CA
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 1893/2024, avente ad oggetto: appello avvero sentenza n.
318/2024 emessa dal Tribunale di Livorno, promossa da
( , rappresentata e difesa dall'Avv. RT C.F._1
RUGGIERO ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMBRA CP C.F._2
ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti.
APPELLATO
con l'intervento del PG. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13/04/2025, decorso il termine di 15 giorni assegnato alla parte appellata per il deposito di documentazione integrativa, sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ed in riforma della impugnata Sentenza Voglia: a) in tesi disporre a carico del sig. l'obbligo CP di corrispondere alla moglie una somma mensile di mantenimento per la stessa pari ad
Euro 600,00 oltre a metà della rata di mutuo per € 989,96 mensili o maggiori o minori future e gravante sulla casa familiare assegnata alla ricorrente, stante il mancato pagamento del mutuo a carico di o maggior o minor somma che sarà CP ritenuta di Giustizia e Legge;
b) in subordine disporre, tenuto conto del fatto che la
paga il mutuo gravante sulla casa familiare, a carico del sig. RT CP
l'obbligo di corrispondere alla moglie una somma mensile di mantenimento per
[...] la stessa pari ad Euro 1.100,00 o maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia
e Legge;
c) in ogni caso disporre a carico del sig assegno di CP mantenimento per i figli pari ad Euro 600,00 ciascuno da corrispondere entro l'ultimo giorno di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, a partire da gennaio di ogni anno, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno occorrenti per i figli, scolastiche, sportive, mediche, cure, terapie, eventuali apparecchi che si rendessero necessari per i figli, così come da linee guida del
C.N.F. del 2017 o maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia e Legge.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, confermare
l'impugnata sentenza, con condanna di parte ricorrente in appello alle spese di causa e con eventuale ulteriore condanna della medesima, ove la Corte ne ravvisi i presupposti, per lite temeraria”.
P.G.: “Visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 318/2024 pronunciata in data 29.2.2024, il Tribunale di Livorno pronunciava la separazione personale tra i coniugi e , RT CP respingendo la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal CP
Quanto ai provvedimenti accessori, dava atto che le parti concordavano in merito all'affidamento condiviso del figlio minorenne , sul collocamento prevalente del Per_1 medesimo presso la madre e sul regime di frequentazione padre/figlio (fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e due pomeriggi alla settimana); disponeva quindi l'assegnazione della casa familiare alla , peraltro piena RT proprietaria per i 9/10 e usufruttuaria del restante decimo.
Circa gli aspetti economici, il Tribunale premetteva anzitutto come fosse pacifico che la figlia maggiorenne non era economicamente indipendente, pur avendo Per_2 provveduto la stessa a terminare gli studi universitari con conseguimento di laurea triennale e avendo svolto, se pur saltuariamente e in modo precario, piccoli lavori, con ciò dimostrando una potenziale capacità reddituale adeguata rispetto all'età ormai adulta. Evidenziava poi il primo giudice che le condizioni economiche godute dalla famiglia in corso di matrimonio (se pur pacificamente migliori delle attuali) non fossero del tutto chiaramente delineate in causa. Risultava sul punto che i coniugi godevano di vacanze in Sardegna e in Estonia per alcune settimane l'anno (avendo peraltro dichiarato la signora in sede di interrogatorio formale che “I soggiorni in RT
Sardegna erano a casa di mia cugina, quelli in Estonia erano dalla mia mamma e a
Caserta dalla mamma di lui”) e che frequentavano ristoranti soprattutto d'estate, oltre ad aver acquistato un'autovettura nel 2017, con intestazione in favore della , RT del valore di oltre 40mila euro. Era poi riconosciuto dal che il conto corrente CP della signora era stato incrementato nel tempo essenzialmente con i denari RT da lui versati e che la moglie aveva un proprio reddito solo per circa 500,00 euro mensili.
