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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3839/2024 avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NORBIATO CP_1 C.F._1 BARBARA e dell'avv. CATENA CATIA ( ) VIA ROMA 40 ARONA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 40 ARONA presso il difensore avv. NORBIATO BARBARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
CATENA CATIA e dell'avv. NORBIATO BARBARA ( ) VIA ROMA 40 C.F._4
ARONA; , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 40 ARONA presso il difensore avv. CATENA
CATIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 30.10.2021 gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio secondo il rito civile nel Comune di Castello d'AR (BO), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10 parte 1 Serie C dell'anno 2021 (doc. n. 2); i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione coniugale non sono nati figli;
l'ultima residenza coniugale è stata in Borgomanero (NO), Via Arona n. 65 (doc. n. 2); detta dimora è stata condotta in locazione con contratto di locazione ad uso abitativo a nome della Sig.ra fino a luglio 2023 (successivamente è tornata a vivere CP_1 presso la residenza dei genitori) mentre il Sig. ha lasciato l'Italia trasferendosi all'estero nel CP_2 luglio del 2022; attualmente la moglie risiede in Castello d'AR (BO), Via Ing. F. Gualandi n. 9
pagina 1 di 2 mentre il marito risiede in UNIT 6/39-41 Preston St, Jamisontown (Australia); la Sig. ha svolto CP_1 attività di docente presso il Collegio Don Bosco di Borgomanero (NO) dal 22.11.2021 al 30.06.2022 e dal 01.09.2022 al 30.06.2023 ed è attualmente in servizio presso l'I.C. di San Pietro in Casale (BO) con contratti brevi e saltuari a partire dal mese di ottobre 2023; il Sig. è attualmente privo di CP_2 occupazione;
i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro; a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
la sentenza di separazione è stata pronunciata ed è passata in giudicato e all'udienza del 29.4.2025 la causa è stata rimessa davanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio;
le parti a mezzo di note scritte hanno confermato di non volersi riconciliare.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento delle concordi istanze e nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio fra , nata a [...] il [...] CP_1 (C.F. ), e residente in [...], C.F._1 cittadinanza italiana, e nato a [...] il Controparte_2
27.04.1989 (C.F. , e residente in [...]6/39-41 Preston St, Jamisontown C.F._3
(NSW), cittadinanza australiana, che hanno contratto matrimonio in data 30.10.2021 secondo il rito civile nel Comune di Castello d'AR (BO), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10 parte 1 Serie C dell'anno 2021 2. Ordina al detto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro
4. Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3839/2024 avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NORBIATO CP_1 C.F._1 BARBARA e dell'avv. CATENA CATIA ( ) VIA ROMA 40 ARONA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 40 ARONA presso il difensore avv. NORBIATO BARBARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
CATENA CATIA e dell'avv. NORBIATO BARBARA ( ) VIA ROMA 40 C.F._4
ARONA; , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 40 ARONA presso il difensore avv. CATENA
CATIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 30.10.2021 gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio secondo il rito civile nel Comune di Castello d'AR (BO), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10 parte 1 Serie C dell'anno 2021 (doc. n. 2); i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione coniugale non sono nati figli;
l'ultima residenza coniugale è stata in Borgomanero (NO), Via Arona n. 65 (doc. n. 2); detta dimora è stata condotta in locazione con contratto di locazione ad uso abitativo a nome della Sig.ra fino a luglio 2023 (successivamente è tornata a vivere CP_1 presso la residenza dei genitori) mentre il Sig. ha lasciato l'Italia trasferendosi all'estero nel CP_2 luglio del 2022; attualmente la moglie risiede in Castello d'AR (BO), Via Ing. F. Gualandi n. 9
pagina 1 di 2 mentre il marito risiede in UNIT 6/39-41 Preston St, Jamisontown (Australia); la Sig. ha svolto CP_1 attività di docente presso il Collegio Don Bosco di Borgomanero (NO) dal 22.11.2021 al 30.06.2022 e dal 01.09.2022 al 30.06.2023 ed è attualmente in servizio presso l'I.C. di San Pietro in Casale (BO) con contratti brevi e saltuari a partire dal mese di ottobre 2023; il Sig. è attualmente privo di CP_2 occupazione;
i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro; a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente;
la sentenza di separazione è stata pronunciata ed è passata in giudicato e all'udienza del 29.4.2025 la causa è stata rimessa davanti al Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio;
le parti a mezzo di note scritte hanno confermato di non volersi riconciliare.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento delle concordi istanze e nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio fra , nata a [...] il [...] CP_1 (C.F. ), e residente in [...], C.F._1 cittadinanza italiana, e nato a [...] il Controparte_2
27.04.1989 (C.F. , e residente in [...]6/39-41 Preston St, Jamisontown C.F._3
(NSW), cittadinanza australiana, che hanno contratto matrimonio in data 30.10.2021 secondo il rito civile nel Comune di Castello d'AR (BO), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10 parte 1 Serie C dell'anno 2021 2. Ordina al detto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro
4. Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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