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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 169/2019 R.G., di appello avverso la sentenza n. 90/2019, pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 14.3.2019 nella controversia n.
1318/2012 R.G., avente ad oggetto ripetizione di indebito;
TRA
( ), in persona del l.r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cappellu, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del l.r. in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Beatrice, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Si ritiene non validamente instaurato il giudizio di primo grado, con la conseguenza
pag. 1 di 10 che, al di là della impugnativa, la avversa domanda dovrà essere dichiarata inammissibile ovvero improcedibile, ad ogni relativa conseguenza di legge.
Nel merito:
- riformare, annullare e/o porre in non cale la sentenza n. 90/2019 emessa dal
Tribunale di Isernia – GOP Dott. Luca Storto –pubblicata il 14/03/2019 (RG
1318/2012), notificata il 16/04/2019, perché erronea, ingiusta ed illegittima per le violazioni di legge in narrativa esposte;
- per l'effetto, ed in ogni caso, rigettare la domanda promossa dalla Controparte_1 perché inammissibile, illegittima ed infondata, in fatto come in diritto per le causali di cui in narrativa.
Per l'appellata:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e-o nullità dello spiegato atto di appello avverso la sentenza 90.2019, resa dal Tribunale di Isernia, stante il vizio, e-o il difetto, e-o, la mancanza e-o l'inesistenza della procura ad litem conferita, per il presente grado di giudizio, al difensore costituito;
b) rigettare l'interposto appello, avverso la sentenza n.90/2019 del Tribunale di
Isernia.
Il tutto con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da porre a carico di chi dovere.
FATTI DI CAUSA
1. ha agito nei confronti di per sentire accertare Controparte_2 Parte_1
l'indebito pagamento della somma € 184.740,00, di cui ha dedotto il versamento in eccedenza rispetto al corrispettivo pattuito in un contratto di noleggio intervenuto tra le parti e avente ad oggetto il nolo a freddo di macchinari industriali.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 90 del 14.3.2019, ha ritenuto fondata la domanda e ha condannato al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 della somma sopra indicata, con maggiorazione di interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla domanda.
A fondamento della decisione il primo giudice ha rilevato che la domanda, proposta per ottenere la ripetizione del pagamento eseguito in eccesso rispetto a quanto pattuito nel contratto di noleggio inter partes, verteva in tema di indebito oggettivo per parziale inesistenza della causa debendi e che la documentazione prodotta dimostrava l'esistenza di un solo contratto di noleggio della durata presumibile di pag. 2 di 10 90 giorni e non vi era alcuna prova di un prolungamento di detta durata.
2. Avverso la sentenza, notificata il 16.4.2019, ha proposto appello Parte_1 con atto di citazione notificato il 15.5.2019, chiedendone l'integrale riforma, previa sospensione della sua provvisoria esecutività.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto in via preliminare la declaratoria di CP_1 improcedibilità dell'appello per inesistenza della procura ad litem e di inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha insistito per il suo rigetto e ha chiesto ammettersi le prove orali disattese in primo grado.
Rigettata, con ordinanza del 7.4.2020, l'istanza di inibitoria e trattenuta una prima volta in decisione, con ordinanza del 4.1.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo,
"onerando la parte appellante di sanare il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che ha agito in sua rappresentanza mediante rilascio di procura e costituzione dell'effettivo legale rappresentante dell'ente, "; a Controparte_3 tale scopo è stato fissato un termine perentorio per provvedere a quanto indicato e le parti sono state altresì invitate a interloquire sulla questione degli effetti della cancellazione dal Registro delle imprese della società appellante in mancanza di sua effettiva operatività.
