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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/11/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: Discriminazione in danno di minore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice SI NO, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2145 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Persona_1
Nata a Agrigento (AG) il 06/11/1975 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore nato a [...] il [...], residente ad Agrigento Persona_2
(AG), in via Acrone n. 56 ricorrente
(Avv. BUTTICÈ MARIA LUISA);
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del rappresentante legale sindaco , con sede via Piazza Parte_1
Pirandello n. 35 – 92100 Agrigento, C.F. e P. IVA;
P.IVA_1
(Avv. SALVAGO RITA); resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso proposto ex art 281 decies c.p.c. con contestuale domanda cautelare di
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Persona_1 minore con il quale è stato domandato al Tribunale di ritenere e dichiarare, che Persona_2 la mancata dotazione di organico di sostegno costituisce una discriminazione in danno del minore ai sensi dell'art. 2, L n. 67/2006; per l'effetto ordinare, ex art. 3, comma 3 L. 67/06, la cessazione del comportamento discriminatorio mediante l'immediata assegnazione di un
1 assistente alla autonomia a e comunicazione per 30 h/settimanali per l'anno scolastico
2024/2025; vista la costituzione del che ha allegato l'impossibilità di dare Controparte_1 riscontro positivo alla richiesta di incremento dello stanziamento del capitolo di spesa destinato agli per carenza di risorse, riferendo dell'impegno finanziario - sempre più Pt_2 gravoso nel corso degli anni - del servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità; vista l'ordinanza del 13 novembre 2024 con la quale il Tribunale di Agrigento pronunciando sulla domanda cautelare spiegata in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e in accoglimento della stessa ha accertato la natura discriminatoria della condotta posta in essere ai danni del minore e, per l'effetto, ha ordinato al Comune l'immediata e pronta Persona_2 assegnazione di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione per 30 ore settimanali conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per l'a.s. 2024/2025; ha rinviato dunque al merito la statuizione delle spese di lite;
si è valorizzato, in particolare, l'assenza di qualsiasi forma di linguaggio verbale del minore e dunque l'indispensabilità della figura dell'Assistente alla Comunicazione per l'intero monte ore di presenza a scuola, trattandosi dell'unico professionista in grado di utilizzare la comunicazione con lo strumento c.d. “PECS”; in assenza dell'assistente il minore sarebbe privo della facoltà di potersi relazionare compiutamente con l'ambiente scolastico;
rilevato che le evidenze processuali emerse nel corso del giudizio di merito, così come i richiami del alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 12 agosto Controparte_1
2024, n. 7089 (che ha ritenuto legittimo il provvedimento del Comune che assegna un numero di ore destinate all'assistenza scolastica per la promozione dell'autonomia e della comunicazione dell'alunno disabile inferiore a quanto previsto dal Piano Educativo
Individualizzato sul presupposto che tale Piano non avrebbe natura vincolante per l'Ente locale, il quale disporrebbe di un margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi in equilibrio con le risorse finanziarie disponibili), non consentono di superare le argomentazioni e le considerazioni già svolte in sede cautelare;
considerato difatti che l'ordinamento giuridico italiano, all'art. 3 della Costituzione, sancisce il principio generale del divieto di discriminazione;
principio che trova attuazione, tra le altre, nella L. 5 febbraio 1992, n. 104, il cui art. 13, comma 3, che prevede l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, garantendo altresì attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;
valutato in particolare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un.,
8 ottobre 2019, n. 25101) hanno chiarito che il Piano Educativo Individualizzato, redatto ai
2 sensi della L. n. 104/1992, art. 12, vincola l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore ivi programmato, non potendo essa ridurne l'entità in funzione delle risorse disponibili, giacché un tale comportamento si tradurrebbe in una contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e dunque in una forma di discriminazione indiretta ai sensi della L. n. 67/2006; rilevato che nel caso di specie il ha motivato la riduzione delle ore di Controparte_1 assistenza esclusivamente con generiche esigenze di bilancio, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui non sia stato possibile reperire ulteriori risorse o adottare strumenti di revisione finanziaria atti a garantire il servizio nella misura necessaria;
