Articolo 72 bis del Codice del consumo
Articolo 67 viciesbisArticolo 73
Versione
13 luglio 2011
Art. 72-bis. ((Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta' )) (( 1. L'operatore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. L'operatore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprieta' sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprieta' a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore. ))
Entrata in vigore il 13 luglio 2011
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