D'altra parte, sul piano indiziario, rilevava il primo giudice che la , pur avendo RT sostenuto in atti di avere solo una “[…] minima capacità reddituale, derivante da alcuni lavori che svolge saltuariamente come parrucchiera e come addetta alle pulizie, attività che non ha possibilità di essere incrementata […]”, aveva tuttavia dimostrato nel corso del procedimento di essere in grado di affrontare spese anche significative, e ciò pur a fronte della minore disponibilità economica conseguente alla crisi familiare e poi del lamentato inadempimento agli obblighi di mantenimento posti a carico del In CP particolare, nel corso del giudizio la aveva iniziato a corrispondere (pro RT quota dall'aprile del 2022 e poi anche per l'intero dal maggio 2023) le rate del mutuo contratto dai coniugi nel 2016 per l'acquisto dell'abitazione familiare e cointestato ai coniugi. In merito, alcuna prova vi era circa la causale del bonifico effettuato dalla madre della ricorrente nell'aprile del 2023 e in ogni caso anche successivamente la medesima non aveva allegato di aver interrotto i pagamenti richiesti dall'istituto bancario ed effettuati sin dalla primavera del 2022. Ulteriormente, in sede di interrogatorio formale la ricorrente aveva dichiarato di aver soggiornato per alcune settimane in Estonia al principio del 2021 (dunque nella conclamata crisi coniugale tenuto conto del deposito del ricorso nell'aprile del 2021) insieme alla sorella “[…] pagandomi tutto viaggio e il soggiorno a totale carico mio […]” e di aver soggiornato nella stessa estate del 2021
“[…] per tre giorni all'Abetone con mio figlio con degli amici con i loro figli a spese totali mie. Preciso che in quel periodo mio marito mi dava soltanto 500,00 euro mensili”
(verbale di udienza dell'8.6.2022.). Secondo il Collegio tali circostanze denotavano una capacità reddituale significativa, pur non dichiarata dalla parte.
Inoltre, evidenziata il Tribunale che la ricorrente era proprietaria (nella predominante misura indicata) della casa familiare, nella pacifica circostanza dell'essere stato il conto corrente della signora sempre alimentato in corso di matrimonio con denari RT provenienti dal e dell'aver il resistente contribuito in via esclusiva al pagamento CP delle rate del mutuo fino al novembre 2021, per cui la proprietà dell'abitazione delineava un sicuro arricchimento ottenuto dalla in ragione delle vicende matrimoniali. RT
D'altro canto, il lasciata la casa familiare e nell'assenza di altre proprietà CP immobiliari, aveva stipulato nel maggio del 2022 un contratto di locazione per € 650,00 mensili e inoltre le sue condizioni economiche erano peggiorate dopo la separazione, come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza.
Pertanto, il Tribunale poneva a carico del un contributo di mantenimento di € CP
350,00 mensili con riguardo al figlio e di € 150,00 mensili con riguardo alla Per_1 figlia maggiorenne , da versare direttamente alla medesima, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie secondo protocollo CNF in vigore, stabilendo che l'assegno unico fosse percepito in via esclusiva dalla . Teneva conto, in proposito, per il figlio RT minorenne (nato nel 2007), dell'età del medesimo e delle relative connesse esigenze educative e ricreative, e, per la figlia maggiorenne, della circostanza per cui la non autosufficienza economica va opportunamente bilanciata rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio anche in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità.
Riteneva invece il primo giudice di escludere ogni forma di contribuzione in favore della moglie a carico del considerando che la medesima poteva conservare un tenore CP di vita adeguato rispetto a quanto goduto durante la vita matrimoniale (per quanto genericamente allegato e dimostrato) anche avuto riguardo all'acquisita proprietà dell'abitazione familiare, da un lato, e alle mutate condizioni patrimoniali del marito, dall'altro lato.
Infine, valutato l'esito del giudizio e il rigetto delle domande formulate reciprocamente tra le parti (quanto alla pronuncia di addebito e di mantenimento in favore della
), il tribunale compensava integralmente tra le parti le spese di causa. RT Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , sulla base dei RT seguenti motivi:
I) Erroneamente il tribunale aveva ritenuto indicativo della capacità economica della moglie il fatto che la medesima abbia iniziato a pagare le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale (scadente nel 2036), essendosi trovata costretta ad adempiere tale obbligazione ed avendolo fatto con l'aiuto dei familiari, anche per la quota del 50% gravante sul marito, nei confronti del quale si era già attivata in via monitoria.