A seguito di tanto la società appellante ha fatto presente l'impossibilità di sanare il rilevato difetto di legittimazione processuale della persona fisica che ha agito in sua rappresentanza, a causa della irreperibilità di . Controparte_4
Le parti hanno quindi concluso e, con ordinanza del 17.5.2023, all'esito dell'udienza del 10.5.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione
è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rilievo preliminare riveste la decisione sull'eccezione, sollevata da parte appellata, di improcedibilità e/o nullità dell'atto di appello per inesistenza della procura ad litem della società appellante, allegata all'atto di appello e sottoscritta il
10.5.2019 da tale , nella qualità di legale rappresentante di Persona_1 Pt_1
Parte_1
1.1. Come già rilevato con l'ordinanza del 4.1.2023, dalle visure camerali in atti risulta che (p. Iva ), attualmente denominata Parte_1 P.IVA_3 [...]
è stata dapprima (20.4.2009) cancellata dalla posizione REA nella Provincia Pt_2
pag. 3 di 10 di Isernia per trasferimento in altra provincia (L'Aquila), in seguito (30.8.2010) per trasferimento della sede all'estero e che dal 16.3.2010 è amministratore unico
. Controparte_3
1.2. A fronte di tali dati di fatto, l'appellante ha dedotto che il conferimento della procura per il giudizio di appello da parte di tale è probabilmente Persona_1 frutto di un equivoco "dovuto a un caso di omonimia tra le società riferibili al medesimo Gruppo Rossi" e ha invocato l'applicazione del principio di ultrattività del mandato rilasciato in primo grado, valido anche per il giudizio di appello.
Tale richiesta deve ritenersi fondata.
Pur dandosi atto che, come già rilevato con l'ordinanza del 4.1.2023, la procura della società appellante nel giudizio di primo grado è stata rilasciata quando
(16.1.2015) era già stato nominato amministratore unico Controparte_3 subentrato nel 2010 a quest'ultima rivestiva comunque il ruolo di socia Parte_3 unica e "rappresentante dell'impresa" (v. punto 7, relativo ai "titolari di altre cariche e qualifiche", della visura storica della società attualmente Parte_1 denominata . Parte_2
In presenza di tale iscrizione deve ritenersi, in mancanza di prova contraria, che il potere di rappresentanza della società fosse attribuito, oltre che all'amministratore unico anche alla socia unica come possibile in base all'atto costitutivo CP_3 Pt_1
(sul punto art. 2463 comma 2 n. 7 c.c.).
Deve, quindi, accertarsi, in senso contrario rispetto a quanto ritenuto con l'ordinanza del 4.1.2023, la piena validità della procura rilasciata in primo grado da quale legale rappresentante di Parte_3 Parte_1
Considerato che tale procura contemplava anche la facoltà di proporre appello, deve considerarsi operante il principio di ultrattività di questa, con conseguente ammissibilità dell'appello proposto: sul punto va richiamato l'insegnamento della
Cassazione (Cass., n. 6162/2020), secondo cui in tale ipotesi la nullità della procura conferita per il grado di appello non determina la nullità della costituzione in appello, in quanto "il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita".
2. Nel merito la società appellante censura la sentenza impugnata articolando due motivi, con cui viene fatta valere: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. in ordine alla distribuzione dell'onus probandi; 2) la violazione e falsa pag. 4 di 10 applicazione dell'art. 2729 c.c. e il travisamento degli atti di giudizio.
2.1. Con il primo motivo la società appellante censura la decisione impugnata per aver disatteso l'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di riparto degli oneri probatori in materia di ripetizione di indebito oggettivo e aver conseguentemente ritenuto che la società fosse gravata dall'onere di Parte_1 provare che la durata del noleggio era stata superiore ai 90 giorni pattuiti.
Nel rilevare che nella vicenda in esame è evidente l'esistenza del titolo giustificativo del pagamento di cui si pretende la natura indebita (contratto di nolo del 15.12.2008), deduce che la durata in esso pattuita era puramente indicativa e che, pertanto, sarebbe stato onere di dimostrare il mancato CP_1 superamento di tale durata, attraverso la prova che i macchinari oggetto di noleggio erano stati riconsegnati esattamente alla scadenza dei 90 giorni: solo in tal caso si sarebbe potuta ritenere fornita la prova che il pagamento di cui la società appellata chiede la ripetizione era privo di causa, in quanto relativo a prestazioni che non aveva ricevuto.
