Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1020/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 13.05.2025 e vertente
TRA
- (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Giuli;
OPPONENTE
E
- (C.F. e P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Iobbi;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 49/2024.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “In via preliminare:
1) revocare la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc del D.I. del D.I. n.
49/2024 R.G. n. 184/2024) emesso dal Tribunale di Latina in data
20/01/2024, Giudice Dott. S. Fava per tutti i motivi di cui alla premessa;
2) Accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità del D.I. n. 49/2024
(R.G. n. 184/2024) emesso dal Tribunale di Latina in data 20/01/2024,
1
(R.G. n. 184/2024), Tribunale di Latina, emesso in data 20/01/2024,
Giudice Dott. S. Fava e rigettare tutte le domande così formulate dall'opposta;
3) Accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto della richiesta monitoria per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per i motivi in premessa e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il D.I. n. 49/2024 (R.G. n.
184/2024) emesso dal Tribunale di Latina in data 20/01/2024, Giudice
Dott. S. Fava e rigettare tutte le domande cosi formulate dall'opposta;
Nel merito: 4) Accertare e dichiarare per tutti i motivi in premessa esplicitati, che nullo è dovuto dalla a favore della Parte_1
per tutte le motivazioni in premessa esplicitate e per CP_1
l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il D.I. n.
49/2024 (R.G. n. 184/2024) emesso dal Tribunale di Latina in data
20/01/2024, Giudice Dott. S. Fava e rigettare tutte le domande così formulate dall'opposta;
5) In via subordinata, per i motivi in premessa esplicitati, in caso di rigetto delle superiori istanze, condannare la al Parte_1 pagamento a favore dell'opposta della somma dovuta nella misura che il
Giudice riterrà di quantificare e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il D.I. n. 49/2024 (R.G. n. 184/2024) emesso dal
Tribunale di Latina in data 20/01/2024, Giudice Dott. S. Fava e rigettare tutte le domande così formulate dall'opposta;
6) In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto delle superiori istanze, condannare la al pagamento a favore Parte_1 dell'opposta della somma dovuta nella misura che il Giudice riterrà di quantificare in via equitativa e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il D.I. n. 49/2024 (R.G. n. 184/2024) emesso dal
Tribunale di Latina in data 20/01/2024, Giudice Dott. S. Fava e rigettare
2 tutte le domande così formulate dall'opposta.
7) Rigettare la domanda di responsabilità aggravate ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta per tutte le motivazioni in premessa esplicitate;
8) Condannare, comunque ed in ogni caso, l'opposta alla refusione delle spese, compensi, spese generali ed oneri fiscali come per legge”.
Per parte opposta: “1) confermare in toto il decreto ingiuntivo n.
49/2024 del 22/01/2024 RG n. 184/2024 e per l'effetto rigettare le avverse
e infondate domande;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della per aver promosso il presente processo al solo fine di Parte_1
mascherare il proprio inadempimento e/o dilatarne i tempi dello stesso, avanzando domande giudiziali totalmente infondate;
per l'effetto condannare la al risarcimento del danno ex art.96 cod. Parte_1
proc. civ. nella misura non inferiore al doppio delle spese di lite che il
Tribunale vorrà riconoscere in favore della CP_1
Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La otteneva decreto ingiuntivo n. 49/2024 (R.G. n. Controparte_1
184/2024) con il quale il Tribunale civile di Latina ingiungeva alla
[...]
il pagamento della somma di Euro 13.950,00, oltre interessi Parte_1
commerciali e spese di procedura, a saldo di fatture emesse per la fornitura di figura professionale Presidio H24 presso la sede di Pomezia.
Proponeva opposizione la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, mediante la quale deduceva preliminarmente la nullità/inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza di procura alle liti e per difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e nel merito contestava la fondatezza dell'avversa domanda di pagamento.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale deduceva l'infondatezza dei motivi di
3 opposizione formulati e depositava, a riprova delle ragioni di credito prospettate, il contratto stipulato con l'opponente, la corrispondenza intercorsa tra le parti, la dichiarazione unica di regolarità contributiva e le fatture elettroniche.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il Giudice istruttore, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevata la superfluità della prova articolata attesa la natura documentale delle circostanze dedotte, rinviava la causa per l'assunzione in decisione, concedendo alle parti termini di cui all'art. 189
c.p.c. per il deposito di note conclusive, comparse conclusionali e memorie di replica, e all'esito, su richiesta delle parti, tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Occorre preliminarmente rigettare le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente.
In ordine al preteso difetto di procura alle liti se ne deve rilevare l'infondatezza, giacché dal documento prodotto si evince chiaramente che il mandato all'Avv. Iobbi è stato concesso dal legale rappresentante della sig. , e che il riferimento ad altra società Controparte_1 Controparte_2
è frutto di mero errore materiale. Inoltre, risulta versata in atti la procura emendata con l'indicazione della società opposta nella qualità di conferente a sanatoria del vizio originario.
Circa l'asserita mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., si evidenzia che la norma, nel fare riferimento alla necessità di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, deve ritenersi comprensiva delle fatture commerciali o di altra documentazione formata unilateralmente dal creditore o da un terzo, giacché la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può
4 dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1,
n. 9685 del 24/07/2000; Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009).
Passando all'esame della domanda nel merito, occorre chiarire nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio deve essere ripartito tra le parti nel senso che incombe sull'opposta, nella veste di attrice in senso sostanziale, il dovere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa avanzata, mentre spetta all'opponente, nella qualità di convenuta sostanziale, l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti a fondamento delle eccezioni formulate (cfr., ex plurimis, Cass. 23 gennaio 2023, n. 1892; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tanto premesso, l'onere probatorio a carico della creditrice appare essere stato correttamente assolto.
Dall'analisi della prova precostituita è emerso che tra le parti in causa sussiste un rapporto di fornitura del personale per un periodo continuativo della durata di sei mesi, ossia dal 14.11.2023 al 14.05.2023, ad esecuzione del quale la si impegnava a somministrare alla Controparte_1
personale qualificato e la controparte si obbligava, dal suo Parte_1
canto, a corrispondere la somma di Euro 150,00 giornalieri, a saldo di fattura emessa mensilmente, per il pagamento di quanto convenuto.
Sul versante dell'opposta appare dimostrato l'adempimento all'accordo; parimenti provato è l'inadempimento dell'opponente la quale si limitava ad eseguire pagamenti parziali delle fatture emesse senza effettuare contestazioni e senza saldare l'importo complessivamente dovuto.
La tesi prospettata dall'opponente volta a giustificare l'adempimento parziale con la somministrazione di personale non qualificato si rivela generica e, comunque, smentita dalla prova documentale dalla quale è, invece, emerso che l'opponente avesse manifestato la volontà di prorogare il distacco dei dipendenti originariamente forniti (vedasi accordo del 09.11.2022 di cui all'allegato 3-bis alla comparsa di risposta e la corrispondenza contenuta nell'allegato 3) e che nessuna contestazione fu
5 mossa al momento della trasmissione delle fatture commerciali.
Per quanto argomentato, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non apparendo la condotta processualmente tenuta connotata da dolo o da colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 49/2024, emesso dal Tribunale civile di Latina in data 22.01.2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento, in favore di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Latina, 11.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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