ritenuto che
nel caso in esame si verte in materia di diritto fondamentale che incide direttamente sulla sfera giuridica del minore disabile, avente ad oggetto il diritto all'istruzione e alla formazione, riconosciuto dagli artt. 3 e 38 Cost;
che, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 275/2016), nella contrapposizione tra il diritto all'istruzione dei soggetti vulnerabili e gli obblighi di equilibrio finanziario di cui agli artt. 81 e 119 Cost., i sacrifici imposti ai primi devono essere eccezionali, transitori, non arbitrari e proporzionati allo scopo, non potendo tradursi in una compressione permanente di diritti inviolabili;
osservato che nel P.E.I. relativo al minore in oggetto era prevista l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per 30 ore settimanali per l'anno scolastico 2024/2025, quale elemento essenziale per la prosecuzione del progetto educativo–didattico condiviso e approvato dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, dei professionisti interni ed esterni all'istituzione scolastica e dell'unità di valutazione multidisciplinare;
considerato che
il diritto all'assistenza deve essere qualificato come diritto Pt_2 soggettivo pieno, non suscettibile di limitazioni fondate esclusivamente su ragioni di bilancio;
che la condotta dell'Ente resistente, qualora si traduca nel mancato riconoscimento delle ore di assistenza previste dal P.E.I., risulta idonea a concretare una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 67/2006, in quanto preclude al minore la possibilità di relazionarsi e partecipare compiutamente alla vita scolastica, compromettendo il percorso di apprendimento e i progressi conseguiti;
considerato ulteriormente che non va ignorato che a pochi mesi dalla sentenza richiamata dal Comune il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare la tematica del bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e la disponibilità finanziaria degli enti locali per l'erogazione di specifici servizi;
in particolare con la sentenza della Sez. VII 20 novembre 2024, n. 9323, il Consiglio di Stato, pur affermando di essere < che secondo un orientamento l'esercizio dei diritti fondamentali deve misurarsi, se non addirittura cedere in presenza della limitatezza delle risorse finanziarie degli enti pubblici (v.,
3 di recente, Cons. St., sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089) …. ritiene preferibile aderire a quelle tesi secondo cui uno Stato sociale di diritto, a fronte del “grido di dolore” (così, ad esempio e testualmente, Cons. St., sez. III, 10 giugno 2016, n. 2501), proveniente da moltissime situazioni concrete, deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti, in quanto la teorica dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell'ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche;
ritenuto, pertanto, che il provvedimento cautelare già reso debba essere integralmente confermato in quanto conforme ai principi costituzionali e giurisprudenziali richiamati e volto ad assicurare al minore la piena tutela del diritto all'istruzione e alla non discriminazione;
ritenuto infine che, quanto alle spese di lite anche della fase cautelare (valore indeterminabile e bassa complessità - identica fase di studio e introduttiva), sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura della metà in ragione dell'esistenza dei richiamati orientamenti non sempre univoci nel panorama giurisprudenziale;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Per_1
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore
[...] Per_2 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
[...] Controparte_1 assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che la mancata dotazione di organico di sostegno per il minore per l'a.s. 2024/2025 costituisce una discriminazione posta in essere dal Persona_2
Comune di Agrigento ai sensi dell'art. 2, legge n. 67/2006; per l'effetto, CONFERMA il provvedimento già reso in sede cautelare con il quale è stato ordinata la dotazione per il minore di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione conformemente al piano educativo individualizzato;
CONDANNA il alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute Controparte_1 dal ricorrente che si liquidano, anche per la fase cautelare, in complessivi € 2000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Maria Luisa Butticè, compensate per la restante metà.
