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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. n. 8-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letti gli atti della procedura familiare ex art. 66 per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), instaurata su ricorso depositato il 3.3.2025 dai coniugi ABBATE
LU CO CA (c.f. [...]) e ALBINI SA (c.f.
[...]) n.q. di debitore, con l'assistenza dell'O.C.C. “I Diritti del Debitore
Segretariato Sociale di Gela”, e con il ministero dell'avv. TE Angela Raffaella;
Ritenuto preliminarmente di non fissare udienza, trattandosi di una procedura familiare di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n.
17/2022 r.p.u.);
Ritenuto nel merito che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura familiare ex art. 66
CCII di liquidazione controllata ex art. 270, comma 1, CCII, dei coniugi ricorrenti, sulla base delle risultanze che seguono;
il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1,
CCII, in quanto i ricorrenti risiedono a Gela (CL), e sono stati entrambi titolari di imprese individuali cancellate, aventi la sede legale a Gela (CL), rientrante nel suo circondario;
non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore;
1 si tratta di una “procedura familiare” per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, in quanto i ricorrenti sono coniugi;
i debitori ricorrenti hanno presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, e con il ministero dell'avv. TE Angela Raffaella, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di
“sovraindebitamento”, inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII, in quanto: sotto il profilo soggettivo dello stato di “sovraindebitamento” come sopra definito dal codice, entrambi i ricorrenti sono stati titolari di imprese individuali, dal cui esercizio derivano i debiti tributari dedotti in ricorso, cancellate dal registro delle imprese da oltre un anno, come risultante dalle visure camerali allegate, e come tali “non (più) assoggettabili alla liquidazione giudiziale” ex art. 33 CCII;
in particolare, TE LU MA CA (c.f. [...]) è stato titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. 01873360851), esercente l'attività di commercio al dettaglio di complementi di arredo, cristalleria, vasellame, cancellata dal registro delle imprese di
Caltanissetta l'1.6.2012, mentre AL AL (c.f. [...]) è stata titolare dell'impresa individuale “Alba costruzioni di AL AL” (p.i. 01713680856), esercente l'attività di lavori di ingegneria edile, cancellata dal registro delle imprese di Caltanissetta il
22.02.2006; sotto il profilo oggettivo dello stato di “sovraindebitamento” come sopra definito dal codice, i ricorrenti versano in stato di “insolvenza”, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, per mancanza della liquidità necessaria ad adempiere le obbligazioni assunte, in quanto hanno entrambi cessato l'attività di impresa individuale a cui afferiscono i debiti tributari dedotti in ricorso, con conseguente incapacità di produrre reddito di impresa per adempierle regolarmente, e sono titolari di un reddito mensile medio, negli ultimi cinque anni, pari a euro 1.112,91 per TE
e ad euro 1.001,76 per AL, che come tale è insufficiente a soddisfare regolarmente le
2 obbligazioni assunte, pari ad euro 59.181,87 per TE, ad euro 4.339.277,08 per AL e ad euro
184.503,38 per quelle per cui sono coobbligati entrambi;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei coniugi ABBATE LU
CO CA (c.f. [...]), n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale
(p.i. 01873360851), cancellata dal registro delle imprese di Caltanissetta l'1.6.2012, ed ALBINI
SA (c.f. [...]), n.q. di titolare dell'impresa individuale “Alba costruzioni di AL AL” (p.i. 01713680856), cancellata dal registro delle imprese di
Caltanissetta il 22.02.2006; nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina liquidatore il dott. Giorgio Vindigni, così confermando il professionista iscritto all'O.C.C.
“I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, della cui assistenza si sono avvalsi i coniugi debitori istante ex art. 269 CCII;
ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;
ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome dei debitori, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese di Caltanissetta con riguardo ad entrambe le imprese individuali cancellate di cui sono stati titolari i coniugi ricorrenti, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.4.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letti gli atti della procedura familiare ex art. 66 per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), instaurata su ricorso depositato il 3.3.2025 dai coniugi ABBATE
LU CO CA (c.f. [...]) e ALBINI SA (c.f.
[...]) n.q. di debitore, con l'assistenza dell'O.C.C. “I Diritti del Debitore
Segretariato Sociale di Gela”, e con il ministero dell'avv. TE Angela Raffaella;
Ritenuto preliminarmente di non fissare udienza, trattandosi di una procedura familiare di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n.
17/2022 r.p.u.);
Ritenuto nel merito che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura familiare ex art. 66
CCII di liquidazione controllata ex art. 270, comma 1, CCII, dei coniugi ricorrenti, sulla base delle risultanze che seguono;
il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1,
CCII, in quanto i ricorrenti risiedono a Gela (CL), e sono stati entrambi titolari di imprese individuali cancellate, aventi la sede legale a Gela (CL), rientrante nel suo circondario;
non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore;
1 si tratta di una “procedura familiare” per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, in quanto i ricorrenti sono coniugi;
i debitori ricorrenti hanno presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, e con il ministero dell'avv. TE Angela Raffaella, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di
“sovraindebitamento”, inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII, in quanto: sotto il profilo soggettivo dello stato di “sovraindebitamento” come sopra definito dal codice, entrambi i ricorrenti sono stati titolari di imprese individuali, dal cui esercizio derivano i debiti tributari dedotti in ricorso, cancellate dal registro delle imprese da oltre un anno, come risultante dalle visure camerali allegate, e come tali “non (più) assoggettabili alla liquidazione giudiziale” ex art. 33 CCII;
in particolare, TE LU MA CA (c.f. [...]) è stato titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. 01873360851), esercente l'attività di commercio al dettaglio di complementi di arredo, cristalleria, vasellame, cancellata dal registro delle imprese di
Caltanissetta l'1.6.2012, mentre AL AL (c.f. [...]) è stata titolare dell'impresa individuale “Alba costruzioni di AL AL” (p.i. 01713680856), esercente l'attività di lavori di ingegneria edile, cancellata dal registro delle imprese di Caltanissetta il
22.02.2006; sotto il profilo oggettivo dello stato di “sovraindebitamento” come sopra definito dal codice, i ricorrenti versano in stato di “insolvenza”, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, per mancanza della liquidità necessaria ad adempiere le obbligazioni assunte, in quanto hanno entrambi cessato l'attività di impresa individuale a cui afferiscono i debiti tributari dedotti in ricorso, con conseguente incapacità di produrre reddito di impresa per adempierle regolarmente, e sono titolari di un reddito mensile medio, negli ultimi cinque anni, pari a euro 1.112,91 per TE
e ad euro 1.001,76 per AL, che come tale è insufficiente a soddisfare regolarmente le
2 obbligazioni assunte, pari ad euro 59.181,87 per TE, ad euro 4.339.277,08 per AL e ad euro
184.503,38 per quelle per cui sono coobbligati entrambi;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei coniugi ABBATE LU
CO CA (c.f. [...]), n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale
(p.i. 01873360851), cancellata dal registro delle imprese di Caltanissetta l'1.6.2012, ed ALBINI
SA (c.f. [...]), n.q. di titolare dell'impresa individuale “Alba costruzioni di AL AL” (p.i. 01713680856), cancellata dal registro delle imprese di
Caltanissetta il 22.02.2006; nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina liquidatore il dott. Giorgio Vindigni, così confermando il professionista iscritto all'O.C.C.
“I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, della cui assistenza si sono avvalsi i coniugi debitori istante ex art. 269 CCII;
ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;
ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome dei debitori, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese di Caltanissetta con riguardo ad entrambe le imprese individuali cancellate di cui sono stati titolari i coniugi ricorrenti, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.4.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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