s.l. Napoli 1 Centro e della Gestione liquidatoria della ex U.s.l. n. 37 della sentenza di questo Tribunale n. 6040/2013, con la quale sono stati definiti, previa riunione, i ricorsi R.G. nn. 4752/1999 e 8803/2000.
Dopo aver rappresentato che la sentenza in questione (notificata alla Amministrazione sanitaria in data 31 luglio 2014) è ormai passata in cosa giudicata, essendo stata depositata in data 28 dicembre 2013, il ricorrente chiede che venga dichiarata la mancata esecuzione della predetta sentenza da parte delle amministrazioni sanitarie intimate e che venga nominato un Commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza medesima.
La A.s.l. Napoli 1 – Centro e la Gestione liquidatoria della ex U.s.l. n. 37, ancorché formalmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
All’udienza camerale del 12 febbraio 2015, su richiesta della parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 6040/2013, questo Tribunale, previa riunione dei ricorsi R.G. n. 4752/1999 e n. 8803/2000, ha così disposto:
- ha accolto il ricorso R.G. n. 4752/1999 e, per l’effetto, ha condannato la A.s.l. Napoli 1, al pagamento in favore del ricorrente, previo accertamento, delle differenze stipendiali tra il IX° e il X° livello, profilo professionale di ingegnere, per il periodo dal 26 giugno 1997 al 30 giugno 1998, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre che al pagamento della differenza della retribuzione di posizione (sia nella componente fissa che in quella variabile), alla stregua di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del C.c.n.l. sottoscritto in data 5 dicembre 1996, secondo i valori indicati nella tabella Allegato 1;
- ha accolto il ricorso R.G. n. 8803/2000 e, per l’effetto, ha condannato la Gestione Liquidatoria della ex U.s.l. n. 37 al pagamento in favore del ricorrente, previo accertamento, delle somme dovute a titolo di indennità ex art. 45 del d.P.R. n. 384/1990 dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1994 (oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme al medesimo titolo già corrisposte nel mese di luglio 1999, riferite al periodo 1 gennaio 1995 - luglio 1999), nonché delle somme dovute a titolo di indennità ex art. 61 del d.P.R. n. 370/1987, dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
- ha condannato entrambe le amministrazioni intimate (A.s.l. Napoli 1; Gestione liquidatoria ex U.s.l. n. 37) al pagamento, in parti uguali, delle spese giudiziali complessivamente quantificate in € 2.000,00 (duemila/00).
Orbene, nonostante la sentenza di questo Tribunale n. 6040/2013 sia stata notificata sia alla A.s.l. Napoli 1 che alla Gestione liquidatoria della ex U.s.l. n. 37, non risulta che le Amministrazioni intimate abbiano provveduto a dare esecuzione alla predetta sentenza.
Deve essere conseguentemente ordinato alla A.s.l. Napoli 1 Centro e alla Gestione liquidatoria della ex U.s.l. n. 37 (se non vi abbiano ancora provveduto) di eseguire le statuizioni contenute nella medesima sentenza, provvedendo al pagamento delle differenze stipendiali spettanti al ricorrente.
Ritiene il Collegio di dover precisare (sulla base dei riferimenti giurisprudenziali e normativi richiamati nella motivazione della sentenza de qua) che nel computo degli interessi e della rivalutazione sulle somme spettanti al ricorrente le amministrazioni intimate dovranno attenersi ai seguenti principi:
a) per gli emolumenti stipendiali maturati prima del 31 dicembre 1994, conformemente alle statuizioni della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 15 giugno 1998 n. 3, gli interessi e la rivalutazione sui crediti maturati possono essere cumulati, ma vanno computati separatamente sulla sorte capitale secondo i seguenti criteri:
- gli interessi legali sono dovuti sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione fino al soddisfo secondo i tassi in vigore alle relative scadenze; detti interessi non possono produrre ulteriori interessi, stante il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., e non sono soggetti a rivalutazione, non facendo parte della sorte capitale;
- anche la rivalutazione monetaria deve essere calcolata sull’importo nominale dei singoli ratei; sulle somme dovute a titolo di rivalutazione non spettano né gli interessi né la rivalutazione ulteriore;
b) agli emolumenti stipendiali maturati dopo il 31 dicembre 1994 si applica il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi introdotto, in materia retributiva, dall’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724; per effetto del suddetto divieto di cumulo, a partire dal 1° gennaio 1995, sui ratei maturati spettano solo gli interessi calcolati sulla somma nominale secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei, mentre la rivalutazione monetaria spetta a titolo di maggior danno, solo se e nella misura in cui risulti superiore al tasso dell’interesse legale (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione).
Il Collegio reputa congruo assegnare alle amministrazioni intimate per l’ottemperanza il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica (se anteriore) o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
In caso di persistente inadempienza nel termine su indicato, si nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà, in luogo e a spese delle intimate amministrazioni, nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), ed in favore del quale, con separato provvedimento, verrà corrisposto un compenso in relazione all'attività svolta e alle spese sostenute.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, ordina alla A.s.l. Napoli 1 – Centro e alla Gestione Liquidatoria della Ex U.s.l. n. 37, di ottemperare alla sentenza di questo Tribunale n. 6040/2013 nei termini e con le modalità indicate in motivazione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà, in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti, nei tempi e nei modi indicati in motivazione.
Condanna in solido la A.s.l. Napoli 1 – Centro e la Gestione liquidatoria della ex U.s.l. n. 37 al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre I.v.a. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2015
IL SEGRETARIO