2.2. Con il secondo motivo viene criticato il ragionamento presuntivo posto dal primo giudice a base della decisione impugnata, in quanto fondato su elementi di fatto privi di gravità, univocità e concordanza.
I rapporti tra le parti, a detta dell'appellante, erano improntati all'assenza di qualsiasi formalismo e pertanto era ben possibile la proroga contrattuale sulla base di intese verbali.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, possono trarsi elementi di conferma del prospettato svolgimento dei fatti dalla sentenza penale del Tribunale di Isernia del 17.10.2017, che ha assolto all'epoca amministratrice di Parte_3
dal reato di truffa in relazione all'emissione delle fatture nn. Parte_1
35/2009 e 42/2009
3. Le censure, da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondate.
3.1. Chi agisce per la ripetizione di un pagamento che assume indebito ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo delle sua pretesa, quindi non solo l'intervenuto pagamento ma anche la mancanza di un titolo giustificativo dello stesso, sia sopravvenuta (invalidità del titolo) sia originaria (inesistenza del titolo).
Tale conclusione è quella più aderente alla disciplina e alla ratio dell'art. 2697 c.c., non costituendo ostacolo al suo recepimento l'assunta impossibilità di prova del pag. 5 di 10 fatto negativo, quale è l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento.
Tale prova, al contrario, può essere fornita per presunzioni e mediante dimostrazione del fatto positivo contrario, in modo particolare quando viene in considerazione, come nel caso in esame, una inesistenza del titolo solo parziale: chi afferma di aver eseguito un pagamento dovuto soltanto in parte e agisce in ripetizione per la somma versata in eccedenza, non si trova affatto nella impossibilità di dimostrare l'inesistenza della causa giustificativa della parte del pagamento che assume non dovuta, ben potendo, a tal fine, ricostruire il contenuto dell'accordo e le vicende relative alle esecuzione del rapporto contrattuale nel cui ambito si assume intervenuto il pagamento parzialmente indebito (con specifico riferimento alla ripetizione di somme versate in più rispetto all'importo che si assume dovuto, e all'onere probatorio gravante su chi agisce, si richiamano Cass.,
n. 34427/2022 e Cass., n. 11294/2020).
Ciò posto, pur dovendosi dare atto dell'erroneità del presupposto interpretativo adottato dal tribunale, la decisione adottata merita conferma, in presenza di plurimi elementi, posti in evidenza nella motivazione della pronuncia impugnata, dimostrativi dell'inesistenza del titolo giustificativo del pagamento della somma di €
184.740,00, corrispettivo indicato nella fattura n. 35 del 25.5.2009 per il noleggio dei due macchinari idrodemolitrice e idrodemolitrice Controparte_5 Pt_4
Mig 200/20, rispettivamente per 70 giorni e per 65 giorni.
[...]
3.2. Gli argomenti posti a base della decisione impugnata possono essere riassunti nei seguenti termini: 1) la durata del noleggio stabilita nel contratto del dicembre
2008 era di 90 giorni;
2) la fattura n. 35 del 25.5.2009, emessa per una durata inferiore (di 70 per un macchinario e di 65 giorni per l'altro), potrebbe avere una spiegazione logica solo se costituisse una richiesta di pagamento in acconto sulle maggiori somme dovute, se si riferisse a diversi contratti intercorsi tra le parti aventi ad oggetto i medesimi macchinari, se fosse stata emessa a seguito di una diminuzione della durata del noleggio originariamente pattuita o se fosse stata emessa successivamente a quella relativa al periodo pattuito di 90 giorni per ciascun macchinario, in quanto avrebbe lasciato presumere un prolungamento di tale originario periodo per ulteriori 70 e 65 giorni;
3) l'emissione di una fattura (n. 42 del 30.6.2009) per il periodo contrattualmente pattuito di 90 giorni, successivamente alla fattura n. 35, relativa solo a una parte del periodo, può ragionevolmente spiegarsi solo come duplicazione della richiesta di pagamento per pag. 6 di 10 la medesima e unica prestazione;
4) tale conclusione è avvalorata dal fatto che non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione idonea a Parte_1 dimostrare la modifica della pattuizione originaria relativa alla durata del noleggio.
