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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2025, n. 25614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25614 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ED porte s.r.l. in persona dell'amministratore e legale rappresentante RU DO avverso il decreto emesso il 21 gennaio 2025 dalla Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Lette le richieste del difensore, Avv. Felice Lentini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Napoli con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di controllo giudiziario presentata dalla ED TE s.r.l. 2. Il socio e amministratore unico della ED TE s.r.I., DO RU, tramite il proprio procuratore speciale, ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento Penale Sent. Sez. 6 Num. 25614 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/04/2025 del decreto sulla base di due motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente. Si deducono vizi di violazione di legge, di motivazione mancante o apparente in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità del controllo giudiziario. Dopo una analisi della giurisprudenza di legittimità sul tema, si rileva che la Corte territoriale ha confermato il giudizio del Tribunale e, sostanzialmente, la prognosi di non bonificabilità dell'impresa sulla base di argomenti, per lo più, di tipo congetturale, attinenti al mero rischio di infiltrazione nnafiosa, e su elementi fattuali privi di valore sintomatico di forme di condizionamento mafioso, strutturate e perduranti all'attualità. In particolare, si rileva la carenza di siffatto valore sintomatico: a) delle relazioni di parentela tra NN RU, IO RU, RO BR e OV ES (quest'ultimo ritenuto concorrente esterno del clan MO fino al 2019), inidonee a dimostrare una reale infiltrazione mafiosa della società ricorrente;
b) delle cointeressenze economiche nella ED Rubry tra IO RU e RO BR (moglie di OV ES), trattandosi di un elemento esterno alla società ricorrente, irrilevante ai fini del giudizio di bonificabilità; c) della circostanza che nel procedimento denominato "Morfeo" a carico dei MO e di OV ES sia emerso che la società KAM, appartenente ai figli di ES, sia coinvolta nei lavori della sala d'aspetto della Stazione di Afragola (svolti da febbraio 2018 a tutto il 2019) e si sia resa disponibile, unitamente ad altre società, ad utilizzare i proventi illeciti del clan. Si rileva, a tale riguardo, che la società ricorrente ha documentato che la sua presunta contiguità al clan MO è stata smentita dalle indagini, in cui sono stati esclusi fenomeni di intestazione fittizia e/o di riciclaggio dei capitali illeciti dei MO in AL Costruzione, di OV ES, nella EDrubry, di IO RU e RO BR, e nella società ricorrente ED TE. In ogni caso l'eventuale coinvolginnento della ED TE nei lavori in esame non dimostra alcun fenomeno di infiltrazione mafiosa cronica del clan MO. Si aggiunge, infine, che il decreto impugnato è incorso in un errore là dove ha riferito al ricorrente DO RU la pubblicazione sui soda! delle foto della stazione, in quanto risulta dagli atti (si richiama p. 1172 e ss. dell'ordinanza cautelare e p. 22 dell'atto di appello) che si tratta, in realtà, dell'omonimo DO RU, titolare di un'impresa di pulizie. Tali elementi, peraltro, sono inidonei a rivelare la persistenza all'attualità di forme di infiltrazione mafiosa o di condizionamento dei processi decisionali dell'azienda. Si aggiunge, inoltre, che: lo stesso decreto impugnato non ha contestato gli elementi offerti dal ricorrente ovvero che NN RU non convive più con i genitori, ha estromesso il padre IO dalla società e non ha cointeressenze con OV ES e i suoi familiari;
la valorizzazione dell'incremento di fatturato della società ricorrente si fonda su una mera congettura della sua correlazione con forme di agevolazione del clan MO. 2 Infine, nel richiamare le doglianze dedotte con il primo motivo di appello in merito al ruolo attribuito a OV ES quale trait d'union tra il clan MO e la società ricorrente si deduce, tra l'altro, che a seguito del prolungato monitoraggio sulle "continue incursioni del clan MO in vari settori dell'economia" si è escluso che AL ST degli ES sia un'impresa infiltrata tanto che per questa è stata presentata richiesta di archiviazione;
che la ED Rubry sia nella disponibilità diretta e/o indiretta di OV ES e, per suo tramite, di MO;
che IO RU sia un prestanome dei MO;
