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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/07/2024, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 2312/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati dott. ssa Maria Casaregola Presidente dott. ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Maria Ferrari Parte_1 P.IVA_1
(c.f.: ) e dall'avv.to Giovan Battista Luca Capuano (c.f.: C.F._1
), in virtù di procura generale alle liti per notaio rep. n. 63578 C.F._2 Persona_1
- racc. n. 20432, ed elettivamente domiciliato in in piazza Municipio, al Palazzo San Giacomo, Pt_1
presso la casa comunale.
APPELLANTE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
nonche'
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Erasmo Augeri Controparte_2 P.IVA_2
(c.f.: ), in virtù di procura generale alle liti del 26.07.2017 per notaio C.F._4 [...]
di Milano, rep. n. 3999 - racc. n. 2141, presso il cui studio elettivamente domicilia in Per_2 Pt_1
alla via G. Melisurgo n. 44
APPELLATA
nonchè
(p.iva: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Napolitano (c.f.: CP_3 P.IVA_3
, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato al medesimo C.F._5
avv. Francesco Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in al viale Augusto n. Pt_1
162
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9535/19, pubblicata il 28.10.2019.
Conclusioni per l'appellante “Riformare parzialmente la sentenza del Tribunale Parte_1
di Napoli n.9535/2019 nella parte in cui dichiara inammissibili le domande di garanzia spiegate dal nei confronti di e e dispone il pagamento delle Parte_1 CP_3 Controparte_2
spese processuali da parte del nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate in causa. Pt_1
Per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza appellata e disporre, in luogo della soccombenza del al pagamento delle spese processuali nei confronti delle compagnie assicuratrici, il pagamento Pt_1
a carico dell'attore soccombente delle spese processuali in favore delle compagnie assicuratrici, ovvero la compensazione delle spese processuali tra queste ultime ed il Confermare, per il Parte_1
resto la pronuncia appellata, nella parte che dispone il rigetto della domanda dell'attore e la soccombenza di quest'ultimo per le spese processuali nei confronti del Vittoria di spese del Pt_1 presente grado di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata “In via preliminare:
1. dichiarare l'inammissibilità CP_3 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di rito, per tutti i gravi, rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, nonché nella maniera più assoluta non provata, già all'esito del giudizio di primo;
3. con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, CPA e spese forfettarie come per legge di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere alla 4. accertare e dichiarare la prescrizione del diritto per tutti i Controparte_4
motivi esposti nel corpo del presente atto;
5. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del e/o dell'attore per tutte le argomentazioni esposte nel presente atto;
6. accertare Parte_1
e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per tutti i motivi esposti;
7. CP_3 dichiarare nullo l'atto di chiamata in causa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163, 164,
269 e 413 c.p.c. in quanto vago, generico e monco in alcune sue parti essenziali e per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
8. dichiarare nullo l'atto di chiamata in causa per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.; 9. dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni di cui alla Polizza n° 5931631515 in combinato disposto con gli artt. 1913 e 1915 codice civile, invocata nei confronti della CP_3
già per tutti i rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
[...] Controparte_5
10. dichiarare la inoperatività della garanzia prestata, per i motivi innanzi indicati;
11. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
2 Conclusioni per l'appellata “Voglia la Corte respingere l'appello proposto Controparte_2
dal perché inammissibile, improponibile ed infondato. Vinte le spese del presente Pt_1 Parte_1 grado di giudizio, con accessori di legge”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione notificato il 10 giugno 2013 conveniva in giudizio il CP_1 [...] esponendo: che, all'epoca in cui rivestiva la qualifica di Avvocato Generale dell'ente Parte_1 comunale convenuto, era stato imputato del reato di cui all'art. 328 c.p. “per aver omesso di repertariare un ricorso innanzi al Giudice del Lavoro (notificato il 13.04.2000) promosso da otto Legali incardinati all'Avvocatura Municipale, e successivamente, omesso di provvedere alla nomina di un
Legale esterno, con conseguente soccombenza dell'Amministrazione rimasta contumace, con condotta omissiva perdurante dal 13.04.2000 fino al 18.03.2004”; che il procedimento penale a suo carico si era concluso con sentenza di proscioglimento perché “il fatto non sussiste”, pronunziata in data 14.03.2006 dal GUP di Napoli;
che aveva inoltrato all'Amministrazione del - ai fini del rimborso Parte_1 da parte del ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, conv. in L. 135/97 - la fattura pro Pt_1 forma del suo difensore nel processo penale, relativa al compenso per l'attività dallo stesso espletata, per un ammontare complessivo di euro 24.223,50, oltre accessori di legge.