II) La proprietà della casa familiare, visto il mutuo relativo ad essa, non costituiva un arricchimento ma se mai un onere
III) La non poteva mantenere il tenore di vita familiare, diversamente da RT quanto ritenuto dal tribunale, appunto avendo dovuto accollarsi le rate del mutuo della casa familiare, peraltro aumentate a € 989,96 mensili;
del resto, in sede di provvedimenti provvisori, era stato riconosciuto in favore della moglie un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili (oltre l'importo complessivo di € 300 per i due figli, poi elevato a € 400,00) e ciò considerando che il stava pagando il mutuo, che CP invece poi egli aveva cessato di versare.
IV) Per gli stessi motivi sopra esposti, anche il contributo stabilito a carico del padre per il mantenimento dei figli non sarebbe adeguato.
La parte appellante ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando come CP
l'avversa impugnazione sembri fondarsi essenzialmente sulla circostanza che la
, la quale per diversi anni non aveva minimamente contribuito al pagamento RT delle rate del mutuo cointestato con il marito, cui aveva invece sempre integralmente provveduto quest' ultimo, si sarebbe fatta carico, in epoca invero abbastanza recente, di regolare la posizione debitoria maturata con la banca a causa del netto peggioramento della condizione economica e lavorativa del marito, peggioramento risultante pacificamente dagli atti di causa. La inoltre sembrerebbe RT manifestare la volontà di far fronte per il futuro alle successive rate, onde evitare problemi bancari. Tutto ciò sarebbe chiaro indice di una discreta disponibilità economica, come giustamente rilevata dall' impugnata sentenza, che certo non giustifica la pretesa di mantenimento avanzata nei confronti dell'appellato, anche in ragione della intervenuta precarietà della di lui situazione economica e lavorativa.
Previa richiesta alle parti di integrare la documentazione in atti relativa alle rispettive condizioni economiche, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe compiutamente riportate. **********
Come correttamente rilevato dal primo giudice, ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento e alla sua quantificazione, va considerato come esso sia finalizzato al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, dovendo dunque verificarsi se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno, operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, tenuto anche conto delle eventuali modifiche intervenute nel corso del giudizio. E' invero pacifico come il parametro dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia affatto diverso dai criteri che rilevano ai fini dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (così, per tutte, Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 5605 del 28/02/2020).
Ciò premesso, nello specifico il primo giudice non sembra aver dato adeguato rilievo al fatto che il tenore di vita dalla è senza dubbio peggiorato dopo la RT separazione, in particolare dal momento in cui il ha cessato di pagare la rata CP del mutuo della casa coniugale, di cui fino al marzo 2022 si era fatto integralmente carico, versando anche la quota del 50% di competenza della moglie.
D'altra parte, è indubbio che prima della separazione i coniugi godessero di un buon tenore di vita, poiché altrimenti essi, oltre a non potersi permettere viaggi e frequenti pasti fuori casa (come evidenziato dal Tribunale), non avrebbero contratto nel 2016 un mutuo per l'acquisto della casa coniugale, con rate mensili di circa € 700,00 (ora aumentate a oltre € 980,00). È del resto pacifico che il ménage familiare fosse alimentato pressoché essenzialmente dalle risorse del il quale ammette come CP il reddito mensile della moglie fosse di soli € 500,00 mensili.