Tali argomenti conservano la loro validità anche ritenendo che l'onere di provare la parziale inesistenza del titolo giustificativo del pagamento incomba su chi agisce per la ripetizione, dovendo rilevarsi che tale onere è stato assolto dalla società appellata, mediante dimostrazione del titolo contrattuale e della durata del noleggio in base alla regolamentazione contrattuale.
Come evidenziato nella pronuncia impugnata, la durata del noleggio prevista dal contratto era di 90 giorni e la previsione che tale durata era "a titolo indicativo" (art.
6.1. del contratto) non è affatto causa di indeterminatezza della durata, dovendo essa leggersi in combinato con quella di cui all'art. 6.7., che prevede la facoltà per il noleggiante di "prolungare la durata del contratto di noleggio dandone comunicazione scritta, anche a mezzo fax, al noleggiatore almeno 48 ore prima della scadenza indicativa concordata nell'ordine".
In presenza di tale regolamentazione contrattuale della durata del noleggio, la produzione del contratto da parte della società soddisfa l'onere, sulla CP_1 stessa incombente, di dimostrare l'inesistenza del titolo giustificativo del pagamento per la parte di corrispettivo che si riferisce alle prestazioni di noleggio ulteriori rispetto ai 90 giorni di durata stabiliti in contratto.
La circostanza che alla società noleggiante dei due macchinari, era Parte_1 riconosciuta la facoltà di estendere la durata del noleggio allo scopo di adeguare la durata del contratto alle esigenze correlate al loro uso, consente di affermare che detta società era onerata della dimostrazione di aver inviato comunicazione scritta, con le modalità indicate nella clausola richiamata, relativa al prolungamento della durata del noleggio.
In mancanza di tale dimostrazione, deve ritenersi non modificata la durata di 90 giorni, stabilita in via ordinaria, non potendo rilevare in senso contrario né la possibilità che nella gestione concreta del rapporto contrattuale il prolungamento avvenisse di fatto e senza formalità, né il rilievo che la clausola 6.2. del contratto stabilisce che il termine del noleggio va individuato nel giorno in cui i macchinari vengono riconsegnati o messi a disposizione del noleggiatore.
La previsione di un onere di forma per la comunicazione della volontà unilaterale di prolungare la durata del noleggio risponde a esigenze di certezza dei rapporti,
pag. 7 di 10 trattandosi della modifica di un elemento del contratto, che per sua natura deve rivestire la stessa forma del contratto stesso;
le medesime esigenze di certezza, anche nell'ottica dell'efficiente organizzazione dell'attività imprenditoriale, sono alla base della previsione del termine di almeno 48 ore prima della scadenza del noleggio per la comunicazione della volontà di prolungare il contratto.
Le conclusioni non cambiano anche ritenendo che le previsioni contrattuali non escludessero la possibilità di prolungare la durata del noleggio senza la formalità della comunicazione scritta, costituendo pur sempre onere della società noleggiante, a cui era riservata la facoltà di modifica unilaterale della durata del contratto, allegare e dare la dimostrazione di aver esercitato la facoltà di prolungamento in forma verbale.