Ciò posto, la difesa di concludeva chiedendo di condannare il a CP_1 Parte_1 rimborsare a quest'ultimo le spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale di cui in premessa.
Si costituiva il che chiedeva preliminarmente di chiamare in causa le compagnie Parte_1
assicuratrici, (già ed (già Controparte_2 Controparte_6 CP_3 Controparte_5
, con le quali aveva stipulato polizze assicurative, e, nel merito, di rigettare la domanda di parte
[...] attrice, in mancanza delle condizioni “per il riconoscimento del preteso diritto”, atteso che, alla fattispecie in esame, doveva essere applicata non già - come sostenuto dall'attore - la legge n. 135/1997 relativa alle amministrazioni statali, ma l'art. 12 del CCNL 2000-2001 degli Area Org_1
Dirigenza, che prevedeva - ai fini del rimborso da parte dell'ente locale delle spese legali sostenute da un dirigente dell'ente in un procedimento per responsabilità civile o penale a carico dello stesso, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuitegli - che il legale che avesse assistito il dirigente fosse nominato “di comune gradimento”; evidenziava, quindi, che, nel caso di specie, non vi era stato “consensus in idem placitum” del all'atto della nomina del Parte_1
legale da parte del CP_1
3 In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di , la difesa del CP_1
convenuto chiedeva di condannare - in luogo dell'ente comunale - le compagnie assicuratrici,
[...] ed “secondo le rispettive competenze, eventualmente anche in forma CP_2 CP_3 concorrente, in base alle dedotte polizze”, al pagamento del rimborso per le spese legali sostenute dal nel procedimento penale menzionato, direttamente a favore di quest'ultimo, senza alcuna CP_1
statuizione di condanna a carico del In via ulteriormente subordinata, chiedeva di riconoscere Pt_1
il diritto del di rivalersi nei confronti delle compagnie assicuratrici Parte_1 CP_3
e/o per le somme oggetto di eventuale condanna a carico dell'Ente. Controparte_2
In particolare, a sostegno della chiamata in causa delle compagnie assicuratrici, la difesa del
[...]
esponeva: che aveva comunicato al la vicenda per la quale chiedeva Parte_1 CP_1 Pt_1
il rimborso delle spese legali che aveva sostenuto, con nota del 23 gennaio 2007 ed allegata copia della parcella pro-forma dell'avv. Enrico Tuccillo;
che dalla suddetta comunicazione e dai relativi allegati si rilevavano gli elementi utili per ritenere operativa a favore del la garanzia Parte_1
contrattuale di cui alla polizza n. 60/513691, stipulata con (poi , Controparte_6 Controparte_2
con effetto dal 31.12.1998 al 31.12.2001, nonché la garanzia contrattuale di cui alle due polizze stipulate con la (poi , recanti rispettivamente i nn. 59/31.521.003 (con Controparte_7 CP_3 effetto dall' 8 maggio 2002 all'8.05.2005) e 59/31.631.515 (con effetto dal 9 maggio 2005 all'8 maggio
2007); che il aveva denunciato tempestivamente il sinistro alle compagnie assicurative, Pt_1
rispettivamente, con nota prot. n. 5366 del 6.02.2007, alla e, con nota prot. Controparte_7
n. 5364 del 6.02.2007, ad che la con nota del 26 marzo 2007, contestava Controparte_6 CP_7
il diritto di garanzia in capo al affermando che mancavano i presupposti per la Parte_1
copertura assicurativa di cui alle polizze nn. 59/31.521.003 e 59/31.631.515, sul rilievo che il fatto storico rappresentato dalla condotta omissiva del - contestatogli nel capo di imputazione relativo CP_1
al procedimento penale nel quale si era svolta la difesa legale di cui il Barone invocava il rimborso delle spese - risaliva all'aprile del 2000 e, quindi, si era verificata prima della decorrenza di entrambe le polizze assicurative nn. 59/31.521.003 e 59/31.631.515; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla una parte dell'omessa attività di “smistamento e affidamento al legale esterno” contestata CP_7