Così deciso in Agrigento, 13 novembre 2025
Il Giudice
SI NO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice SI NO, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2145 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Persona_1
Nata a Agrigento (AG) il 06/11/1975 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore nato a [...] il [...], residente ad Agrigento Persona_2
(AG), in via Acrone n. 56 ricorrente
(Avv. BUTTICÈ MARIA LUISA);
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del rappresentante legale sindaco , con sede via Piazza Parte_1
Pirandello n. 35 – 92100 Agrigento, C.F. e P. IVA;
P.IVA_1
(Avv. SALVAGO RITA); resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso proposto ex art 281 decies c.p.c. con contestuale domanda cautelare di
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Persona_1 minore con il quale è stato domandato al Tribunale di ritenere e dichiarare, che Persona_2 la mancata dotazione di organico di sostegno costituisce una discriminazione in danno del minore ai sensi dell'art. 2, L n. 67/2006; per l'effetto ordinare, ex art. 3, comma 3 L. 67/06, la cessazione del comportamento discriminatorio mediante l'immediata assegnazione di un
1 assistente alla autonomia a e comunicazione per 30 h/settimanali per l'anno scolastico
2024/2025; vista la costituzione del che ha allegato l'impossibilità di dare Controparte_1 riscontro positivo alla richiesta di incremento dello stanziamento del capitolo di spesa destinato agli per carenza di risorse, riferendo dell'impegno finanziario - sempre più Pt_2 gravoso nel corso degli anni - del servizio di assistenza per l'autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità; vista l'ordinanza del 13 novembre 2024 con la quale il Tribunale di Agrigento pronunciando sulla domanda cautelare spiegata in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e in accoglimento della stessa ha accertato la natura discriminatoria della condotta posta in essere ai danni del minore e, per l'effetto, ha ordinato al Comune l'immediata e pronta Persona_2 assegnazione di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione per 30 ore settimanali conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per l'a.s. 2024/2025; ha rinviato dunque al merito la statuizione delle spese di lite;
si è valorizzato, in particolare, l'assenza di qualsiasi forma di linguaggio verbale del minore e dunque l'indispensabilità della figura dell'Assistente alla Comunicazione per l'intero monte ore di presenza a scuola, trattandosi dell'unico professionista in grado di utilizzare la comunicazione con lo strumento c.d. “PECS”; in assenza dell'assistente il minore sarebbe privo della facoltà di potersi relazionare compiutamente con l'ambiente scolastico;
rilevato che le evidenze processuali emerse nel corso del giudizio di merito, così come i richiami del alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 12 agosto Controparte_1
2024, n. 7089 (che ha ritenuto legittimo il provvedimento del Comune che assegna un numero di ore destinate all'assistenza scolastica per la promozione dell'autonomia e della comunicazione dell'alunno disabile inferiore a quanto previsto dal Piano Educativo
Individualizzato sul presupposto che tale Piano non avrebbe natura vincolante per l'Ente locale, il quale disporrebbe di un margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi in equilibrio con le risorse finanziarie disponibili), non consentono di superare le argomentazioni e le considerazioni già svolte in sede cautelare;
considerato difatti che l'ordinamento giuridico italiano, all'art. 3 della Costituzione, sancisce il principio generale del divieto di discriminazione;
principio che trova attuazione, tra le altre, nella L. 5 febbraio 1992, n. 104, il cui art. 13, comma 3, che prevede l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, garantendo altresì attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;
valutato in particolare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un.,
8 ottobre 2019, n. 25101) hanno chiarito che il Piano Educativo Individualizzato, redatto ai
2 sensi della L. n. 104/1992, art. 12, vincola l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore ivi programmato, non potendo essa ridurne l'entità in funzione delle risorse disponibili, giacché un tale comportamento si tradurrebbe in una contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e dunque in una forma di discriminazione indiretta ai sensi della L. n. 67/2006; rilevato che nel caso di specie il ha motivato la riduzione delle ore di Controparte_1 assistenza esclusivamente con generiche esigenze di bilancio, senza tuttavia esplicitare le ragioni per cui non sia stato possibile reperire ulteriori risorse o adottare strumenti di revisione finanziaria atti a garantire il servizio nella misura necessaria;