che i RU abbiano agevolato il clan MO con le loro imprese. Inoltre, le indagini espletate nel procedimento denominato "Morfeo" nell'anno 2022 e nei primi mesi del 2023, e quelle espletate dal 2013 al marzo 2024 nel proc. n. 30350/2013 (nel quale è stata presentata richiesta di archiviazione) non hanno fatto emergere nuovi elementi idonei a documentare forme di cointeressenza e/o di contiguità di OV ES al clan MO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte. 2. Il decreto impugnato ha ritenuto la stabilità dell'agevolazione mafiosa sulla base di una motivazione meramente apparente, ancorata ai medesimi elementi "statici" posti a fondamento dell'interdittiva antimafia (le cointeressenze familiari e imprenditoriali correlate alla presenza del padre del ricorrente nelle compagini societarie sia della società ricorrente che della ED Rubry, s.r.I., anch'essa attinta da interdittiva antimafia in ragione della partecipazione di RO BR, moglie di OV ES, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa) e a valutazioni di carattere nneramente congetturale (il progressivo aumento del fatturato della società ricorrente, imputato a non ben precisati legami con ambienti criminali). Ebbene, rileva il Collegio che, nell'attribuire ai citati legami familiari una valenza sintomatica della stabilità dell'agevolazione mafiosa, la Corte territoriale si è limitata a considerare i rapporti tra la famiglia RU e la famiglia ES, ma, al di là del generico richiamo alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che avrebbe definito OV ES come "amico di famiglia" del clan MO e alla condotta di favoreggiamento tenuta dalla BR nel 2018, ha omesso di illustrare le modalità della condotta concorsuale ascritta a ES, e, soprattutto, da quali elementi fattuali possa desumersi l'intensità e stabilità dell'influenza di quest'ultimo e, per suo tramite, del clan MO, sulle scelte operative e sugli indirizzi della società ricorrente. In buona sostanza, la decisione di rigetto si fonda su una sorta di equazione tra rapporti di carattere familiare e cointeressenze economiche, ancorata a dati di carattere 3 Il Presidnte Il Consigliere estensore congetturale e, di per sè, inidonea a sostenere una valutazione di stabile contaminazione mafiosa dell'attività economica. Va, a tale riguardo, ribadito che, in tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell'impresa (Sez. l, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, ED P.&P. di CA EL & C, Rv. 284243 - 01) Parimenti apparente è il giudizio di inidoneità delle misure di "self cleaning" adottate dalla società (cambio di residenza di NN RU e estromissione del padre), anch'esso ancorato alla permanenza dei legami familiari (e non alla loro eventuale stabile incidenza sull'attività della società ricorrente) e a imprecisate "connessioni operative" con soggetti legati al clan. 3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso il 30 aprile 2025
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Lette le richieste del difensore, Avv. Felice Lentini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Napoli con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di controllo giudiziario presentata dalla ED TE s.r.l. 2. Il socio e amministratore unico della ED TE s.r.I., DO RU, tramite il proprio procuratore speciale, ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento Penale Sent. Sez. 6 Num. 25614 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/04/2025 del decreto sulla base di due motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente. Si deducono vizi di violazione di legge, di motivazione mancante o apparente in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità del controllo giudiziario. Dopo una analisi della giurisprudenza di legittimità sul tema, si rileva che la Corte territoriale ha confermato il giudizio del Tribunale e, sostanzialmente, la prognosi di non bonificabilità dell'impresa sulla base di argomenti, per lo più, di tipo congetturale, attinenti al mero rischio di infiltrazione nnafiosa, e su elementi fattuali privi di valore sintomatico di forme di condizionamento mafioso, strutturate e perduranti all'attualità. In particolare, si rileva la carenza di siffatto valore sintomatico: a) delle relazioni di parentela tra NN RU, IO RU, RO BR e OV ES (quest'ultimo ritenuto concorrente esterno del clan MO fino al 2019), inidonee a dimostrare una reale infiltrazione mafiosa della società ricorrente;