Circa l'impossibilità della di conservare il tenore di vita matrimoniale, RT immutata la sua capacità reddituale, non può essere dato esclusivo rilievo, quale indice di disponibilità economica, al fatto che la medesima si stia facendo carico del pagamento del mutuo della casa familiare, essendovi costretta a causa della condotta omissiva del coniuge ed essendo verosimile che essa riesca a provvedervi soprattutto grazie all'aiuto dei propri familiari, come comprovato dal bonifico di € 10.000,00 effettuato dalla madre della parte appellante in data 21.4.2023 (doc. e, fascicolo di primo grado). Del resto, né dalle indagini della Guardia di Finanza né dalle allegazioni difensive del sono CP emersi elementi tali da ritenere che la stessa disponga di risorse economiche diverse da quelle, esigue, derivanti dalla sua attività di lavoro. Né sembra possa darsi rilievo in questa sede all'arricchimento patrimoniale conseguito dalla parte appellante per effetto della intestazione pressoché integrale della proprietà della ex casa coniugale, trattandosi di un elemento che potrà se mai rilevare ai fini della eventuale previsione di un assegno divorzile, sotto il profilo perequativo-compensativo.
Quanto alle condizioni economiche del se è vero che i suoi redditi sono andati CP
a diminuire in modo significativo negli anni 2020 e 2021 (verosimilmente, a causa della crisi connessa all'epidemia Covid), è pur vero che dall'anno 2022 essi sono tornati ad aumentare, come risulta dalla documentazione fiscale prodotta in seguito alla richiesta di questa Corte, attestandosi intorno a € 18.000,00 annui netti, pari a circa € 1.500,00 mensili. Peraltro, dagli estratti conto relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 prodotti dallo stesso sembra evincersi la presenza costante di entrate (provenienti dalla P.G. CP
Costruzioni Livorno S.r.l. di cui egli è socio unico e amministratore unico o dalla restituzione di prestiti) ulteriori rispetto a quelle fiscalmente dichiarate.
In conclusione, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per riconoscere un assegno separativo in favore della che, tenuto conto delle attuali risorse del RT CP
e del fatto che egli è gravato del pagamento di oneri di locazione per € 650,00 mensili oltre che del mantenimento pro-quota dei figli, può essere determinato nell'importo di
€ 300,00 mensili, con decorrenza dall'aprile 2022: è infatti da tale mensilità che il ha cessato di farsi carico dell'integrale pagamento della rata del mutuo gravante CP sulla ex casa coniugale, nonostante all'epoca i suoi redditi fossero già in ripresa, come sopra evidenziato.
Va invece disattesa la domanda della parte appellante di quantificare il contributo del al suo mantenimento tenendo conto del fatto che quest'ultimo sta omettendo il CP pagamento anche della propria quota delle rate del mutuo, in quanto trattasi di un'obbligazione contratta nei confronti di un terzo regolata dalle ordinarie norme civilistiche, avendo peraltro la il diritto di ripetere dal marito i maggiori RT versamenti effettuati alla banca mutuataria rispetto alla propria quota.
Neppure vi sono i presupposti per modificare le statuizioni relative alla misura del contributo del padre al mantenimento dei figli, sia perché la parte appellante non si è confrontata in alcun modo con le argomentazioni del primo giudice in ordine a tale aspetto, sia perché, comunque, un eventuale aumento non sarebbe compatibile con le capacità economiche del una volta gravato, per effetto della presente decisione, CP anche del contributo al mantenimento della . RT
La Corte, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso sopra indicato, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
Ritiene dunque la Corte che le spese di lite di entrambi i gradi debbano essere compensate nella misura dei 2/3, dovendo essere posta a carico del in ragione CP della prevalente soccombenza, la restante quota di 1/3, da liquidare secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, operata la riduzione di 1/3 per l'assenza di questioni di rilievo, da versare in favore dell'erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di RT CP
, la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda,
[...] eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 318/2024 del
Tribunale di LIVORNO appellata:
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di CP [...]
di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, con RT decorrenza dalla mensilità di aprile 2022;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura dei 2/3 e pone a carico del il restante terzo, da versare all'erario ex art. CP
133 D.P.R. n. 115/2002, liquidato nel modo seguente:
. per il primo grado, in € 1.843,67 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge;
. per il secondo grado, in € 2.331,23 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge.
