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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 692/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023,
da
(c.f.: ), in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1 in carica, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, pec. Email_1 appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 per procura allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Luigi
Elefante (pec: Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 356/2023 d.d. 13.11.2023, non notificata.-
In punto: riconoscimento dello status di vittima del dovere con assegnazione dello speciale assegno vitalizio e dell'assegno vitalizio non reversibile a favore del coniuge e delle figlie a carico;
difetto nesso di causalità; erroneo computo accessori.- 1 CONCLUSIONI
: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa fissazione dell'udienza di discussione, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova Sez. Lavoro, n. 356/23, depositata il
13.7.2023 (all. 1), respingere il ricorso promosso da Parte_2
:
[...]
1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la Parte_1
Sentenza n. 356/2023 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro pubblicata in data
13 novembre 2023;
2. con vittoria di spese diritti ed onorari di grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova – dopo aver istruito la causa con ctu medico-legale - ha accolto la domanda proposta dal ricorrente diretta al riconoscimento dello status di Controparte_1 vittima del dovere in relazione alle infermità riportate in data 11.12.1982, laddove “nella qualità di agente della Polizia di Stato, capo pattuglia, in servizio di prevenzione della criminalità anche terroristica e mafiosa, nel corso di un inseguimento la volante su cui era a bordo sbandava e di scontrava con un autobus, riportando a seguito dell'incidente gravi lesioni”.
In parte dispositiva così provvedeva:
1) accertato lo status di vittima del dovere del ricorrente, condanna
l'Amministrazione convenuta a corrispondere a l'assegno Controparte_1 vitalizio mensile di cui all'art. 2 comma 1 L. n. 407/98 e lo speciale assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2 comma 105 L. 244/2007, nei limiti della prescrizione decennale e, dunque, dall'1.7.2009;
2) condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 6.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali,
Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario, ponendo a carico della convenuta anche le spese della CTU liquidate separatamente.
Il giudice del lavoro euganeo in parte motiva:
2 a) rigettava l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il diritto fosse imprescrittibile siccome derivante da uno status, operando la prescrizione estintiva decennale unicamente con riferimento al diritto al pagamento dei benefici economici, che trovano ragione e causa a seguito del suo riconoscimento ed avendo il ricorrente, appunto, limitato alla pretesa nei limiti della prescrizione decennale;
b) dava atto che il ricorrente aveva rinunziato alla domanda relativa alla
“speciale elargizione”;
c) accertava lo status di vittima del dovere rilevando che “in base all'art. 1, comma 562 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è stato prevista una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo a favore delle vittime del dovere” siccome “il presupposto per il diritto all'erogazione dei suddetti benefici è l'accertamento di un determinato grado di invalidità, vale a dire una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, valutata secondo i criteri di quantificazione indicati dall'art. 5 del DPR 243/2006 e del DPR 30.10.2009 n. 181” è stato accertato con la ctu del perito dott.ssa Per_1
2. Impugna la sentenza il svolgendo tre (3) distinti Controparte_2 motivi di appello.
2.1. Con un primo articolato motivo censura la sentenza per non aver applicato la prescrizione decennale c.d. tombale di cui all'art. 2946 c.c. in relazione alla stessa prestazione e non ai soli singoli ratei, come già statuito dalla Corte di
Appello di Genova con sentenza n. 427/2018.
2.2. Con il secondo motivo si duole dell'omessa pronuncia ed, in particolare, per aver la decisione fatto rientrare l'occorso nella previsione di cui all'art. 1 comma 563 della l. n. 266/2005 senza alcuna plausibile spiegazione.
Evidenzia che l'attività svolta dal ricorrente rientrava nell'ordinaria attività di istituto e che dunque non ricorrevano le “particolari condizioni ambientali ed operative” di cui all'all'art. 1, lett. b) e c), del Dpr. n. 243/2006.
3. Con il terzo motivo “insiste comunque sulle eccezioni di non debenza della speciale elargizione di cui alla legge n. 466/1980, e di prescrizione, ex art. 2946 c.c., tempestivamente formulate in primo grado anche con riferimento ai periodici assegni”. 3 4. Radicatosi il contradditorio parte appellata resiste al gravame concludendo per il rigetto del gravame in quanto la sentenza, della quale chiede l'integrale conferma.
4.1. In relazione al primo motivo richiama giurisprudenza conforme della Suprema
Corte tra cui Cass. n. 37522/2022 alla quale il giudice di prime cure si è allora correttamente conformato.