al nel procedimento penale (in particolare il capo di imputazione era così formulato: CP_1
“IMPUTATO del reato p. e p. dall'art. 328 c.p., perché, quale avvocato generale del Parte_1
indebitamente rifiutava un atto del proprio ufficio che doveva essere compiuto per ragioni di giustizia senza ritardo. In particolare nel giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Napoli proposto da n. 8 avvocati dipendenti del in forza presso l'Avvocatura Municipale […], il cui ricorso Parte_1 era stato notificato all'Ente il 13.04.00 e assunto al protocollo dell'Avvocatura il 14.4.00 con n. 2856, ometteva di provvedere in ordine alla nomina di un avvocato esterno all'Ente per il patrocinio nel citato
4 giudizio così come disposto con nota n. 146 del 16.9.1999 a firma del Vice Sindaco pro-tempore: ovvero ometteva di provvedere comunque in ordine all'assegnazione del contenzioso, con la conseguenza che il rimaneva contumace nel relativo giudizio e infine soccombente in via definitiva Parte_1
con sentenza, con sentenza n. 1392/03 depositata il 12.3.2003 e passata in giudicato il 17.03.2004 e notificata al il 18.21-2004. Condotta omissiva perdurante sino al 18.3.2004”), era perdurata Pt_1
quantomeno fino al 2003, atteso che il procedimento civile introdotto dai legali del Parte_1
contro il medesimo - in riferimento al quale il ometteva di provvedere alla nomina di Pt_1 CP_1 un avvocato, esterno all'Ente, per il patrocinio legale di quest'ultimo - si era concluso (con la soccombenza del rimasto contumace), in virtù di sentenza del Tribunale di Napoli - Parte_1
Sezione Lavoro, pronunciata il 12.03.2003 e non impugnata, e, quindi, nella fase finale del procedimento civile era già vigente la sopracitata polizza n. 59/31.521.003 stipulata dal Parte_1 con la con effetti dalle ore 24,00 dell'8.05.2002 alle ore 24,00 dell'8.05.2005); che
[...] CP_7
anche con nota del 19.04.2007, contestava il diritto di garanzia invocato dal Controparte_6 [...]
“evidenziando che la data di apertura del procedimento penale a carico dell'avv. Parte_1 CP_1
recante RG del 2004, era successiva allo storno della polizza di Tutela legale, intervenuta il
31.12.2001”, richiamando l'art. 21.22. della polizza n. 60/513691, con effetti dal 31.12.1998 al
31.12.2001, rubricato Tutela legale, che così recitava: “La società, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un amministratore, un dirigente o un dipendente dell'assicurato, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del Servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, si impegna ad assumere a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sin dall'apertura del procedimento […] facendo assistere l'assicurato da un legale di comune gradimento”; che la necessità della chiamata in causa di si fondava Controparte_6 sulla riconducibilità dei fatti contestati in sede penale al “ad un periodo che si sviluppava CP_1
orientativamente, come detto, dal 18 aprile 2000, data in cui si perdeva traccia del ricorso al giudice del lavoro introdotto da otto legali del in relazione al quale si sarebbe dovuto disporre Pt_1
l'affidamento dell'incarico difensivo, cioè in un periodo in cui la copertura assicurativa era CP_6 sicuramente operativa”; che la “la prevalenza del criterio del 'tempus commissi delicti' o di quello dell'apertura del procedimento giudiziale ai fini dell'individuazione della copertura assicurativa era questione aperta e dibattuta, che ancor oggi non ha trovato soddisfacente ed uniforme soluzione.”.