Firenze, 7.4.2025
La Cons. Est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 1893/2024, avente ad oggetto: appello avvero sentenza n.
318/2024 emessa dal Tribunale di Livorno, promossa da
( , rappresentata e difesa dall'Avv. RT C.F._1
RUGGIERO ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMBRA CP C.F._2
ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti.
APPELLATO
con l'intervento del PG. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13/04/2025, decorso il termine di 15 giorni assegnato alla parte appellata per il deposito di documentazione integrativa, sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ed in riforma della impugnata Sentenza Voglia: a) in tesi disporre a carico del sig. l'obbligo CP di corrispondere alla moglie una somma mensile di mantenimento per la stessa pari ad
Euro 600,00 oltre a metà della rata di mutuo per € 989,96 mensili o maggiori o minori future e gravante sulla casa familiare assegnata alla ricorrente, stante il mancato pagamento del mutuo a carico di o maggior o minor somma che sarà CP ritenuta di Giustizia e Legge;
b) in subordine disporre, tenuto conto del fatto che la
paga il mutuo gravante sulla casa familiare, a carico del sig. RT CP
l'obbligo di corrispondere alla moglie una somma mensile di mantenimento per
[...] la stessa pari ad Euro 1.100,00 o maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia
e Legge;
c) in ogni caso disporre a carico del sig assegno di CP mantenimento per i figli pari ad Euro 600,00 ciascuno da corrispondere entro l'ultimo giorno di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, a partire da gennaio di ogni anno, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno occorrenti per i figli, scolastiche, sportive, mediche, cure, terapie, eventuali apparecchi che si rendessero necessari per i figli, così come da linee guida del
C.N.F. del 2017 o maggiore o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia e Legge.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, confermare
l'impugnata sentenza, con condanna di parte ricorrente in appello alle spese di causa e con eventuale ulteriore condanna della medesima, ove la Corte ne ravvisi i presupposti, per lite temeraria”.
P.G.: “Visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 318/2024 pronunciata in data 29.2.2024, il Tribunale di Livorno pronunciava la separazione personale tra i coniugi e , RT CP respingendo la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal CP
Quanto ai provvedimenti accessori, dava atto che le parti concordavano in merito all'affidamento condiviso del figlio minorenne , sul collocamento prevalente del Per_1 medesimo presso la madre e sul regime di frequentazione padre/figlio (fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e due pomeriggi alla settimana); disponeva quindi l'assegnazione della casa familiare alla , peraltro piena RT proprietaria per i 9/10 e usufruttuaria del restante decimo.
Circa gli aspetti economici, il Tribunale premetteva anzitutto come fosse pacifico che la figlia maggiorenne non era economicamente indipendente, pur avendo Per_2 provveduto la stessa a terminare gli studi universitari con conseguimento di laurea triennale e avendo svolto, se pur saltuariamente e in modo precario, piccoli lavori, con ciò dimostrando una potenziale capacità reddituale adeguata rispetto all'età ormai adulta. Evidenziava poi il primo giudice che le condizioni economiche godute dalla famiglia in corso di matrimonio (se pur pacificamente migliori delle attuali) non fossero del tutto chiaramente delineate in causa. Risultava sul punto che i coniugi godevano di vacanze in Sardegna e in Estonia per alcune settimane l'anno (avendo peraltro dichiarato la signora in sede di interrogatorio formale che “I soggiorni in RT
Sardegna erano a casa di mia cugina, quelli in Estonia erano dalla mia mamma e a
Caserta dalla mamma di lui”) e che frequentavano ristoranti soprattutto d'estate, oltre ad aver acquistato un'autovettura nel 2017, con intestazione in favore della , RT del valore di oltre 40mila euro. Era poi riconosciuto dal che il conto corrente CP della signora era stato incrementato nel tempo essenzialmente con i denari RT da lui versati e che la moglie aveva un proprio reddito solo per circa 500,00 euro mensili.