4.2. Con riferimento al secondo motivo ne eccepisce l'inammissibilità non avendo controparte in memoria costituiva di primo grado eccepito l'insussistenza dei presupposti qualificanti lo status di cui all'art.1 comma 563 lett. a) della legge
266/2005, laddove le difese si erano limitate a sollevare unicamente l'eccezione di prescrizione.
Nel merito conclude comunque per la sua infondatezza laddove la giurisprudenza ha chiarito che per le sei (6) ipotesi considerate nel citato comma 563 non è richiesto che l'evento si sia verificato in presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionale.
Ribadisce, pertanto, quanto allegato in limine litis e dunque che l'evento era pacificamente avvenuto nel corso di servizio di “contrasto ad ogni tipo di criminalità”.
4.3. Rispetto al terzo motivo non articola, invece, replica alcuna.
5. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 8 maggio 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato dovendo la motivazione dell'impugnata sentenza essere integrata come segue.
6.1. Il primo motivo è privo di pregio laddove la consolidata ed univoca giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17440/2022, Cass. n.
37522/2022, Cass. n. 3868/2023, Cass. n. 2568/2025) ha evidenziato che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n.
266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
4 6.2. Il secondo motivo è infondato nel merito laddove il principio di non contestazione opera sui fatti e non sui diritti.
Invero l'attività svolta dal ricorrente nell'alveo della previsione di cui alla lett.
a) dell'art. 1 comma 563 della l. n. 266/2005 che recita “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n.466
e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatasi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità…..”
A differenza di quanto sostenuto da parte appellante la valutazione del
“particolare” (nel senso di più elevato) rischio viene effettuata dal legislatore – nelle ipotesi contemplate dal comma 563 - a monte, laddove i soggetti impegnati nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, in contesti internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità, sono soggetti esposti, sulla base di una valutazione compiuta dal legislatore, ad un rischio più elevato di subire lesioni alla propria incolumità psico-fisica rispetto al rischio ordinariamente insito nell'espletamento delle mansioni loro assegnate.
6.2.1. In fatto è infatti pacifico non essendo stata la specifica allegazione di cui al ricorso introduttivo ex art. 442 c.p.c. minimamente contestata, che la pattuglia automontata con a bordo il ricorrente “intercettava, con l'auto istituzionale, un auto con tre individui a bordo che alla vista della volante della polizia, nel senso di marcia opposto, procedeva ad una serie di sorpassi azzardati, con il chiaro intento di dileguarsi e sottrarsi ad un eventuale controllo;
immediatamente pertanto venivano allertati i segnali istituzionali e si procedeva all'inseguimento, nel corso del quale per cause determinate dalla forte velocità, dalla pioggia e dal fondo stradale scivoloso, la volante con a bordo il ricorrente, sbandava e si scontrava, con un autobus A.C.A.P., che proveniva nel senso opposto”.
6.2.2. Si tratta, pertanto, di fattispecie ascrivibile all'ipotesi di espletamento di funzioni d'istituto ai sensi dell'art.1, comma 563 della legge n.266 del 2005, segnatamente sub lett. a) (contrasto ad ogni tipo di criminalità).
5 Al riguardo va richiamato precedente giurisprudenziale di legittimità (cfr. in motivazione Cass. n. 10791/2017, conforme Cass. 12748/2022 nonché C.d.A.
VE n. 372/2018) in un caso assimilabile al presente nel quale si è affermato che “il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza
d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità̀ o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
in tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato l'invalidità̀ a seguito
d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti.”
6.2.3. Il terzo motivo è inammissibile non confrontandosi con l'impugnata sentenza che da un lato, ha dato atto che il ricorrente aveva rinunziato alla domanda relativa alla “speciale elargizione” e, dall'altro, che aveva ristretto la pretesa ai ratei arretrati, già nel ricorso ex art. 442 c.p.c. nei limiti della prescrizione decennale (e dunque dal 01.07.2009), non essendo il relativo capo della sentenza sul punto in alcun modo confutato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri prossimi ai valori minimi di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 e successive modificazioni tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività degli atti defensionali (valore di causa indeterminabile) - seguono la soccombenza, senza le spese per la fase di istruttoria, con distrazione a favore dell'avv. ELEFANTE Luigi dichiaratosi antistatario.
12. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi oltre spese generali 6 ex lege, iva e c.p.a, con distrazione a favore dell'avv. ELEFANTE Luigi dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 08.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
PRESCRIZIONE 2000
SENTENZA PRESCRIZIONE 2009
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