Il giudice di primo grado, con provvedimento del 4 dicembre 2014, disponeva lo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, per consentire al Parte_1
i chiamare in causa (già e già
[...] Controparte_2 Controparte_6 CP_3 CP_7
§ 1.1. Si costituiva la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto al CP_3 rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 2952, comma 2 c.c., “essendo trascorso più di un anno dal
5 momento in cui l' apprendeva dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico al Parte_2 momento della denuncia”, nonché il “difetto di legittimazione passiva” di essa società di assicurazione, poiché “all'epoca dei fatti di causa”, non esisteva alcun rapporto assicurativo tra la e il CP_3
La difesa dell' precisava che la polizza invocata dal era stata Pt_1 Parte_1 CP_3 Pt_1
stipulata in data 8.05.2002 ed era vigente a seguito del pagamento del premio assicurativo avvenuto in data 8.11.2002; che l'art. 15 della suindicata polizza - alla voce 'decorrenza della garanzia' stabiliva espressamente “La garanzia viene prestata per le controversie insorte e determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia […] sempre che i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto […]; che la garanzia “non esisteva all'epoca in cui si è verificato il sinistro de quo, ossia il momento in cui era insorta la controversia che vide coinvolto l'avv. CP_1
(come comunicato al con lettera del 26/03/2007)”. Concludeva chiedendo il
[...] Parte_1 rigetto della domanda proposta dall'attore, , nei confronti del per le CP_1 Parte_1 medesime ragioni esposte da quest'ultimo nella comparsa di costituzione e risposta e, in ogni caso, il rigetto della domanda di manleva spiegata dal nei confronti di essa Parte_1 Controparte_3
§ 1.2. Si costituiva già eccependo l'inoperatività della polizza Controparte_2 Controparte_6
n. 60/51369, richiamata dal atteso che il procedimento penale in cui fu coinvolto l'attore, ebbe Pt_1 inizio nell'anno 2004 (procedimento N.R.G. 20066/04 P.M. e 16915/2005GIP), quando la polizza invocata dal - ricomprendente la garanzia “Tutela Legale” - non era più operante, perché Pt_1 scaduta alla data del 31/12/2001. La difesa di esponeva che “la garanzia Controparte_2 assicurativa non operava, comunque, nel caso di specie, giacchè all'avv. quale dipendente del CP_1
fu addebitata un'ipotesi di reato relativa a fatti non connessi all'espletamento Parte_1 dell'incarico istituzionale cui essa era preposta”; che l'art. 21.22. della polizza circoscriveva la garanzia ai fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio
“e quindi la garanzia assicurativa non era applicabile nel caso di specie, in cui “il dipendente dell'Ente fu inquisito inizialmente per un fatto- reato solo indirettamente ed occasionalmente ricollegabile al compito lavorativo affidatogli, fatto-reato addirittura contrario agli interessi della sua
Amministrazione”.
Il difensore di concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda proposta da Controparte_2
e di ogni altra domanda proposta nei confronti della perché CP_1 Controparte_2
infondata in fatto e in diritto.
§ 1.3. Il Tribunale di Napoli così decideva: “l) Rigetta la domanda di rimborso proposta dall'attore
nei confronti del 2) Dichiara inammissibili le domande di manleva CP_1 Parte_1
proposte dal nei confronti di e di;
3) Condanna Parte_1 CP_3 Controparte_8
I'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese CP_1 Parte_1
6 processuali che liquida in € 4.352,00 per compensi di avvocato, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, iva e cpa;
4) Condanna il al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_3 Controparte_8
delle spese processuali che liquida in favore di ciascuna compagnia assicuratrice in € 3.627,00 per
[...] compensi di avvocato, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, iva e cpa.”.
Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i motivi che di seguito si espongono.
1) “Erroneamente l'attore fa derivare il proprio diritto al rimborso delle spese legali dall'art. 18 del
DL 67/1997 convertito nella legge 135/1997. Tale norma, per espressa previsione, fa riferimento difatti soltanto ai dipendenti delle Amministrazioni Statali e non può quindi ritenersi applicabile ai dipendenti
o funzionari di altre amministrazioni pubbliche quali gli enti locali, ed in particolare il Parte_1
di cui, all'epoca dei fatti, era dipendente/funzionario I'avv. con qualifica di
[...] CP_1
Avvocato Generale del ”. Pt_1
2) Come correttamente dedotto dalla difesa del nel caso di specie la disposizione Parte_1
invocabile è, invece, l'art. 12 del CCNL Area Dirigenza Enti Locali 2000-2001, in vigore all'epoca dei fatti. Tale norma, però, non prevede un automatico rimborso per le spese legali sostenute dal dirigente per la propria difesa in un procedimento giurisdizionale che lo ha visto parte per fatti inerenti l'esercizio di pubbliche funzioni, in quanto il riconoscimento di tale rimborso “è condizionato alla ricorrenza di taluni presupposti ed in particolare: il comune gradimento sulla nomina del legale/difensore (facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento) e l'assenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l'amministrazione di appartenenza (a condizione che non sussista conflitto di interessi)”.
La ratio della disposizione risiede nel fatto che “qualora l'ente locale ritenga che il proprio dipendente nel compiere gli atti o tenere le condotte per le quali è imputato, abbia agito nell'interesse dell'ente di appartenenza, allora è anche per esso vantaggioso partecipare alla scelta di un difensore ritenuto idoneo e, poiché un eventuale esito positivo del giudizio è nell'interesse dello stesso e per esso utile, sia giusto che si faccia carico degli oneri economici di difesa”.