Né può ritenersi che la società appellata fosse onerata di dimostrare l'intervenuta riconsegna dei macchinari presi a noleggio il novantesimo giorno successivo all'inizio del noleggio: la restituzione di quanto preso a nolo costituiva, in base alle previsioni contrattuali (art. 12.1., secondo cui "alla fine del contratto di noleggio il noleggiante è tenuto a restituire il macchinario ….") un obbligo conseguente alla fine del contratto, ragion per cui, una volta dimostrato che la durata contrattuale era di 90 giorni e in mancanza di prova di un suo prolungamento, era onere della società noleggiatrice allegare e dimostrare il ritardo nella restituzione, con il conseguente obbligo di pagare il corrispettivo per i giorni ulteriori.
3.3. Alle considerazioni che precedono va aggiunto il rilievo che, a prescindere dalla corrispondenza o meno della durata del noleggio con quanto pattuito, parte appellante non ha indicato alcun motivo tale da giustificare l'emissione, a distanza di più di cinque mesi dall'inizio del noleggio, di una fattura (la n. 35/2009) per un periodo inferiore a quello pattuito e, a distanza di un mese (la n. 42/2009), per una durata di 90 giorni, corrispondente alla previsione contrattuale.
Non viene, quindi, contrastata l'argomentazione con cui il primo giudice ha considerato, in modo condivisibile, che, sul piano logico, non si giustifica l'emissione di una prima fattura per il periodo di prolungamento del periodo pattuito e di una seconda per il periodo previsto in contratto.
Inoltre, se realmente i due macchinari fossero stati noleggiati per complessivi 160
(90+70) e 155 (90+65) giorni, considerata la data di inizio del noleggio
(15.12.2008), questo avrebbe già avuto termine il 25.5.2009, data di emissione della prima fattura, ragion per cui non vi era alcun motivo per l'emissione di due pag. 8 di 10 distinte fatture, a distanza di un mese l'una dall'altra, con frazionamento dei periodi in due parti, e con imputazione della prima fattura al prolungamento anziché alla durata contrattualmente stabilita.
3.5. Infine, deve essere confermato il giudizio di irrilevanza della pronuncia di assoluzione penale nei confronti di per il reato di truffa, nella Parte_3 prospettazione accusatoria commessa proprio attraverso l'emissione delle due fatture nn. 35/2009 e 42/2009.
Alle ragioni già indicate dal tribunale va aggiunto che l'imputazione contestata alla riguardava l'incasso della somma portata da entrambe le fatture suddette, Pt_1 mentre con la presente azione civile viene prospettata l'assenza di titolo limitatamente alla prima fattura;
tale differenza è stata tenuta ben presente dal giudice penale, il quale ha ritenuto non provata la prospettazione fatta in sede di denuncia, secondo cui la prestazione di noleggio non era stata affatto eseguita, anche in ragione della diversa prospettazione fatta in sede civile, secondo la prestazione era stata eseguita limitatamente ai 90 giorni previsti in contratto.
In secondo luogo, la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice penale ha portato lo stesso a escludere la configurabilità di artifici o raggiri rilevanti per la configurabilità del reato di cui all'art. 640 c.p., non anche di un inadempimento contrattuale, tanto che il giudice penale ha ritenuto che sulla base delle testimonianze assunte possa ritenersi provato il mancato arrivo sul cantiere della dei macchinari noleggiati ("l'unico elemento rilevante ai fini CP_1 dell'accusa è il mancato arrivo sul cantiere da parte dei mezzi"), circostanza di fatto che, sebbene non sufficiente a determinare la condanna per il reato di truffa, è assai rilevante sul piano civilistico, in quanto idonea a dimostrare la mancata utilizzazione in assoluto dei macchinari, quindi ben più che la loro utilizzazione limitata al periodo di 90 giorni, contrattualmente pattuito.
4. L'appellante, totalmente soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado sostenute dall'appellata, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui d. m. n. 55/2014
e ss. mm., in misura intermedia tra minimi e medi, in relazione allo scaglione applicabile per il valore della controversia e con esclusione della fase di trattazione.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i pag. 9 di 10 casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 90/2019 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 14.3.2019, proposto da Parte_1
(oggi , con citazione notificata il 15.5.2019, nei confronti di
[...] Parte_2
così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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