Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/03/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10253/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10253/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell''avv. , che Parte_2 la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. GIANELLO
SERGIO LUIGI (C.F. ) in forza di mandato in calce al C.F._2 ricorso introduttivo nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Genova, via Fieschi 20/4 C.F._3 presso lo studio dell'avv. ALBERT ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 24/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 24/02/2025 le parti hanno concordato le condizioni di cui al dispositivo;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 24/07/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2060/2022 emessa il
20/07/2022 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
c) Dalla loro unione è nata una figlia, in data Persona_1
13/82008
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
P.Q.M.
Pronuncialo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il
24/07/2014 dai Signori
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
ECUADOR il 11/11/1966 e
(C.F. ), nata Controparte_1 C.F._3
a ECUADOR il 23/01/1982,
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) figlia nata a [...] il [...] è affidata Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in via Federico Donaver 25/22
b) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la stessa e tenuto conto delle esigenze della stessa;
c) il verserà alla madre un Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento per la figlia di 310 mensili, per Persona_3 dodici mensilità annue, a decorrere dal marzo 2025 e de rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire da marzo 2025.
d) Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche per la figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori.
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest' ultimo.
e) L'assegno unico universale sarà percepito integralmente al 100% dalla sig.ra
[...]
“. Controparte_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 448, Parte I , Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 14/03/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4