3) “Tutto ciò presuppone che il dipendente proceda alla tempestiva comunicazione all'ente dell'apertura del procedimento giudiziale, prima della nomina di detto difensore di fiducia, sia per consentire all'ente medesimo di esprimere il proprio gradimento in merito al difensore, sia soprattutto per permettere all'ente di valutare se il dipendente con le condotte per le quali è stato richiesto il giudizio si sia posto o meno in una posizione di conflitto di interesse con l'Amministrazione locale”.
4) Nel caso di specie risulta che non solo la nomina del difensore di fiducia non è stata concordata con l'ente locale, ma anche che non vi è stata una preventiva comunicazione da parte dell'attore al
[...]
dell'apertura del procedimento penale a suo carico, avendo egli provveduto alla Parte_1
comunicazione solo a procedimento penale concluso (ovvero con l'istanza del 23.01.2007, ricevuta dal
7 il giorno successivo, laddove la sentenza di proscioglimento del Gip è del 14.03.2006, divenuta Pt_1
irrevocabile il 08.10.2006).
5) Il rigetto della domanda proposta dall'attore nei confronti del assorbe logicamente Parte_1
le domande di garanzia proposte dal nei confronti delle due assicuratrici con le quali aveva Pt_1
stipulato separate polizze di responsabilità civile. Tali domande di manleva presupporrebbero l'esistenza del danno risarcibile a carico del ovvero l'accertamento dell'obbligo di rimborso da parte del Pt_1
al predetto funzionario delle spese di difesa giudiziale e conseguente condanna, laddove invece Pt_1
tale accertamento, nel caso di specie, ha avuto esito negativo.
6) “Nessun rilievo assumono quindi le difese delle due Compagnie assicuratrici inerenti la mancanza di copertura assicurativa con particolare riguardo all'epoca in cui si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale de quo. Le domande subordinate di manleva avanzate dal anche in forma Pt_1
concorrente, verso le due compagnie assicuratrici, per l'ipotesi (non verificatasi) di accoglimento della domanda attorea e condanna del nei suoi confronti, vanno quindi dichiarate Parte_1 inammissibili”.
7) “Nei rapporti tra attore e convenuto, le spese processuali del seguono la soccombenza del Pt_1
primo e sono liquidate a suo carico come da dispositivo in base alle tariffe di cui al DM n.55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,00 ad €52.000) operata una riduzione del
40 % ex art.4 comma l del DM in ragione della relativa semplicità delle questioni trattate e difese svolte dalle parti.8) Nei rapporti tra (chiamante in causa) e le due assicuratrici (chiamate Parte_1
in causa) le spese processuali delle seconde seguono la soccombenza del primo, e sono liquidate a suo carico come da dispositivo in base alle tariffe di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da e 26.000,00 ad € 52.000), operata una riduzione del 50 % ex art. 4 comma I del
DM in ragione della natura della domanda azionata (subordinata e di manleva) e della relativa semplicità delle questioni trattate e difese svolte dalle parti.”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado il ha proposto appello con atto notificato in Parte_1 data 24.06.2020 all'indirizzo pec dei difensori delle controparti nel giudizio di primo grado.
Si sono costituite e resistendo all'impugnazione. Controparte_2 CP_3
Non si è costituito e, pertanto, stante la ritualità della notifica dell'atto di appello, ne CP_1
va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24 gennaio 2024 le parti costituite hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. La sentenza di primo grado è, ad avviso dell'appellante da riformare nella Parte_1 parte in cui dichiara “ingiustamente” inammissibili le domande di manleva proposte dal nei Pt_1
8 confronti delle due compagnie assicuratrici e e, di conseguenza, CP_3 Controparte_2
condanna il a pagare le spese del giudizio nei confronti delle chiamate in causa, invocando il Pt_1
principio della soccombenza.