D'altra parte, sul piano indiziario, rilevava il primo giudice che la , pur avendo RT sostenuto in atti di avere solo una “[…] minima capacità reddituale, derivante da alcuni lavori che svolge saltuariamente come parrucchiera e come addetta alle pulizie, attività che non ha possibilità di essere incrementata […]”, aveva tuttavia dimostrato nel corso del procedimento di essere in grado di affrontare spese anche significative, e ciò pur a fronte della minore disponibilità economica conseguente alla crisi familiare e poi del lamentato inadempimento agli obblighi di mantenimento posti a carico del In CP particolare, nel corso del giudizio la aveva iniziato a corrispondere (pro RT quota dall'aprile del 2022 e poi anche per l'intero dal maggio 2023) le rate del mutuo contratto dai coniugi nel 2016 per l'acquisto dell'abitazione familiare e cointestato ai coniugi. In merito, alcuna prova vi era circa la causale del bonifico effettuato dalla madre della ricorrente nell'aprile del 2023 e in ogni caso anche successivamente la medesima non aveva allegato di aver interrotto i pagamenti richiesti dall'istituto bancario ed effettuati sin dalla primavera del 2022. Ulteriormente, in sede di interrogatorio formale la ricorrente aveva dichiarato di aver soggiornato per alcune settimane in Estonia al principio del 2021 (dunque nella conclamata crisi coniugale tenuto conto del deposito del ricorso nell'aprile del 2021) insieme alla sorella “[…] pagandomi tutto viaggio e il soggiorno a totale carico mio […]” e di aver soggiornato nella stessa estate del 2021
“[…] per tre giorni all'Abetone con mio figlio con degli amici con i loro figli a spese totali mie. Preciso che in quel periodo mio marito mi dava soltanto 500,00 euro mensili”
(verbale di udienza dell'8.6.2022.). Secondo il Collegio tali circostanze denotavano una capacità reddituale significativa, pur non dichiarata dalla parte.
Inoltre, evidenziata il Tribunale che la ricorrente era proprietaria (nella predominante misura indicata) della casa familiare, nella pacifica circostanza dell'essere stato il conto corrente della signora sempre alimentato in corso di matrimonio con denari RT provenienti dal e dell'aver il resistente contribuito in via esclusiva al pagamento CP delle rate del mutuo fino al novembre 2021, per cui la proprietà dell'abitazione delineava un sicuro arricchimento ottenuto dalla in ragione delle vicende matrimoniali. RT
D'altro canto, il lasciata la casa familiare e nell'assenza di altre proprietà CP immobiliari, aveva stipulato nel maggio del 2022 un contratto di locazione per € 650,00 mensili e inoltre le sue condizioni economiche erano peggiorate dopo la separazione, come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza.
Pertanto, il Tribunale poneva a carico del un contributo di mantenimento di € CP
350,00 mensili con riguardo al figlio e di € 150,00 mensili con riguardo alla Per_1 figlia maggiorenne , da versare direttamente alla medesima, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie secondo protocollo CNF in vigore, stabilendo che l'assegno unico fosse percepito in via esclusiva dalla . Teneva conto, in proposito, per il figlio RT minorenne (nato nel 2007), dell'età del medesimo e delle relative connesse esigenze educative e ricreative, e, per la figlia maggiorenne, della circostanza per cui la non autosufficienza economica va opportunamente bilanciata rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio anche in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità.
Riteneva invece il primo giudice di escludere ogni forma di contribuzione in favore della moglie a carico del considerando che la medesima poteva conservare un tenore CP di vita adeguato rispetto a quanto goduto durante la vita matrimoniale (per quanto genericamente allegato e dimostrato) anche avuto riguardo all'acquisita proprietà dell'abitazione familiare, da un lato, e alle mutate condizioni patrimoniali del marito, dall'altro lato.
Infine, valutato l'esito del giudizio e il rigetto delle domande formulate reciprocamente tra le parti (quanto alla pronuncia di addebito e di mantenimento in favore della
), il tribunale compensava integralmente tra le parti le spese di causa. RT Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , sulla base dei RT seguenti motivi:
I) Erroneamente il tribunale aveva ritenuto indicativo della capacità economica della moglie il fatto che la medesima abbia iniziato a pagare le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale (scadente nel 2036), essendosi trovata costretta ad adempiere tale obbligazione ed avendolo fatto con l'aiuto dei familiari, anche per la quota del 50% gravante sul marito, nei confronti del quale si era già attivata in via monitoria.