b) delle cointeressenze economiche nella ED Rubry tra IO RU e RO BR (moglie di OV ES), trattandosi di un elemento esterno alla società ricorrente, irrilevante ai fini del giudizio di bonificabilità; c) della circostanza che nel procedimento denominato "Morfeo" a carico dei MO e di OV ES sia emerso che la società KAM, appartenente ai figli di ES, sia coinvolta nei lavori della sala d'aspetto della Stazione di Afragola (svolti da febbraio 2018 a tutto il 2019) e si sia resa disponibile, unitamente ad altre società, ad utilizzare i proventi illeciti del clan. Si rileva, a tale riguardo, che la società ricorrente ha documentato che la sua presunta contiguità al clan MO è stata smentita dalle indagini, in cui sono stati esclusi fenomeni di intestazione fittizia e/o di riciclaggio dei capitali illeciti dei MO in AL Costruzione, di OV ES, nella EDrubry, di IO RU e RO BR, e nella società ricorrente ED TE. In ogni caso l'eventuale coinvolginnento della ED TE nei lavori in esame non dimostra alcun fenomeno di infiltrazione mafiosa cronica del clan MO. Si aggiunge, infine, che il decreto impugnato è incorso in un errore là dove ha riferito al ricorrente DO RU la pubblicazione sui soda! delle foto della stazione, in quanto risulta dagli atti (si richiama p. 1172 e ss. dell'ordinanza cautelare e p. 22 dell'atto di appello) che si tratta, in realtà, dell'omonimo DO RU, titolare di un'impresa di pulizie. Tali elementi, peraltro, sono inidonei a rivelare la persistenza all'attualità di forme di infiltrazione mafiosa o di condizionamento dei processi decisionali dell'azienda. Si aggiunge, inoltre, che: lo stesso decreto impugnato non ha contestato gli elementi offerti dal ricorrente ovvero che NN RU non convive più con i genitori, ha estromesso il padre IO dalla società e non ha cointeressenze con OV ES e i suoi familiari;
la valorizzazione dell'incremento di fatturato della società ricorrente si fonda su una mera congettura della sua correlazione con forme di agevolazione del clan MO. 2 Infine, nel richiamare le doglianze dedotte con il primo motivo di appello in merito al ruolo attribuito a OV ES quale trait d'union tra il clan MO e la società ricorrente si deduce, tra l'altro, che a seguito del prolungato monitoraggio sulle "continue incursioni del clan MO in vari settori dell'economia" si è escluso che AL ST degli ES sia un'impresa infiltrata tanto che per questa è stata presentata richiesta di archiviazione;
che la ED Rubry sia nella disponibilità diretta e/o indiretta di OV ES e, per suo tramite, di MO;
che IO RU sia un prestanome dei MO;
che i RU abbiano agevolato il clan MO con le loro imprese. Inoltre, le indagini espletate nel procedimento denominato "Morfeo" nell'anno 2022 e nei primi mesi del 2023, e quelle espletate dal 2013 al marzo 2024 nel proc. n. 30350/2013 (nel quale è stata presentata richiesta di archiviazione) non hanno fatto emergere nuovi elementi idonei a documentare forme di cointeressenza e/o di contiguità di OV ES al clan MO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte. 2. Il decreto impugnato ha ritenuto la stabilità dell'agevolazione mafiosa sulla base di una motivazione meramente apparente, ancorata ai medesimi elementi "statici" posti a fondamento dell'interdittiva antimafia (le cointeressenze familiari e imprenditoriali correlate alla presenza del padre del ricorrente nelle compagini societarie sia della società ricorrente che della ED Rubry, s.r.I., anch'essa attinta da interdittiva antimafia in ragione della partecipazione di RO BR, moglie di OV ES, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa) e a valutazioni di carattere nneramente congetturale (il progressivo aumento del fatturato della società ricorrente, imputato a non ben precisati legami con ambienti criminali). Ebbene, rileva il Collegio che, nell'attribuire ai citati legami familiari una valenza sintomatica della stabilità dell'agevolazione mafiosa, la Corte territoriale si è limitata a considerare i rapporti tra la famiglia RU e la famiglia ES, ma, al di là del generico richiamo alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che avrebbe definito OV ES come "amico di famiglia" del clan MO e alla condotta di favoreggiamento tenuta dalla BR nel 2018, ha omesso di illustrare le modalità della condotta concorsuale ascritta a ES, e, soprattutto, da quali elementi fattuali possa desumersi l'intensità e stabilità dell'influenza di quest'ultimo e, per suo tramite, del clan MO, sulle scelte operative e sugli indirizzi della società ricorrente. In buona sostanza, la decisione di rigetto si fonda su una sorta di equazione tra rapporti di carattere familiare e cointeressenze economiche, ancorata a dati di carattere 3 Il Presidnte Il Consigliere estensore congetturale e, di per sè, inidonea a sostenere una valutazione di stabile contaminazione mafiosa dell'attività economica. Va, a tale riguardo, ribadito che, in tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell'impresa (Sez. l, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, ED P.&P. di CA EL & C, Rv. 284243 - 01) Parimenti apparente è il giudizio di inidoneità delle misure di "self cleaning" adottate dalla società (cambio di residenza di NN RU e estromissione del padre), anch'esso ancorato alla permanenza dei legami familiari (e non alla loro eventuale stabile incidenza sull'attività della società ricorrente) e a imprecisate "connessioni operative" con soggetti legati al clan. 3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso il 30 aprile 2025