L'appellante articola, quindi, due motivi di gravame: il primo rubricato “Errata pronuncia di inammissibilità delle domande di garanzia” e il secondo rubricato: “Errata pronuncia di soccombenza tra il e le compagnie assicuratrici”. Pt_1
§ 2.1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che “La sentenza è errata e contraddittoria innanzitutto nella parte in cui rileva l'inammissibilità delle domande di manleva spiegate dal Pt_1
nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate in causa, con una valutazione postuma dei presupposti delle domande, cioè formulata solo all'esito del rigetto della domanda principale del giudizio, spiegata dall'attore contro il La pronuncia sotto questo aspetto è CP_1 Parte_1
errata sia perchè in contraddizione con la stessa motivazione della sentenza, sia perchè non conforme ai caratteri processuali tipici di tale genere di pronuncia”. La difesa dell'appellante argomenta che “Il punto della pronuncia è contraddittorio ed errato altresì perchè lo stesso giudicante aveva appena affermato, in altro passaggio della motivazione, che: 'Il rigetto della domanda proposta dall'attore nei confronti del assorbe logicamente le domande di garanzia proposte dal nei confronti Pt_1 Pt_1 delle due assicuratrici con le quali aveva stipulato separate polizza di responsabilità civile'”; che dall'assorbimento delle domande di manleva nella delibazione di rigetto della domanda principale, il giudice avrebbe dovuto ricavarne soltanto “un non liquet sulla posizione spiegata contro le compagnie assicuratrici, un non luogo a procedere, come d'altronde aveva preannunciato nell'appena riportato passaggio motivazionale della sentenza. Invece, pur ritenendo assorbita la questione secondaria in quella principale, il giudice ha poi dichiarato l'inammissibilità delle domande di manleva”; che “Il
Giudice di prime cure adotta, infatti, una pronuncia di inammissibilità delle domande di manleva del sebbene l'inammissibilità sia una tipologia di pronuncia riservata alle sole ipotesi processuali Pt_1
di riscontrata insussistenza di alcuni presupposti dell'azione, cioè casi di vizi originari della domanda attinenti all'interesse ad agire, alla legittimazione, a requisiti formali dell'azione o della domanda, che impediscono di prevenire ad una pronuncia di merito[…]. Così motivando, tuttavia, il giudice di prime cure, pur ammettendo dall'inizio la chiamata in causa delle compagnie, ha finito per adottare una pronuncia di inammissibilità delle domande di manleva soltanto all'esito di una pronuncia di merito, non considerando che i presupposti dell'azione spiegata dal oltre che l'interesse ad agire Pt_1 dell'Ente, sussistevano pienamente fin dall'inizio”; che, in conclusione, “ la sentenza appellata è viziata nel punto in cui dichiara erroneamente inammissibili, con un giudizio ex post, domande di manleva che, al contrario, rispettavano ab origine tutti i presupposti dell'azione.”.
Il motivo di gravame è fondato.
9 Non vi è dubbio che la declaratoria di inammissibilità delle domande di manleva formulate dal
[...]
nei confronti delle compagnie assicuratrici, e non si Parte_1 CP_3 Controparte_2
coordina con la motivazione del medesimo giudicante, nella parte in cui afferma: “Il rigetto della domanda proposta dall'attore nei confronti del assorbe logicamente le domande di Parte_1
garanzia proposte dal nei confronti delle due assicuratrici con le quali aveva stipulato Pt_1 separate polizze di responsabilità civile”. E invero, il fatto che il primo giudice abbia ritenuto assorbite le domande di manleva proposte dal nei confronti delle compagnie assicuratrici, per Parte_1
la preliminare ragione che non è pervenuto ad una pronuncia di condanna di quest'ultimo nei confronti dell'attore - e, quindi, non ha proprio esaminato tali domande di manleva - esclude in CP_1
radice la possibilità di adozione di una pronuncia di inammissibilità delle domande di manleva, che presuppone l'esame delle stesse, esame che il primo giudice ha espressamente ritenuto di non dover effettuare atteso il rigetto della domanda dell'attore nei confronti del in sostanza, la Parte_1 mancanza di una statuizione di condanna del a favore dell'attore ha reso superfluo il Parte_1
vaglio delle domande di manleva in questione.
§ 2.1.2. Con il secondo motivo di gravame la difesa dell'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui, con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene soccombente il nei confronti delle compagnie assicuratrici e condanna il al Parte_1 Pt_1
pagamento delle spese processuali a favore di e di Controparte_2 Controparte_3
Sostiene che “nel caso di specie non poteva discorrersi di soccombenza perchè in motivazione il giudice aveva esclusivamente rilevato l'inutilità sopravvenuta della delibazione sulle domande di manleva, in quanto assorbita dal rigetto della domanda principale, non addentrandosi in alcun modo nell'analisi dei rapporti contrattuali tra e compagnie, nemmeno ai fini di una eventuale soccombenza Pt_1 virtuale […] Soprattutto, la sentenza appellata dispone la condanna del in forza una Pt_1 soccombenza inesistente e mai accertata, nemmeno in via virtuale”; che, in tema di liquidazione delle spese processuali a seguito della chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, la giurisprudenza consolidata ha ormai pacificamente affermato che solo la palese infondatezza della domanda di garanzia comporta l'applicabilità del principio di soccombenza;
che, di regola, qualora l'attore risulti soccombente nei confronti del convenuto - il quale ha evocato in garanzia un terzo - spetterà all'attore stesso rifondere le spese di lite anche al terzo chiamato in causa ogni qualvolta la chiamata in causa appaia ab origine non manifestamente infondata;
che, viceversa, il convenuto sopporta, in via eccezionale, le spese processuali sostenute dal terzo da lui chiamato in causa, solo quando la chiamata in causa risulti palesemente infondata o arbitraria;
che, con la documentazione prodotta in giudizio, il ha ampiamente dimostrato che la domanda di manleva spiegata nei confronti delle Parte_1
compagnie di assicurazione non poteva affatto considerarsi 'manifestamente infondata o arbitraria', né
10 il giudice di prime cure ha motivato in tal senso;
che il primo giudice “avrebbe dovuto condannare
l'attore soccombente anche al pagamento delle spese nei confronti delle compagnie ovvero, al più, disporre la compensazione delle spese processuali tra il convenuto e le terze chiamate in Pt_1 causa”; che “ Come extrema ratio, ai fini della liquidazione delle spese processuali tra
[...]