II) La proprietà della casa familiare, visto il mutuo relativo ad essa, non costituiva un arricchimento ma se mai un onere
III) La non poteva mantenere il tenore di vita familiare, diversamente da RT quanto ritenuto dal tribunale, appunto avendo dovuto accollarsi le rate del mutuo della casa familiare, peraltro aumentate a € 989,96 mensili;
del resto, in sede di provvedimenti provvisori, era stato riconosciuto in favore della moglie un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili (oltre l'importo complessivo di € 300 per i due figli, poi elevato a € 400,00) e ciò considerando che il stava pagando il mutuo, che CP invece poi egli aveva cessato di versare.
IV) Per gli stessi motivi sopra esposti, anche il contributo stabilito a carico del padre per il mantenimento dei figli non sarebbe adeguato.
La parte appellante ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando come CP
l'avversa impugnazione sembri fondarsi essenzialmente sulla circostanza che la
, la quale per diversi anni non aveva minimamente contribuito al pagamento RT delle rate del mutuo cointestato con il marito, cui aveva invece sempre integralmente provveduto quest' ultimo, si sarebbe fatta carico, in epoca invero abbastanza recente, di regolare la posizione debitoria maturata con la banca a causa del netto peggioramento della condizione economica e lavorativa del marito, peggioramento risultante pacificamente dagli atti di causa. La inoltre sembrerebbe RT manifestare la volontà di far fronte per il futuro alle successive rate, onde evitare problemi bancari. Tutto ciò sarebbe chiaro indice di una discreta disponibilità economica, come giustamente rilevata dall' impugnata sentenza, che certo non giustifica la pretesa di mantenimento avanzata nei confronti dell'appellato, anche in ragione della intervenuta precarietà della di lui situazione economica e lavorativa.
Previa richiesta alle parti di integrare la documentazione in atti relativa alle rispettive condizioni economiche, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe compiutamente riportate. **********
Come correttamente rilevato dal primo giudice, ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento e alla sua quantificazione, va considerato come esso sia finalizzato al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, dovendo dunque verificarsi se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno, operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, tenuto anche conto delle eventuali modifiche intervenute nel corso del giudizio. E' invero pacifico come il parametro dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia affatto diverso dai criteri che rilevano ai fini dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (così, per tutte, Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 5605 del 28/02/2020).
Ciò premesso, nello specifico il primo giudice non sembra aver dato adeguato rilievo al fatto che il tenore di vita dalla è senza dubbio peggiorato dopo la RT separazione, in particolare dal momento in cui il ha cessato di pagare la rata CP del mutuo della casa coniugale, di cui fino al marzo 2022 si era fatto integralmente carico, versando anche la quota del 50% di competenza della moglie.
D'altra parte, è indubbio che prima della separazione i coniugi godessero di un buon tenore di vita, poiché altrimenti essi, oltre a non potersi permettere viaggi e frequenti pasti fuori casa (come evidenziato dal Tribunale), non avrebbero contratto nel 2016 un mutuo per l'acquisto della casa coniugale, con rate mensili di circa € 700,00 (ora aumentate a oltre € 980,00). È del resto pacifico che il ménage familiare fosse alimentato pressoché essenzialmente dalle risorse del il quale ammette come CP il reddito mensile della moglie fosse di soli € 500,00 mensili.