ritenuto che
nel caso in esame si verte in materia di diritto fondamentale che incide direttamente sulla sfera giuridica del minore disabile, avente ad oggetto il diritto all'istruzione e alla formazione, riconosciuto dagli artt. 3 e 38 Cost;
che, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 275/2016), nella contrapposizione tra il diritto all'istruzione dei soggetti vulnerabili e gli obblighi di equilibrio finanziario di cui agli artt. 81 e 119 Cost., i sacrifici imposti ai primi devono essere eccezionali, transitori, non arbitrari e proporzionati allo scopo, non potendo tradursi in una compressione permanente di diritti inviolabili;
osservato che nel P.E.I. relativo al minore in oggetto era prevista l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per 30 ore settimanali per l'anno scolastico 2024/2025, quale elemento essenziale per la prosecuzione del progetto educativo–didattico condiviso e approvato dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, dei professionisti interni ed esterni all'istituzione scolastica e dell'unità di valutazione multidisciplinare;
considerato che
il diritto all'assistenza deve essere qualificato come diritto Pt_2 soggettivo pieno, non suscettibile di limitazioni fondate esclusivamente su ragioni di bilancio;
che la condotta dell'Ente resistente, qualora si traduca nel mancato riconoscimento delle ore di assistenza previste dal P.E.I., risulta idonea a concretare una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 67/2006, in quanto preclude al minore la possibilità di relazionarsi e partecipare compiutamente alla vita scolastica, compromettendo il percorso di apprendimento e i progressi conseguiti;
considerato ulteriormente che non va ignorato che a pochi mesi dalla sentenza richiamata dal Comune il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare la tematica del bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e la disponibilità finanziaria degli enti locali per l'erogazione di specifici servizi;
in particolare con la sentenza della Sez. VII 20 novembre 2024, n. 9323, il Consiglio di Stato, pur affermando di essere < che secondo un orientamento l'esercizio dei diritti fondamentali deve misurarsi, se non addirittura cedere in presenza della limitatezza delle risorse finanziarie degli enti pubblici (v.,
3 di recente, Cons. St., sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089) …. ritiene preferibile aderire a quelle tesi secondo cui uno Stato sociale di diritto, a fronte del “grido di dolore” (così, ad esempio e testualmente, Cons. St., sez. III, 10 giugno 2016, n. 2501), proveniente da moltissime situazioni concrete, deve assicurare le esigenze dei soggetti più bisognosi e, a parità di bisogno, di quelli meno abbienti, in quanto la teorica dei diritti fondamentali finanziariamente condizionati non può legittimare la mortificazione dei diritti fondamentali senza che la scelta dell'ente e, persino, del legislatore sia sorretta da una valida e superiore causa di giustificazione, attinente alla tutela del bene comune per finalità solidaristiche;
ritenuto, pertanto, che il provvedimento cautelare già reso debba essere integralmente confermato in quanto conforme ai principi costituzionali e giurisprudenziali richiamati e volto ad assicurare al minore la piena tutela del diritto all'istruzione e alla non discriminazione;
ritenuto infine che, quanto alle spese di lite anche della fase cautelare (valore indeterminabile e bassa complessità - identica fase di studio e introduttiva), sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura della metà in ragione dell'esistenza dei richiamati orientamenti non sempre univoci nel panorama giurisprudenziale;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Per_1
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore
[...] Per_2 nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
[...] Controparte_1 assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che la mancata dotazione di organico di sostegno per il minore per l'a.s. 2024/2025 costituisce una discriminazione posta in essere dal Persona_2
Comune di Agrigento ai sensi dell'art. 2, legge n. 67/2006; per l'effetto, CONFERMA il provvedimento già reso in sede cautelare con il quale è stato ordinata la dotazione per il minore di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione conformemente al piano educativo individualizzato;
CONDANNA il alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute Controparte_1 dal ricorrente che si liquidano, anche per la fase cautelare, in complessivi € 2000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Maria Luisa Butticè, compensate per la restante metà.
Così deciso in Agrigento, 13 novembre 2025
Il Giudice
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