il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare quantomeno la soccombenza virtuale CP_9
tra le parti. Nel caso oggetto del presente giudizio, si ripete, la chiamata in causa nemmeno in astratto
e virtualmente poteva essere considerata manifestamente infondata, poiché riguardava due soggetti, le compagnie assicuratrici, con i quali il aveva stipulato rapporti contrattuali assicurativi aventi Pt_1
ad oggetto proprio la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle richieste di rimborso delle spese legali dei propri dipendenti, cioè le c.d. polizze di Tutela legale. Per cui, in presenza, per ipotesi, dei presupposti di legge astrattamente utili al rimborso al dipendente di tali spese e, dunque, dell'accoglimento della domanda principale, il titolo giuridico che legava il alle compagnie Pt_1
avrebbe legittimato, sempre in ipotesi, anche la condanna delle stesse a tenere indenne il degli Pt_1 effetti della condanna principale”; che il tribunale avrebbe dovuto condannare l'attore soccombente anche al pagamento delle spese di lite nei confronti delle chiamate in causa, o, in subordine, compensare le spese di lite tra queste ultime ed il Parte_1
Anche il secondo motivo di gravame è fondato.
La Corte osserva che va condiviso il rilievo dell'appellante in ordine alla circostanza che il primo giudice è pervenuto ad una pronuncia di condanna del al pagamento delle spese di lite a favore Pt_1
delle compagnie di assicurazione, ritenendolo soccombente senza una espressa valutazione di manifesta infondatezza sia della domanda di manleva avanzata da quest'ultimo nei confronti di Controparte_2
sia della domanda di manleva avanzata dal medesimo nei confronti di
[...] Pt_1 CP_3
(valutazione che sarebbe stata necessaria, quand'anche ritenuto assorbito l'esame delle suddette domande di manleva - stante la mancanza di una statuizione di condanna del a favore Parte_1 dell'attore, - ai fini del regolamento delle spese di lite tra il e le società di CP_1 Pt_1
assicurazione).
La motivazione del primo giudice va integrata da questa Corte e conduce all'accoglimento dell'appello, stante la fondatezza delle doglianze dell'appellante veicolate con il secondo motivo di gravame.
E invero, come argomentato dalla difesa del appellante, in tema di liquidazione delle Parte_1
spese processuali a seguito della chiamata in causa del terzo da parte del convenuto e di rigetto della domanda principale dell'attore, la giurisprudenza consolidata ha ormai pacificamente affermato che solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale tra il chiamante e il terzo chiamato in causa, e che, pertanto, qualora l'attore risulti soccombente nei confronti
11 del convenuto - il quale ha evocato in garanzia un terzo - grava sull'attore l'onere di rifondere le spese di lite anche al terzo chiamato, mentre il convenuto sopporta, in via eccezionale, le spese processuali sostenute dal terzo da lui chiamato in causa solo quando la chiamata in causa risulti palesemente infondata o arbitraria. Al riguardo si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10364 del
18/4/2023 la quale statuisce: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione relativa alle polizze assicurative stipulate dal con (già e con (già Parte_1 Controparte_2 Controparte_6 CP_3 CP_7
non emergono elementi che consentono di ravvisare la manifesta infondatezza della chiamata in causa di quest'ultime da parte del con particolare riferimento alla circostanza che le polizze Parte_1
assicurative stipulate con le società assicuratrici non avrebbero potuto escludere, in ipotesi, una condanna di e di a tenere indenne il dagli effetti di Controparte_2 CP_3 Pt_1 un'eventuale condanna del medesimo al rimborso delle spese legali sostenute dal nel Pt_1 CP_1 procedimento penale indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
E invero, con riguardo alla chiamata in causa di già non può essere CP_3 CP_7
considerata palesemente infondata la ragione che il ha posto a sostegno della Parte_1
chiamata in manleva di quest'ultima, rappresentata da fatto che la condotta omissiva della quale CP_1
era imputato nel corso del procedimento penale, era perdurata quantomeno fino al 2003, atteso
[...]
