Articolo 1 della Legge 20 novembre 1970, n. 962
Articolo 2
Versione
29 dicembre 1970
Art. 1.
La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi, nonche' tutti gli atti inerenti, sono esenti da ogni imposta e tassa.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970