Art. 1.
La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi, nonche' tutti gli atti inerenti, sono esenti da ogni imposta e tassa.
La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi, nonche' tutti gli atti inerenti, sono esenti da ogni imposta e tassa.