che il procedimento civile introdotto dai legali del contro il medesimo - in Parte_1 Pt_1 riferimento al quale il ometteva di provvedere alla nomina di un avvocato, esterno all'Ente, per CP_1 il patrocinio legale di quest'ultimo - si era concluso (con la soccombenza del rimasto Parte_1
contumace), in virtù di sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, pronunciata il 12.03.2003 e non impugnata;
quindi, nella fase finale del procedimento civile, era già vigente la polizza n.
59/31.521.003 stipulata dal con la (con effetti dalle ore 24,00 Parte_1 CP_7 dell'8.05.2002 alle ore 24,00 dell'8.05.2005).
Quanto alla chiamata in causa di già neanche può essere Controparte_2 Controparte_6
considerata palesemente infondata la domanda di manleva formulata dal convenuto Parte_1
12 in primo grado, dal momento che, come sostenuto da quest'ultimo, la chiamata in causa di
[...]
si fondava sulla riconducibilità dei fatti contestati in sede penale al ad un periodo CP_2 CP_1 che risaliva all'aprile del 2000 (epoca in cui veniva proposto il ricorso dal giudice del lavoro da parte di 8 legali del in relazione al quale si sarebbe dovuto disporre l'affidamento Parte_1 dell'incarico difensivo da parte di ), vale adire in epoca in cui la copertura assicurativa CP_1 di avrebbe potuto, in astratto, ritenersi vigente alla luce del criterio del 'tempus commissi CP_6 delicti'.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e va disposta la condanna di - in luogo CP_1
del - al pagamento delle spese processuali a favore delle compagnie assicuratrici, Parte_1
e nella misura già liquidata dal giudice di primo grado e non CP_3 Controparte_2
oggetto di contestazione.
Resta confermata la statuizione di merito del giudice di primo grado relativa al rigetto della domanda di rimborso proposta da nei confronti del (capo 1) del dispositivo CP_1 Parte_1 della sentenza impugnata) e alla condanna di al pagamento a favore di quest'ultimo CP_1
delle spese processuali (capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata).
§ 3. Le spese di lite del presente grado di giudizio, con riguardo al rapporto processuale tra il
[...]
e , vanno dichiarate irripetibili, stante la contenuta complessità dell'attività Parte_1 CP_1 difensiva svolta nell'interesse del (relativa alla sola questione del regime delle spese Parte_1
processuali del giudizio di primo grado) unitamente alla circostanza che , non CP_1
costituendosi, non ha manifestato alcuna resistenza alla richiesta formulata dal in Parte_1
grado di appello.
Quanto al rapporto processuale tra il e le compagnie assicuratrici, che hanno resistito Parte_1 all'impugnazione infondatamente, queste ultime vanno condannate al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio a favore del tenendo conto del DM Parte_1
147/2022 e dello scaglione di riferimento compreso tra euro 1.000,01 ed euro 5.200,00, in misura inferiore ai medi tariffari, considerato il limitato numero di questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione indicata in epigrafe - che resta confermata nel capo 1) e nel capo 3) del dispositivo - così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) in accoglimento dell'appello, dichiara l'ammissibilità delle domande di manleva formulate dal nei confronti di e di e condanna Parte_1 CP_3 Controparte_2 CP_1
13 al pagamento a favore di e di delle spese processuali del primo CP_3 Controparte_2 grado di giudizio, spese che liquida, in favore di ciascuna di esse, nell'importo di euro 3.627,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa.;
3) condanna e al pagamento delle spese di lite del presente grado Controparte_2 CP_3
di giudizio a favore del spese che si liquidano nella misura di euro 2.000,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, ponendole per metà a carico di Controparte_2
e per la residua metà a carico di
[...] CP_3
4) le spese processuali del presente gravame vanno dichiarate irripetibili con riguardo al rapporto processuale tra il e , rimasto contumace. Parte_1 CP_1
Napoli, 3.07.2024
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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