Circa l'impossibilità della di conservare il tenore di vita matrimoniale, RT immutata la sua capacità reddituale, non può essere dato esclusivo rilievo, quale indice di disponibilità economica, al fatto che la medesima si stia facendo carico del pagamento del mutuo della casa familiare, essendovi costretta a causa della condotta omissiva del coniuge ed essendo verosimile che essa riesca a provvedervi soprattutto grazie all'aiuto dei propri familiari, come comprovato dal bonifico di € 10.000,00 effettuato dalla madre della parte appellante in data 21.4.2023 (doc. e, fascicolo di primo grado). Del resto, né dalle indagini della Guardia di Finanza né dalle allegazioni difensive del sono CP emersi elementi tali da ritenere che la stessa disponga di risorse economiche diverse da quelle, esigue, derivanti dalla sua attività di lavoro. Né sembra possa darsi rilievo in questa sede all'arricchimento patrimoniale conseguito dalla parte appellante per effetto della intestazione pressoché integrale della proprietà della ex casa coniugale, trattandosi di un elemento che potrà se mai rilevare ai fini della eventuale previsione di un assegno divorzile, sotto il profilo perequativo-compensativo.
Quanto alle condizioni economiche del se è vero che i suoi redditi sono andati CP
a diminuire in modo significativo negli anni 2020 e 2021 (verosimilmente, a causa della crisi connessa all'epidemia Covid), è pur vero che dall'anno 2022 essi sono tornati ad aumentare, come risulta dalla documentazione fiscale prodotta in seguito alla richiesta di questa Corte, attestandosi intorno a € 18.000,00 annui netti, pari a circa € 1.500,00 mensili. Peraltro, dagli estratti conto relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 prodotti dallo stesso sembra evincersi la presenza costante di entrate (provenienti dalla P.G. CP
Costruzioni Livorno S.r.l. di cui egli è socio unico e amministratore unico o dalla restituzione di prestiti) ulteriori rispetto a quelle fiscalmente dichiarate.
In conclusione, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per riconoscere un assegno separativo in favore della che, tenuto conto delle attuali risorse del RT CP
e del fatto che egli è gravato del pagamento di oneri di locazione per € 650,00 mensili oltre che del mantenimento pro-quota dei figli, può essere determinato nell'importo di
€ 300,00 mensili, con decorrenza dall'aprile 2022: è infatti da tale mensilità che il ha cessato di farsi carico dell'integrale pagamento della rata del mutuo gravante CP sulla ex casa coniugale, nonostante all'epoca i suoi redditi fossero già in ripresa, come sopra evidenziato.
Va invece disattesa la domanda della parte appellante di quantificare il contributo del al suo mantenimento tenendo conto del fatto che quest'ultimo sta omettendo il CP pagamento anche della propria quota delle rate del mutuo, in quanto trattasi di un'obbligazione contratta nei confronti di un terzo regolata dalle ordinarie norme civilistiche, avendo peraltro la il diritto di ripetere dal marito i maggiori RT versamenti effettuati alla banca mutuataria rispetto alla propria quota.
Neppure vi sono i presupposti per modificare le statuizioni relative alla misura del contributo del padre al mantenimento dei figli, sia perché la parte appellante non si è confrontata in alcun modo con le argomentazioni del primo giudice in ordine a tale aspetto, sia perché, comunque, un eventuale aumento non sarebbe compatibile con le capacità economiche del una volta gravato, per effetto della presente decisione, CP anche del contributo al mantenimento della . RT
La Corte, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso sopra indicato, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
Ritiene dunque la Corte che le spese di lite di entrambi i gradi debbano essere compensate nella misura dei 2/3, dovendo essere posta a carico del in ragione CP della prevalente soccombenza, la restante quota di 1/3, da liquidare secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, operata la riduzione di 1/3 per l'assenza di questioni di rilievo, da versare in favore dell'erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di RT CP
, la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda,
[...] eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 318/2024 del
Tribunale di LIVORNO appellata:
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di CP [...]
di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, con RT decorrenza dalla mensilità di aprile 2022;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura dei 2/3 e pone a carico del il restante terzo, da versare all'erario ex art. CP
133 D.P.R. n. 115/2002, liquidato nel modo seguente:
. per il primo grado, in € 1.843,67 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge;
. per il secondo grado, in € 2.331,23 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge.
Firenze, 7.4.2025
La Cons. Est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.